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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/10/2025, n. 5076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5076 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 3845/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3845/2024 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Divorzio - Cessazione effetti civili del matrimonio”
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in PATERNÒ (CT), Via Vittorio Emanuele n. 389, presso lo studio dell'avv. LEANZA ROBERTA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: ; Controparte_1 C.F._2
Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
Conclusioni: il difensore della ricorrente ha precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio contratto a Taranto in data 26/06/1999 con . Controparte_1
Dall'unione coniugale sono nati i figli (il 03/01/2002), Persona_1 Persona_2
(il 15/10/2007) e (il 09/08/2012). Persona_3
La ricorrente ha esposto che le parti si sono separate con sentenza di separazione n.
1626/2022 pronunciata da questo Tribunale in data 09/04/2022, passata in giudicato, e che da allora non si sono più riconciliate.
Ha chiesto di confermare le statuizioni contenute nella sentenza della separazione in ordine all'affidamento e collocamento dei figli minorenni e di rideterminare in Euro 500,00 mensili l'importo dell'assegno di mantenimento in favore dei figli, in considerazione della circostanza che la figlia maggiorenne, è economicamente autosufficiente. Per_1
All'udienza del 04/02/2025 è comparsa solamente la ricorrente, pertanto, non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione;
precisate le conclusioni, la causa è stata posta in decisione dinnanzi al Collegio.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di il quale, sebbene Controparte_1
sia stato ritualmente citato, non si è costituito in giudizio.
Nel merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 c. 1 n. 2 lett. b) della L. 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dalla legge n. 55/2015, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto persiste dalla data di celebrazione dell'udienza presidenziale del giudizio volto a pronunciare la separazione personale dei coniugi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
2 Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e . Parte_1 Controparte_1
Va disposto l'affidamento condiviso del figlio minorenne , con collocamento presso Per_3
la ricorrente;
non va assegnata la casa coniugale, in mancanza della Parte_1
relativa domanda.
Le modalità del diritto di visita tra il padre e il figlio minorenne possono essere disposte in conformità a quanto chiesto da parte ricorrente nel ricorso introduttivo, e solamente in mancanza di accordi o nella eventualità di insorgenza di problematiche tra le parti, vanno disciplinate come in dispositivo.
Venendo alle questioni di natura economica, va rilevato che la ricorrente ha rappresentato di percepire l'assegno di inclusione di Euro 980,00 al mese ed integralmente l'assegno unico di
Euro 398,00 e di essere gravata dal canone di locazione per Euro 280,00 mensili;
quanto alle condizioni economiche del resistente, la ricorrente ha dichiarato in udienza di essere a conoscenza che egli lavora come muratore senza regolarizzazione contrattuale, ma non dell'entità dei suoi guadagni.
Ebbene, tenuto conto che la figlia primogenita è ormai autonoma ed economicamente indipendente, appare opportuno porre a carico del resistente il Controparte_1
pagamento di un assegno mensile di mantenimento in favore del figlio minorenne e Per_3
della figlia , divenuta maggiorenne nella fase finale del procedimento ma Per_2
economicamente non autosufficiente, dell'importo complessivo di Euro 500,00, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla data di deposito della presente sentenza.
La natura della causa e la particolarità delle questioni giuridiche affrontate consentono di compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
dichiara la contumacia di;
Controparte_1
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Taranto in data
26/06/1999 tra e , trascritto nel registro degli atti Parte_1 Controparte_1
di matrimonio dello Stato Civile del Comune di Taranto dell'anno 1999, al N. 70 della Parte II,
Serie A uff. SALI, alle condizioni specificate in motivazione;
dispone l'affidamento condiviso del figlio minorenne ad entrambi i Persona_3
genitori, con collocamento presso la madre;
Parte_1
dispone che il padre possa sempre vedere e tenere con sé il figlio Controparte_1
minorenne compatibilmente con le esigenze dell'altro genitore e del figlio Persona_3
stesso (e segnatamente di quelle scolastiche), in conformità a quanto chiesto dalla ricorrente e,
in mancanza di accordi o nella eventualità di insorgenza di problematiche tra le parti: ogni martedì e giovedì, dalle ore 15,00, o in alternativa dall'uscita da scuola, alle ore 21,00; a settimane alterne, dall'uscita da scuola del venerdì (o del sabato) alle ore 21,00 della domenica;
per sette giorni, comprensivi ad anni alterni della festività del Natale o di quella del Capodanno,
nel periodo natalizio;
per tre giorni, comprensivi ad anni alterni della Domenica di Pasqua o del
Lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale;
per trenta giorni, dei quali almeno quindici giorni continuativamente, nel periodo estivo;
ad anni alterni il giorno del compleanno;
gli incontri devono essere sempre voluti e graditi dal figlio minorenne;
dispone che il resistente contribuisca al mantenimento del figlio Controparte_1
minorenne e della figlia , maggiorenne ma economicamente Persona_3 Persona_2
non autosufficiente, versando alla ricorrente , entro il giorno 5 di ogni Parte_1
mese, un assegno mensile dell'importo complessivo di Euro 500,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla data di deposito della presente sentenza;
compensa tra le parti le spese di giudizio;
4 ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Taranto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
il 17 Ottobre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Sonia Di Gesu
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3845/2024 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Divorzio - Cessazione effetti civili del matrimonio”
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in PATERNÒ (CT), Via Vittorio Emanuele n. 389, presso lo studio dell'avv. LEANZA ROBERTA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: ; Controparte_1 C.F._2
Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
Conclusioni: il difensore della ricorrente ha precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio contratto a Taranto in data 26/06/1999 con . Controparte_1
Dall'unione coniugale sono nati i figli (il 03/01/2002), Persona_1 Persona_2
(il 15/10/2007) e (il 09/08/2012). Persona_3
La ricorrente ha esposto che le parti si sono separate con sentenza di separazione n.
1626/2022 pronunciata da questo Tribunale in data 09/04/2022, passata in giudicato, e che da allora non si sono più riconciliate.
Ha chiesto di confermare le statuizioni contenute nella sentenza della separazione in ordine all'affidamento e collocamento dei figli minorenni e di rideterminare in Euro 500,00 mensili l'importo dell'assegno di mantenimento in favore dei figli, in considerazione della circostanza che la figlia maggiorenne, è economicamente autosufficiente. Per_1
All'udienza del 04/02/2025 è comparsa solamente la ricorrente, pertanto, non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione;
precisate le conclusioni, la causa è stata posta in decisione dinnanzi al Collegio.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di il quale, sebbene Controparte_1
sia stato ritualmente citato, non si è costituito in giudizio.
Nel merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 c. 1 n. 2 lett. b) della L. 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dalla legge n. 55/2015, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto persiste dalla data di celebrazione dell'udienza presidenziale del giudizio volto a pronunciare la separazione personale dei coniugi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
2 Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e . Parte_1 Controparte_1
Va disposto l'affidamento condiviso del figlio minorenne , con collocamento presso Per_3
la ricorrente;
non va assegnata la casa coniugale, in mancanza della Parte_1
relativa domanda.
Le modalità del diritto di visita tra il padre e il figlio minorenne possono essere disposte in conformità a quanto chiesto da parte ricorrente nel ricorso introduttivo, e solamente in mancanza di accordi o nella eventualità di insorgenza di problematiche tra le parti, vanno disciplinate come in dispositivo.
Venendo alle questioni di natura economica, va rilevato che la ricorrente ha rappresentato di percepire l'assegno di inclusione di Euro 980,00 al mese ed integralmente l'assegno unico di
Euro 398,00 e di essere gravata dal canone di locazione per Euro 280,00 mensili;
quanto alle condizioni economiche del resistente, la ricorrente ha dichiarato in udienza di essere a conoscenza che egli lavora come muratore senza regolarizzazione contrattuale, ma non dell'entità dei suoi guadagni.
Ebbene, tenuto conto che la figlia primogenita è ormai autonoma ed economicamente indipendente, appare opportuno porre a carico del resistente il Controparte_1
pagamento di un assegno mensile di mantenimento in favore del figlio minorenne e Per_3
della figlia , divenuta maggiorenne nella fase finale del procedimento ma Per_2
economicamente non autosufficiente, dell'importo complessivo di Euro 500,00, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla data di deposito della presente sentenza.
La natura della causa e la particolarità delle questioni giuridiche affrontate consentono di compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
dichiara la contumacia di;
Controparte_1
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Taranto in data
26/06/1999 tra e , trascritto nel registro degli atti Parte_1 Controparte_1
di matrimonio dello Stato Civile del Comune di Taranto dell'anno 1999, al N. 70 della Parte II,
Serie A uff. SALI, alle condizioni specificate in motivazione;
dispone l'affidamento condiviso del figlio minorenne ad entrambi i Persona_3
genitori, con collocamento presso la madre;
Parte_1
dispone che il padre possa sempre vedere e tenere con sé il figlio Controparte_1
minorenne compatibilmente con le esigenze dell'altro genitore e del figlio Persona_3
stesso (e segnatamente di quelle scolastiche), in conformità a quanto chiesto dalla ricorrente e,
in mancanza di accordi o nella eventualità di insorgenza di problematiche tra le parti: ogni martedì e giovedì, dalle ore 15,00, o in alternativa dall'uscita da scuola, alle ore 21,00; a settimane alterne, dall'uscita da scuola del venerdì (o del sabato) alle ore 21,00 della domenica;
per sette giorni, comprensivi ad anni alterni della festività del Natale o di quella del Capodanno,
nel periodo natalizio;
per tre giorni, comprensivi ad anni alterni della Domenica di Pasqua o del
Lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale;
per trenta giorni, dei quali almeno quindici giorni continuativamente, nel periodo estivo;
ad anni alterni il giorno del compleanno;
gli incontri devono essere sempre voluti e graditi dal figlio minorenne;
dispone che il resistente contribuisca al mantenimento del figlio Controparte_1
minorenne e della figlia , maggiorenne ma economicamente Persona_3 Persona_2
non autosufficiente, versando alla ricorrente , entro il giorno 5 di ogni Parte_1
mese, un assegno mensile dell'importo complessivo di Euro 500,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla data di deposito della presente sentenza;
compensa tra le parti le spese di giudizio;
4 ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Taranto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
il 17 Ottobre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Sonia Di Gesu
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