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Rigetto
Sentenza 26 settembre 2025
Rigetto
Sentenza 26 settembre 2025
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Sentenza 12 gennaio 2026
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Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 12/01/2026, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07566/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 12/01/2026
N. 00261 /2026 REG.PROV.COLL. N. 07566/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7566 del 2025, proposto da
ZO CU, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Vuolo, che si dichiara antistatario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Castellabate, non costituito in giudizio;
nei confronti
NI CU, rappresentato e difeso dall'avvocato Gennaro Maione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma N. 07566/2025 REG.RIC.
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania n. 1000/2025, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di NI CU;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 il Cons. Marco
NT e udito per la parte appellante l'avvocato Luigi Vuolo;
FATTO e DIRITTO
Avanti il giudice di prime cure, l'originario ricorrente, odierno appellante, ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Castellabate sull'atto di diffida p.e.c. del 31 dicembre 2025 proteso all'esecuzione dell'ordinanza di demolizione n. 2162 del 29 maggio 2023 del Responsabile dell'Area V – Sportello
Unico dell'Edilizia, Demanio e Urbanistica dello stesso Comune.
Emerge in fatto dagli atti di causa che l'originario ricorrente, odierno appellante, è proprietario dell'immobile sito nel Comune di Castellabate alla frazione San Marco alla via C. De Angelis (già via Pozzillo), contraddistinto in Catasto al foglio 24 p.lla n. 14.
Con ordinanza prot. n. 2162 del 29 maggio 2023, il competente ufficio del Comune appellato ha ordinato al confinante, NI CU, di provvedere, a proprie cure e spese, alla demolizione e rimozione – nonché al consequenziale rispristino dello stato originario dei luoghi – delle opere realizzate sine titulo ed insistenti su aree ed immobili individuati catastalmente al foglio 24 p.lla n. 616.
Trascorso il termine previsto per l'ottemperanza e constatata la persistenza delle opere contestate, l'originario ricorrente, odierno appellante, in data 31 dicembre 2024 ha N. 07566/2025 REG.RIC.
invitato e diffidato il funzionario comunale a disporre i provvedimenti sanzionatori ex art. 31 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
Tuttavia, il Comune non ha nelle more adottato alcun provvedimento.
In ragione di ciò, l'originario ricorrente, odierno appellante, ha adito il TAR per la
Campania al fine di vedere accertata l'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di
Castellabate.
Il primo giudice ha respinto il ricorso.
Premessa una particolareggiata disamina del quadro legislativo e giurisprudenziale in materia, il giudice di prime cure ha infatti rilevato che le emergenze istruttorie documentali, acquisite agli atti di causa, hanno consentito di accertare che il ricorrente ha richiesto l'esecuzione dell'ordinanza di demolizione n. 2162/2023 relativa ad un fabbricato sul quale insiste un'istanza di condono da parte del Sig. NI CU, ancora in attesa di definizione da parte della Soprintendenza e solo successivamente da parte del Comune, come attestato dal responsabile del SUE, urbanistica e territorio del Comune.
La pendenza di un condono, ha evidenziato il TAR, impedisce di eseguire l'impugnata ordinanza di demolizione, in quanto la proposizione dell'istanza di accertamento di conformità, ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 incide sulla possibilità dell'amministrazione pubblica di portare ad esecuzione la sanzione, che resta sospesa fino alla definizione del procedimento.
Ha concluso il primo giudice, respingendo, come detto, il ricorso, che la pendenza dell'accertamento di conformità urbanistica, avviato presso il Comune di Castellabate con atto prot. n. 15676 del 14- luglio 2023, esclude che possa addebitarsi all'Ente una condotta colpevolmente inerte rispetto all'assunzione dei provvedimenti consequenziali all'ordine demolitorio.
In sede di appello, è stato dedotto: N. 07566/2025 REG.RIC.
-VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 31 E 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, 31 e 117
C.P.A. ERROR IN IUDICANDO
Deduce l'appellante che il procedimento avviato dal controinteressato con l'istanza prot. n. 15676 del 14 luglio 2023, si sarebbe concluso con la formazione ex lege del silenzio diniego, rimasto inoppugnato per l'inutile decorso del termine di 60 giorni, sicché sussisterebbe l'obbligo dell'Amministrazione di adottare gli atti conseguenti all'ordinanza di demolizione prot. n. 2162 del 29 maggio 2023.
Argomenta al riguardo l'appellante che la sospensione dell'efficacia dell'ordinanza di demolizione, in presenza di un'istanza ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, non sarebbe sine die, ma limitata al solo tempo occorrente per la definizione della pratica che, ove non evasa nel termine di 60 giorni, comporterebbe la formazione del silenzio diniego.
Nel censurare come errata, pertanto, la statuizione del primo giudice, sottolinea che la sfavorevole definizione ex lege dell'accertamento di conformità avrebbe dovuto comportare l'adozione degli atti conseguenti.
-VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 31 E 36 del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, 31 e 117
C.P.A. ERROR IN IUDICANDO
Secondo l'appellante, il primo giudice avrebbe fatto male applicazione del principio di sospensione dell'efficacia dell'ordinanza di demolizione per la presentazione della domanda di sanatoria.
Tale prospettazione sarebbe confermata anche dalla circostanza che ex adverso non sarebbe stata data dimostrazione delle richieste dei pareri “sovracomunali” (Ente
Parco, Capitaneria di Porto e Sovrintendenza) di cui il funzionario comunale, nella relazione fatta per la difesa in giudizio, lamenta la mancanza per la definizione della pratica di sanatoria.
Agli atti di causa risulterebbe prodotta unicamente l'istanza di accertamento di conformità, a cui il primo Giudice ha inteso riconoscere un effetto paralizzante per l'esecuzione dell'ordine di demolizione, nonostante il decorso di due anni dalla sua N. 07566/2025 REG.RIC.
presentazione e la conseguente asserita formazione del provvedimento tacito di rigetto.
Si ripropongono poi integralmente – per l'effetto devolutivo – i motivi di gravame dedotti in prime cure.
In data 28 novembre 2025 ha depositato memoria il controinteressato, argomentando che, come emergerebbe dalla documentazione prodotta e dall'attestato del Comune di
Castellabate, questi risulta avere presentato istanza di conformità urbanistica ed istanza di accertamento di compatibilità.
L'amministrazione locale, con atto prot. n. 855 dell'11 gennaio 2024, a firma del
Responsabile dell'Area V- S.U.E. Demanio ed Urbanistica, avrebbe espressamente precisato che “la positiva conclusione del procedimento è subordinata all'acquisizione: - del nulla osta e sentito del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di
AN ed Alburni; - della valutazione di competenza, al fine dell'assoggettabilità degli interventi proposti al D.P.R. 31/2017 a firma del responsabile dell'Area VII –
Ambiente, patrimonio e manutentivo; - all'acquisizione del parere favorevole della competente Capitaneria di Porto in merito all'art. 55 del Codice della Navigazione”.
La obbligatoria acquisizione del parere della Soprintendenza e del Parco Nazionale del Cilento impedirebbe, secondo il controinteressato, la formazione del silenzio diniego ex art. 36 cit., operante esclusivamente nei casi in cui il bene non è soggetto ad autorizzazione paesaggistica.
Secondo il controinteressato, la disposizione di cui all'art. 167, comma 5, del d.lgs. n.
42/2004 non lascerebbe spazio a dubbi interpretativi: si procede all'applicazione della sanzione demolitoria solo dopo il rigetto della domanda relativa all'accertamento di compatibilità paesaggistica.
Allo stato, pertanto, secondo la parte controinteressata, la pendenza dell'accertamento di conformità urbanistica e compatibilità paesaggistica avviati presso il Comune di
Castellabate con atto prot. n. 15676 del 14 luglio 2023 escluderebbe che possa N. 07566/2025 REG.RIC.
addebitarsi all'Ente una condotta colpevolmente inerte rispetto all'assunzione dei provvedimenti consequenziali all'ordine demolitorio d'interesse.
L'appello è infondato.
Osserva il Collegio che l'esame degli atti di causa e dei motivi di appello evidenzia un elemento dirimente e assorbente ai fini della decisione.
Non appare dubitabile e risulta decisivo rilevare la chiara perdurante pendenza del procedimento relativo all'accertamento di conformità urbanistica, con relativa istanza di accertamento di compatibilità, come prova la nota del Comune di Castellabate dell'11 gennaio 2024, prodotta in giudizio dalla parte controinteressata.
Tale nota conferma la pendenza del procedimento di sanatoria ed esclude che lo stesso sia stato definito seppur in forma implicita.
Se resta indubitabile che l'amministrazione abbia obbligo di concludere il procedimento e che sia facoltà del privato controinteressato sollecitarne la conclusione, resta escluso che detto controinteressato possa agire per sollecitare direttamente la demolizione.
Né si evidenzia, nella fattispecie, l'adozione da parte dell'amministrazione di un atto infraprocedimentale o soprassessorio, finalizzato ad un illegittimo rinvio sine die, circostanza che, ove verificatasi, avrebbe sì configurato la lamentata situazione di inerzia colpevole dell'amministrazione.
La mancata trasmissione dei pareri, in particolare di natura paesaggistica, da parte degli enti e dei soggetti indicati nella citata nota dell'amministrazione comunale dell'11 gennaio 2024, e la cui acquisizione agli atti del procedimento ha natura obbligatoria, determina dunque la perdurante pendenza del procedimento di sanatoria ex art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, circostanza che impedisce, fino alla sua conclusione, di eseguire, in caso di esito negativo, l'impugnata ordinanza di demolizione e di conseguenza, in ragione del determinatosi effetto sospensivo, esclude che possa addebitarsi all'Ente, come correttamente evidenziato dal primo giudice, una N. 07566/2025 REG.RIC.
condotta colpevolmente inerte rispetto all'assunzione dei provvedimenti consequenziali all'ordine demolitorio.
L'appello, pertanto, va respinto.
Sussistono nondimeno peculiari motivi per la compensazione delle spese della presente fase di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
BE HI, Presidente
Angela Rotondano, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Marco NT, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marco NT BE HI N. 07566/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 12/01/2026
N. 00261 /2026 REG.PROV.COLL. N. 07566/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7566 del 2025, proposto da
ZO CU, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Vuolo, che si dichiara antistatario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Castellabate, non costituito in giudizio;
nei confronti
NI CU, rappresentato e difeso dall'avvocato Gennaro Maione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma N. 07566/2025 REG.RIC.
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania n. 1000/2025, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di NI CU;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 il Cons. Marco
NT e udito per la parte appellante l'avvocato Luigi Vuolo;
FATTO e DIRITTO
Avanti il giudice di prime cure, l'originario ricorrente, odierno appellante, ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Castellabate sull'atto di diffida p.e.c. del 31 dicembre 2025 proteso all'esecuzione dell'ordinanza di demolizione n. 2162 del 29 maggio 2023 del Responsabile dell'Area V – Sportello
Unico dell'Edilizia, Demanio e Urbanistica dello stesso Comune.
Emerge in fatto dagli atti di causa che l'originario ricorrente, odierno appellante, è proprietario dell'immobile sito nel Comune di Castellabate alla frazione San Marco alla via C. De Angelis (già via Pozzillo), contraddistinto in Catasto al foglio 24 p.lla n. 14.
Con ordinanza prot. n. 2162 del 29 maggio 2023, il competente ufficio del Comune appellato ha ordinato al confinante, NI CU, di provvedere, a proprie cure e spese, alla demolizione e rimozione – nonché al consequenziale rispristino dello stato originario dei luoghi – delle opere realizzate sine titulo ed insistenti su aree ed immobili individuati catastalmente al foglio 24 p.lla n. 616.
Trascorso il termine previsto per l'ottemperanza e constatata la persistenza delle opere contestate, l'originario ricorrente, odierno appellante, in data 31 dicembre 2024 ha N. 07566/2025 REG.RIC.
invitato e diffidato il funzionario comunale a disporre i provvedimenti sanzionatori ex art. 31 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
Tuttavia, il Comune non ha nelle more adottato alcun provvedimento.
In ragione di ciò, l'originario ricorrente, odierno appellante, ha adito il TAR per la
Campania al fine di vedere accertata l'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di
Castellabate.
Il primo giudice ha respinto il ricorso.
Premessa una particolareggiata disamina del quadro legislativo e giurisprudenziale in materia, il giudice di prime cure ha infatti rilevato che le emergenze istruttorie documentali, acquisite agli atti di causa, hanno consentito di accertare che il ricorrente ha richiesto l'esecuzione dell'ordinanza di demolizione n. 2162/2023 relativa ad un fabbricato sul quale insiste un'istanza di condono da parte del Sig. NI CU, ancora in attesa di definizione da parte della Soprintendenza e solo successivamente da parte del Comune, come attestato dal responsabile del SUE, urbanistica e territorio del Comune.
La pendenza di un condono, ha evidenziato il TAR, impedisce di eseguire l'impugnata ordinanza di demolizione, in quanto la proposizione dell'istanza di accertamento di conformità, ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 incide sulla possibilità dell'amministrazione pubblica di portare ad esecuzione la sanzione, che resta sospesa fino alla definizione del procedimento.
Ha concluso il primo giudice, respingendo, come detto, il ricorso, che la pendenza dell'accertamento di conformità urbanistica, avviato presso il Comune di Castellabate con atto prot. n. 15676 del 14- luglio 2023, esclude che possa addebitarsi all'Ente una condotta colpevolmente inerte rispetto all'assunzione dei provvedimenti consequenziali all'ordine demolitorio.
In sede di appello, è stato dedotto: N. 07566/2025 REG.RIC.
-VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 31 E 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, 31 e 117
C.P.A. ERROR IN IUDICANDO
Deduce l'appellante che il procedimento avviato dal controinteressato con l'istanza prot. n. 15676 del 14 luglio 2023, si sarebbe concluso con la formazione ex lege del silenzio diniego, rimasto inoppugnato per l'inutile decorso del termine di 60 giorni, sicché sussisterebbe l'obbligo dell'Amministrazione di adottare gli atti conseguenti all'ordinanza di demolizione prot. n. 2162 del 29 maggio 2023.
Argomenta al riguardo l'appellante che la sospensione dell'efficacia dell'ordinanza di demolizione, in presenza di un'istanza ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, non sarebbe sine die, ma limitata al solo tempo occorrente per la definizione della pratica che, ove non evasa nel termine di 60 giorni, comporterebbe la formazione del silenzio diniego.
Nel censurare come errata, pertanto, la statuizione del primo giudice, sottolinea che la sfavorevole definizione ex lege dell'accertamento di conformità avrebbe dovuto comportare l'adozione degli atti conseguenti.
-VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 31 E 36 del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, 31 e 117
C.P.A. ERROR IN IUDICANDO
Secondo l'appellante, il primo giudice avrebbe fatto male applicazione del principio di sospensione dell'efficacia dell'ordinanza di demolizione per la presentazione della domanda di sanatoria.
Tale prospettazione sarebbe confermata anche dalla circostanza che ex adverso non sarebbe stata data dimostrazione delle richieste dei pareri “sovracomunali” (Ente
Parco, Capitaneria di Porto e Sovrintendenza) di cui il funzionario comunale, nella relazione fatta per la difesa in giudizio, lamenta la mancanza per la definizione della pratica di sanatoria.
Agli atti di causa risulterebbe prodotta unicamente l'istanza di accertamento di conformità, a cui il primo Giudice ha inteso riconoscere un effetto paralizzante per l'esecuzione dell'ordine di demolizione, nonostante il decorso di due anni dalla sua N. 07566/2025 REG.RIC.
presentazione e la conseguente asserita formazione del provvedimento tacito di rigetto.
Si ripropongono poi integralmente – per l'effetto devolutivo – i motivi di gravame dedotti in prime cure.
In data 28 novembre 2025 ha depositato memoria il controinteressato, argomentando che, come emergerebbe dalla documentazione prodotta e dall'attestato del Comune di
Castellabate, questi risulta avere presentato istanza di conformità urbanistica ed istanza di accertamento di compatibilità.
L'amministrazione locale, con atto prot. n. 855 dell'11 gennaio 2024, a firma del
Responsabile dell'Area V- S.U.E. Demanio ed Urbanistica, avrebbe espressamente precisato che “la positiva conclusione del procedimento è subordinata all'acquisizione: - del nulla osta e sentito del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di
AN ed Alburni; - della valutazione di competenza, al fine dell'assoggettabilità degli interventi proposti al D.P.R. 31/2017 a firma del responsabile dell'Area VII –
Ambiente, patrimonio e manutentivo; - all'acquisizione del parere favorevole della competente Capitaneria di Porto in merito all'art. 55 del Codice della Navigazione”.
La obbligatoria acquisizione del parere della Soprintendenza e del Parco Nazionale del Cilento impedirebbe, secondo il controinteressato, la formazione del silenzio diniego ex art. 36 cit., operante esclusivamente nei casi in cui il bene non è soggetto ad autorizzazione paesaggistica.
Secondo il controinteressato, la disposizione di cui all'art. 167, comma 5, del d.lgs. n.
42/2004 non lascerebbe spazio a dubbi interpretativi: si procede all'applicazione della sanzione demolitoria solo dopo il rigetto della domanda relativa all'accertamento di compatibilità paesaggistica.
Allo stato, pertanto, secondo la parte controinteressata, la pendenza dell'accertamento di conformità urbanistica e compatibilità paesaggistica avviati presso il Comune di
Castellabate con atto prot. n. 15676 del 14 luglio 2023 escluderebbe che possa N. 07566/2025 REG.RIC.
addebitarsi all'Ente una condotta colpevolmente inerte rispetto all'assunzione dei provvedimenti consequenziali all'ordine demolitorio d'interesse.
L'appello è infondato.
Osserva il Collegio che l'esame degli atti di causa e dei motivi di appello evidenzia un elemento dirimente e assorbente ai fini della decisione.
Non appare dubitabile e risulta decisivo rilevare la chiara perdurante pendenza del procedimento relativo all'accertamento di conformità urbanistica, con relativa istanza di accertamento di compatibilità, come prova la nota del Comune di Castellabate dell'11 gennaio 2024, prodotta in giudizio dalla parte controinteressata.
Tale nota conferma la pendenza del procedimento di sanatoria ed esclude che lo stesso sia stato definito seppur in forma implicita.
Se resta indubitabile che l'amministrazione abbia obbligo di concludere il procedimento e che sia facoltà del privato controinteressato sollecitarne la conclusione, resta escluso che detto controinteressato possa agire per sollecitare direttamente la demolizione.
Né si evidenzia, nella fattispecie, l'adozione da parte dell'amministrazione di un atto infraprocedimentale o soprassessorio, finalizzato ad un illegittimo rinvio sine die, circostanza che, ove verificatasi, avrebbe sì configurato la lamentata situazione di inerzia colpevole dell'amministrazione.
La mancata trasmissione dei pareri, in particolare di natura paesaggistica, da parte degli enti e dei soggetti indicati nella citata nota dell'amministrazione comunale dell'11 gennaio 2024, e la cui acquisizione agli atti del procedimento ha natura obbligatoria, determina dunque la perdurante pendenza del procedimento di sanatoria ex art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, circostanza che impedisce, fino alla sua conclusione, di eseguire, in caso di esito negativo, l'impugnata ordinanza di demolizione e di conseguenza, in ragione del determinatosi effetto sospensivo, esclude che possa addebitarsi all'Ente, come correttamente evidenziato dal primo giudice, una N. 07566/2025 REG.RIC.
condotta colpevolmente inerte rispetto all'assunzione dei provvedimenti consequenziali all'ordine demolitorio.
L'appello, pertanto, va respinto.
Sussistono nondimeno peculiari motivi per la compensazione delle spese della presente fase di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
BE HI, Presidente
Angela Rotondano, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Marco NT, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marco NT BE HI N. 07566/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO