Ordinanza collegiale 28 agosto 2025
Sentenza breve 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza breve 18/12/2025, n. 22921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22921 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22921/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08834/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 8834 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Iole Urso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno-Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari:
- del decreto 0002232 del 3 giugno 2025 con il quale il Direttore centrale del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ha comunicato l’esclusione del ricorrente dalla «Procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, riservata al personale volontario di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, che, alla data del 1° gennaio 2018, risulti iscritto nell’apposito elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» a causa della valutazione di non idoneità conseguita all'esito della visite mediche del 7 e 8 maggio 2025, recante la seguente testuale motivazione: NON IDONEO - Alterazione dei parametri di composizione corporea: Massa grassa (FM): 27,1 % - Decreto Ministero Interno 4 novembre 2019 n. 166, Art. 1, comma 1, lettera b);
- del verbale n. 200 del 26 maggio 2025 con il quale è stata decretata l’esclusione del ricorrente dalla «Procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, riservata al personale volontario di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, che, alla data del 1° gennaio 2018, risulti iscritto nell’apposito elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» a causa dell'inidoneità conseguita all'esito delle visite mediche del 7 e 8 maggio 2025, recante la medesima motivazione: NON IDONEO - Alterazione dei parametri di composizione corporea: Massa grassa (FM): 27,1% - Decreto Ministero Interno 4 novembre 2019 n. 166, Art. 1, comma 1, lettera b);
- di eventuali ulteriori verbali o atti della commissione medica per l’accertamento dell’idoneità psico fisica e attitudinale al servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, unitamente a documenti e relativi allegati, laddove escludono dalla procedura selettiva il ricorrente per mancato superamento delle visite mediche;
- del D.M. n. 238 del 14 novembre 2018 «Procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, riservata al personale volontario di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, che, alla data del 1° gennaio 2018, risulti iscritto nell’apposito elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», pubblicato in GU - IV Serie Speciale Concorsi ed Esami il 20 novembre 2018, unitamente all'art. 5, co. 4, del D.M. 26 ottobre 2018 "Assunzioni straordinarie riservate al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco", laddove prevedono che il mancato superamento delle visite mediche comporti l'esclusione dalla procedura speciale di reclutamento, nonché la cancellazione definitiva dall'elenco dei vigili del fuoco discontinui;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale al provvedimento impugnato, ivi espressamente compresi anche eventuali altri atti e/o documenti non cogniti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno-Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 il dott. AR AG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 7 luglio 2025 e depositato in data 30 luglio 2025, il sig. -OMISSIS- ha impugnato l’esclusione dalla procedura di stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, indetta con decreto dipartimentale del 14 novembre 2018, n. 238, disposta, con decreto n. 2232 del 3 giugno 2025, a causa dell’ «alterazione dei parametri fisici con aumento della percentuale di Massa grassa (FM): 27,1 %. Decreto Ministero Interno 4 novembre 2019 n. 166, Capo I, Art. 1, comma 1, lettera b)» , contestando, in sintesi, con un unico motivo di ricorso, l’attendibilità e la correttezza della presupposta attività di accertamento eseguita il 26 maggio 2025 dagli organi concorsuali, sia mettendo in dubbio la taratura, l’omologazione e la precisione dello strumento impedenzometrico utilizzato sia allegando il referto rilasciatogli da biologa nutrizionista operante presso struttura sanitaria convenzionata con il servizio sanitario nazionale in data 3 giugno 2025, nel quale è riportato un indice di massa grassa del 23,6 %, al di sotto del limite massimo del 24,2 % previsto dalla disciplina regolamentare contenuta nell’art. 3 del d.P.R. n. 207 del 17 dicembre 2015.
2. L’amministrazione si è costituita in data 19 agosto 2025, evidenziando, tramite la relazione n. 9233 del 17 luglio 2025, l’inammissibilità del ricorso per la mancata articolazione di specifiche censure, in violazione dell’art. 40 c.p.a., e, nel merito, l’infungibilità e l’irripetibilità degli accertamenti eseguiti in sede concorsuale e rinviando, per il resto, alle considerazioni dell’ufficio per la medicina legale sulla metodica adoperata per l’effettuazione dell’esame e sulle cautele messe in atto per garantirne l’affidabilità.
3. Con ordinanza del -OMISSIS-, questo Tribunale ha disposto una verificazione per l’accertamento dei requisiti controversi, ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., affidandone l’esecuzione alla Commissione sanitaria d’appello dell’Aeronautica militare con sede in Roma, nonché ordinato al ricorrente di integrare il contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami nei confronti di tutti i controinteressati inseriti nella graduatoria finale di merito del concorso, entro il termine di 60 giorni.
4. Il verificatore, con relazione depositata in data 15 ottobre 2025, ha attestato che, alla visita bioimpedenzometrica eseguita in pari data, il ricorrente aveva una percentuale di massa grassa del 24,2 %, compatibile con i valori-limite previsti dalla fonte regolamentare.
5. In data 27 ottobre 2025 il ricorrente ha dato prova di aver adempiuto all’ordine di integrazione del contraddittorio depositando l’attestazione rilasciata dalla p.a. dell’avvenuta pubblicazione del ricorso, dell’ordinanza e dell’elenco dei controinteressati in pari data sul proprio sito internet.
6. Alla camera di consiglio del 16 dicembre 2025, previo avviso alle parti di una possibile definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. In rito, va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall’amministrazione resistente.
Le censure sviluppate nel ricorso, infatti, pur essendo state accorpate all’esposizione in fatto e pur non essendo state esplicitamente qualificate alla stregua dei tradizionali vizi-motivi, rendono possibile, ad avviso di questo Collegio, identificare sia il petitum che la causa petendi .
Il sig. -OMISSIS- si duole, infatti, dell’erroneità dell’accertamento eseguito dagli organi concorsuali e dell’inattendibilità dei risultati restituiti dalle apparecchiature utilizzate, dai quali fa discendere l’illegittimità del provvedimento di esclusione, sicché le contestazioni appaiono tendenzialmente riconducibili al difetto di istruttoria ed all’errore di fatto, consentendo a questo giudice di pronunciarsi nel merito della domanda.
8. Il ricorso è fondato e va accolto, per l’assorbente motivo costituito dalla comprovata erroneità dell’accertamento eseguito dalla commissione medica in data 26 maggio 2025.
La documentazione sanitaria prodotta dal ricorrente – la certificazione rilasciata dal Centro medico “Salus Itinere” di Livorno in data 3 giugno 2025 (cioè pochi giorni dopo la data di redazione del verbale n. 200 del 26 maggio 2025, entro un termine ritenuto ragionevole da Cons. Stato, III, ord. 24 aprile 2024, n. 1591) – costituisce, infatti, un principio di prova del possesso del requisito controverso, indicando una percentuale di massa grassa del 23,6 %, al di sotto dei valori-limite previsti dalla fonte regolamentare.
Tali evidenze sono, poi, ulteriormente suffragate dalla relazione del verificatore, che ha rilevato un PBF del 24,2 %, coincidente con il limite massimo di percentuale di massa grassa ammesso dall’art. 3 del d.P.R. 207/2015, restituendo un risultato relativo alla composizione corporea che non si discosta molto da quello prospettato e documentato dal ricorrente.
Secondo la giurisprudenza prevalente, «a fronte di un giudizio medico di inidoneità in sede concorsuale, il difforme esito di una verificazione disposta dal giudice può assumere rilievo, qualora sia acclarato che il primo giudizio sia stato conseguenza di un travisamento o che sia palesemente inattendibile (ad es. per l’inaffidabilità delle metodiche e/o delle strumentazioni utilizzate, o per errata interpretazione dei risultati degli accertamenti); in tal caso la verificazione disposta in sede giurisdizionale può essere volta ad appurare se la competente Commissione medica nominata dall'Amministrazione in ambito concorsuale abbia adottato una metodologia di analisi corretta, potendo formare oggetto di approfondimento istruttorio proprio l'attendibilità del giudizio. Se, dunque, il giudizio espresso in sede di verificazione non può sostituirsi a quello proprio e di spettanza esclusiva dell'Amministrazione, può disvelare in via sintomatica l'inattendibilità di quello reso dalla Commissione in sede di concorso ovvero il vizio della funzione ravvisabile nel travisamento dei fatti dovuto a incompleta rappresentazione degli elementi di valutazione (Cons. Stato Sez. II, 30 giugno 2021, n. 4989; id. 11 giugno 2021, n. 4518; id. 12 maggio n. 3675)» (Cons. Stato, II, 3 novembre 2023, n. 9514).
Nel presente giudizio, pertanto, la verificazione corrobora la tesi, che trova già riscontro nella produzione documentale di parte, di un’errata valutazione dei parametri fisici del ricorrente da parte dell’amministrazione, che finisce con il viziare insanabilmente il successivo provvedimento di esclusione.
In conclusione, il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento di esclusione e definitiva ammissione del ricorrente, ora per allora, alle successive fasi, anche addestrative, della procedura.
9. Le spese, considerata la natura della vicenda contenziosa, possono essere integralmente compensate tra le parti. Le spese di verificazione, quantificate in € 500,00 (cinquecento/00), vanno poste, invece, a carico dell’amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento di esclusione impugnato, nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti, fatte salve le spese di verificazione, quantificate in € 500,00 (cinquecento/00) e poste a carico dell’amministrazione, da liquidarsi come da documentazione versata in atti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IO IB, Presidente
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario
AR AG, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR AG | IO IB |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.