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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 11/06/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1222/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Giovanni Picciau Presidente dr. Corrado Gioacchini Consigliere rel dr. Susanna Mantovani Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1222/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Indirizzo Telematico presso lo studio dell'avv. BALESTRO SILVIA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), elettivamente domiciliato in VIA M. E G. SAVARE', 1 20122 P.IVA_1
MILANO presso lo studio dell'avv. OMODEI ZORINI CARLA MARIA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, pagina 1 di 5 APPELLATO
avente ad oggetto: Assegno - pensione sulle seguenti conclusioni.
Per : In via principale: Parte_1
a) previa ogni opportuna declaratoria in relazione all'inesistenza, nullità, annullabilità
o, comunque, all'invalidità della rinuncia “al ricorso” verbalizzata dal Giudice di primo grado all'udienza del 14 maggio 2024 per i motivi esposti nel presente atto, b) riformare la sentenza n. 2443/2024 del Tribunale di Milano e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento dell Controparte_2
del 31 marzo 2021 con cui si revoca il beneficio e il conseguente
[...]
provvedimento del 1° febbraio 2022 con cui si chiede la restituzione delle somme percepite dalla sig.ra ; Pt_1
c) condannare l' alla Controparte_1
restituzione delle somme indebitamente trattenute per l'effetto del provvedimento di cui sopra;
d) accertare e dichiarare il diritto della NO a percepire il Parte_1
Reddito di cittadinanza per il periodo decorrente dal luglio 2019 al mese di agosto2020, nonché per l'eventuale successivo periodo in cui era stato originariamente concesso;
e) con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
In subordine:
f) qualora Codesta Ill.ma Corte ritenesse efficace la rinuncia “al ricorso” verbalizzata dal Giudice di primo grado all'udienza del 14 maggio 2024, dichiarare che la stessa configura una rinuncia agli atti e, di conseguenza, dichiarare estinto il giudizio per motivi di rito;
g) con compensazione integrale delle spese di lite.
Per : In via Controparte_1
preliminare e/o pregiudiziale, previa necessaria integrazione del contradditorio nei pagina 2 di 5 confronti del Comune di Milano, unico preposto ope legis ad accertare e verificare la residenza sul territorio, con conseguente revoca dei benefici ad essa collegati, dichiarare il difetto di legittimazione di sul punto. CP_1
Nel merito
Rigettare il ricorso e tutte le domande svolte perché inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto e comunque prive di prova confermando il credito dell' . CP_1
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza n. 2443 del 14.5.2024 il tribunale Milano dr.ssa Eleonora De Carlo ha dichiarato la cessazione della materia del contendere con conferma del credito restitutorio in favore di . CP_1
Tale pronuncia è stata determinata dal fatto che il difensore della parte ricorrente dichiarava di rinunciare al ricorso al verbale di udienza, avendo preso atto dell'osservazione del difensore di secondo cui non risultava la presenza della CP_1
ricorrente sul territorio dello stato nel periodo dal 30.11.2010 al 27.9.2011.
Ha impugnato la sentenza la parte ricorrente con la formulazione di tre motivi di appello alla sentenza.
Con il primo motivo l'appellante puntualizza in rito l'impugnabilità della sentenza in quanto avente contenuto decisorio in uno alla declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Con il secondo motivo l'appellante evidenzia il vizio della sentenza per non aver accertato il difetto del potere in capo al procuratore di udienza di rinunciare all'azione, in quanto potere mai conferito neppure al difensore sostituto all'udienza.
Con il terzo motivo impugna la sentenza per aver errato nella qualificazione dell'atto di rinuncia formulato in udienza dal procuratore sostituto del difensore, in quanto semmai si tratterebbe di rinuncia al ricorso (agli atti) e non rinuncia al diritto oggetto di azione.
Con il quarto motivo, impugna la sentenza nel merito della pronuncia di conferma del credito di in quanto l'appellante risultava presente in Italia da oltre dieci anni dal CP_1
pagina 3 di 5 2008 e che del periodo di assenza contestato da dal 30.11.2010 al 27.9.2011 (dieci CP_1
mesi) non ha fornito alcuna prova in giudizio. CP_1
Si è costituito ribadendo che non è stata fornita prova della presenza continuativa CP_1
negli ultimi dieci anni, risultando dagli accertamenti effettuati da al comune di CP_1
Milano la residenza dal 27.9.2011 proveniente dal Brasile: dunque, non sussistevano i requisiti di legge (dieci anni di cui ultimi due continuativi) di presenza sul territorio per accedere al beneficio con riferimento alla data della domanda del 20.6.2019.
insiste in ogni caso nella carenza di legittimazione in favore del Comune di CP_1
Milano da chiamarsi in giudizio, stante che spetta al comune di residenza la verifica dei requisiti.
in intestazione riporta appello incidentale, ma precisa trattarsi di refuso nella nota CP_1
depositata.
Preliminarmente va esaminato il terzo motivo di appello relativo alla questione di rito della pronuncia della sentenza da parte del primo giudice, sulla dichiarazione di rinuncia al ricorso formulata in udienza dal sostituto del difensore della parte appellante.
La procura alle liti rilasciata al legale di primo grado prevede il potere di sostituzione e di rinunciare agli atti della lite.
Dunque, nell'esercizio del potere di farsi sostituire da altro difensore abilitato il difensore titolare della procura alle liti esercita i suoi poteri ed in tale esercizio conferisce al sostituto gli esatti poteri ad esso attribuiti dalla parte rappresentata mediante la procura alle liti.
Pertanto, si deve rilevare che la rinuncia al ricorso da parte del sostituto a verbale di udienza deve essere ricondotta – in ragione della delega a sostituirlo dal difensore titolare – nell'ambito dei poteri conferiti dalla parte rappresentata al difensore stesso.
Pertanto, appare legittimo l'uso del potere conferito da parte del difensore nominato che nell'ambito dei poteri conferitigli ha nominato un sostituto all'udienza attribuendo i pagina 4 di 5 propri poteri fra i quali vi è il più limitato potere di natura strettamente tecnica, di rinunciare al ricorso.
“Qualora la procura alle liti conferisca al difensore il potere di nominare altro difensore, deve ritenersi che essa contenga un autonomo mandato "ad negotia" - non vietato dalla legge professionale né dal codice di rito - che abilita il difensore a nominare altri difensori, i quali non hanno veste di sostituti del legale che li ha nominati bensì, al pari di questo, di rappresentanti processuali della parte.” (Cass. Sez. 2 - ,
Ordinanza n. 20432 del 02/08/2018).
I restanti motivi di appello restano assorbiti.
Pur nella soccombenza virtuale della parte ricorrente non si fa luogo alla pronuncia sulle spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. Att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. in riforma della sentenza n. 2443/2024 del Tribunale di Milano dichiara estinto il giudizio di primo grado per la rinuncia agli atti;
2. Nulla sulle spese del doppio grado di giudizio in applicazione dell'art. 152 disp.
Att. c.p.c.
Così deciso in Milano, 13.2.2025
Il Consigliere est Corrado Gioacchini
Il Presidente Giovanni Picciau
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Giovanni Picciau Presidente dr. Corrado Gioacchini Consigliere rel dr. Susanna Mantovani Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1222/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Indirizzo Telematico presso lo studio dell'avv. BALESTRO SILVIA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), elettivamente domiciliato in VIA M. E G. SAVARE', 1 20122 P.IVA_1
MILANO presso lo studio dell'avv. OMODEI ZORINI CARLA MARIA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, pagina 1 di 5 APPELLATO
avente ad oggetto: Assegno - pensione sulle seguenti conclusioni.
Per : In via principale: Parte_1
a) previa ogni opportuna declaratoria in relazione all'inesistenza, nullità, annullabilità
o, comunque, all'invalidità della rinuncia “al ricorso” verbalizzata dal Giudice di primo grado all'udienza del 14 maggio 2024 per i motivi esposti nel presente atto, b) riformare la sentenza n. 2443/2024 del Tribunale di Milano e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento dell Controparte_2
del 31 marzo 2021 con cui si revoca il beneficio e il conseguente
[...]
provvedimento del 1° febbraio 2022 con cui si chiede la restituzione delle somme percepite dalla sig.ra ; Pt_1
c) condannare l' alla Controparte_1
restituzione delle somme indebitamente trattenute per l'effetto del provvedimento di cui sopra;
d) accertare e dichiarare il diritto della NO a percepire il Parte_1
Reddito di cittadinanza per il periodo decorrente dal luglio 2019 al mese di agosto2020, nonché per l'eventuale successivo periodo in cui era stato originariamente concesso;
e) con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
In subordine:
f) qualora Codesta Ill.ma Corte ritenesse efficace la rinuncia “al ricorso” verbalizzata dal Giudice di primo grado all'udienza del 14 maggio 2024, dichiarare che la stessa configura una rinuncia agli atti e, di conseguenza, dichiarare estinto il giudizio per motivi di rito;
g) con compensazione integrale delle spese di lite.
Per : In via Controparte_1
preliminare e/o pregiudiziale, previa necessaria integrazione del contradditorio nei pagina 2 di 5 confronti del Comune di Milano, unico preposto ope legis ad accertare e verificare la residenza sul territorio, con conseguente revoca dei benefici ad essa collegati, dichiarare il difetto di legittimazione di sul punto. CP_1
Nel merito
Rigettare il ricorso e tutte le domande svolte perché inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto e comunque prive di prova confermando il credito dell' . CP_1
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza n. 2443 del 14.5.2024 il tribunale Milano dr.ssa Eleonora De Carlo ha dichiarato la cessazione della materia del contendere con conferma del credito restitutorio in favore di . CP_1
Tale pronuncia è stata determinata dal fatto che il difensore della parte ricorrente dichiarava di rinunciare al ricorso al verbale di udienza, avendo preso atto dell'osservazione del difensore di secondo cui non risultava la presenza della CP_1
ricorrente sul territorio dello stato nel periodo dal 30.11.2010 al 27.9.2011.
Ha impugnato la sentenza la parte ricorrente con la formulazione di tre motivi di appello alla sentenza.
Con il primo motivo l'appellante puntualizza in rito l'impugnabilità della sentenza in quanto avente contenuto decisorio in uno alla declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Con il secondo motivo l'appellante evidenzia il vizio della sentenza per non aver accertato il difetto del potere in capo al procuratore di udienza di rinunciare all'azione, in quanto potere mai conferito neppure al difensore sostituto all'udienza.
Con il terzo motivo impugna la sentenza per aver errato nella qualificazione dell'atto di rinuncia formulato in udienza dal procuratore sostituto del difensore, in quanto semmai si tratterebbe di rinuncia al ricorso (agli atti) e non rinuncia al diritto oggetto di azione.
Con il quarto motivo, impugna la sentenza nel merito della pronuncia di conferma del credito di in quanto l'appellante risultava presente in Italia da oltre dieci anni dal CP_1
pagina 3 di 5 2008 e che del periodo di assenza contestato da dal 30.11.2010 al 27.9.2011 (dieci CP_1
mesi) non ha fornito alcuna prova in giudizio. CP_1
Si è costituito ribadendo che non è stata fornita prova della presenza continuativa CP_1
negli ultimi dieci anni, risultando dagli accertamenti effettuati da al comune di CP_1
Milano la residenza dal 27.9.2011 proveniente dal Brasile: dunque, non sussistevano i requisiti di legge (dieci anni di cui ultimi due continuativi) di presenza sul territorio per accedere al beneficio con riferimento alla data della domanda del 20.6.2019.
insiste in ogni caso nella carenza di legittimazione in favore del Comune di CP_1
Milano da chiamarsi in giudizio, stante che spetta al comune di residenza la verifica dei requisiti.
in intestazione riporta appello incidentale, ma precisa trattarsi di refuso nella nota CP_1
depositata.
Preliminarmente va esaminato il terzo motivo di appello relativo alla questione di rito della pronuncia della sentenza da parte del primo giudice, sulla dichiarazione di rinuncia al ricorso formulata in udienza dal sostituto del difensore della parte appellante.
La procura alle liti rilasciata al legale di primo grado prevede il potere di sostituzione e di rinunciare agli atti della lite.
Dunque, nell'esercizio del potere di farsi sostituire da altro difensore abilitato il difensore titolare della procura alle liti esercita i suoi poteri ed in tale esercizio conferisce al sostituto gli esatti poteri ad esso attribuiti dalla parte rappresentata mediante la procura alle liti.
Pertanto, si deve rilevare che la rinuncia al ricorso da parte del sostituto a verbale di udienza deve essere ricondotta – in ragione della delega a sostituirlo dal difensore titolare – nell'ambito dei poteri conferiti dalla parte rappresentata al difensore stesso.
Pertanto, appare legittimo l'uso del potere conferito da parte del difensore nominato che nell'ambito dei poteri conferitigli ha nominato un sostituto all'udienza attribuendo i pagina 4 di 5 propri poteri fra i quali vi è il più limitato potere di natura strettamente tecnica, di rinunciare al ricorso.
“Qualora la procura alle liti conferisca al difensore il potere di nominare altro difensore, deve ritenersi che essa contenga un autonomo mandato "ad negotia" - non vietato dalla legge professionale né dal codice di rito - che abilita il difensore a nominare altri difensori, i quali non hanno veste di sostituti del legale che li ha nominati bensì, al pari di questo, di rappresentanti processuali della parte.” (Cass. Sez. 2 - ,
Ordinanza n. 20432 del 02/08/2018).
I restanti motivi di appello restano assorbiti.
Pur nella soccombenza virtuale della parte ricorrente non si fa luogo alla pronuncia sulle spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. Att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. in riforma della sentenza n. 2443/2024 del Tribunale di Milano dichiara estinto il giudizio di primo grado per la rinuncia agli atti;
2. Nulla sulle spese del doppio grado di giudizio in applicazione dell'art. 152 disp.
Att. c.p.c.
Così deciso in Milano, 13.2.2025
Il Consigliere est Corrado Gioacchini
Il Presidente Giovanni Picciau
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