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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/07/2025, n. 3433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3433 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al N. 15153 del 2024 R.G.L. promossa
DA
Parte_1 C.F._1
Con l'avv. CICERO VITTORIO e l'avv. PROVENZANO FRANCESCO ricorrente
CONTRO
Controparte_1 P.IVA_1
Con l'avv. SALMERI FERDINANDO resistente
Avente ad oggetto: Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione all'udienza di trattazione scritta del 07/07/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 22.10.2024 il ricorrente in epigrafe deduceva di essere stato assunto alle dipendenze della a far data dal 01.03.2021, Controparte_1
con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con la mansione di
“Impiegato Addetto al customer care” ed inquadramento nel terzo livello retributivo del CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione;
di essere affetto da atrofia muscolare;
di essere stato riconosciuto totalmente invalido e portatore della condizione di cui all'art. 3, comma 3, legge n.
104/1992 sin dal 02.02.2022.
Deduceva poi che, proprio a causa di detta patologia, gli era stata riconosciuta la
1 possibilità di espletare la propria prestazione con le modalità del cd “lavoro agile” presso la propria abitazione;
che in data 21.03.2023 il medico competente lo aveva riconosciuto idoneo alle mansioni, con prescrizioni;
che senza motivo alcuno parte datoriale, con un messaggio inoltrato in data 30.07.2024 sulla piattaforma aziendale
“Zulip”, gli aveva comunicato che a decorrere dal 02.08.2024 e fino al 31.08.2024 avrebbe dovuto svolgere la propria attività lavorativa in sede.
Affermava il ricorrente che tale comunicazione gli aveva determinato uno stato di alterazione, dovuto alla consapevolezza di non essere in grado di recarsi in azienda, e che per tale motivo aveva poi riscontrato la comunicazione con toni accesi dei quali si era tempestivamente scusato;
che nonostante le scuse, la società datrice di lavoro gli aveva comunicato la contestazione disciplinare in 31.07/08.08.2024, cui aveva fatto seguito il licenziamento oggi impugnato.
Deduceva dunque il ricorrente la nullità del licenziamento perché ritorsivo, ed in ogni caso la sua illegittimità, e concludeva nei termini seguenti: “- Per tutte le causali di cui in premessa, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, ritenere e dichiarare che il licenziamento intimato dalla in persona del legale rappresentante pro tempore, nei Controparte_1
confronti del sig. con lettera del 14.08.2024, ricevuta il 02.09.2024, è nullo;
Parte_1
- Per l'effetto, condannare la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a reintegrare nel proprio posto di lavoro il sig. a far data dal Parte_1
31.07.2024, nonché a pagare in favore di quest'ultimo un'indennità, a titolo di risarcimento del danno subito per il licenziamento, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento (da considerarsi a far data dal 31.07.2024) sino a quello dell'effettiva reintegrazione, in misura, in ogni caso, non inferiore a cinque mensilità e al versamento, per il medesimo periodo, dei contributi previdenziali e assistenziali;
- In subordine, per le causali di cui in premessa, accertare e dichiarare il licenziamento irrogato dalla
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, con lettera del 14.08.2024 e CP_1 ricevuta in data 02.09.2024, nei confronti del sig. illegittimo in quanto non Parte_1 sorretto da giusta causa e/o giustificato motivo e/o comunque perché il fatto non sussiste e, per
l'effetto, annullarlo;
- Per l'effetto, condannare la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a reintegrare nel proprio posto di lavoro il sig. a Parte_1 far data dal 31.07.2024, condannando, altresì, la resistente a pagare in favore dello stesso sig. un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di Parte_1 fatto dal giorno del licenziamento (da considerarsi a far data dal 31.07.2024) sino a quello dell'effettiva reintegra nel proprio posto di lavoro, da determinarsi secondo giustizia e, comunque, in misura non superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre ancora a versare i contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento (sempre da
2 considerarsi a far data dal 31.07.2024) fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale;
- In via di ulteriore subordine, sempre per le causali di cui in premessa, accertare e dichiarare che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa, dichiarando, per l'effetto, risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento (sempre da considerarsi a far data dal 31.07.2024) e condannando la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore del sig. CP_1
un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di Parte_1
dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all'anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti;
- In via di estremo subordine, parimenti per le causali di cui in premessa, accertare e dichiarare il licenziamento irrogato dalla nei confronti del sig. con Controparte_1 Parte_1
lettera di licenziamento del 14.08.2024, ricevuta in data 02.09.2024, inefficace;
- Per l'effetto, dichiarare risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento, condannando la
in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore del sig. Controparte_1
un'indennità risarcitoria onnicomprensiva, determinata in relazione alla Parte_1
gravità della violazione formale e procedurale commessa dal datore di lavoro nella misura massima di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto”;
- premesso che, instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società resistente che contestava la fondatezza del ricorso del quale chiedeva il rigetto;
- premesso che in assenza di attività istruttoria all'udienza di trattazione scritta del 7 luglio 2025 la causa veniva assunta in decisione;
- rilevato che il ricorrente non contesta di avere redatto i messaggi riportati nella lettera di contestazione (“io non rientro e adesso contatto avvocato. Mi avete rovinato la giornata la mia malattia adesso sono una bestia che mi incazzo con tutti e ora faccio una guerra che distruggo tutto e se vengo in sede abbrucio tutte cose”; “finisco la pausa e presento Rol per le
12:30, perché mi avete fatto incazzare e se continuo pigghiu tutti a parulazzi”).
Per quanto invece concerne la conversazione con la cliente (“se non siete capaci di compilare un modulo, non è colpa nostra, vi lamentate che dobbiamo risolvere i problemi noi, siete delle teste di minchia”), non ne contesta la paternità ma afferma di non avere utilizzato un “linguaggio scostumato o aggressivo”;
- rilevato che il ricorrente afferma in via prioritaria che il licenziamento sarebbe nullo perché discriminatorio, e cioè intimato in ragione della sua invalidità;
- rilevato che in caso di licenziamento discriminatorio, “in applicazione delle direttive n.
2000/78/CE, n. 2006/54/CE e n. 2000/43/CE, così come interpretate dalla CGUE, i criteri di riparto dell'onere probatorio sono quelli speciali di cui all' art. 4 del d.lgs. n. 216 del
3 2003 , senza alcuna inversione dell'onere probatorio, ma solo con agevolazione in favore del ricorrente: conseguentemente, incombe sul lavoratore l'allegazione e dimostrazione del fattore di rischio e il trattamento che assume meno favorevole rispetto a quello riservato a soggetti in condizioni analoghe, con deduzione della significativa correlazione tra tali elementi;
il datore di lavoro è tenuto a dedurre e a provare circostanze inequivoche, idonee ad escludere, per precisione, gravità e concordanza di significato, la natura discriminatoria della misura oggetto di controversia” (così
Cassazione civile, sez. lav., 16/03/2025, n. 6965).
Dunque, grava sul lavoratore la dimostrazione di una ingiustificata differenza di trattamento, o anche solo di una posizione di particolare svantaggio, dovute al fattore di rischio tipizzato dalla legge in termini tali da integrare una presunzione di discriminazione, restando, per il resto, a carico del datore di lavoro l'onere di dimostrare che non vi sia stata violazione del principio di non discriminazione.
E' onere del lavoratore fornire gli elementi fattuali che rendono plausibile l'esistenza delle discriminazioni, restando invece in capo al datore di lavoro l'onere di provare l'inesistenza della discriminazione;
- rilevato che, nel caso di specie, parte ricorrente neppure allega, e certo non prova,
l'esistenza di elementi idonei a far ritenere l'esistenza di una discriminazione. Non viene allegato alcun elemento fattuale da porre a base di una comparazione per verificare che parte datoriale abbia effettivamente trattato il ricorrente, direttamente o indirettamente, in modo diverso dagli altri dipendenti in ragione delle sue condizioni di salute;
- rilevato inoltre che dalla documentazione prodotta non emerge che il ricorrente abbia comunicato alla società l'aggravarsi delle condizioni di salute, tenuto conto che la certificazione del medico competente del 21.03.2023 lo riconosce idoneo alle mansioni, con le sole prescrizioni di 10 minuti di pausa ogni ora di lavoro e prestazione lavorativa nella fascia antimeridiana, né dalle certificazioni relative ai permessi ex art 33 legge n.
104/1992 si evince che la prestazione lavorativa avrebbe potuto essere espletata soltanto da casa;
- rilevato pertanto che non può ritenersi fondata la tesi della discriminatorietà del provvedimento espulsivo;
- rilevato che il licenziamento è stato intimato per violazione dei principi di correttezza e buona fede, in ragione delle espressioni utilizzate.
Come già evidenziato, la effettiva sussistenza della condotta non viene sostanzialmente contestata.
Afferma il ricorrente che, tuttavia, la sua condotta si deve ritenere determinata dalle
4 condizioni di salute e dunque “scriminata”.
Occorre tuttavia osservare che le condizioni di salute del ricorrente, sicuramente gravi e da nessuno poste in dubbio, avrebbero certo potuto giustificare una richiesta di chiarimenti della disposizione aziendale, una richiesta di riesame, una richiesta di interlocuzione con la dirigenza, eventualmente anche con toni aspri, ma non sono certo idonee a giustificare le frasi sopra riportate.
Quand'anche volesse accedersi alla tesi di parte ricorrente circa la illegittimità della richiesta rivolta dalla resistente al lavoratore di recarsi in azienda, è di tutta evidenza che le espressioni utilizzate superano il legittimo esercizio del diritto di critica delle disposizioni datoriali e non conducono ad una prognosi favorevole circa il corretto dispiegarsi dei rapporti in ambito lavorativo.
Le espressioni utilizzate, ed indipendentemente dall'accertamento della effettiva sussistenza di quelle che parte datoriale afferma essere state rivolte ad una cliente, certamente esulano da una corretta dinamica lavoratore/datore di lavoro e non possono essere ritenute “innocue” o “prive di rilievo disciplinare”.
Se le condizioni di salute (che, tuttavia, non è provato che fossero state portate a conoscenza del datore di lavoro nella loro effettiva gravità, né se ne fa cenno nei provvedimenti di autorizzazione al lavoro agile) possono giustificare l'affermazione “io non rientro”, altrettanto non può dirsi delle altre esternazioni (“ ora faccio una guerra che distruggo tutto e se vengo in sede abbrucio tutte cose”; “mi avete fatto incazzare e se continuo pigghiu tutti a parulazzi”), soprattutto tenuto conto che – come già chiarito - non vi è alcuna prova di un intento discriminatorio della società tale da giustificare, in ipotesi, la forte e sproporzionata reazione del lavoratore;
- rilevato, dunque, che il licenziamento non può ritenersi nullo perché discriminatorio, né illegittimo per assenza di giusta causa;
- rilevato che, con riferimento alla dedotta violazione del disposto dell'art. 46, comma 4, del C.C.N.L. (“Se il provvedimento non verrà comunicato entro i dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato per presentare le giustificazioni, queste si riterranno accolte”), occorre osservarne l'infondatezza, poiché la lettera di licenziamento risulta spedita nei termini
(la data di spedizione non è contestata);
- rilevato, pertanto, che il ricorso non può trovare accoglimento. La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 07/07/2025
La Giudice Cinzia Soffientini
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al N. 15153 del 2024 R.G.L. promossa
DA
Parte_1 C.F._1
Con l'avv. CICERO VITTORIO e l'avv. PROVENZANO FRANCESCO ricorrente
CONTRO
Controparte_1 P.IVA_1
Con l'avv. SALMERI FERDINANDO resistente
Avente ad oggetto: Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione all'udienza di trattazione scritta del 07/07/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 22.10.2024 il ricorrente in epigrafe deduceva di essere stato assunto alle dipendenze della a far data dal 01.03.2021, Controparte_1
con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con la mansione di
“Impiegato Addetto al customer care” ed inquadramento nel terzo livello retributivo del CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione;
di essere affetto da atrofia muscolare;
di essere stato riconosciuto totalmente invalido e portatore della condizione di cui all'art. 3, comma 3, legge n.
104/1992 sin dal 02.02.2022.
Deduceva poi che, proprio a causa di detta patologia, gli era stata riconosciuta la
1 possibilità di espletare la propria prestazione con le modalità del cd “lavoro agile” presso la propria abitazione;
che in data 21.03.2023 il medico competente lo aveva riconosciuto idoneo alle mansioni, con prescrizioni;
che senza motivo alcuno parte datoriale, con un messaggio inoltrato in data 30.07.2024 sulla piattaforma aziendale
“Zulip”, gli aveva comunicato che a decorrere dal 02.08.2024 e fino al 31.08.2024 avrebbe dovuto svolgere la propria attività lavorativa in sede.
Affermava il ricorrente che tale comunicazione gli aveva determinato uno stato di alterazione, dovuto alla consapevolezza di non essere in grado di recarsi in azienda, e che per tale motivo aveva poi riscontrato la comunicazione con toni accesi dei quali si era tempestivamente scusato;
che nonostante le scuse, la società datrice di lavoro gli aveva comunicato la contestazione disciplinare in 31.07/08.08.2024, cui aveva fatto seguito il licenziamento oggi impugnato.
Deduceva dunque il ricorrente la nullità del licenziamento perché ritorsivo, ed in ogni caso la sua illegittimità, e concludeva nei termini seguenti: “- Per tutte le causali di cui in premessa, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, ritenere e dichiarare che il licenziamento intimato dalla in persona del legale rappresentante pro tempore, nei Controparte_1
confronti del sig. con lettera del 14.08.2024, ricevuta il 02.09.2024, è nullo;
Parte_1
- Per l'effetto, condannare la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a reintegrare nel proprio posto di lavoro il sig. a far data dal Parte_1
31.07.2024, nonché a pagare in favore di quest'ultimo un'indennità, a titolo di risarcimento del danno subito per il licenziamento, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento (da considerarsi a far data dal 31.07.2024) sino a quello dell'effettiva reintegrazione, in misura, in ogni caso, non inferiore a cinque mensilità e al versamento, per il medesimo periodo, dei contributi previdenziali e assistenziali;
- In subordine, per le causali di cui in premessa, accertare e dichiarare il licenziamento irrogato dalla
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, con lettera del 14.08.2024 e CP_1 ricevuta in data 02.09.2024, nei confronti del sig. illegittimo in quanto non Parte_1 sorretto da giusta causa e/o giustificato motivo e/o comunque perché il fatto non sussiste e, per
l'effetto, annullarlo;
- Per l'effetto, condannare la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a reintegrare nel proprio posto di lavoro il sig. a Parte_1 far data dal 31.07.2024, condannando, altresì, la resistente a pagare in favore dello stesso sig. un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di Parte_1 fatto dal giorno del licenziamento (da considerarsi a far data dal 31.07.2024) sino a quello dell'effettiva reintegra nel proprio posto di lavoro, da determinarsi secondo giustizia e, comunque, in misura non superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre ancora a versare i contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento (sempre da
2 considerarsi a far data dal 31.07.2024) fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale;
- In via di ulteriore subordine, sempre per le causali di cui in premessa, accertare e dichiarare che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa, dichiarando, per l'effetto, risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento (sempre da considerarsi a far data dal 31.07.2024) e condannando la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore del sig. CP_1
un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di Parte_1
dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all'anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti;
- In via di estremo subordine, parimenti per le causali di cui in premessa, accertare e dichiarare il licenziamento irrogato dalla nei confronti del sig. con Controparte_1 Parte_1
lettera di licenziamento del 14.08.2024, ricevuta in data 02.09.2024, inefficace;
- Per l'effetto, dichiarare risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento, condannando la
in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore del sig. Controparte_1
un'indennità risarcitoria onnicomprensiva, determinata in relazione alla Parte_1
gravità della violazione formale e procedurale commessa dal datore di lavoro nella misura massima di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto”;
- premesso che, instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società resistente che contestava la fondatezza del ricorso del quale chiedeva il rigetto;
- premesso che in assenza di attività istruttoria all'udienza di trattazione scritta del 7 luglio 2025 la causa veniva assunta in decisione;
- rilevato che il ricorrente non contesta di avere redatto i messaggi riportati nella lettera di contestazione (“io non rientro e adesso contatto avvocato. Mi avete rovinato la giornata la mia malattia adesso sono una bestia che mi incazzo con tutti e ora faccio una guerra che distruggo tutto e se vengo in sede abbrucio tutte cose”; “finisco la pausa e presento Rol per le
12:30, perché mi avete fatto incazzare e se continuo pigghiu tutti a parulazzi”).
Per quanto invece concerne la conversazione con la cliente (“se non siete capaci di compilare un modulo, non è colpa nostra, vi lamentate che dobbiamo risolvere i problemi noi, siete delle teste di minchia”), non ne contesta la paternità ma afferma di non avere utilizzato un “linguaggio scostumato o aggressivo”;
- rilevato che il ricorrente afferma in via prioritaria che il licenziamento sarebbe nullo perché discriminatorio, e cioè intimato in ragione della sua invalidità;
- rilevato che in caso di licenziamento discriminatorio, “in applicazione delle direttive n.
2000/78/CE, n. 2006/54/CE e n. 2000/43/CE, così come interpretate dalla CGUE, i criteri di riparto dell'onere probatorio sono quelli speciali di cui all' art. 4 del d.lgs. n. 216 del
3 2003 , senza alcuna inversione dell'onere probatorio, ma solo con agevolazione in favore del ricorrente: conseguentemente, incombe sul lavoratore l'allegazione e dimostrazione del fattore di rischio e il trattamento che assume meno favorevole rispetto a quello riservato a soggetti in condizioni analoghe, con deduzione della significativa correlazione tra tali elementi;
il datore di lavoro è tenuto a dedurre e a provare circostanze inequivoche, idonee ad escludere, per precisione, gravità e concordanza di significato, la natura discriminatoria della misura oggetto di controversia” (così
Cassazione civile, sez. lav., 16/03/2025, n. 6965).
Dunque, grava sul lavoratore la dimostrazione di una ingiustificata differenza di trattamento, o anche solo di una posizione di particolare svantaggio, dovute al fattore di rischio tipizzato dalla legge in termini tali da integrare una presunzione di discriminazione, restando, per il resto, a carico del datore di lavoro l'onere di dimostrare che non vi sia stata violazione del principio di non discriminazione.
E' onere del lavoratore fornire gli elementi fattuali che rendono plausibile l'esistenza delle discriminazioni, restando invece in capo al datore di lavoro l'onere di provare l'inesistenza della discriminazione;
- rilevato che, nel caso di specie, parte ricorrente neppure allega, e certo non prova,
l'esistenza di elementi idonei a far ritenere l'esistenza di una discriminazione. Non viene allegato alcun elemento fattuale da porre a base di una comparazione per verificare che parte datoriale abbia effettivamente trattato il ricorrente, direttamente o indirettamente, in modo diverso dagli altri dipendenti in ragione delle sue condizioni di salute;
- rilevato inoltre che dalla documentazione prodotta non emerge che il ricorrente abbia comunicato alla società l'aggravarsi delle condizioni di salute, tenuto conto che la certificazione del medico competente del 21.03.2023 lo riconosce idoneo alle mansioni, con le sole prescrizioni di 10 minuti di pausa ogni ora di lavoro e prestazione lavorativa nella fascia antimeridiana, né dalle certificazioni relative ai permessi ex art 33 legge n.
104/1992 si evince che la prestazione lavorativa avrebbe potuto essere espletata soltanto da casa;
- rilevato pertanto che non può ritenersi fondata la tesi della discriminatorietà del provvedimento espulsivo;
- rilevato che il licenziamento è stato intimato per violazione dei principi di correttezza e buona fede, in ragione delle espressioni utilizzate.
Come già evidenziato, la effettiva sussistenza della condotta non viene sostanzialmente contestata.
Afferma il ricorrente che, tuttavia, la sua condotta si deve ritenere determinata dalle
4 condizioni di salute e dunque “scriminata”.
Occorre tuttavia osservare che le condizioni di salute del ricorrente, sicuramente gravi e da nessuno poste in dubbio, avrebbero certo potuto giustificare una richiesta di chiarimenti della disposizione aziendale, una richiesta di riesame, una richiesta di interlocuzione con la dirigenza, eventualmente anche con toni aspri, ma non sono certo idonee a giustificare le frasi sopra riportate.
Quand'anche volesse accedersi alla tesi di parte ricorrente circa la illegittimità della richiesta rivolta dalla resistente al lavoratore di recarsi in azienda, è di tutta evidenza che le espressioni utilizzate superano il legittimo esercizio del diritto di critica delle disposizioni datoriali e non conducono ad una prognosi favorevole circa il corretto dispiegarsi dei rapporti in ambito lavorativo.
Le espressioni utilizzate, ed indipendentemente dall'accertamento della effettiva sussistenza di quelle che parte datoriale afferma essere state rivolte ad una cliente, certamente esulano da una corretta dinamica lavoratore/datore di lavoro e non possono essere ritenute “innocue” o “prive di rilievo disciplinare”.
Se le condizioni di salute (che, tuttavia, non è provato che fossero state portate a conoscenza del datore di lavoro nella loro effettiva gravità, né se ne fa cenno nei provvedimenti di autorizzazione al lavoro agile) possono giustificare l'affermazione “io non rientro”, altrettanto non può dirsi delle altre esternazioni (“ ora faccio una guerra che distruggo tutto e se vengo in sede abbrucio tutte cose”; “mi avete fatto incazzare e se continuo pigghiu tutti a parulazzi”), soprattutto tenuto conto che – come già chiarito - non vi è alcuna prova di un intento discriminatorio della società tale da giustificare, in ipotesi, la forte e sproporzionata reazione del lavoratore;
- rilevato, dunque, che il licenziamento non può ritenersi nullo perché discriminatorio, né illegittimo per assenza di giusta causa;
- rilevato che, con riferimento alla dedotta violazione del disposto dell'art. 46, comma 4, del C.C.N.L. (“Se il provvedimento non verrà comunicato entro i dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato per presentare le giustificazioni, queste si riterranno accolte”), occorre osservarne l'infondatezza, poiché la lettera di licenziamento risulta spedita nei termini
(la data di spedizione non è contestata);
- rilevato, pertanto, che il ricorso non può trovare accoglimento. La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 07/07/2025
La Giudice Cinzia Soffientini
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