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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/09/2025, n. 2910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2910 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.N.
3164/2022
SENT.
REPUBBLICA ITALIANA CRON.
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione Lavoro e Previdenza
Nella persona dei Sigg.ri Magistrati:
dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere rel.
dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere
il giorno 9 giugno 2025, all'esito della camera di consiglio tenuta a seguito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del procedimento ha emesso la seguente
SENTENZA
nella presente controversia iscritta al numero 3164 del registro generale degli affari contenziosi relativo all'anno 2022, vertente
TRA
e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, nella qualità di eredi del de cuius
[...] NA
, nato il giorno 1.12.1948 in Saviano e deceduto il
[...]
22.04.2019 in Cava De' Tirreni, rappresentati e difesi dall'avv.
Lucia De Filippo del Foro di Torre Annunziata presso il cui studio elettivamente domiciliano in Striano alla via Caionche n.
39 (il procuratore dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cui agli artt.133, comma III, 134 comma III e 176 comma II al numero di fax 0818277868 ed all'indirizzo di posta elettronica
) Email_1
- PARTE APPELLANTE –
E
Controparte_1
- PARTE APPELLATA – CONTUMACE
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola n.
1381/2022 pubblicata il 30.06.2022.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 16/01/2019 e notificato all , con pedissequo decreto, in data 01/04/2019, CP_1 [...] proponeva dinanzi al Tribunale di Nola, NA
Sezione Lavoro, opposizione avverso l'avviso di addebito n. 371
2018 00156446 27 000 (formato il 24/11/2018 e notificato a mezzo raccomandata a.r. in data 13/12/2018), con il quale veniva ingiunto il pagamento di contributi previdenziali obbligatori, e relative sanzioni, dovuti nella Gestione Agricola – Datori di
Lavoro (Emissione 2017/1), per un importo totale, comprensivo di spese di notifica e oneri di riscossione, di € 405,34.
Nell'atto introduttivo l'opponente chiedeva al Giudice adito: preliminarmente, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso d'addebito opposto;
in via principale la revoca e/o l'annullamento dell'avviso d'addebito opposto “per la violazione dell'art. 24 Cost. data la genericità eccessiva del suddetto provvedimento”, ed altresì di “accertare e dichiarare che tra il ricorrente e le braccianti Parte_4 [...]
e è intercorso un Parte_3 Controparte_2 rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 2094 c.c. per
i periodi indicati in ricorso e conseguenzialmente dichiarare non dovuta la somma di € 405,34 a titolo di contributi I.V.S. pc/cf per l'anno 2016”; in via subordinata chiedeva dichiararsi non dovuta la somma di € 405,34 data la compensazione da operare con la somma richiesta in via amministrativa dall'odierno ricorrente a titolo di contributi da lavoro dipendente versati;
in via gradata chiedeva la riduzione delle sanzioni civili e l'eliminazione della c.d. una tantum;
in ogni caso con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Con il decreto di fissazione d'udienza il Giudice del
Lavoro disponeva inaudita altera parte la sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato.
Integrato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l , in proprio e quale mandatario e procuratore della CP_1
2 contestando integralmente il contenuto del Controparte_3 ricorso, sia in fatto che in diritto. In via preliminare,
l chiedeva che la causa fosse riunita a quella CP_1 rubricata al n. 3054/16 R.G pendente tra le stesse parti ed avente ad oggetto la richiesta di declaratoria di nullità dei verbali ispettivi n. 2015015522 del 01/10/2015 e n. 20150009742 del 22/09/2015, con i quali venivano disconosciuti i rapporti di lavoro subordinato intercorsi nel periodo 2010-2014 tra esso ricorrente e la sorella la figlia Parte_5
e la nuora ed Parte_3 Controparte_2 inoltre veniva effettuata l'iscrizione d'ufficio del ricorrente medesimo nella Gestione Lavoratori Autonomi Agricoli, in qualità di coltivatore diretto non attivo e l'iscrizione dei familiari sopra citati dello stesso nella Gestione Coltivatori Diretti quali coadiuvanti sulla base degli accertamenti compiuti e delle dichiarazioni rese dal ricorrente e dai familiari. Quanto all'eccezione di genericità dell'avviso di addebito, l CP_1 ne contestava la fondatezza ed analogamente contestava le ragioni di merito opposte dalla controparte, invocando il rigetto dell'opposizione.
All'esito della trattazione scritta, con la sentenza impugnata il Tribunale di Nola - ritenuta l'intempestività per violazione del termine ex art. 617 c.p.c., dell'opposizione agli atti esecutivi con cui il aveva eccepito la genericità Per_1 del titolo- rigettava il ricorso ritenendo non provata l'esistenza dei rapporti di lavoro.
Con ricorso depositato il 16.12.2022 gli appellanti indicati in epigrafe, eredi dell'originario ricorrente, impugnavano la sentenza di cui contestavano la legittimità per avere il primo giudice omesso di valutare le prove assunte nel giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli n. 901/2019, conclusosi con la sentenza n. 3903/2021, con cui era stata accolta l'opposizione del dante causa ed erano stati ritenuti sussistenti i rapporti di lavoro;
contestavano il valore probatorio dei verbali ispettivi quanto alla veridicità delle dichiarazioni ed invocavano la riforma della sentenza gravata. All'esito della notifica del ricorso, depositata telematicamente in atti, l non si costituiva rimanendo CP_1 contumace.
3 Nel corso del giudizio era disposta la trattazione scritta del procedimento con la sostituzione dell'udienza del giorno
9.06.2025 attraverso lo scambio delle note di trattazione.
Infine, acquisite le sole note degli appellanti, trattenuta la causa in riserva ed espletata la camera di consiglio il procedimento è stato definito nei termini di seguito esposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si rileva che è divenuta definitiva, per mancata impugnazione, la statuizione di inammissibilità per intempestività dell'opposizione agli atti esecutivi, diretta a contestare la regolarità formale dell'atto.
Quanto all'appello si osserva che lo stesso deve essere rigettato per le ragioni di seguito espresse.
Si deve rammentare che l'avviso di addebito opposto, si fonda sulle risultanze dei verbali ispettivi n. 2015015522 del
01/10/2015 e n. 20150009742 del 22/09/2015, della Sede di CP_1
Nola, dai quali- come ricordato dall nella memoria di CP_1 costituzione di cui al primo grado di giudizio - sarebbe emerso che i rapporti di lavoro intercorsi tra i familiari del ricorrente e l'azienda dello stesso non erano rapporti di lavoro subordinato bensì dovevano essere inquadrati come rapporti di collaborazione familiare nella gestione Coltivatori Diretti.
L'appellante ha censurato la decisione del giudice di primo grado deducendo l'erroneità del criterio di riparto dell'onere della prova applicato dal giudice di prima istanza e deducendo la non condivisibilità della valutazione del materiale probatorio raccolto in primo grado.
Appare opportuno rammentare che con il ricorso depositato dinanzi al tribunale di aveva Parte_6 impugnato l'avviso di addebito derivante dal disconoscimento dei rapporti di lavoro con Parte_4 [...]
e e la conseguente Parte_3 Controparte_2 cancellazione contributiva per gli anni indicati in atti operata dall a seguito di accertamenti ispettivi (sintetizzati nei CP_1 verbali allegati agli atti di primo grado) che avevano interessato l'azienda agricola dello stesso istante.
Il primo giudice rigettava la domanda ritenendo che il ricorrente non avesse efficacemente confutato gli indizi e sospetti di fittizietà dei rapporti di lavoro su cui era fondato
4 il disconoscimento da parte dell descritti nei verbali CP_1 ispettivi depositati dall'originario ricorrente ed utilizzabili per il principio di acquisizione.
Secondo quanto emerge dai verbali ispettivi, il sig.
[...] dichiarò agli ispettori ed ai finanzieri che NA svolsero gli accertamenti che: 1) i fondi, di sua proprietà, erano situati nei Comuni di Saviano e di 2) Parte_7 gli stessi erano destinati alla coltivazione di nocciole e di ortaggi vari;
3) egli era titolare della ditta dal 2009, ma non aveva mai partecipato in via personale all'attività; delle colture si erano sempre occupati i soggetti da lui impiegati sui fondi; 4) l'attività aziendale e la gestione delle prestazioni lavorative con i predetti soggetti era sempre svolta ed improntata ad un carattere prettamente familiare, in quanto impiegava, per le necessità delle coltivazioni, esclusivamente familiari, ed in particolare sua figlia Parte_3
, sua nuora sua sorella
[...] Controparte_2 [...] ad infine sua nipote 5) Parte_5 Controparte_4 che tali saggetti collaboravano nell'attività aziendale;
6) di non aver mai usufruito dell'opera di soggetti che non fossero suoi familiari, cosi come è risultato anche dalla consultazione dei DMAG e dalle altre dichiarazioni acquisite. (v. verbali allegati dalla stessa parte opponente al fascicolo di primo grado).
Gli stessi verbalizzanti, poi, hanno trascritto quanto dichiarato dalle presunte dipendenti.
In particolare, hanno evidenziato che la figlia
[...] dichiarò agli ispettori ed ai finanzieri che Parte_3 avevano svolto gli accertamenti che l'attività era svolta prevalentemente a carattere familiare;
che aveva collaborato nello svolgimento dell'attività aziendale nell'anno 2014, nei mesi da giugno a settembre;
che tale collaborazione si svolgeva in sostanziale autonomia, senza obbligo di rispettare alcun orario lavorativo, stante la natura familiare del tipo di attività condotta;
che si è occupata della raccolta delie nocciole e della pulizia dei fondi;
che aveva lavorato insieme
a sua cognata e che non vi sono mai stati Controparte_2 soggetti estranei alla famiglia impiegati sui fondi;
che suo padre non partecipava personalmente NA
5 all'attività agricola;
che non percepiva una vera e propria retribuzione, bensì un riconoscimento economico da suo padre in parte a fine giornata, in parte alla fine del ciclo produttivo,
a seguito alla vendita delle nocciole.
Sempre nel medesimo verbale sono trascritte le dichiarazioni della nuora che dichiarò: di essere la nuora Controparte_2 del titolare della ditta individuale NA
; che l'attività era stata svolta prevalentemente con
[...] carattere familiare;
che aveva collaborato nello svolgimento dell'attività aziendale negli anni dal 2011 al 2014 precisamente con la sig.ra nell'anno 2014 e con Parte_3 la sig.ra dal 2011 al 2013 con sostanziale Controparte_4 autonomia nei tempi e nelle modalità di svolgimento dell'attività e senza necessità di rispettare un preciso orario lavorativo;
che suo suocero, titolare dell'impresa, non partecipava personalmente all'attività; che nell'azienda non era stato mai impiegato personale estraneo alla famiglia.
La sorella, dichiarò agli ispettori Parte_5 ed ai finanzieri che hanno svolto gli accertamenti, come riportato testualmente nei verbali de quibus che aveva collaborato per l'azienda nell'anno-2010 nei fondi situati nel comune dì Saviano;
che aveva svolto la propria attività in sostanziale autonomia,- posto che il fondo veniva gestito prevalentemente a carattere familiare, senza obbligo di rispettare alcun orario lavorativo e senza manodopera estranea alla famiglia;
che percepiva un riconoscimento in parte economico, in parte costituito dai beni prodotti;
che si era occupata della raccolta delle nocciole e di alcuni ortaggi.
Da tali elementi il primo giudice inferiva l'insussistenza dei rapporti di lavoro.
Gli appellanti contestano le conclusioni invocando le risultanze delle prove raccolte in altro giudizio di opposizione ad avviso di addebito riferito ad altri periodi di lavoro, conclusosi con sentenza di accoglimento dell'opposizione; insistono per l'ammissione delle prove ed eccepiscono l'inutilizzabilità delle dichiarazioni, in quanto mai rese nei termini trascritti dai verbalizzanti.
6 Inoltre, gli appellanti lamentano l'insufficienza ed erroneità della motivazione sul punto della ritenuta carenza della prova del rapporto di lavoro (a fronte dell'esistenza di prova documentale del rapporto rappresentata dalle buste paga), nonché violazione del diritto di difesa per non aver il Tribunale consentito di poter soddisfare l'onere della prova.
Procedendo con ordine, risulta che il primo giudice abbia correttamente inquadrato e qualificato la pretesa attorea: invero, dal tenore testuale dell'impugnata sentenza si desume chiaramente come il Tribunale abbia ben inteso che la doglianza del ricorrente fosse volta a reagire avverso la cancellazione disposta dall dopo un'iniziale iscrizione negli elenchi e CP_1 che abbia applicato i principi giuridici in tema di onere di allegazione e prova relativi all'ipotesi dell'intervenuto disconoscimento del rapporto di lavoro in agricoltura.
Sul tema dell'onere assertivo e probatorio circa l'effettiva prestazione delle giornate di lavoro, cui la legge collega il requisito contributivo necessario agli operai agricoli a tempo determinato per fruire delle prestazioni previdenziali, il contrasto a lungo protrattosi nella giurisprudenza è stato ormai da tempo composto dalla Suprema Corte che, a Sezioni Unite, ha affermato i seguenti - ed ormai consolidati - principi: 1) il lavoratore agricolo, il quale agisca in giudizio per ottenere prestazioni previdenziali, ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti l'iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio (costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento); 2) a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, il giudice del merito non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione, ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (Cass, Sez. Un., 26.10.2000, n.
1133).
7 Dunque, nel caso di dubbio circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (cfr. Cass., 2.8.2012,
n. 13877).
A maggior ragione, l'onere assertivo e probatorio grava sul lavoratore nei casi di iscrizione negata negli elenchi nominativi o, come nel caso in esame, di cancellazione disposta dopo una iniziale iscrizione.
La Suprema Corte, nella sentenza n. 2739 dell'11.02.2016 ha chiarito come l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolga una funzione di agevolazione probatoria ai fini dell'attribuzione di prestazioni previdenziali, funzione che viene meno qualora l a seguito CP_1 di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando la facoltà di cui all'art.9 del D.Lgs. n. 375 del
1993; ne consegue che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale, fermo restando che, nella controversia avente ad oggetto la prestazione previdenziale, lo status di lavoratore agricolo può essere accertato solo incidentalmente.
Tale orientamento è stato successivamente ribadito allorché la
Suprema Corte ha affermato che "l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l a CP_1 seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel
D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass.,
26.7.2017, n. 18605; Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., (ud. 22-11-
2018) 07-02-2019, n. 3650).
8 Applicati tali principi, è agevole comprendere come in casi quali quello che ci occupa, è il lavoratore che ha l'onere di provare l'effettiva esistenza, la concreta durata e la reale natura subordinata ed onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione (e/o di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale) fatto valere in giudizio (cfr. Cass. 7845/2003; 14513/2003; 7995/2000,
12059/95).
Fatta questa premessa in linea generale, può passarsi alla valutazione delle prove offerte in questa controversia dalla parte privata odierna appellante, tenuta a fornire il riscontro dei fatti costitutivi della domanda di accredito delle rivendicate giornate di lavoro, come elementi della contribuzione.
Per rispondere alle doglianze degli appellanti in punto di non corretta valutazione da parte del primo giudice della documentazione prodotta a sostegno della domanda, deve immediatamente evidenziarsi come, nelle ipotesi di disconoscimento o di cancellazione dell'accredito assicurativo,
a seguito e per effetto di una valida e puntuale attività di vigilanza e controllo, i documenti dell'azienda oggetto dell'accertamento ispettivo non possono certo acquisire una significativo valore probatorio, nemmeno presuntivo.
In altre parole, poiché le annotazioni aziendali devono riflettere le assunzioni effettive, le stesse annotazioni sono funzionali, anzi indispensabili, a fornire un'apparenza di regolarità nei casi di falsi ingaggi, di tal che non può essere in casi come questi invocato il valore probatorio del contratto intercorso proprio con il presunto datore sottoposto a verifica ispettiva (né possono assumere rilevanza dirimente le registrazioni e le denunce aziendali concernenti la manodopera).
Peraltro, la vicenda sottostante al disconoscimento da parte dell delle giornate lavorative apparentemente prestate CP_1 dalle lavoratrici sopra indicate è descritta nei verbali ispettivi in atti e trae origine dalle dichiarazioni dello stesso titolare di azienda, che aveva dichiarato di non essersi mai occupato personalmente della gestione dei terreni delegata ai familiari.
9 A fronte di tali dichiarazioni precise, raccolte dagli ispettori ed aventi un valore indiziario grave, gli odierni appellanti hanno invocato il contenuto delle testimonianze rese da _1
, e in altro giudizio.
[...] Testimone_2 Testimone_3
Orbene, esclusa ogni valenza probatoria delle dichiarazioni del teste , il quale si è limitato a riferire che -nelle Tes_3 occasioni in cui andava a prendere il figlio di
[...] per recarsi insieme a lavorare presso altra NA sede (svolgendo il lavoro di idraulico)- egli vedeva lavorare le tre presunte dipendenti e sentiva NA impartire “indicazioni”. Tali dichiarazioni risultano palesemente generiche e non sono affatto idonee a corroborare l'assunto delle appellanti, che richiede una prova ben più pregnante specie in ragione dei rapporti di familiarità esistenti tra le parti.
Quanto ai testi e a conoscenza dei fatti perché _1 Tes_2 proprietari di terreni limitrofi, la Corte osserva come anche tali dichiarazioni risultino generiche. I testimoni nulla hanno riferito circa le modalità di espletamento della prestazione,
l'osservanza di orari precisi o necessità di giustificazione di carenze. Si sono limitati tutti a dire di aver visto lavorare le tre dipendenti e di aver visto il dare NA
“indicazioni” (termine molto generico, non certo sintomatico della sussistenza di un assoggettamento al potere direttivo ma del tutto compatibile con una collaborazione di carattere familiare).
In definitiva, come ben evidenziato dal primo giudice, non sono emersi elementi idonei a comprovare la sussistenza della natura subordinata dei rapporti di lavoro oggetto di disconoscimento.
A ciò si aggiunga che non è stata data prova di fatture di vendita o di altri elementi che possano indurre a concludere che l'attività svolta da fosse NA improntata a criteri di economicità tali da giustificare l'assunzione di un cospicuo numero di dipendenti.
D'altra parte, contrariamente a quanto dedotto dalla parte appellante, le conclusioni dei verbali di accertamento sopra richiamati ben potevano essere valutate anche alla luce delle dichiarazioni allegate.
10 Occorre invero sottolineare il condivisibile indirizzo della
Suprema Corte riguardo all'efficacia probatoria connessa ai verbali di accertamento redatti dagli ispettori degli enti previdenziali: “I rapporti ispettivi redatti dai funzionari degli istituti previdenziali, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, per la loro natura hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine” (cfr Corte di Cassazione - 14.1.2004, n. 405/04 -).
In conclusione, a fronte dei dati tratti dagli ispettori in primo luogo dalle dichiarazioni del dante causa delle appellanti, questi ultimi non hanno fornito un quadro probatorio significativo in quanto hanno articolato istanze di prova costituenda del tutto generiche, come dimostrano le testimonianze rese in altro giudizio sfociato in una sentenza di accoglimento (del cui passaggio in giudicato non è stata fornita alcuna prova).
In conclusione l'appello deve essere respinto, anche quanto alla richiesta compensazione non essendo stata dedotta né provata la sussistenza e l'entità del credito opposto in compensazione.
Sulla scorta di tali osservazioni, quindi, l'appello va interamente rigettato.
Nulla sulle spese, attesa la contumacia dell'appellata parte vittoriosa
Infine, considerati l'esito del giudizio e l'epoca di iscrizione a ruolo del procedimento, la Corte deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento della somma integrativa a titolo di contributo unificato secondo quanto precisato in dispositivo.
PQM
La Corte così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) nulla sulle spese;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/02 dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo
11 unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto
Così deciso in Napoli il giorno 9 giugno 2025
Il Consigliere Est. Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio Dr.ssa Anna Carla
Catalano
12
3164/2022
SENT.
REPUBBLICA ITALIANA CRON.
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione Lavoro e Previdenza
Nella persona dei Sigg.ri Magistrati:
dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere rel.
dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere
il giorno 9 giugno 2025, all'esito della camera di consiglio tenuta a seguito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del procedimento ha emesso la seguente
SENTENZA
nella presente controversia iscritta al numero 3164 del registro generale degli affari contenziosi relativo all'anno 2022, vertente
TRA
e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, nella qualità di eredi del de cuius
[...] NA
, nato il giorno 1.12.1948 in Saviano e deceduto il
[...]
22.04.2019 in Cava De' Tirreni, rappresentati e difesi dall'avv.
Lucia De Filippo del Foro di Torre Annunziata presso il cui studio elettivamente domiciliano in Striano alla via Caionche n.
39 (il procuratore dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cui agli artt.133, comma III, 134 comma III e 176 comma II al numero di fax 0818277868 ed all'indirizzo di posta elettronica
) Email_1
- PARTE APPELLANTE –
E
Controparte_1
- PARTE APPELLATA – CONTUMACE
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola n.
1381/2022 pubblicata il 30.06.2022.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 16/01/2019 e notificato all , con pedissequo decreto, in data 01/04/2019, CP_1 [...] proponeva dinanzi al Tribunale di Nola, NA
Sezione Lavoro, opposizione avverso l'avviso di addebito n. 371
2018 00156446 27 000 (formato il 24/11/2018 e notificato a mezzo raccomandata a.r. in data 13/12/2018), con il quale veniva ingiunto il pagamento di contributi previdenziali obbligatori, e relative sanzioni, dovuti nella Gestione Agricola – Datori di
Lavoro (Emissione 2017/1), per un importo totale, comprensivo di spese di notifica e oneri di riscossione, di € 405,34.
Nell'atto introduttivo l'opponente chiedeva al Giudice adito: preliminarmente, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso d'addebito opposto;
in via principale la revoca e/o l'annullamento dell'avviso d'addebito opposto “per la violazione dell'art. 24 Cost. data la genericità eccessiva del suddetto provvedimento”, ed altresì di “accertare e dichiarare che tra il ricorrente e le braccianti Parte_4 [...]
e è intercorso un Parte_3 Controparte_2 rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 2094 c.c. per
i periodi indicati in ricorso e conseguenzialmente dichiarare non dovuta la somma di € 405,34 a titolo di contributi I.V.S. pc/cf per l'anno 2016”; in via subordinata chiedeva dichiararsi non dovuta la somma di € 405,34 data la compensazione da operare con la somma richiesta in via amministrativa dall'odierno ricorrente a titolo di contributi da lavoro dipendente versati;
in via gradata chiedeva la riduzione delle sanzioni civili e l'eliminazione della c.d. una tantum;
in ogni caso con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Con il decreto di fissazione d'udienza il Giudice del
Lavoro disponeva inaudita altera parte la sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato.
Integrato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l , in proprio e quale mandatario e procuratore della CP_1
2 contestando integralmente il contenuto del Controparte_3 ricorso, sia in fatto che in diritto. In via preliminare,
l chiedeva che la causa fosse riunita a quella CP_1 rubricata al n. 3054/16 R.G pendente tra le stesse parti ed avente ad oggetto la richiesta di declaratoria di nullità dei verbali ispettivi n. 2015015522 del 01/10/2015 e n. 20150009742 del 22/09/2015, con i quali venivano disconosciuti i rapporti di lavoro subordinato intercorsi nel periodo 2010-2014 tra esso ricorrente e la sorella la figlia Parte_5
e la nuora ed Parte_3 Controparte_2 inoltre veniva effettuata l'iscrizione d'ufficio del ricorrente medesimo nella Gestione Lavoratori Autonomi Agricoli, in qualità di coltivatore diretto non attivo e l'iscrizione dei familiari sopra citati dello stesso nella Gestione Coltivatori Diretti quali coadiuvanti sulla base degli accertamenti compiuti e delle dichiarazioni rese dal ricorrente e dai familiari. Quanto all'eccezione di genericità dell'avviso di addebito, l CP_1 ne contestava la fondatezza ed analogamente contestava le ragioni di merito opposte dalla controparte, invocando il rigetto dell'opposizione.
All'esito della trattazione scritta, con la sentenza impugnata il Tribunale di Nola - ritenuta l'intempestività per violazione del termine ex art. 617 c.p.c., dell'opposizione agli atti esecutivi con cui il aveva eccepito la genericità Per_1 del titolo- rigettava il ricorso ritenendo non provata l'esistenza dei rapporti di lavoro.
Con ricorso depositato il 16.12.2022 gli appellanti indicati in epigrafe, eredi dell'originario ricorrente, impugnavano la sentenza di cui contestavano la legittimità per avere il primo giudice omesso di valutare le prove assunte nel giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli n. 901/2019, conclusosi con la sentenza n. 3903/2021, con cui era stata accolta l'opposizione del dante causa ed erano stati ritenuti sussistenti i rapporti di lavoro;
contestavano il valore probatorio dei verbali ispettivi quanto alla veridicità delle dichiarazioni ed invocavano la riforma della sentenza gravata. All'esito della notifica del ricorso, depositata telematicamente in atti, l non si costituiva rimanendo CP_1 contumace.
3 Nel corso del giudizio era disposta la trattazione scritta del procedimento con la sostituzione dell'udienza del giorno
9.06.2025 attraverso lo scambio delle note di trattazione.
Infine, acquisite le sole note degli appellanti, trattenuta la causa in riserva ed espletata la camera di consiglio il procedimento è stato definito nei termini di seguito esposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si rileva che è divenuta definitiva, per mancata impugnazione, la statuizione di inammissibilità per intempestività dell'opposizione agli atti esecutivi, diretta a contestare la regolarità formale dell'atto.
Quanto all'appello si osserva che lo stesso deve essere rigettato per le ragioni di seguito espresse.
Si deve rammentare che l'avviso di addebito opposto, si fonda sulle risultanze dei verbali ispettivi n. 2015015522 del
01/10/2015 e n. 20150009742 del 22/09/2015, della Sede di CP_1
Nola, dai quali- come ricordato dall nella memoria di CP_1 costituzione di cui al primo grado di giudizio - sarebbe emerso che i rapporti di lavoro intercorsi tra i familiari del ricorrente e l'azienda dello stesso non erano rapporti di lavoro subordinato bensì dovevano essere inquadrati come rapporti di collaborazione familiare nella gestione Coltivatori Diretti.
L'appellante ha censurato la decisione del giudice di primo grado deducendo l'erroneità del criterio di riparto dell'onere della prova applicato dal giudice di prima istanza e deducendo la non condivisibilità della valutazione del materiale probatorio raccolto in primo grado.
Appare opportuno rammentare che con il ricorso depositato dinanzi al tribunale di aveva Parte_6 impugnato l'avviso di addebito derivante dal disconoscimento dei rapporti di lavoro con Parte_4 [...]
e e la conseguente Parte_3 Controparte_2 cancellazione contributiva per gli anni indicati in atti operata dall a seguito di accertamenti ispettivi (sintetizzati nei CP_1 verbali allegati agli atti di primo grado) che avevano interessato l'azienda agricola dello stesso istante.
Il primo giudice rigettava la domanda ritenendo che il ricorrente non avesse efficacemente confutato gli indizi e sospetti di fittizietà dei rapporti di lavoro su cui era fondato
4 il disconoscimento da parte dell descritti nei verbali CP_1 ispettivi depositati dall'originario ricorrente ed utilizzabili per il principio di acquisizione.
Secondo quanto emerge dai verbali ispettivi, il sig.
[...] dichiarò agli ispettori ed ai finanzieri che NA svolsero gli accertamenti che: 1) i fondi, di sua proprietà, erano situati nei Comuni di Saviano e di 2) Parte_7 gli stessi erano destinati alla coltivazione di nocciole e di ortaggi vari;
3) egli era titolare della ditta dal 2009, ma non aveva mai partecipato in via personale all'attività; delle colture si erano sempre occupati i soggetti da lui impiegati sui fondi; 4) l'attività aziendale e la gestione delle prestazioni lavorative con i predetti soggetti era sempre svolta ed improntata ad un carattere prettamente familiare, in quanto impiegava, per le necessità delle coltivazioni, esclusivamente familiari, ed in particolare sua figlia Parte_3
, sua nuora sua sorella
[...] Controparte_2 [...] ad infine sua nipote 5) Parte_5 Controparte_4 che tali saggetti collaboravano nell'attività aziendale;
6) di non aver mai usufruito dell'opera di soggetti che non fossero suoi familiari, cosi come è risultato anche dalla consultazione dei DMAG e dalle altre dichiarazioni acquisite. (v. verbali allegati dalla stessa parte opponente al fascicolo di primo grado).
Gli stessi verbalizzanti, poi, hanno trascritto quanto dichiarato dalle presunte dipendenti.
In particolare, hanno evidenziato che la figlia
[...] dichiarò agli ispettori ed ai finanzieri che Parte_3 avevano svolto gli accertamenti che l'attività era svolta prevalentemente a carattere familiare;
che aveva collaborato nello svolgimento dell'attività aziendale nell'anno 2014, nei mesi da giugno a settembre;
che tale collaborazione si svolgeva in sostanziale autonomia, senza obbligo di rispettare alcun orario lavorativo, stante la natura familiare del tipo di attività condotta;
che si è occupata della raccolta delie nocciole e della pulizia dei fondi;
che aveva lavorato insieme
a sua cognata e che non vi sono mai stati Controparte_2 soggetti estranei alla famiglia impiegati sui fondi;
che suo padre non partecipava personalmente NA
5 all'attività agricola;
che non percepiva una vera e propria retribuzione, bensì un riconoscimento economico da suo padre in parte a fine giornata, in parte alla fine del ciclo produttivo,
a seguito alla vendita delle nocciole.
Sempre nel medesimo verbale sono trascritte le dichiarazioni della nuora che dichiarò: di essere la nuora Controparte_2 del titolare della ditta individuale NA
; che l'attività era stata svolta prevalentemente con
[...] carattere familiare;
che aveva collaborato nello svolgimento dell'attività aziendale negli anni dal 2011 al 2014 precisamente con la sig.ra nell'anno 2014 e con Parte_3 la sig.ra dal 2011 al 2013 con sostanziale Controparte_4 autonomia nei tempi e nelle modalità di svolgimento dell'attività e senza necessità di rispettare un preciso orario lavorativo;
che suo suocero, titolare dell'impresa, non partecipava personalmente all'attività; che nell'azienda non era stato mai impiegato personale estraneo alla famiglia.
La sorella, dichiarò agli ispettori Parte_5 ed ai finanzieri che hanno svolto gli accertamenti, come riportato testualmente nei verbali de quibus che aveva collaborato per l'azienda nell'anno-2010 nei fondi situati nel comune dì Saviano;
che aveva svolto la propria attività in sostanziale autonomia,- posto che il fondo veniva gestito prevalentemente a carattere familiare, senza obbligo di rispettare alcun orario lavorativo e senza manodopera estranea alla famiglia;
che percepiva un riconoscimento in parte economico, in parte costituito dai beni prodotti;
che si era occupata della raccolta delle nocciole e di alcuni ortaggi.
Da tali elementi il primo giudice inferiva l'insussistenza dei rapporti di lavoro.
Gli appellanti contestano le conclusioni invocando le risultanze delle prove raccolte in altro giudizio di opposizione ad avviso di addebito riferito ad altri periodi di lavoro, conclusosi con sentenza di accoglimento dell'opposizione; insistono per l'ammissione delle prove ed eccepiscono l'inutilizzabilità delle dichiarazioni, in quanto mai rese nei termini trascritti dai verbalizzanti.
6 Inoltre, gli appellanti lamentano l'insufficienza ed erroneità della motivazione sul punto della ritenuta carenza della prova del rapporto di lavoro (a fronte dell'esistenza di prova documentale del rapporto rappresentata dalle buste paga), nonché violazione del diritto di difesa per non aver il Tribunale consentito di poter soddisfare l'onere della prova.
Procedendo con ordine, risulta che il primo giudice abbia correttamente inquadrato e qualificato la pretesa attorea: invero, dal tenore testuale dell'impugnata sentenza si desume chiaramente come il Tribunale abbia ben inteso che la doglianza del ricorrente fosse volta a reagire avverso la cancellazione disposta dall dopo un'iniziale iscrizione negli elenchi e CP_1 che abbia applicato i principi giuridici in tema di onere di allegazione e prova relativi all'ipotesi dell'intervenuto disconoscimento del rapporto di lavoro in agricoltura.
Sul tema dell'onere assertivo e probatorio circa l'effettiva prestazione delle giornate di lavoro, cui la legge collega il requisito contributivo necessario agli operai agricoli a tempo determinato per fruire delle prestazioni previdenziali, il contrasto a lungo protrattosi nella giurisprudenza è stato ormai da tempo composto dalla Suprema Corte che, a Sezioni Unite, ha affermato i seguenti - ed ormai consolidati - principi: 1) il lavoratore agricolo, il quale agisca in giudizio per ottenere prestazioni previdenziali, ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti l'iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio (costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento); 2) a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, il giudice del merito non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione, ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (Cass, Sez. Un., 26.10.2000, n.
1133).
7 Dunque, nel caso di dubbio circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (cfr. Cass., 2.8.2012,
n. 13877).
A maggior ragione, l'onere assertivo e probatorio grava sul lavoratore nei casi di iscrizione negata negli elenchi nominativi o, come nel caso in esame, di cancellazione disposta dopo una iniziale iscrizione.
La Suprema Corte, nella sentenza n. 2739 dell'11.02.2016 ha chiarito come l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolga una funzione di agevolazione probatoria ai fini dell'attribuzione di prestazioni previdenziali, funzione che viene meno qualora l a seguito CP_1 di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando la facoltà di cui all'art.9 del D.Lgs. n. 375 del
1993; ne consegue che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale, fermo restando che, nella controversia avente ad oggetto la prestazione previdenziale, lo status di lavoratore agricolo può essere accertato solo incidentalmente.
Tale orientamento è stato successivamente ribadito allorché la
Suprema Corte ha affermato che "l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l a CP_1 seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel
D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass.,
26.7.2017, n. 18605; Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., (ud. 22-11-
2018) 07-02-2019, n. 3650).
8 Applicati tali principi, è agevole comprendere come in casi quali quello che ci occupa, è il lavoratore che ha l'onere di provare l'effettiva esistenza, la concreta durata e la reale natura subordinata ed onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione (e/o di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale) fatto valere in giudizio (cfr. Cass. 7845/2003; 14513/2003; 7995/2000,
12059/95).
Fatta questa premessa in linea generale, può passarsi alla valutazione delle prove offerte in questa controversia dalla parte privata odierna appellante, tenuta a fornire il riscontro dei fatti costitutivi della domanda di accredito delle rivendicate giornate di lavoro, come elementi della contribuzione.
Per rispondere alle doglianze degli appellanti in punto di non corretta valutazione da parte del primo giudice della documentazione prodotta a sostegno della domanda, deve immediatamente evidenziarsi come, nelle ipotesi di disconoscimento o di cancellazione dell'accredito assicurativo,
a seguito e per effetto di una valida e puntuale attività di vigilanza e controllo, i documenti dell'azienda oggetto dell'accertamento ispettivo non possono certo acquisire una significativo valore probatorio, nemmeno presuntivo.
In altre parole, poiché le annotazioni aziendali devono riflettere le assunzioni effettive, le stesse annotazioni sono funzionali, anzi indispensabili, a fornire un'apparenza di regolarità nei casi di falsi ingaggi, di tal che non può essere in casi come questi invocato il valore probatorio del contratto intercorso proprio con il presunto datore sottoposto a verifica ispettiva (né possono assumere rilevanza dirimente le registrazioni e le denunce aziendali concernenti la manodopera).
Peraltro, la vicenda sottostante al disconoscimento da parte dell delle giornate lavorative apparentemente prestate CP_1 dalle lavoratrici sopra indicate è descritta nei verbali ispettivi in atti e trae origine dalle dichiarazioni dello stesso titolare di azienda, che aveva dichiarato di non essersi mai occupato personalmente della gestione dei terreni delegata ai familiari.
9 A fronte di tali dichiarazioni precise, raccolte dagli ispettori ed aventi un valore indiziario grave, gli odierni appellanti hanno invocato il contenuto delle testimonianze rese da _1
, e in altro giudizio.
[...] Testimone_2 Testimone_3
Orbene, esclusa ogni valenza probatoria delle dichiarazioni del teste , il quale si è limitato a riferire che -nelle Tes_3 occasioni in cui andava a prendere il figlio di
[...] per recarsi insieme a lavorare presso altra NA sede (svolgendo il lavoro di idraulico)- egli vedeva lavorare le tre presunte dipendenti e sentiva NA impartire “indicazioni”. Tali dichiarazioni risultano palesemente generiche e non sono affatto idonee a corroborare l'assunto delle appellanti, che richiede una prova ben più pregnante specie in ragione dei rapporti di familiarità esistenti tra le parti.
Quanto ai testi e a conoscenza dei fatti perché _1 Tes_2 proprietari di terreni limitrofi, la Corte osserva come anche tali dichiarazioni risultino generiche. I testimoni nulla hanno riferito circa le modalità di espletamento della prestazione,
l'osservanza di orari precisi o necessità di giustificazione di carenze. Si sono limitati tutti a dire di aver visto lavorare le tre dipendenti e di aver visto il dare NA
“indicazioni” (termine molto generico, non certo sintomatico della sussistenza di un assoggettamento al potere direttivo ma del tutto compatibile con una collaborazione di carattere familiare).
In definitiva, come ben evidenziato dal primo giudice, non sono emersi elementi idonei a comprovare la sussistenza della natura subordinata dei rapporti di lavoro oggetto di disconoscimento.
A ciò si aggiunga che non è stata data prova di fatture di vendita o di altri elementi che possano indurre a concludere che l'attività svolta da fosse NA improntata a criteri di economicità tali da giustificare l'assunzione di un cospicuo numero di dipendenti.
D'altra parte, contrariamente a quanto dedotto dalla parte appellante, le conclusioni dei verbali di accertamento sopra richiamati ben potevano essere valutate anche alla luce delle dichiarazioni allegate.
10 Occorre invero sottolineare il condivisibile indirizzo della
Suprema Corte riguardo all'efficacia probatoria connessa ai verbali di accertamento redatti dagli ispettori degli enti previdenziali: “I rapporti ispettivi redatti dai funzionari degli istituti previdenziali, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, per la loro natura hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine” (cfr Corte di Cassazione - 14.1.2004, n. 405/04 -).
In conclusione, a fronte dei dati tratti dagli ispettori in primo luogo dalle dichiarazioni del dante causa delle appellanti, questi ultimi non hanno fornito un quadro probatorio significativo in quanto hanno articolato istanze di prova costituenda del tutto generiche, come dimostrano le testimonianze rese in altro giudizio sfociato in una sentenza di accoglimento (del cui passaggio in giudicato non è stata fornita alcuna prova).
In conclusione l'appello deve essere respinto, anche quanto alla richiesta compensazione non essendo stata dedotta né provata la sussistenza e l'entità del credito opposto in compensazione.
Sulla scorta di tali osservazioni, quindi, l'appello va interamente rigettato.
Nulla sulle spese, attesa la contumacia dell'appellata parte vittoriosa
Infine, considerati l'esito del giudizio e l'epoca di iscrizione a ruolo del procedimento, la Corte deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento della somma integrativa a titolo di contributo unificato secondo quanto precisato in dispositivo.
PQM
La Corte così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) nulla sulle spese;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/02 dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo
11 unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto
Così deciso in Napoli il giorno 9 giugno 2025
Il Consigliere Est. Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio Dr.ssa Anna Carla
Catalano
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