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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 31/05/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
N. 3249 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Paola Costa Presidente Dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 17/07/2024 da:
1) n. a SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (VE) il 04/10/1957 Parte_1
( ); residente in;
con l'Avv. SANSONETTI GABRIELE presso il quale CodiceFiscale_1 ha eletto domicilio telematico e
2) n. a FRANCIA il 19/04/1962 (C.F. ); residente in Parte_2 C.F._2
VIA POCIOI 14 33085 MANIAGO ITALIA;
con l'Avv. SANSONETTI GABRIELE presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Conegliano (TV) in data 29/10/83, successivamente trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del Comune medesimo (anno
1983; atto n. 101; parte 2; serie A)
separati con sentenza n. 141/2024 (passata in giudicato in data 6/11/2024, v. documenti in atti)
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17/07/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e poi quella di divorzio alle seguenti condizioni:
1. Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del predetto matrimonio, mandando la
Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Conegliano (TV).
2. Confermare l'assegnazione dell'abitazione NCEU del Comune di Maniago al foglio 32, mappale
645, sub 2, ivi sita alla Via Pocioi, civico 14/B, a favore della moglie Parte_2 ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI attesa la raggiunta indipendenza economica dei figli e la autosufficienza dei coniugi non sono previsti contributi ad eccezione alla sopra scritta assegnazione della casa in Via Pocioi 14/B, Maniago, a favore della signora Parte_2
Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto presso il Comune di
CONEGLIANO il 29/10/1983 tra e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese;
5) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CONEGLIANO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (Registro degli Atti di Matrimonio anno 1983; atto n. 101; parte 2; serie A).
Così deciso in Pordenone, il 27/5/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Giorgio Cozzarini dott.ssa Maria Paola Costa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Paola Costa Presidente Dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 17/07/2024 da:
1) n. a SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (VE) il 04/10/1957 Parte_1
( ); residente in;
con l'Avv. SANSONETTI GABRIELE presso il quale CodiceFiscale_1 ha eletto domicilio telematico e
2) n. a FRANCIA il 19/04/1962 (C.F. ); residente in Parte_2 C.F._2
VIA POCIOI 14 33085 MANIAGO ITALIA;
con l'Avv. SANSONETTI GABRIELE presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Conegliano (TV) in data 29/10/83, successivamente trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del Comune medesimo (anno
1983; atto n. 101; parte 2; serie A)
separati con sentenza n. 141/2024 (passata in giudicato in data 6/11/2024, v. documenti in atti)
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17/07/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e poi quella di divorzio alle seguenti condizioni:
1. Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del predetto matrimonio, mandando la
Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Conegliano (TV).
2. Confermare l'assegnazione dell'abitazione NCEU del Comune di Maniago al foglio 32, mappale
645, sub 2, ivi sita alla Via Pocioi, civico 14/B, a favore della moglie Parte_2 ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI attesa la raggiunta indipendenza economica dei figli e la autosufficienza dei coniugi non sono previsti contributi ad eccezione alla sopra scritta assegnazione della casa in Via Pocioi 14/B, Maniago, a favore della signora Parte_2
Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto presso il Comune di
CONEGLIANO il 29/10/1983 tra e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese;
5) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CONEGLIANO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (Registro degli Atti di Matrimonio anno 1983; atto n. 101; parte 2; serie A).
Così deciso in Pordenone, il 27/5/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Giorgio Cozzarini dott.ssa Maria Paola Costa