Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 08/05/2025, n. 1069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1069 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. 6357/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA sezione I civile
Il Tribunale, nella persona del giudice Antonio Loseto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 6357/2022 R.G. promossa da:
in liquidazione, P.I. in persona del suo liquidatore e legale Parte_1 P.IVA_1 rapp.te p.t, con il patrocinio dell'avv. Mirko Bruni, elettivamente domiciliato a Verona (VR) in via Leone Pancaldo n. 70, presso il difensore, ATTORE-OPPONENTE contro
, C.F. , cessionaria del credito vantato dalla CP_1 C.F._1 Co
. , P.I. con il patrocinio dell'avv. Annalisa Fasoli, COroparte_3 P.IVA_2 elettivamente domiciliata a San Martino Buon Albergo (VR) in Nazionale n. 34, presso il difensore, CONVENUTA-OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 14/4/2025. Tali conclusioni sono qui richiamate e devono intendersi parte integrante di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente deve rilevarsi che, ai sensi del novellato art. 132 c.p.c., il giudice è esonerato dalla redazione dello svolgimento del fatto;
inoltre, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., lo stesso non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali pagina 1 di 6
Tribunale di Verona il 04/7/2022, con cui le era stato ingiunto di pagare, in favore della CO CO
(in seguito anche solo ), la somma di € 10.498,75, COroparte_3 CP_3 oltre interessi come da domanda e le spese della procedura monitoria, a titolo di compenso per le prestazioni di servizi, da quest'ultima asseritamente rese in suo favore, come meglio descritte nelle n. 7 fatture allegate al ricorso monitorio.
Con l'atto introduttivo del giudizio, la lamentava in particolare che “i servizi CP_4 CO indicati nelle fatture…non sono mai stati resi dalla società opposta
[...]
”, che “l'attività asseritamente svolta sia riferibile a soggetti diversi rispetto CP_3 all'opponente e precisamente e e che “la Persona_1 Persona_2 contabilità ordinaria della società è sempre e solo (almeno dall'anno 2000 ad CP_4 oggi) stata tenuta dal Dott. . Persona_3
Si costituiva in giudizio la dott.ssa quale successore a titolo particolare, CP_1 CO ex art. 111, comma 3, c.p.c. della , per effetto dell'atto di COroparte_3 cessione del credito del 16/12/2022, con cui la società creditrice le aveva ceduto il credito oggetto di opposizione.
La contestava tutte le eccezioni sollevate nel ricorso in opposizione a decreto CP_1 ingiuntivo producendo documentazione a supporto della propria domanda, tra le quali CO le scritture private di cui agli allegati 6 e 7, con cui la incaricava la CP_4 CP_3
“di provvedere alla elaborazione della contabilità ed alla tenuta dei libri contabili con gli adempimenti connessi”.
A scioglimento della riserva assunta alla prima udienza di comparizione, il Giudice, con ordinanza del 21/02/2023, dichiarava provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo ed assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
La causa veniva istruita oralmente, al cui espletamento, seguiva rinvio per la discussione orale e la decisione ai sensi ex art. 281 sexies c.p.c., seguito da ulteriore pagina 2 di 6 differimento, conseguente alla riassegnazione allo scrivente del presente procedimento.
All'udienza del 14/4/2025, dopo la discussione orale e la formulazione delle rispettive conclusioni, la causa era trattenuta per la decisione. ooOoo
Come accennato in premessa, il principale motivo di opposizione risiede sull'eccezione CO secondo la quale i servizi descritti nelle fatture allegate dalla non sarebbero CP_3 mai stati resi dall'opposta perché resi, in realtà, da diverso soggetto e cioè dal dott.
Persona_3
La lamenta, inoltre, che detti servizi siano riferiti anche a soggetti diversi CP_4 rispetto all'opponente.
All'udienza del 19/01/2023, l'opponente disconosceva “l'autenticità della sottoscrizione in relazione ai docc. nn.
6-7 dimessi da controparte nonché la conformità di tali documenti agli originali”.
Orbene, quanto al disconoscimento, va rilevato come esso risulta essere stato formulato in maniera del tutto generica, senza indicare gli elementi a sostegno dell'asserita diversità delle firme rispetto a quelle imputabili alla società opponente.
A tal proposito, si evidenzia che, il disconoscimento effettuato da una persona giuridica, postula un'articolata dichiarazione di diversità della firma risultante dal documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi (v. Cass. nn. 7240/2019 e 3620/2010) ma, nel caso di specie, l'opponente nulla ha riferito né circa l'organizzazione societaria dell'epoca né circa l'imputabilità della firma in questione.
Condivisibile è il dettato della Cassazione (v. sentt. n. 17313/2021 e n. 12448/2012) secondo cui il disconoscimento della sottoscrizione deve avvenire in modo formale ed inequivoco, sicché deve ritenersi inidonea a tal fine una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti.
Pertanto, a fronte del generico disconoscimento operato in prima udienza, risulta tardivo (perché non svolto alla prima difesa utile ma solo con la memoria n. 2 di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.) il tentativo di di negare la genericità del CP_4 disconoscimento, “trattandosi di persona giuridica srl…in quanto la visura camerale dell'opponente è stata prodotta dall'opposta…è sempre stato pacifico che il legale rappresentante ed Amministratore Unico fosse sempre stato solo il Geom. Persona_2
, ovvero colui che ha formalizzato il disconoscimento, contestando l'autenticità
[...] della sua sottoscrizione”.
Invero, pur essendo la giurisprudenza orientata a ritenere che il disconoscimento non sottintenda il ricorso a formule sacramentali, si rende però necessaria pagina 3 di 6 un'inequivocabile dichiarazione della parte di non essere l'autrice della scrittura, nonostante sulla medesima sia apposto il suo nome (v. Cass. n. 18042/2014).
Elementi che difettano in specie ove, come agevolmente rilevabile dalla lettura del verbale dell'udienza di prima comparizione, il disconoscimento è stato effettuato in via assolutamente generica essendosi il procuratore dell'opponente limitato a disconoscere
“l'autenticità della sottoscrizione in relazione ai docc. nn. 6 e 7 della controparte” senza nessun'altra indicazione.
Quanto alla contestazione della conformità di detti documenti agli originali va osservato che, siffatta contestazione non può avvenire con clausole di stile, generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale.
Infatti, solo indicando gli specifici profili di divergenza tra copia e originale, il giudice è messo nelle condizioni di poter valutare le difformità contestate e quindi di accertare la conformità o meno all'originale sulla base degli elementi probatori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva (v. Cass. 24634/2021).
Anche su questo aspetto, l'eccezione sollevata dalla è risultata generica, oltre CP_4 ad essere stata poi travolta dall'autorizzata produzione in giudizio dei documenti originali, risultati assolutamente coincidenti alle copie inizialmente versate in atti.
I documenti allegati dalla società opposta ai numeri 6 e 7 risultano, pertanto, pienamente utilizzabili e confermano l'esistenza di contratti sottoscritti dalle parti nel 2007 e nel 2011, aventi ad oggetto prestazioni di tenuta della contabilità e di carattere fiscale;
che tali contratti prevedevano l'automatica proroga di anno in anno, salvo disdetta, che però non risulta né allegato né tantomeno documentato che sia stata inviata.
In ogni caso, se anche, per mera ipotesi, si volesse prescindere dalla rilevanza probatoria dei suddetti contratti, plurimi permangono gli elementi che conducono a ritenere fondata, nell'an (salvo quanto si dirà in seguito rispetto al quantum) la CO domanda avanzata dalla CP_3
In primis, è agli atti lo scambio di comunicazioni tra le parti in cui – tra l'altro – l'opponente richiede all'opposta la restituzione di documenti contabili, restituzione che, logicamente, presuppone una precedente consegna che non poteva che essere funzionale a consentire l'espletamento delle prestazioni per cui è causa.
Inoltre, alcuna contestazione è stata mossa, in via stragiudiziale, dall'opponente, prima della richiesta dei compensi reclamati in sede monitoria.
Ed ancora, non può dirsi decisiva la dichiarazione scritta rilasciata dal dott.
[...]
il 31/8/2022 (all. 2 al ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo) perché il suo Per_3 contenuto non risulta incompatibile con quanto emergente dai contratti sopra indicati pagina 4 di 6 ove si dà espressamente atto che l'attività in esame sarebbe stata prestata anche da tale soggetto, evidentemente inserito nella struttura della società opposta.
Lo stesso dott. , escusso quale teste all'udienza del 16/11/2023, ha dichiarato di Per_3 CO aver “avuto un contratto di collaborazione con la società dalla sua CP_3 CO costituzione”, che “a richiesta di o…provvedevo agli adempimenti riservati ai commercialisti”, che “svolgevo attività di commercialista sia direttamente in favore di sia quale persona inserita nella struttura di Lo. ed, ancora, che il “legale CP_4 CP_3 rappresentante di mi diceva di volta in volta quali (prestazioni) rientrassero nel Pt_2 contratto tra e e quali esulassero dallo stesso”. Pt_2 CP_4
Dalle dichiarazioni del teste si ha quindi riprova dell'esistenza di un contratto Per_3 CO che legava la e la e di come in esso rientrassero “ad esempio l'attività CP_3 CP_4 di redazione dei bilanci, predisposizione pratiche amministrative/burocratiche…”.
E' poi provato documentalmente che il dott. prestava la propria attività Per_3 CO professionale per alla quale era legato da un rapporto di collaborazione CP_3 professionale (v. all. 54 di parte opposta) ragion per cui l'affermazione secondo la quale egli fosse professionista di fiducia della e dei signori e non CP_4 Per_2 Per_1 risulta in contrasto con quanto emerso in corso di causa e cioè che costoro erano anche CO clienti della CP_3
Ciò anche in ragione del fatto che il dott. ha precisato che alcune attività Per_3 erano da egli svolte direttamente in favore di (come “l'episodio del ricorso CP_4 CO tributario, che evidentemente o non poteva presentare” o “una consulenza tecnica fiscale per il business che la portava avanti” CP_4
Il dott. ha, altresì, aggiunto che l'attività da egli svolta direttamente in favore Per_3 di “riguardava non la vita burocratica e amministrativa della società ma il CP_4 CO business che la stessa portava avanti” oppure prestazioni che la o non poteva svolgere, quale la presentazione di ricorsi tributari e quindi “venivo pagato in parte dalla per l'attività svolta direttamente nei confronti di questa e in parte da CP_4 Pt_2 per l'attività rientrante nel contratto tra le parti”.
L'effettiva esecuzione delle prestazioni descritte nelle fatture azionate in via monitoria, è stata ulteriormente provata dalla documentazione allegata agli scritti difensivi della oltre che dalle dichiarazioni rese dalle testi , CP_5 Testimone_1 Testimone_2 che hanno confermato l'effettuazione di tutti gli adempimenti indicati nei vari capitoli di prova loro sottoposti.
Anche la contestazione sollevata da in ordine al fatto che il compenso richiesto CP_4 dalla faccia riferimento ad attività svolta in favore di soggetti diversi rispetto CP_5 alla società opponente non è dirimente sia perché uno di essi (il ) ne era il Per_2 legale rappresentante e l'altra (la è indicata in fattura quale socia. Per_1
pagina 5 di 6 In ogni caso, tale eccezione è travolta dalla constatazione per cui la in sede CP_5 monitoria, ha ridimensionato la domanda di pagamento parametrandola al compenso pattuito nel contratto intercorso con la (all. 7) che prevedeva un importo CP_4 annuo di € 3.350,00 che dà luogo, per le tre annualità in esame (2014-2015-2016) ad un importo complessivo di € 10.050,00 che risulta, per quanto fin qui esposto, dovuto.
In contratto si pattuiva, inoltre, che le spese vive per l'esecuzione dell'incarico saranno a carico del Cliente previa esibizione da parte del Fornitore dei documenti giustificativi”.
Quanto a questo aspetto, si rileva come, solo la somma di € 30,00 (doc. 29), è risultata comprovata, mentre le ulteriori voci di spesa, asseritamente anticipate dalla CP_5 non hanno trovato conferma in questa sede e non possono essere, conseguentemente, riconosciute.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 6357/2022 RG, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 1807/2022, emesso dal Tribunale di Verona il 04/7/2022;
CONDANNA al pagamento in favore di COroparte_4 CP_1 dell'importo complessivo di € 10.080,00, oltre interessi come da domanda;
CONDANNA al pagamento in favore di delle COroparte_4 CP_1 spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 5.800,00, per compensi, ivi già incluse le spese generali al 15% (quindi da non ricalcolare), oltre I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in Verona nella residenza del Tribunale, Corte Giorgio Zanconati n. 1, il giorno 08/5/2025.
Il giudice
Antonio Loseto
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