Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 04/02/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti
Magistrati:
Stefano Billet Presidente
UL Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo n. r.g. 2232/2024 avente ad oggetto
Cessazione degli effettivi civili del matrimonio, su ricorso depositato in data
20.12.2024, congiuntamente dai coniugi:
nata a [...] il [...] e residente in [...] alla Parte_1
Via San Lorenzo n. 7, interno 3, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Sabrina Grelli, presso lo studio della quale elegge domicilio in
TI RM (PT) alla Piazza XX Settembre n. 32;
E
nato ES (PT) il 28.10.1975 e residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.
Giancarlo Mandara, presso lo studio del quale elegge domicilio in ES alla
Piazza Gramsci n. 1;
E
PM in sede;
Interventore necessario
1
1. Con ricorso congiunto depositato in data 20.12.2024, e Parte_1
premettevano di aver contratto matrimonio in data 31.12.2014 Parte_2
in ES (PT) e precisavano che dall'unione nasceva la figlia UL (nata il
27.9.2018).
Premettevano, altresì, che, con decreto di omologazione del 28.9.2020, il
Tribunale di Pistoia (r.g. n. 853/2020) omologava la separazione personale delle parti alle condizioni concordate dagli stessi.
I coniugi premettevano, inoltre, che l'affectio coniugalis veniva a cessare a causa di insanabili diversità caratteriali.
Pertanto, non essendo ripresa la convivenza né essendoci stata riconciliazione, dato il decorso dei termini di legge, i coniugi domandavano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui all'accordo.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede :
“1) pronunci la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, senza alcuna contribuzione economica al reciproco mantenimento, per essere gli stessi economicamente autosufficienti;
e con ordine all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune ove il matrimonio fu trascritto di procedere alle annotazioni e trascrizioni conseguenti all'emananda sentenza;
2) disponga che il Sig. corrisponda alla Sig.ra a titolo di Pt_2 Pt_1
contributo periodico al mantenimento della figlia UL, entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dalla data della sottoscrizione del presente ricorso, la somma di € 350,00 (trecentocinquanta/00) mensili, somma da adeguarsi automaticamente ed annualmente secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT dal mese e dall'anno successivo a quello della sottoscrizione del presente ricorso;
3) disponga che i genitori contribuiscano alle spese straordinarie utili e necessarie per la figlia UL in ragione del 50% ciascuno, rimandando espressamente i coniugi in merito alla individuazione delle stesse ed alla relativa disciplina, anche in ordine alla preventiva condivisione ed al
2 successivo rimborso, a quanto previsto e dettagliato nell'art. 6 del Protocollo di Intesa sopra richiamato;
4) disponga che i genitori frequentino la figlia secondo la seguente ipotesi di calendario:
- nella prima e nella terza settimana del mese UL trascorrerà:
con la madre i giorni dalle ore 18.30 del lunedì, quando la stessa si recherà a prelevare la minore dalla casa dei nonni paterni, e sino alle ore 18.30 del mercoledì quando il padre si recherà presso la casa materna per prelevare
UL e portarla con sé;
con il padre i giorni dalle ore 18.30 del mercoledì e sino al sabato mattina quando lo stesso la accompagnerà presso la casa materna per le ore 09.00 circa;
con la madre dalle ore 09.00 circa del sabato mattina e sino al lunedì mattina, quando la stessa accompagnerà la figlia a scuola oppure, nei periodi di sospensione dell'attività didattica o per il caso di indisposizione della minore, presso la casa dei nonni paterni per le ore 08.30;
- nella seconda e nella quarta settimana del mese UL trascorrerà:
con il padre i giorni dal lunedì, dal termine delle lezioni scolastiche, e comunque dalle ore 08.30 nei periodi di sospensione dell'attività didattica o per il caso di indisposizione della minore, e sino al mercoledì mattina, quando lo stesso la accompagnerà a scuola oppure, nei periodi di sospensione dell'attività didattica o per il caso di indisposizione della minore, presso la casa materna per le ore 08.30;
con la madre i giorni dal mercoledì, dal termine delle lezioni scolastiche, e comunque dalle ore 08.30 nei periodi di sospensione dell'attività didattica o per il caso di indisposizione della minore, e sino al sabato mattina quando la stessa la accompagnerà presso la casa paterna per le ore 09.30 circa;
con il padre dalle ore 09.30 circa del sabato mattina e sino al lunedì, quando lo stesso la accompagnerà a scuola oppure, nei periodi di sospensione dell'attività didattica o per il caso di indisposizione della minore, presso la casa materna per le ore 18.30;
3 - durante le vacanze scolastiche, in occasione delle festività natalizie, fermo per il resto il calendario ordinario di cui sopra, UL trascorrerà, ad anni alterni:
con un genitore il periodo dalle ore 16.00 del 24.12 e sino alle ore 16.00 del
25.12; nonché il periodo dalle ore 16.00 del 31.12 e sino alle ore 21.00 dell'1.01; con l'altro genitore il periodo dalle ore 16.00 del 25.12 e sino alle ore 21.00 del 26.12; nonché tutto il giorno del 06.01, dalle ore 10.00 alle ore 21.00;
- durante le vacanze scolastiche, in occasione delle festività pasquali, fermo per il resto il calendario ordinario di cui sopra, UL trascorrerà, ad anni alterni, il giorno della Santa Pasqua con un genitore ed il giorno del Lunedì dell'Angelo (c.d. Pasquetta) con l'altro genitore;
- UL inoltre trascorrerà il giorno del compleanno ed i giorni delle altre ricorrenze (laddove non sia possibile, come sarebbe preferibile, che entrambi i genitori trascorrano tali occasioni insieme, almeno con riferimento ai giorni del compleanno della bambina), ad anni alterni con il padre e con la madre;
- durante le vacanze scolastiche, in occasione della sospensione estiva, o comunque nei diversi periodi dell'anno in cui al padre e alla madre saranno concesse le ferie, UL trascorrerà con ciascuno dei genitori due settimane, anche non consecutive, in regime di sospensione dell'ordinario calendario di visita di cui sopra, in un periodo che dovrà essere concordato preventivamente tra i genitori stessi entro il 31/05 di ogni anno.
Facendosi comunque salvi ulteriori e diversi accordi tra i genitori da valutarsi nelle singole ricorrenze ed in relazione ad impegni od imprevisti, anche lavorativi, dei medesimi genitori nonché in relazione ad attività ed impegni scolastici ovvero extrascolastici della bambina che dovessero sopravvenire ed al momento, quindi, non preventivabili. E con l'ulteriore accordo che il calendario come sopra dettagliato venga attivato gradualmente nel corso dei prossimi mesi, così da abituare UL a periodi più lunghi di permanenza presso l'uno e presso l'altro genitore, senza subire cambiamenti repentini.
5) con l'accordo che i Sigg.ri e usufruiranno dell'Assegno Pt_1 Pt_2
Unico e Universale e di tutti i benefici fiscali per la figlia in ragione del 50% ciascuno;
4 6) con l'accordo che i sigg.ri e concorreranno alle spese Pt_1 Pt_2
veterinarie e di vitto necessarie per la cagnolina in ragione del 50% Per_1
ciascuno;
7) e con integrale compensazione delle spese di lite.”
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 15.1.2025, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
2. La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e all'art. 3, n. 2, lett. b,
l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti.
Considerato che le condizioni concordate sono congrue e conformi a legge, esse possono essere poste a fondamento della decisione.
3. Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede :
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ES
(PT) in data 31.12.2014 tra i coniugi nata a [...] il Parte_1
6.4.1983 e nato ES (PT) il 28.10.1975, alle condizioni Parte_2
da essi concordate;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ES (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 1, P. 2 serie A, anno 2015);
3) nulla sulle spese.
5 Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 31.1.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
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