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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/07/2025, n. 2862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2862 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BARI Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati: Dr. Giuseppe DISABATO - Presidente Dr.ssa Valeria GUARAGNELLA - Giudice Dr.ssa Sara MAZZOTTA - Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 14863/2021 TRA
, nato a [...], (BA) l'11.03.1955, rappresentato e difeso, giusta Parte_1 mandato in atti, dall'Avv. Carmela Mele
-RICORRENTE- E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 mandato in atti, dall'Avv. Salvatore Fabio Alemanno
-RESISTENTE- NONCHÉ PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari
-INTERVENTORE EX LEGE- Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio.
* * * * * * * * * * All'esito dell'intervenuto deposito di note in sostituzione di udienza, del 20 giugno 2025, il G.I., preso atto delle conclusioni dei procuratori delle parti, con le quali è stato concordemente richiesto emettersi sentenza definitiva di recepimento delle condizioni di divorzio di cui alla convenzione, sottoscritta in data 5 settembre 2024, dalle parti e dai rispettivi difensori fiduciari (depositata telematicamente, in atti, il 10.09.2024), rimetteva immediatamente la causa al Collegio per la decisione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 25.11.2021, (di seguito ricorrente) Parte_1 concludeva come in atti.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata telematicamente il 04.02.2022, in vista dell'udienza di comparizione presidenziale dell'11.02.2022, si costituiva in giudizio la resistente , la quale aderendo espressamente all'avversaria domanda di Controparte_1 divorzio, articolava, a sua volta, le proprie ulteriori richieste conclusive, come da comparsa costitutiva.
Con ordinanza riservata del 13.02.2022, emessa a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza di prima comparizione presidenziale dell'11.02.2022, il Presidente del Tribunale F.F. emetteva i provvedimenti provvisori e urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole, sicché le parti venivano rimesse innanzi al sottoscritto giudice istruttore che, all'esito dell'udienza del 07.07.2022, rimetteva la causa al Collegio per la decisione sulla sola questione di stato. A tanto seguiva l'emissione della sentenza n. 4363/2022, pubblicata il 24.11.2022, con cui veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato in data 11.12.1986, in Modugno (BA). Contestualmente alla ridetta sentenza non definitiva, veniva emessa separata ordinanza con cui le parti venivano rimesse davanti al G.I. per l'udienza del 18.01.2024. All'esito dell'intervenuto deposito di note in sostituzione di udienza, del 20 giugno 2025, il G.I., preso atto delle conclusioni dei procuratori delle parti, con le quali è stato concordemente richiesto emettersi sentenza definitiva di recepimento delle condizioni di divorzio di cui alla convenzione, sottoscritta in data 5 settembre 2024, dalle parti e dai rispettivi difensori fiduciari (depositata telematicamente, in atti, il 10.09.2024), rimetteva immediatamente la causa al Collegio per la decisione. MOTIVAZIONE
Pronunciata (e verosimilmente ormai passata in cosa giudicata) la sentenza non definitiva dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario di cui trattasi, le parti hanno convenuto di definire le residue questioni ancora controverse, come da convenzione di divorzio, sottoscritta in Bari, in data 5 settembre 2024 e depositata telematicamente, in atti, il 10.09.2024.
Ci si trova al cospetto di conclusioni conformi, che le parti stesse hanno chiesto al Tribunale di riconoscere come idonee a regolare per il futuro i loro rapporti. Tale rilievo s'impone perché, introdotto il procedimento nelle forme del rito contenzioso ed emessa la sentenza non definitiva, dichiarativa dello scioglimento del matrimonio civile, non è più possibile far luogo ad una trasformazione del rito in conseguenza degli accordi che le parti abbiano successivamente trovato in ordine alla regolamentazione degli aspetti precedentemente controversi, essendo inammissibile che un medesimo procedimento si definisca in parte con il rito contenzioso e in parte con quello camerale consensuale.
Alla luce di tali considerazioni, dunque, la causa deve essere decisa con sentenza emessa con il rito contenzioso, anche se il Collegio deve senz'altro tener conto, non risultando la sussistenza di ragioni ostative alla sua ricezione, della convenzione, sottoscritta in Bari, in data 5 settembre 2024 e depositata telematicamente, in atti, il 10.09.2024. La conformità delle conclusioni rassegnate dai rispettivi difensori fiduciari giustifica, ai sensi dell'art. 92 comma 2° c.p.c., la compensazione per intero delle spese di procedura tra le parti.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando nel procedimento introdotto da con Parte_1 ricorso depositato in data 25.11.2021, nei confronti di , ogni contraria Controparte_1 istanza, deduzione, eccezione e conclusione disattesa, ferma restando la sentenza parziale di declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario di cui trattasi, n. 4363/2022, pubblicata il 24.11.2022, in atti, così provvede:
- DICHIARA valide ed efficaci tra le parti tutte le condizioni di divorzio, medio tempore concordate dalle parti medesime e trasfuse nel corpo della convenzione, sottoscritta in Bari, in data 5 settembre 2024, dalle parti e dai rispettivi difensori fiduciari e depositata, telematicamente, in atti, il 10.09.2024;
- DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento. Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della Sezione 1a civile del Tribunale, il giorno
15 luglio 2025.
Il Giudice estensore Dott.ssa Sara Mazzotta
Il Presidente
Dr. Giuseppe Disabato
, nato a [...], (BA) l'11.03.1955, rappresentato e difeso, giusta Parte_1 mandato in atti, dall'Avv. Carmela Mele
-RICORRENTE- E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 mandato in atti, dall'Avv. Salvatore Fabio Alemanno
-RESISTENTE- NONCHÉ PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari
-INTERVENTORE EX LEGE- Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio.
* * * * * * * * * * All'esito dell'intervenuto deposito di note in sostituzione di udienza, del 20 giugno 2025, il G.I., preso atto delle conclusioni dei procuratori delle parti, con le quali è stato concordemente richiesto emettersi sentenza definitiva di recepimento delle condizioni di divorzio di cui alla convenzione, sottoscritta in data 5 settembre 2024, dalle parti e dai rispettivi difensori fiduciari (depositata telematicamente, in atti, il 10.09.2024), rimetteva immediatamente la causa al Collegio per la decisione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 25.11.2021, (di seguito ricorrente) Parte_1 concludeva come in atti.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata telematicamente il 04.02.2022, in vista dell'udienza di comparizione presidenziale dell'11.02.2022, si costituiva in giudizio la resistente , la quale aderendo espressamente all'avversaria domanda di Controparte_1 divorzio, articolava, a sua volta, le proprie ulteriori richieste conclusive, come da comparsa costitutiva.
Con ordinanza riservata del 13.02.2022, emessa a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza di prima comparizione presidenziale dell'11.02.2022, il Presidente del Tribunale F.F. emetteva i provvedimenti provvisori e urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole, sicché le parti venivano rimesse innanzi al sottoscritto giudice istruttore che, all'esito dell'udienza del 07.07.2022, rimetteva la causa al Collegio per la decisione sulla sola questione di stato. A tanto seguiva l'emissione della sentenza n. 4363/2022, pubblicata il 24.11.2022, con cui veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato in data 11.12.1986, in Modugno (BA). Contestualmente alla ridetta sentenza non definitiva, veniva emessa separata ordinanza con cui le parti venivano rimesse davanti al G.I. per l'udienza del 18.01.2024. All'esito dell'intervenuto deposito di note in sostituzione di udienza, del 20 giugno 2025, il G.I., preso atto delle conclusioni dei procuratori delle parti, con le quali è stato concordemente richiesto emettersi sentenza definitiva di recepimento delle condizioni di divorzio di cui alla convenzione, sottoscritta in data 5 settembre 2024, dalle parti e dai rispettivi difensori fiduciari (depositata telematicamente, in atti, il 10.09.2024), rimetteva immediatamente la causa al Collegio per la decisione. MOTIVAZIONE
Pronunciata (e verosimilmente ormai passata in cosa giudicata) la sentenza non definitiva dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario di cui trattasi, le parti hanno convenuto di definire le residue questioni ancora controverse, come da convenzione di divorzio, sottoscritta in Bari, in data 5 settembre 2024 e depositata telematicamente, in atti, il 10.09.2024.
Ci si trova al cospetto di conclusioni conformi, che le parti stesse hanno chiesto al Tribunale di riconoscere come idonee a regolare per il futuro i loro rapporti. Tale rilievo s'impone perché, introdotto il procedimento nelle forme del rito contenzioso ed emessa la sentenza non definitiva, dichiarativa dello scioglimento del matrimonio civile, non è più possibile far luogo ad una trasformazione del rito in conseguenza degli accordi che le parti abbiano successivamente trovato in ordine alla regolamentazione degli aspetti precedentemente controversi, essendo inammissibile che un medesimo procedimento si definisca in parte con il rito contenzioso e in parte con quello camerale consensuale.
Alla luce di tali considerazioni, dunque, la causa deve essere decisa con sentenza emessa con il rito contenzioso, anche se il Collegio deve senz'altro tener conto, non risultando la sussistenza di ragioni ostative alla sua ricezione, della convenzione, sottoscritta in Bari, in data 5 settembre 2024 e depositata telematicamente, in atti, il 10.09.2024. La conformità delle conclusioni rassegnate dai rispettivi difensori fiduciari giustifica, ai sensi dell'art. 92 comma 2° c.p.c., la compensazione per intero delle spese di procedura tra le parti.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando nel procedimento introdotto da con Parte_1 ricorso depositato in data 25.11.2021, nei confronti di , ogni contraria Controparte_1 istanza, deduzione, eccezione e conclusione disattesa, ferma restando la sentenza parziale di declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario di cui trattasi, n. 4363/2022, pubblicata il 24.11.2022, in atti, così provvede:
- DICHIARA valide ed efficaci tra le parti tutte le condizioni di divorzio, medio tempore concordate dalle parti medesime e trasfuse nel corpo della convenzione, sottoscritta in Bari, in data 5 settembre 2024, dalle parti e dai rispettivi difensori fiduciari e depositata, telematicamente, in atti, il 10.09.2024;
- DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento. Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della Sezione 1a civile del Tribunale, il giorno
15 luglio 2025.
Il Giudice estensore Dott.ssa Sara Mazzotta
Il Presidente
Dr. Giuseppe Disabato