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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 10/03/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Donatella Parla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4349 dell'anno 2023 del Ruolo Generale vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in via ROSARIO DI SALVO, 16 BELMONTE MEZZAGNO, presso lo studio dell'avv. LA ROCCA SALVATORE, che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso in opposizione,
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...]
domiciliato in Palermo, Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE, che lo rappresenta e di- CP_1
fende per procura notarile in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza a trattazione scritta del
23/01/2025 parte ricorrente concludeva come da note autorizzate, cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Tribunale di Termini Imerese sez. civile R.G. n.
documento in com.jniwrapper.w in32.automation.o Con ricorso depositato il 14/12/2023, dopo la prevista dichiarazione di dis- lecontainer senso, parte ricorrente indicata in epigrafe, già riconosciuta in sede di ATP in- valida in misura pari al 67% con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa, proponeva giudizio di merito conseguente alla pro- cedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., per l'accerta- mento della invalidità pari o superiore al 74%, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda CP_1
della quale chiedeva il rigetto.
L'opposizione è da rigettare, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, dott. Per_1
, nominato nell'odierno giudizio, il quale, giungendo alle medesi-
[...]
me conclusioni del consulente in sede di ATP, sulla scorta della documenta- zione in atti, ha concluso la sua relazione ritenendo che: “ pre- Parte_1
senta infermità che riduce la sua capacità lavorativa generica del 67%. Pertanto la pz è invalida al 67% dalla data di presentazione della domanda del 09.06.21”
(cfr. CTU in atti).
Di qui il rigetto dell'opposizione.
In ordine alle spese di lite, ritenuto, da una parte, il riconoscimento dei requi- siti sanitari ai fini del diritto alla iscrizione nelle liste speciali di collocamento, ai sensi della legge 68/1999, con decorrenza dalla data di presentazione della do- manda amministrativa e, dall'altra, il mancato riconoscimento dei requisiti sani- tari dell'invalidità pari o superiore al 74%, vanno compensate tra le parti.
Definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
P.Q.M.
- 2 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile
R.G. n.
documento in com.jniwrapper.w in32.automation.o Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro, definiti- lecontainer vamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa dichiara che è invalida con riduzione permanente Parte_1
della capacità lavorativa del 67%, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
dichiara le spese di lite compensate tra le parti;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU come liquidate con CP_1
separati decreti.
Così deciso in Termini Imerese il 08/03/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su docu- mento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Donatella Parla, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle re- gole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44.
- 3 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Donatella Parla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4349 dell'anno 2023 del Ruolo Generale vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in via ROSARIO DI SALVO, 16 BELMONTE MEZZAGNO, presso lo studio dell'avv. LA ROCCA SALVATORE, che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso in opposizione,
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...]
domiciliato in Palermo, Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE, che lo rappresenta e di- CP_1
fende per procura notarile in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza a trattazione scritta del
23/01/2025 parte ricorrente concludeva come da note autorizzate, cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Tribunale di Termini Imerese sez. civile R.G. n.
documento in com.jniwrapper.w in32.automation.o Con ricorso depositato il 14/12/2023, dopo la prevista dichiarazione di dis- lecontainer senso, parte ricorrente indicata in epigrafe, già riconosciuta in sede di ATP in- valida in misura pari al 67% con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa, proponeva giudizio di merito conseguente alla pro- cedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., per l'accerta- mento della invalidità pari o superiore al 74%, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda CP_1
della quale chiedeva il rigetto.
L'opposizione è da rigettare, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, dott. Per_1
, nominato nell'odierno giudizio, il quale, giungendo alle medesi-
[...]
me conclusioni del consulente in sede di ATP, sulla scorta della documenta- zione in atti, ha concluso la sua relazione ritenendo che: “ pre- Parte_1
senta infermità che riduce la sua capacità lavorativa generica del 67%. Pertanto la pz è invalida al 67% dalla data di presentazione della domanda del 09.06.21”
(cfr. CTU in atti).
Di qui il rigetto dell'opposizione.
In ordine alle spese di lite, ritenuto, da una parte, il riconoscimento dei requi- siti sanitari ai fini del diritto alla iscrizione nelle liste speciali di collocamento, ai sensi della legge 68/1999, con decorrenza dalla data di presentazione della do- manda amministrativa e, dall'altra, il mancato riconoscimento dei requisiti sani- tari dell'invalidità pari o superiore al 74%, vanno compensate tra le parti.
Definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
P.Q.M.
- 2 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile
R.G. n.
documento in com.jniwrapper.w in32.automation.o Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro, definiti- lecontainer vamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa dichiara che è invalida con riduzione permanente Parte_1
della capacità lavorativa del 67%, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
dichiara le spese di lite compensate tra le parti;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU come liquidate con CP_1
separati decreti.
Così deciso in Termini Imerese il 08/03/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su docu- mento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Donatella Parla, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle re- gole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44.
- 3 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile