Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 12/03/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Settore Lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 12/03/2025 ore davanti al Giudice Onorario, in funzione di Giudice del lavoro
Dott.ssa Giovanna Bologna è chiamata la causa iscritta al n. 596 2024 R.G.
Per parte ricorrente è comparso l'Avv. D'ANTONE ROSA MARIA che preso atto dell'intervenuto sgravio chiede dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna alle spese di lite dell' in virtù della soccombenza virtuale. CP_1
Per l' è presente l'Avv. Marcedone che si associa alla richiesta con compensazione delle CP_1 spese di lite. E' presente ai fini della pratica forense la dott.ssa Persona_1
Il G.L. si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio
Il G.L. decide con sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e delle motivazioni.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Il giudice Onorario del Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa
Giovanna Bologna, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 12/03/2025 , ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. 596/2024 R.G. promossa da rappresentato e difeso dall'Avv. Rosa Maria D'Antone giusta procura in Parte_1
atti;
opponente contro in persona del legale rappresentante p. tempore, Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Ivano Marcedone giusta procura in atti
Con ricorso depositato il 21.02.2024, il ricorrente opponeva l'avviso di addebito n.
59820230001812778000 con cui veniva chiesto il pagamento della somma di €. 4.255,28 relativamente a contributi del 2022/1 gestione Agricola-Lavoratori Autonomi ed Associati;
assumeva la “notifica di ultraneo avviso di addebito in pendenza di giudizio, coincidenza tra lavoratore subordinato e socio di s.r.l. atteso il corretto inquadramento di Parte_1
di bracciante agricolo avente vincolo di subordinazione con la Land Cherry srl agricola;
CP_ mancata motivazione e determinazione dei criteri adottati dall' nell'atto di avviso;
insisteva nell'accoglimento del ricorso.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che preso atto delle intervenute CP_1
decisoni della Corte di Appello di Catania su medesime fattispecie che ha ritenuto non dovuta
l'iscrizione del ricorrente quale coltivatore diretto, in ragione della estensione dei fondi, del numero di operai agricoli occupati, del numero totale di giorni lavorati e della insufficienza dell'attività lavorativa dei familiari a coprire almeno 1/3 di quella indispensabile per la CP_ coltivazione del fondo. In forza di tale decisione, l' ha provveduto alla cancellazione della posizione contributiva del ricorrente ed allo sgravio di tutti gli avvisi di addebito notificati allo stesso, incluso quello oggetto del ricorso”, pertanto ha chiesto dichiararsi cessata dunque la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'udienza odierna il procuratore dell'istante, preso atto dell'avvenuto sgravio, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna dell' alle spese di lite in virtù CP_1
della soccombenza virtuale.
Alla luce delle superiori considerazioni, rilevato l'intervenuto sgravio totale, ad opera dell' , dell'avviso di addebito n. 59820230001812778000 va dichiarata cessata la materia CP_1
del contendere.
CP_ In ordine alle spese di lite, deve condannarsi l' al pagamento delle spese processuali da liquidarsi ex D.M. 147/2022 tenuto conto dell'intervenuto sgravio totale all'esito del giudicato che si è formato seguito della sentenza resa dalla C.A di Catania su fattispecie analoga al presente giudizio e resa fra le stesse parti in ragione del valore della causa, delle difese svolte dalle parti (studio ed introduttiva) e tenuto conto della serialità del procedimento.
P.Q.M.
Il Giudice onorario, in funzione di giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione
-Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che si liquidano CP_1 complessivamente in €. 850,00 oltre €. 43,00 per esborsi oltre spese generali al 15% oltre accessori di legge.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale
Siracusa 12.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Bologna