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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/12/2025, n. 9525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9525 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 28968/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott.ssa Chiara Delmonte Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 22 luglio 2022 e vertente
TRA
nata a [...] il [...] Codice Parte_1
Fiscale: rappresentata e difesa dall'Avv. Domenica Antonella Pavon presso il cui studio C.F._1
è elettivamente domiciliata, come da procura in atti;
PARTE ATTRICE
E
nato a [...] il [...] Codice Fisale. Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Angela De Feudis presso il cui studio è elettivamente domiciliata, come da procura in atti;
PARTE CONVENUTA
E nata il [...] rappresentata dalla Curatrice Speciale Avv.to Silvia Controparte_2
NE nominata con provvedimento in atti del 13 giugno 2024 e costituitasi nell'interesse della minore con memoria del 11 luglio 2024
pagina 1 di 29 Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE:
• Dichiarare la separazione persone dei predetti coniugi per fatto addebitabile al signor CP_1
, per grave violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio e dei diritti fondamentali della LI,
[...] autorizzando i coniugi a vivere separatamente;
• Disporre a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla LI un congruo importo mensile per il mantenimento della stessa, comunque non inferiore a 250,00 euro, oggetto a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di luglio del prossimo anno, da versarsi entro il 15 di ogni mese;
• Disporre a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla LI un congruo importo mensile per il mantenimento della figlia, comunque non inferiore a 400,00 euro, oggetto a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di giugno del prossimo anno, nonché sostenere integralmente le spese straordinarie, da versarsi entro il 15 di ogni mese;
• Disporre che la ricorrente sia la esclusiva beneficiaria degli assegni familiari/ assegno unico.
Nulla disporre sull'affidamento o sul diritto di visita della minore, in quanto oggetto di diverso giudizio innanzi al Tribunale per i minorenni di Milano, il quale si è già pronunciato con decreto definitivo del 31 gennaio 2024; in subordine disporre come da decreto definitivo del Tribunale per i minorenni di Milano: confermare l'affido della minore all'ente territorialmente competente per ulteriori anni due a decorrere dalla data del presente decreto definitivo, decorsi i quali senza ulteriori segnalazioni i genitori saranno reintegrati nella responsabilità genitoriale ad eccezione degli incarichi al Servizio Sociale di cui sotto;
incaricare il Servizio Sociale dell'ente territorialmente competente di: - prevedere l'inserimento di madre e minore in un percorso di semi – autonomia che incentivi ulteriormente l'autonomizzazione della madre, anche accompagnandola con un adeguato progetto educativo/di indirizzo lavorativo verso una futura, piena autonomia abitativa;
- mantenere il collocamento della minore presso la madre;
- regolamentare i rapporti padre - minore e nonni/altri familiari - minore con le idonee modalità e tempistiche, prevedendo progressivi ampliamenti e liberalizzazioni se positivi e rispondenti al benessere della minore;
- mantenere la presa in carico della minore presso la UONPIA, anche al fine di attivare tutti i supporti psico – socio - educativi necessari e opportuni, con rivalutazione NPI per seguirla anche in futuro nelle sue varie fasi di crescita;
- attivare un percorso psicologico (con mediazione linguistica se necessario) sia per il padre che per la pagina 2 di 29 madre anche al fine di aiutarli nella rielaborazione della loro storia (personale e di coppia) e/o come supporto alla genitorialità;
- mantenere il monitoraggio sul nucleo e sul benessere della minore segnalando al PM in sede in caso di ulteriore pregiudizio.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA nella misura di legge.
Vista l'ammissione della ricorrente al gratuito patrocinio si domanda, anche in caso di spese compensate, la liquidazione del compenso a favore della scrivente avvocata iscritta alle liste dei difensori per il patrocinio a spese dello Stato.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA:
DICHIARARE la separazione dei coniugi e per fatto Controparte_1 Parte_1 addebitabile alla sola Sig.ra per grave violazione degli obblighi nascenti dal Parte_1 matrimonio, per le ragioni esposte negli scritti difensivi;
DISPORRE che il Sig. corrisponda alla Sig.ra a titolo Controparte_1 Parte_1 di contributo al mantenimento della minore l'importo di Euro 150,00 o la diversa Persona_1 somma che sarà ritenuta di giustizia, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
DISPORRE che i genitori contribuiscano nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese extra- assegno secondo quanto disposto dalle Linee Guida del Tribunale di Milano;
RIGETTARE tutte le domande avversarie, ivi compresa la domanda di erogazione di assegno in favore della Sig.ra Parte_1 per tutte le ragioni esposte negli scritti difensivi. Inoltre, tenuto conto di quanto disposto dal
[...]
Tribunale di Milano con decreto definitivo del 31/01/2024 nel procedimento n. 2642/2021 R.G. e con effetto a decorrere dal 31/01/2026:
AFFIDARE la minore congiuntamente ai genitori con collocazione presso la Persona_1 madre;
DISPORRE che, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore il padre possa Per_1 tenerla con sé due fine settimana al mese alternati dal pomeriggio del venerdì fino alla sera della domenica, oltre due pomeriggi a settimana fino alla sera, nonché per metà delle vacanze scolastiche estive e infra-annuali.
IN VIA ISTRUTTORIA AMMETTERSI prova per interrogatorio formale e testi sui capitoli di prova formulati nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2, c.p.c. e non ammessi, con i testi ivi indicati;
NON AMMETTERSI le istanze istruttorie avversarie per i motivi esposti in atti;
Solo in via subordinata,
AMMETTERSI prova contraria per interrogatorio formale e testi sui capitoli di prova avversari eventualmente ammessi con i medesimi testi indicati nelle memorie ex art. 183, VI comma, n. 2 e 3, c.p.c., con riserva di indicarne ulteriori. pagina 3 di 29 In ogni caso, con vittoria di spese e competenze, oltre rimborso forfetario, c.p.a. ed i.v.a. come per legge, e successive occorrende.
CONCLUSIONI DELLA CURATRICE SPECIALE:
1. Confermare l'affidamento della minore all'Ente per due anni dalla pronuncia del provvedimento definitivo, con collocamento della stessa presso l'abitazione materna, inizialmente in semi-autonomia;
2. confermare gli incarichi al Servizio Sociale ed in particolare: - sostegno alla madre nel suo percorso verso la completa autonomia, con uscita dalla struttura in semiautonomia ed ingresso in soluzione abitativa esclusiva;
- prosecuzione degli incontri tra AL e padre o tra e nucleo familiare paterno, conferendo mandato agli Per_1 stessi Servizi Sociali affinché li amplino e liberalizzino anche dal supporto durante lo scambio della bambina, sempre che non vengano segnalate criticità; - qualora i genitori confermino la disponibilità già prestata, attivazione di un percorso strutturato di mediazione familiare per favorire il dialogo tra gli stessi.
3. disporre che il padre versi alla madre l'assegno mensile per il mantenimento di per un importo non Per_1 inferiore ad € 250,00 mensili (assegno da rivalutarsi sulla base degli ISTAT costo-vita, dal mese di maggio 2023
– data del provvedimento provvisorio - prima rivalutazione maggio 2024), oltre al 50% delle spese extra previste dal Protocollo del Tribunale di Milano del 10 giugno 2025;
4. disporre che l'assegno unico per la famiglia sia percepito integralmente dalla madre, collocataria esclusiva della minore
**************************************************************************
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti temporanei ed urgenti del Presidente f.f.
Con ricorso iscritto a ruolo in data 22 luglio 2022, premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio a MA MA (Egitto) in data 24 marzo 2019 (iscritto nei registri dello stato civile del
Comune di Milano anno 2019; atto n. 90; parte II;
serie C) con dalla cui unione è nata Controparte_1 la figlia (in data 12 luglio 2020) chiedeva di pronunciare la separazione personale Persona_1 con addebito della stessa al marito a causa delle gravi violazioni dei doveri coniugali perpetrati in corso di convivenza. Dava atto della pendenza di un procedimento avanti al T.M. con cui con decreto provvisorio era stato disposto l'affidamento della minore ai Servizi Sociali del Comune di Rozzano, il suo collocamento comunitario con la madre, visite con il padre in Spazio Neutro e incaricati i Servizi Sociali della presa in carico del nucleo e di attivare tutti gli interventi necessari a sostegno del medesimo;
chiedeva quindi l'affidamento super esclusivo della figlia con collocamento presso di sé, nulla disporre al momento in punto di frequentazione pagina 4 di 29 paterna euro 250,00 mensili per il proprio personale mantenimento ed euro 400,00 mensili per quello della figlia;
assegno unico interamente percepito.
All'udienza presidenziale del 17 gennaio 2023 il Presidente, considerato che la notifica non si era regolarmente perfezionata assegnava nuovi termini e fissava nuova udienza al 18 maggio 2023.
A detta udienza il Presidente, accertata la rituale instaurazione del contraddittorio dichiarava la contumacia del convenuto non comparso;
procedeva quindi a sentire parte attrice che rendeva ampie dichiarazioni e all'esito autorizzati i coniugi a vivere separati si riservava.
A scioglimento della riserva assunta in pari data così provvedeva:
Letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa;
Sentita personalmente la parte ricorrente e il suo difensore;
Rilevato che il resistente benché regolarmente evocato in giudizio non si è costituito né si è presentato in udienza;
Rilevato che a seguito di denuncia presentata dalla LI nei confronti del marito per maltrattamenti subiti da parte dello stesso (oggetto di archiviazione da parte della Procura cui la parte si è opposta), essendosi la medesima in seguito rivolta all' anche perché era rimasta priva di una Controparte_3 stabile abitazione con la figlia, è stato emesso in data 11/12 novembre 2021 dal Tribunale per i Minorenni di
Milano (prc. N. 2642/21) decreto provvisorio con cui è stata limitata la responsabilità genitoriale dei genitori, affidata la minore nata il [...], al Comune di Milano, collocata con la Controparte_2 madre in comunità protetta (con indirizzo secretato), regolamentati i rapporti (con la madre in caso di allontamento dalla comunità e) con il padre in SN, conferito specifici incarichi ai Servizi Sociali e Specialistici;
Rilevato, pertanto, che sotto il profilo della responsabilità genitoriale, essendo ancora pendente procedimento presso il Tribunale dei Minorenni di Milano anteriormente iscritto rispetto alla data di deposito del presente procedimento, nell'ambito del quale è stato già emesso il citato decreto provvisorio, deve essere conseguentemente sollevata sotto tale profilo l'incompetenza funzionale del T.O. che deve limitarsi a prendere atto delle statuizioni dell'A.G. minorile, con richiesta altresì di trasmissione di una relazione di aggiornamento ai Servizi Sociali dell'Ente affidatario;
Osservato quanto invece al contributo per il mantenimento della figlia come risulti che la signora, con laurea in scienze dell'educazione, aveva cominciato a lavorare prima della gravidanza come insegnante di lingua araba presso un asilo con redditi esigui (€ 50) e anche presso il negozio che offre servizi di telefonia del marito e della di lui famiglia senza redditi, poi non ha più lavorato per accudire la minore anche durante il periodo di permanenza in Egitto, e per seguire la casa e la famiglia, attualmente gode di vitto, alloggio e abbigliamento da parte del Comune e dei Servizi ma non riceve sussidi né somme di denaro, sta frequentando un corso di italiano anche al fine di poter poi attivarsi da settembre per reperire un'attività lavorativa quando la bambina verrà pagina 5 di 29 inserita nell'asilo nido;
vive nella comunità protetta con la minore, potendo contare all'interno di ogni necessità, ma non disponendo di soldi quando escono;
quanto al resistente, la LI ha dichiarato che lavorava presso il negozio di proprietà dei genitori dello stesso, un centro Western Union, con redditi che il marito le riferiva di circa € 1.000 al mese, di fatto sconosciuti;
all'epoca della convivenza il marito pagava il mutuo gravante sulla casa ex coniugale, di cui nulla è stato documentato in ordine al titolo di proprietà e che al momento del rientro della signora dall'Egitto risultava dato in locazione a terze persone, senza che sia stata prodotta alcuna documentazione;
il marito non ha mai versato alla LI somme di denaro e ha interrotto ogni comunicazione, vedendo la bambina ogni settimana per un'ora in Spazio Neutro.
Osservato, quindi, sulla base dei dati versati in atti, non disponendo il Tribunale di elemento preciso circa le effettive ed attuali capacità reddituali del resistente, dovendo comunque quest'ultimo contribuire al mantenimento della prole essendogli ciò imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) e dovendo altresì ritenersi, sulla base delle risultanze disponibili, che lo stesso, abbia integra capacità lavorativa impiegata nel negozio di famiglia, considerato comunque che la signora vive con la figlia in comunità senza sostenere i costi di vitto e alloggio della stessa, tenuto però anche conto degli assenti oneri di mantenimento diretto a carico del padre, pare equo e congruo porre a carico dello stesso l'obbligo di contribuire al mantenimento indiretto della figlia mediante versamento alla madre in via anticipata entro il 20 di ogni mese, con decorrenza da maggio 2023, della somma mensile ritenuta congrua di € 250,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat oltre al 50% delle sole spese mediche, scolastiche ed extrascolastiche obbligatorie secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano del
14.11.2017;
Rilevato altresì, che sulla base dei dati versati e delle risultanze in atti, tenuto conto che al momento la signora, dovendo accudire la figlia minore in attesa che venga inserita in asilo, non può lavorare, non potendo pertanto contare su proprie fonti di reddito, pur avendo capacità lavorativa - peraltro anche in precedenza in parte impiegata – e dovendo nel prosieguo attivarsi, anche con l'aiuto dei Servizi Sociali, per rendersi autonoma, sussistono presupposti ex art. 156 c.c. per il riconoscimento di un assegno di mantenimento a carico del marito in favore della LI che, considerando che la stessa al momento non ha oneri abitativi né di vitto, pare equo e congruo determinarlo nella misura mensile di € 200,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
Rilevato, infine, che l'assegno unico, ove ricevuto, debba essere percepito per intero dalla madre, unica persona che provvede alla cura e alla gestione della figlia;
PQM
richiamata l'autorizzazione a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto (verbale udienza del 18 maggio
2023):
pagina 6 di 29 1) Solleva sin d'ora ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c l'incompetenza funzionale del Tribunale Ordinario adito in ordine alle domande relative alla responsabilità genitoriale, essendo competente il Tribunale per i Minorenni di
Milano che ha emesso in data 11/12 novembre 2021 (prc. N. 2642/21) decreto provvisorio con cui è stata limitata la responsabilità genitoriale dei genitori, affidata la minore nata il Controparte_2
12.07.2020, al Comune di Milano, collocata con la madre se consenziente in comunità protetta (con indirizzo secretato), regolamentati i rapporti (con la madre in caso di allontamento dalla comunità e) con il padre in SN, conferito specifici incarichi ai Servizi Sociali e Specialistici;
2) Dispone che l'Ente Affidatario trasmetta anche a questa A.G. una relazione completa di aggiornamento sull'attuale situazione del nucleo e della minore e in generale sugli interventi posti in essere e il progetto a lungo termine come richiesto dall'AG minorile, con relazione da far pervenire entro il 25 SETTEMBRE 2023;
3) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia mediante Controparte_1 il versamento alla madre, con decorrenza dal maggio 2023, entro il 20 di ogni mese dell'importo mensile di €
250,00 (importo da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat) oltre al 50% delle spese extra assegno mediche
e scolastiche obbligatorie secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di
Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti
a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. pagina 7 di 29 4) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della LI Controparte_1 mediante versamento, con decorrenza dalla mensilità di maggio 2023 a Parte_1 entro il 20 di ogni mese dell'importo mensile di € 200,00, importo annualmente rivalutabile con indici Istat
5) Dispone che l'assegno unico venga percepito per intero dalla madre Parte_1
”
[...]
Nominava s' stesso Giudice Istruttorie e fissava udienza che sostituiva con il deposito di note scritte da effettuarsi entro il 19 ottobre 2023.
Con memoria del 6 ottobre 2023 si costituiva con adesione alla pronuncia sullo status, Controparte_1 chiedeva, altresì, il rigetto della domanda di addebito e che questa fosse invece addebitata al coniuge per grave violazione dei doveri coniugali. Relativamente alla responsabilità genitoriale chiedeva l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con prevalente collocamento materno, diritto di visita secondo i tempi e le modalità in atti indicate;
si dichiarava disponibile a contribuire al mantenimento della figlia mediante corresponsione alla madre di un assegno mensile di euro 150,00 oltre al 50% delle spese straordinarie;
chiedeva infine il rigetto della domanda di assegno per sé avanzata dal coniuge.
Con provvedimento del 19.10.2023 il G.I. lette le note di trattazione delle parti e le rispettive richieste assegnava i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. riservandosi di provvedere alla scadenza dell'ultimo termine concesso.
Le parti depositavano le rispettive memorie istruttorie. Perveniva nelle more anche relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali.
Il G.I. con provvedimento del 25.01.2024, a scioglimento della riserva assunta, così provvedeva:
Rilevata l'ammissibilita' di tutti gli ulteriori documenti prodotti ritualmente dalle parti, con riserva di valutarne
l'utilizzabilità e la rilevanza.
Ritenuto che le prove orali per testi come dedotte e formulate dalla parte ricorrente Parte_1 nella rispettiva memoria ex art. 183, comma 6° n. 2 c.p.c., non superino il vaglio di
[...] ammissibilità, in quanto vertenti tutti su capitoli formulati genericamente, irrilevanti, in parte anche dal contenuto valutativo, in parte attinenti a circostanze comunque superate dalle risultanze già acquisite in atti;
RITENUTO altresì che anche le prove orali per testi e interpello come dedotte e formulate dalla parte resistente
nella rispettiva memoria ex art. 183, comma 6° n. 2 c.p.c., non superino il vaglio Controparte_1 di ammissibilità, in quanto vertenti su capitoli formulati genericamente, irrilevanti, in parte anche dal contenuto valutativo e attinenti a circostanze pacifiche oltre che in parte documentate o documentali;
Osservato che deve essere ordinato alle parti di aggiornare il modello di disclosure (ora modello di informazioni sulle condizioni economiche delle parti), depositando, entro il termine indicato in dispositivo, tutte
pagina 8 di 29 le dichiarazioni fiscali ancora non in atti degli ultimi tre anni ovvero dichiarazioni sostitutive e tutta la documentazione ivi indicata come meglio specificato in dispositivo;
Osservato che deve essere data nuova delega ai Servizi e fissata udienza per esame delle relazioni e per la precisazione delle conclusioni, udienza che sin d'ora viene sostituita con il deposito in telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c;
PQM
1) Ammette tutti gli ulteriori documenti prodotti ritualmente dalle parti, con riserva di valutarne l'utilizzabilità e la rilevanza.
2) Non ammette le prove orali come dedotte e formulate dalle parti per quanto in motivazione;
3) Ordina ad entrambe le parti di provvedere entro il 5 aprile 2024, all'aggiornamento delle informazioni sulle rispettive condizioni economiche con il deposito della documentazione indicata, in particolare:
- tutte le dichiarazioni fiscali ancora non in atti degli ultimi anni ovvero dichiarazioni sostitutive di atto notori attestanti la mancanza di reddito con buste paga/sussidi/ indennità/ emolumenti/compensi a ogni titolo percepiti nel 2023 ovvero documentazione attestante la ricerca di lavoro;
- copia degli estratti conto dei conti correnti bancari o postali, conto titoli e depositi, intestati e/o cointestati a ciascuna parte, ove ancora non depositati con saldo finale e movimentazione per il periodo dal 1 gennaio 2022 alla data di acquisizione;
- copia di tutti i contratti di locazione e/o mutuo e/o contratti di compravendita relativi ad immobili intestati o cointestati e/o finanziamenti dal 1 gennaio 2022 fino alla data di acquisizione;
Si evidenzia che il comportamento omissivo della parte consentirà di desumere argomenti di prova ex art. 116
c.p.c..
4) Dispone che i Servizi Sociali e Specialistici del Comune Ente affidatario trasmetta ulteriore CP_4 relazione di aggiornamento entro e non oltre il 30 APRILE 2024;
5) Rinvia per l'esame delle relazioni dei Servizi Sociali e per la precisazione delle conclusioni all'udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le istanze e le conclusioni da effettuarsi entro il 13 GIUGNO 2024;
6) Invita le parti a depositare eventuali decreti del Tribunale per i Minorenni successivi al decreto provvisorio”.
In data 3 maggio 2024 perveniva relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali di Rozzano;
il convenuto depositava decreto definitivo del Tribunale per i Minorenni di Milano del 31.01.2024.
Il G.I. con provvedimento del 13 giugno 2024, lette le note scritte delle parti e preso atto di quanto sopra, così provvedeva:
“Rilevato che il Tribunale per i Minorenni di Milano ha definito il procedimento pendente con decreto definitivo del 31 gennaio 2024 che ha confermato l'affido all'Ente della figlia minore per ulteriori anni due a decorrere pagina 9 di 29 dalla data del decreto definitivo incaricando il servizio sociale di prevedere l'inserimento di madre minore in un percorso di semiautonomia che incentivi ulteriormente l'atomizzazione della madre anche accompagnandola con un adeguato progetto educativo/di indirizzo lavorativo verso una futura piena autonomia abitativa;
mantenere il collocamento della minore presso la madre, regolamentare i rapporti padre minore e nonni e altri familiari con le modalità e tempistiche idonee;
mantenere la presa in carico della minore presso l' con CP_5 tutti i supporti psico educativi necessari e opportuni attivare un percorso psicologico sia per il padre che per la madre al fine di aiutarli nella rielaborazione dello loro storia e come supporto alla genitorialità;
Lette l'ultima relazioni dei Servizi Sociali con il progetto di uscita della diade madre minore dalla comunità con
l'avvicinamento a un progetto di maggiore autonomia che consenta alla signora di svolgere il proprio ruolo genitoriale con un percorso educativo;
il proseguimento degli incontri padre figlia nonni nipote con possibilità di graduare ampliamenti o liberalizzazione;
una serie di interventi di supporto alla genitorialità/mediazione finalizzata al ripristino di una nuova funzionale modalità comunicativa che consenta loro di trovare soluzioni condivise e di agire la genitorialità condivisa senza più ritenere opportuno la segretezza del contesto comunitario:
Rilevato pertanto che, sotto il profilo della responsabilità genitoriale, a parziale modifica dell'ordinanza presidenziale del 18 maggio 2023 che aveva sollevato il difetto di competenza funzionale del TO, alla luce di quanto emerso, debbono essere confermate le recenti statuizioni del Tribunale per i Minorenni come da decreto definitivo, essendo l'assetto disposto del tutto corrispondente all'interesse della minore, con la conferma dell'affido all'Ente, mantenendola collocata presso la madre, con il progetto verso una semiautonomia e con tutti gli incarichi già conferiti e gli interventi ritenuti opportuni anche nella citata relazione come in dispositivo;
Ritenuto che deve essere nominato alla minore un curatore speciale ai sensi dell'art. 473 bis. 8 lett. c) c.p..c. emergendo, per quanto sopra descritto una situazione di pregiudizio per la minore tale da precludere ai genitori un'adeguata rappresentanza processuale della figlia nel presente procedimento. Osservato che deve essere assegnato un termine al curatore speciale per costituirsi e disposto il rinvio dell'udienza per esame delle relazione che verrà richiesta ai Servizi Sociali ed eventuale precisazione delle conclusioni ove le relazioni siano esaustive e complete.
PQM
Atteso che il Tribunale per i Minorenni di Milano ha definito il procedimento pendente con decreto definitivo del
31 gennaio 2024 in atti, a parziale modifica dell'ordinanza presidenziale del 18 maggio 2023
1) CONFERMA l'affido al Comune di Milano della figlia minore nata il [...], con decorrenza di anni CP_1 due dalla data di emissione del citato decreto definitivo del T.M., con limitazione della responsabilità genitoriale quanto alle decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute e alla residenza dei minori, disponendo che le decisioni di maggior interesse per la figlia relative pagina 10 di 29 all'istruzione, all'educazione e alla salute e alla residenza della minore ex art. 337ter comma 3 c.c vengano assunte dall'Ente Affidatario, mantenendola collocata presso la madre;
2) DISPONE che l'Ente Affidatario provveda a continuare a mantenere un'attenta presa in carico della minore e del nucleo familiare demandando all'Ente medesimo per il tramite dei Servizi Sociali e dei Servizi Specialistici
ASST, in stretta collaborazione e coordinamento con il nominato Curatore Speciale, ciascuno per la parte di rispettiva competenza:
- di prevedere l'inserimento della madre e della minore, usciti dal percorso comunitario, in un percorso di semiautonomia come già avviato che incentivi ulteriormente l'atomizzazione della madre anche accompagnandola con un adeguato progetto educativo/di indirizzo lavorativo verso una futura piena autonomia abitativa;
- di continuare la regolamentazione della frequentazione tra la figlia e il padre in Spazio Neutro e con modalità osservate, secondo tempi e modalità nel modo ritenuto più rispondente all'interesse della minore e con progressivo e graduale eventuale ampliamento e/o liberalizzazione, solo ove sussistano le condizioni in base all'andamento dei percorsi di supporto avviati per la minore e per i genitori e della situazione psicofisica della minore;
- di avviare/proseguire tutti gli interventi di supporto socio-educativo anche domiciliari e/o di supporto psicologico/neuro-psichiatrico per i minori (con mantenimento della presa in carico presso l'Uonpia) con efficace presa in carico presso i Servizi Specialistici;
- di avviare/proseguire tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto per entrambi i genitori per attenuare il conflitto, con tutti gli interventi di supporto necessari ed opportuni per gli stessi;
- di trasmettere una relazione di aggiornamento entro il 5 novembre 2024 con tutte le indicazioni e i suggerimenti e con l'elaborazione di un progetto a lungo termine, segnalando in ogni caso immediatamente eventuali situazioni di grave pregiudizio per la minore;
2) NOMINA in favore della figlia minore figlia minore nata il [...]un Curatore Speciale, individuato CP_1 nella persona dell'avvocato SIVLIA VERONESI iscritta all'albo degli Avvocati di Milano, che avrà il compito di rappresentare e tutelare la minore nel corso degli incarichi conferiti all'Ente Affidatario, di gestire nell'interesse della minore i rapporti con il padre nonché con gli operatori dei Servizi Sociali e Servizi
Specialistici dell'ASST incaricati, in modo da assicurare anche la tempestiva adozione e attuazione di tutte le decisioni relative alla cura, alla salute, all'istruzione e all'educazione della minore e di garantire l'interesse della medesima;
3) ASSEGNA al curatore speciale termine fino al 15 LUGLIO 2024 per il deposito di memoria difensiva;
pagina 11 di 29 4) RINVIA per l'esame delle relazioni dei Servizi Sociali e per eventuale precisazione delle conclusioni, solo ove le relazioni siano esaustive e complete, all'udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le istanze e le conclusioni da effettuarsi entro il 5 DICEMBRE 2024 (ore 10,00).”
La Curatrice Speciale si costitutiva nell'interesse della minore con memoria dell'11.07.2024.
Il 6.11.2024 perveniva relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali.
Con provvedimento del 5 dicembre 2024, il G.I. disponeva che i Servizi Sociali proseguissero nell'attività loro delegata e rinviava all'udienza sostituita dal deposito di note scritte da effettuarsi entro il 14 maggio 2025.
Pervenivano in data 9 e 12 maggio 2025 le relazioni di aggiornamento dei Servizi Sociali di Rozzano e Milano.
Con provvedimento del 14 maggio 2025, il G.I., preso atto di quanto sopra, assegnato termine ai Servizi Sociali per far pervenire relazione di aggiornamento, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza che sostitutiva con il deposito di note scritte da effettuarsi entro l'11 settembre 2025.
Il 28.08.2025 perveniva relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali.
Il G.I., con provvedimento del 11 settembre 2025, lette le note di trattazione delle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, concedeva i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di repliche;
rimetteva quindi la causa in decisione dinnanzi al Collegio, con riserva di riferire in camera di consiglio.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025
La giurisdizione e la legge applicabile
Preliminarmente osserva il Collegio che sussiste la giurisdizione del Giudice italiano ai sensi dell'art. 3, lett a) del regolamento UE 1111/2019, avendo le parti fissato la loro residenza abituale nel territorio nazionale dove ancora risiedono;
è applicabile, altresì, la legge italiana ex art. 8 lett. d) del regolamento UE n. 1259/2010 in quanto legge dello Stato in cui è stata adita l'Autorità Giurisdizionale e attesa l'inapplicabilità degli altri criteri previsti dalla citata disposizione regolamentare.
Quanto alle domande da affrontare nella presente sentenza relative alla figlia minore sussiste la competenza giurisdizionale di questo Tribunale in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Reg. UE 1111/2019 art. 3 CP_ in quanto la minore isiede abitualmente in . Per_1
Quanto invece al mantenimento sussiste la giurisdizione di questo Tribunale ai sensi dell'art. 3 lett. d) del regolamento UE 4/2009. È poi applicabile la legge italiana in punto di contributo al mantenimento ai sensi del combinato disposto dell'art. 15 del regolamento CE 4/2009 e dell'art. 3 del Protocollo dell'Aja del 23.10.2007, in quanto legge dello Stato di residenza abituale del convenuto creditore.
Il materiale probatorio pagina 12 di 29 Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande avanzate dalle parti ritenendo il Collegio di condividere con il provvedimento istruttorio reso dal G.I. in corso di procedimento che aveva rigettato le istanze istruttorie delle parti su cui parte convenuta ha insistito con le proprie conclusioni.
Quanto alle reciproche richieste di addebito si ritiene che la documentazione prodotta agli atti costituisca materiale completo e adeguato a consentire di operare una ricostruzione verosimile delle vicenda familiare e delle cause che hanno portato all'irreversibile epilogo del matrimonio. Le istanze di prove su cui in sede di precisazione delle conclusioni ha insistito solo parte convenuta debbono essere respinte in quanto vertenti tutti su capitoli formulati genericamente, irrilevanti, in parte anche dal contenuto valutativo, in parte attinenti a circostanze comunque superate dalle risultanze già acquisite in atti e comunque tutte le altre istanze appaiono inammissibili e non rilevanti come già valutato dal Giudice Istruttore.
Quanto invece alla responsabilità genitoriale sulla minore l'esaustiva indagine svolta dai Servizi Sociali Per_1 del Comune di Milano e di Rozzano e dai Servizi Specialistici delle ASST che hanno attentamente seguito le vicende di questo nucleo familiare periodicamente relazionando il Tribunale sull'evoluzione della situazione del nucleo familiare e sull'andamento degli interventi di supporto avviati, gli ulteriori elementi di valutazione forniti dalla Curatrice Speciale che rappresentato l'interesse della minore, offrono al Collegio elementi più che adeguati e completi per decidere nell'interesse della bambina e sull'assetto maggiormente rispondente al suo interesse.
Evidentemente considerata l'età di che oggi non ha neanche 5 anni (ne aveva appena due quando il Per_1 procedimento è stato avviato) non si è proceduto alla sua audizione. Ad ogni modo le condizioni di vita della minore, il suo equilibrio psicofisico e la stessa relazione con entrambi i genitori ha costituito motivo d'indagine in questi anni delegata ai Servizi Sociali che attentamente hanno seguito l'evoluzione delle vicende del nucleo familiare e della minore.
Anche in merito alla questioni economiche nessun altro dato è necessario che venga acquisito essendo quello presente agli atti comunque sufficiente ad operare una ricostruzione delle rispettive situazioni personali ed economiche necessari per l'adozione dei provvedimenti di natura economica.
Deve, quindi infine, chiarirsi che il materiale probatorio documentale che verrà posto a fondamento della decisione è quello introdotto in giudizio nel rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.
La domanda di separazione
Ciò posto in fatto, la domanda di separazione personale deve essere accolta, in quanto fondata.
Dagli atti risulta che i coniugi e hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio a MA MA (Egitto) in data 24 marzo 2019 (iscritto in seguito nei registri dello stato civile del
Comune di Milano anno 2019; atto n. 90; parte II;
serie C). pagina 13 di 29 Dalla loro unione è nata la figlia in data 12 luglio 2020. Persona_1
Dagli atti del processo è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
Infatti, le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta da tempo ormai intollerabile ex art. 151 comma primo c.c.. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile.
Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un diritto (Cass. civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie, i motivi posti alla base delle rispettive domande, le stesse richieste reciproche di addebito della separazione, l'interruzione da tempo di una comunione effettiva di vita, portano evidentemente a ritenere che lo stato di disaffezione appaia, attualmente, tanto profondo e irreversibile quanto comune ad entrambi i coniugi,
Va dunque pronunciata la separazione personale delle parti.
Le domande di addebito
I coniugi hanno avanzato reciproca domanda di addebito.
Quanto a quella della signora la medesima, a fondamento della propria, ha riferito di essere stata Pt_1 CP_ sottoposta una volta giunta in dopo il matrimonio contratto in Egitto del 2019, ad un regime di vita oppressivo, di completo isolamento ed emarginazione anche sociale, continuamente controllata dal marito e della di lui familgia e subendo anche vessazioni, svilimenti e aggressioni verbali e fisiche che l'hanno costretta a vivere in una condizione di completa prostrazione e soggezione alle volontà del marito e della di lui familgia.
Ha, in particolare, riferito che gli atteggiamenti vessatori sarebbero iniziati già verso la fine del 2019 in coincidenza con l'ingresso del nucleo familiare nella nuova casa di Rozzano acquistata dal marito e con la notizia della gravidanza;
che, in questo periodo, la stessa, pur collaborando nell'attività dei suoceri non percepiva alcun tipo di retribuzione;
che il marito, a parte che per lavorare, non le consentiva alcuna socialità; che ricorrenti erano gli eccessi di rabbia del marito, le offese, le mortificazioni nonché le aggressioni verbali e, in alcune occasioni, anche fisiche, con percosse e strattonamenti;
che, dopo la nascita della figlia nel luglio del
2020, il marito avendo maturato il proposito di liberarsi definitivamente di lei, le organizzava il rientro in Egitto pagina 14 di 29 insieme alla figlia appena nata;
che il nucleo familiare venne fatto viaggiare con i parenti del coniuge ai quali peraltro furono anche materialmente consegnati i passaporti poi trattenuti definitivamente una volta in Egitto;
che, soltanto grazie al visto ottenuto dall'Ambasciata italiana per motivi familiari riusciva nel novembre del CP_ 2020 a rientrare;
che una volta giunta in non ha più trovato disponibilità della casa familiare nel frattempo dal marito locata a terzi;
che si è quindi trovata senza un posto dove andare e priva di qualsiasi risorsa economica;
che i suoceri e il marito la alloggiavano insieme alla figlia temporaneamente in albergo con lo scopo però di farla rientrare il prima possibile in Egitto;
che, con l'aiuto dell' cui si Controparte_3 metteva in contatto con l'aiuto di alcuni suoi parenti, riusciva a scappare e a sottrarsi dal controllo del marito;
di essere stata ospite presso vari alloggi messi a disposizione da tale associazione sino al collocamento comunitario disposto dal T.M. nel dicembre del 2021; e che, in questo arco temporale veniva più volte raggiunta e intimidita dal marito e dai suoi familiare e che, per questo, le veniva dall'associazione più volte cambiato l'alloggio.
Il marito ha smentito tale ricostruzione limitandosi ad affermare di non aver mai sottoposto la LI ad alcun tipo di controllo né vessazione neanche da parte dei suoi genitori;
di aver sempre cercato di sostenere la LI favorendone anche l'integrazione sociale. Ha quindi avanzato domanda di addebito alla LI della separazione CP_ sostenendo che la medesima, manifestando una sempre più evidente insofferenza alla vita in , manteneva un atteggiamento sempre molto scontroso nei confronti del marito e dei suoceri;
che aveva attuato anche agiti autolesionistici in occasione dei litigi si era reso anche necessario in una occasione l'accesso al P.S. con ricovero in osservazione per un paio di giorni e diagnosi di disturbo di adattamento dell'ansia; che, in un'altra occasione, involontariamente assistendo ad una conversazione telefonica tra la LI e la di lei madre, sentiva che la LI si augurava la sua morte;
che, nonostante non fosse d'accordo al viaggio della LI in Egitto, temendo che la medesima avrebbe ivi trattenuto la figlia, acconsentì lo stesso alla partenza;
che, dato che, nella medesima giornata avrebbe viaggiato anche lo zio scelse appositamente quel medesimo volo per supportare la LI che viaggiava con la figlia appena nata;
che i documenti di viaggio della LI e della figlia vennero sì consegnati a tale parente, ma, subito riconsegnati alla madre all'arrivo in Egitto;
che dal momento che la LI stava illegittimamente trattenendo la figlia in Egitto e temendo che la medesima non ritornasse più, decise effettivamente di locare a terzi la casa familiare.
Così riassunte le rispettive e totalmente antitetiche posizioni ritiene il Collegio di poter accogliere la domanda di addebito formulata dalla LI e parimenti respingere quella avanzata dal marito nei confronti della LI.
Le evidenze in atti consentono infatti di ritenere più che plausibile e riscontrata in ordine ricostruzione offerta della medesima circa gli eventi della propria travagliata storia matrimoniale e familiare che, peraltro, contrariamente a quella del marito, oltre ad essere dotata di intrinseca linearità, è stata anche suffragata da diversi e concordi riscontri che si analizzeranno.
pagina 15 di 29 La SI ha infatti descritto, in più occasioni e sempre in modo coerente, il precario equilibrio familiare creatosi dopo il matrimonio, esponendo in modo molto preciso, dettagliato e circostanziato i numerosi episodi vessatori, aggressivi e controllanti subiti e certamente idonei a rendere intollerabile e insostenibile la vita matrimoniale. Il racconto di cui sopra è stato negli stessi termini minuziosamente riportato in sede di denuncia querela e nelle successive integrazioni, senza mai una contraddizione. Parimenti nell'audizione avanti al
Tribunale per i Minorenni di Milano la signora ha ripercorso gli eventi della storia familiare;
la stessa A.G. minorile, evidentemente ritenendo verosimile la versione offerta, ha immediatamente assunto provvedimenti di tutela per il nucleo familiare, collocando la minore insieme alla madre stessa in una comunità protetta e mantenendo, peraltro, secretato il suo indirizzo.
Parimenti ai Servizi Sociali incaricati dall'A.G. minorile la donna ha riportato e ripercorso in modo sempre molto preciso e dettagliato i sofferti eventi della sua travagliata storia matrimoniale. Anche gli Assistenti sociali chiedevano all'autorità giudiziaria penale l'assunzione di provvedimenti di tutela a favore del nucleo familiare
(v. relazione in atti dei servizi Sociali di Rozzano del 18.08.2021).
Il racconto della LI è stato poi interamente riscontrato anche da soggetti terzi e completamente estranei alla cerchia familiare. Il Sig.re nel corso delle indagini nel procedimento penale ha infatti integralmente Per_2 confermato la ricostruzione della signora. Il medesimo ha, infatti, raccontato di come sia stato necessario cambiare più volte alloggio a madre e figlia in quanto la famiglia del padre riuscendo a rintracciare l'abitazione si facevano trovare nei paraggi della stessa spaventando la signora;
ha riferito di come la medesima sia stata sottoposta a rilevanti pressioni affinché ritirasse la denuncia;
di come, in un'occasione, fu lui stesso a cogliere la madre del marito che si aggirava di una delle case che la ospitavano intenta a chiedere informazioni su dove si trovasse;
ha riferito dello stato di terrore e spavento della signora che si nascondeva in casa senza affacciarsi neanche dal balcone;
e di essere stato lui stesso costretto denunciare il marito per alcuni atteggiamenti intimidatori subiti ( v. denuncia sporta in data 27.05.2021).
La ricostruzione della LI è stata poi ritenuta credibile anche dall'A.G. penale che ha ritenuto di procedere nei confronti del marito;
a seguito di imputazione coatta, infatti, è stata esercitata l'azione penale con il rinvio a giudizio nei confronti del marito per il grave reato ex art. 572 c.p. di maltrattamenti in famiglia (v. ordinanza del
GIP del 20.06.2025 e successivo decreto fissazione udienza preliminare del 22.06.2025). Nell'ambito del procedimento penale il marito ha, poi, ritenuto di scegliere il rito del patteggiamento ex art. 444 c.p.c. con l'applicazione della pena per il reato contestato come dal medesimo riferito (il provvedimento non è stato allegato in atti).
Lo stessa versione fornita dal marito, pur essendo completamente discordante con quella della LI, su alcuni punti però è in grado di fornire validi ed utili elementi che, complessivamente valutati, lungi dal costituire riscontro alla sua domanda di addebito, finiscono per avvalorare la tesi sostenuta dalla LI . pagina 16 di 29 Relativamente, infatti, al viaggio in Egitto è lo stesso marito a riferire in atti di aver effettivamente consegnato i documenti della LI e della figlia ad un suo parente, uno zio (v. pag. 12 memoria difensiva). Sebbene poi lo stesso sostenga che questi all'arrivo in Egitto siano stati riconsegnati alla LI (in ogni caso il medesimo non CP_ era lì presente) è un dato di fatto che la signora per poter rientrare in ha dovuto usufruire di un visto rilasciato dal consolato per motivi familiari;
sul punto il convenuto nulla ha riferito. Anche le spiegazioni offerte sulla presenza, a suo dire del tutto casuale del parente, proprio nella stessa giornata e sullo stesso volo di quella della LI, in assenza di altri riscontri, appaiono francamente poco verosimili e paiono anzi in un certo modo avvalorare quanto sostenuto dalla LI sul penetrante controllo a cui era sottoposta dal marito e dalla sua cerchia familiare.
Anche gli eventi successivi, del resto, appaiono coerenti con questa impostazione e forniscono una chiara fotografia delle dinamiche familiare e dei reali rapporti anche di forza che vigevano all'interno del nucleo familiare.
Difficile leggere in altro modo l'episodio legato alla casa familiare che il marito, senza apparente ragione, pacificamente locandola a terzi, ha sottratto dalla disponibilità della LI (e anche la figlia) lascando così il coniuge senza risorse economiche e senza un posto dove andare e costringendola così, ancora una volta, a dover sottostare ai suoi diktat e alle sue volontà.
Anche le circostanze temporali danno credito alla versione della signora che, appena ha potuto, e una volta in sicurezza nel contesto comunitario, ha ripreso in mano la sua vita e ha introdotto tempestivamente il presente giudizio chiedendo l'addebito della separazione al marito.
Ciò posto, il complesso di tutti questi concordi ed univoci elementi unitamente valutati e considerati, non possono che convergere nella direzione indicata dalla LI circa le cause che hanno determinato la crisi irreversibile del matrimonio da imputarsi sostanzialmente alle gravi e reiterate condotte serbate dal marito nell'arco della breve convivenza matrimoniale che hanno reso la vita coniugale intollerabile e insopportabile per la donna, con piena efficienza causale a porre fine all'unione matrimoniale con il marito. Il penetrante e asfissiante controllo cui la signora è stata sottoposta, la condizione di isolamento che né derivata anche a causa dell'importante stato di emarginazione in cui la medesima si è trovata giungendo in Italia senza conoscere la lingua, senza alcun familiare e potendo contare solo sul marito e la di lui famiglia, le vessazioni e prevaricazioni subite e lo stato di completa dipendenza anche economica dal marito, rappresentano tutti eventi che più che ragionevolmente hanno contribuito a creare una profonda quanto non rimarginabile frattura nei rapporti coniugali rendendo impossibile e insostenibile la convivenza e la prosecuzione del matrimonio. La stessa sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. con cui è stato chiuso il procedimento per il reato di maltrattamenti, se come noto non può essere assimilata ad una sentenza di condanna, anche per giurisprudenza costante della
Suprema Corte, può costituire per il giudice civile un indizio, utilizzabile insieme ad altri indizi, anche in ragione pagina 17 di 29 dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile (cfr. Cass. Sez. III, ordinanza n. 2897 del
31/01/2024; Cass. Sez. III, sentenza n. 20170 del 30/07/2018). Non v'è, quindi, chi non veda come tale indizio possa a questo punto quindi inserirsi in un complesso di elementi acquisiti che complessivamente e in modo coordinato considerati e valorizzati costituiscono un riscontro probatorio forte e solido.
Tutte le emergenze documentali e gli elementi sopra evidenziati hanno, pertanto, permesso di acclarare rilevanti violazioni dei doveri del matrimonio da parte del marito integranti un'ingiustificata aggressione a beni fondamentali della persona, come l'onore, la dignità la tranquillità e ai valori della famiglia e, con essa, il rispetto del rapporto di coniugio, con una serie di vessazioni, svilimenti, umiliazioni, condizionamenti, causalmente determinanti della rottura del matrimonio.
Il Tribunale ritiene, in definitiva, dimostrata la ricostruzione dei fatti allegata dalla LI. A fronte della gravità delle condotte di cui si discute, nessuna ulteriore considerazione è necessaria per ritenere provato l'addebito.
Deve essere conseguentemente pronunciata la separazione giudiziale tra le parti, ex art. 151, 2° comma c.c. con addebito al marito.
Deve essere invece rigettata quella avanzata dal marito che, anche per effetto di tutto quanto sopra detto, non può che stimarsi completamente destituita di ogni fondamento oltrechè minimamente non provata nei suoi elementi costitutivi.
La ricostruzione del marito non appare infatti sorretta da elementi idonei a fondare quanto sostenuto né tantomeno
è in grado di privare di concretezza, linearità e coerenza quanto invece allegato e dimostrato dalla LI. Le condotte asseritamente violative dei doveri coniugali, peraltro, o non sono descritte o, se lo sono, vengono comunque allegate in modo davvero molto vago, indeterminato, generico e senza alcuna contestualizzazione o più specifica allegazione.
Anche la documentazione medica allegata che, nella prospettazione del marito attesterebbe una condizione di poca lucidità e imprevediiblità della signora che avrebbe condizionato la vita matrimoniale, se inserita nel contesto familiare sopra descritto, lungi dal corroborare tale ricostruzione, è ancora una volta una conferma di quanto sostenuto dalla LI. La condizione di forte stress e ansia che le è stata riconosciuta con tanto di invito ad un supporto psicologico appare infatti sviluppo del tutto fisiologico, prevedibile e compatibile con le assai precarie condizioni di vita e con lo stato di completa emarginazione e dipendenza in cui la stessa si è trovata suo malgrado a vivere;
peraltro, contrariamente a quanto riferito in atti, la medesima certificazione medica dell'Ospedale San
Paolo di Milano, esclude problematiche psichiatriche riferibili alla SI (v. doc. 21 memoria difensiva convenuto). La restante documentazione sono invece le visite periodiche di controllo dello stato di gravidanza dalla cui disamina non è in alcun modo riscontrabile se il marito, come dal medesimo sostenuto, fosse o meno presente a detti controlli, elemento di per sé neutro e che in ogni caso non sposterebbe minimamente i termini del discorso. pagina 18 di 29 Anche le minacce di morte che il marito ha sostenuto di aver udito proferire dalla LI nel corso di una conversazione con la di lei madre, non sono state in alcun modo documentate né tantomeno approfondite e sono comunque interamene contestate dalla LI.
Peraltro, si evidenzia che neanche è stato riferito se, a seguito delle denunce presentate dal marito, siano o meno sorti procedimenti penali a carico della LI, contrariamente invece a quello sorto a suo carico dalle denunce della LI dei cui esiti si è già sopra detto.
Peraltro, anche a voler corroborare la tesi del marito, non si comprende come mai, a fronte del quadro segnalato, dell'instabilità della LI e delle gravi minacce subite, il medesimo non si sia attivato prima e abbia invece atteso l'iniziativa giudiziale della LI.
La ricostruzione del marito non risulta pertanto in alcun modo provata. A fronte delle precise e puntuali allegazioni della LI non è stata infatti offerta alcuna plausibile ricostruzione se non alternativa quantomeno dotata della medesima forza di quella del coniuge e che possa diversamente spiegare i motivi che avrebbero condotto ad un così burrascoso epilogo della relazione matrimoniale.
I capitoli di prova formulati con la memoria istruttoria ex art. 183 n 2 c.p.c. che difatti non sono stati ammessi condividendo il Collegio con le motivazioni rese dal G.I. sul punto con l'ordinanza istruttoria del 25 gennaio 2024, nulla avrebbero potuto aggiungere al chiaro quadro come sopra delineato.
La domanda di addebito formulata dal marito deve pertanto essere rigettata.
La responsabilità genitoriale
Le parti sono genitori della figlia minore ata il 12.07.2020. Per_1
La minore, a seguito della pesante siutazione familiare sopra descritta, veniva collocata in comunità unitamente alla madre dal el novembre del 2021. Pt_2
La decisione che prevedeva anche la limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori scaturiva dalla situazione di preoccupante precarietà e disagio del nucleo familiare conseguente agli eventi occorsi all'indomani del rientro della madre e della minore dall'Egitto nel novembre del 2020. Il quadro che si palesava all'epoca era quantomeno allarmante: i genitori si erano reciprocamente denunciati con accuse anche molto gravi di condotte maltrattanti o comunque implicanti seri profili di inidoneità genitoriale;
risultava già pendente un CP_ procedimento penale a carico del padre;
la madre che era riuscita a rientrare in con la figlia con un visto consolare si era ritrovata senza casa familiare e completamente priva di risorse e in difficoltà anche ad interloquire nella lingua italiana;
grazie all' madre e figlia hanno vissuto per Controparte_3 circa un anno negli alloggi messi a disposizione dalla predetta associazione sino al collocamento comunitario disposto dal T.M. con decreto provvisorio in atti del 11.11.2021.(v. ricorso PM e decreto T.M. in atti).
pagina 19 di 29 Il procedimento minorile si è poi chiuso con decreto definitivo del 31.01.2024 che, preso atto dell'evoluzione della situazione familiare per come relazionata dai Servizi Sociali incaricati, considerato che il quadro complessivo rimaneva precario e meritevole di essere tenuto ben monitorato, manteneva attivi tutti i presidi al nucleo familiare. Veniva quindi confermato l'affidamento della minore al Servizio Sociali con collocamento materno all'epoca ancora in contesto comunitario. Venivano poi attribuiti precisi incarichi ai Servizi Sociali di prevedere l'inserimento della madre e della figlia in un percorso di semiautonomia che supporti e incentivi il processi di atomizzazione del genitore;
di continuare a regolamentare i rapporti padre/figlia e altri familiari con le modalità e tempistiche idonee;
di mantenere la presa in carico della minore presso l con tutti i CP_5 supporti psico educativi necessari e opportuni e di attivare un percorso psicologico sia per il padre che per la madre al fine di aiutarli nella rielaborazione dello loro storia e come supporto alla genitorialità ( v. decreto definitivo T.M. del 31.01.2024)
Nell'ambito del presente giudizio, con provvedimento del 13 giugno 2024 agli atti, il G.I., preso atto di quanto sopra, richiamate e condivise le valutazioni effettuata dal confermava integralmente l'assetto sopra Pt_2 delineato.
I Servizi Sociali e Specialistici che hanno mantenuto in questi anni ben monitorata la situazione del nucleo familiare hanno dato atto dell'evoluzione positiva del progetto costruito a tutela del minore e di una Per_1 situazione familiare che rispetto alle gravi premesse iniziali è oggi certamente più incoraggiante.
Quanto alla madre, infatti, il percorso della SI verso l'acquisto di una dimensione di maggiore autonomia prosegue ed è oggi ad un buon punto.
Nel luglio del 2024 si è concluso dopo cura due anni e mezzo il percorso comunitario e madre e figlia sono state inserite in una struttura in semi autonomia presso un appartamento nel Comune di Cormano. Il passaggio verso un contesto di maggiore autonomia, a detta degli assistenti sociali che hanno accompagnato il nucleo in questa fase delicata di transizione, si è svolto in modo positivo e con un riscontrato buon livello di adattamento alla nuova situazione. (v. relazione Servizi Sociali Rozzano pervenuta il 9.05.2025). Importanti passi in avanti sono stati effettuati anche sul versante della socializzazione ed integrazione;
la SI, infatti, oggi interloquisce con una maggiore padronanza della lingua;
ha conseguito la patente di guida B;
e dopo alcuni lavori più saltuari, ha anche reperito un'occupazione lavorativa come addetta alle pulizie con contratto part time e comunque compatibili con le esigenze di accudimento di una bambina ancora molto piccola;
sta valutando se effettuare o meno il corso per poter svolgere l'attività di O.S.S.(v. relazione Servizi Sociali del Comune di Rozzano pervenuta il 9.05.2025).
La relazione madre figlia, anche a detta dell'equipe educativa che segue il nucleo in semi autonomia, è positiva e si è ulteriormente consolidata;
la minore ha come punto di riferimento la madre che, dal canto suo, è partecipe e presente ad ogni ambito della sua vita;
ha dimostrato di essere capace di prendersi cura in modo adeguato e pagina 20 di 29 accudente di ogni suo bisogno e di rispondere alle sue necessità nonché anche in grado di gestire gli spazi abitativi e in modo ponderato e oculato le risorse economiche a sua disposizione. (v. anche relazione equipe educativa Equa del 28.04.2025).
Anche relativamente alla situazione della minore non sono stati segnalati particolari elementi di Per_1 preoccupazione e criticità. Con la stabilizzazione della situazione e l'inserimento scolastico si è riscontrata anche una forte diminuzione delle crisi di pianto inconsolabile che in precedevano colpivano frequentemente la bambina a cui è stata riconosciuta una diagnosi di sindrome ansiosa da separazione dell'infanzia; come riferito negli ultimi mesi tali crisi non si sono sostanzialmente più verificate, segno quindi evidente di una maggiore serenità e sicurezza della medesima;
la madre ha poi condiviso con il Servizio Sociale la necessità di effettuare una rivalutazione presso l competente al fine di verificare se sarò o meno necessario usufruire del CP_5 sostegno per il ciclo di scuola dell'infanzia.
Secondo gli Assistenti sociali, dunque, sta attraversando una fase di vita di maggiore tranquillità e nel Per_1 complesso risulta ben inserita nel proprio contesto di vita di riferimento. (v. relazione Servizi Sociali Rozzano del 6.11.2024 e relazione Servizi Sociali di Milano del 9.05.2025 e allegati).
Anche per quel che riguarda la sfera del padre gli sviluppi degli ultimi mesi sono senz'altro incoraggianti. Le frequentazioni in Spazio Neutro, che avevano subito un qualche intoppo lo scorso anno a causa di problemi lavorativi del genitore, da novembre 2024 sono riprese e si sono regolarmente svolte con una cadenza di tre volte al mese con visite anche con i nonni. La restituzione di questi momenti di incontro è stata riscontrata in modo positivo;
la minore ha mantenuto un atteggiamento affettuoso nei confronti del padre che, dal canto suo, è stato in grado di relazionarsi nei confronti della figlia con affetto e in maniera propositiva e mostrando anche un sincero interesse circa la sua vita e quotidianità. (v. relazione Spazio Neutro del 22 aprile 2025).
In considerazione del positivo andamento degli incontri le frequentazioni sono state progressivamente liberalizzate dapprima con brevi passeggiate e rientro in contesto protetto e momento di confronto con l'educatore e poi nel corso dell'estate del 2025 ancora di più, dando la possibilità al papà e ai nonni di andare a prendere irettamente in semi autonomia e mantenendo dunque presente un momento di supporto durante Per_1 il passaggio di tra i due genitori o tra la madre ed i nonni paterni, presso la relativa struttura (v. anche Per_1 relazioni Servizi Sociali Milano del 7.08.2025 e comparsa conclusionale Curatrice Speciale del 10.11.2025). La
Curatrice ha poi da ultimo evidenziato che il padre a fronte di alcune difficoltà insorte nella gestione della minore ha mantenuto un atteggiamento di collaborazione con gli assistenti sociali;
ha però anche evidenziato che vrebbe manifestato da ultimo il timore di essere portata via dal padre ragion per cui con l'accordo dei Per_1 genitori i Servizi Sociali hanno inserito nel calendario delle frequentazioni di dicembre una giornata congiunta nonni e papà ( v. replica Curatrice Speciale del 1.12.2025).
pagina 21 di 29 La relazione padre/figlia dovrà quindi certamente continuare ad essere monitorata e sostenuta dagli assistenti sociali. Così come parimenti andrà sostenuta l'intesa genitoriale che ad oggi complice anche le forti tensioni passate e ancora molto fragile e poco collaudata.
Le importanti difficoltà comunicative segnalate - i Servizi Sociali e la stessa Curatrice Speciale riferivano che i genitori sino a poco tempo fa a stento si salutavano e che comunque su molte questioni necessitavano sempre dell'intermediazione di soggetti terzi – e la mancanza di una effettiva collaborazione rende evidentemente molto difficile pensare che questi genitori siano oggi in grado di elaborare e attuare un progetto comune per la figlia e assumere in modo costruttivo e condiviso nel suo interesse tutte le decisioni necessarie per la sua vita e il suo futuro.
È dunque chiaro che questi genitori, che del resto non hanno mai gestito insieme in modo sereno e condiviso la figlia ( ra infatti appena nata quando la crisi familiare è degenerata) e che, per lungo tempo non si sono Per_1 parlati e che, soltanto di recente hanno ripreso a farlo e comunque solo alla presenza degli Assistenti Sociali, necessitino di essere ancora sostenuti nell'esercizio delle loro funzioni genitoriali, con l'obiettivo del rafforzamento delle rispettive competenze soprattutto sotto il profilo della capacità di comunicare e collaborare in modo funzionale agli interessi della minore verso la costruzione di un progetto di genitorialità realmente condivisa.
Ad oggi, quindi, la persistenza di questi elementi di difficoltà e la ancora molto fragile “alleanza genitoriale” rendono non concretamente esercitabile la bigenitorialità.
È necessario mantenere infatti ferma e radicata la presenza del Servizio Sociale onde consentire da un lato che i positivi sviluppi cui si è assistito negli egli ultimi mesi si consolidino definitivamente all'interno delle dinamiche del nucleo familiare e dall'altro e in parallelo per consentire a questi genitori di ricostruire con l'aiuto dei Servizi
Sociali una relazione genitoriale efficace fondata sulla collaborazione e comunicazione funzionale alla gestione della figlia nel modo più rispondente al suo interesse.
La situazione familiare, pertanto, appare quindi nel complesso ancora necessitante di un adeguato supporto per come opportunamente offerto dai Servizi Sociali e Specialistici, attraverso gli operatori coinvolti e i percorsi attivati, rendendo opportuno il mantenimento dell'affido ai Servizi Sociali della minore per la durata ancora diciotto mesi.
Va poi evidentemente confermato il collocamento della minore presso la madre ove attualmente abita in un appartamento in semi autonomia.
Quanto al diritto di visita del padre si è detto della recente uscita delle frequentazioni dal contesto protetto di
Spazio Neutro. Reputa quindi il Collegio opportuno che i Servizi Sociali continuino a regolamentare le relative frequentazioni con il genitore e anche con i nonni paterni figure affettive importanti la minore stabilendone tempi e modalità nel modo più rispondente all'interesse della minore e con potere di procedere ad un progressivo pagina 22 di 29 e graduale ampliamento degli spazi di frequentazione sempre ove sussistano le condizioni in base all'andamento dei percorsi di supporto avviati, all'evoluzione della situazione del nucleo familiare e alla situazione psicofisica della minore e con potere anche eventualmente di sospendere e/o restringere le frequentazioni in caso di insorgenza di situazioni di pregiudizio per la minore.
Ritiene, infine, il Collegio, in considerazione dei pregressi così pesanti vissuti dal nucleo familiare, della siutazione di ancora non acquisita stabilità del nucleo familiare e della necessità che i genitori vengano supportati nello sviluppo di una solida e duratura alleanza genitoriale, di dover confermare l'incarico ai Servizi
Sociali del Comune di Milano in collaborazione con il Servizio Specialistico ognuno per la parte di propria competenza, di proseguire a tenere monitorata l'evoluzione della situazione familiare avviando e/o proseguendo tutti gli interventi di supporto che eventualmente dovessero risultare necessari o anche solo opportuni nell'interesse ed a tutela del nucleo familiare e che meglio si vanno ad articolare nella parte dispositiva. Si trasmetterà poi al Giudice Tutelare per la vigilanza.
Il contributo al mantenimento della figlia
Con l'ordinanza presidenziale del 18 maggio 2023 il contributo a carico del padre per il mantenimento della figlia veniva determinato in euro 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e assegno unico interamente percepito dalla madre.
Con riferimento alla situazione economica delle parti richiamati si evidenzia quanto segue.
La SI all'epoca dei provvedimenti provvisori, non lavorava e non aveva quindi alcun tipo di Pt_1 entrata. La SI, dopo aver svolto alcune attività lavorative più saltuari, è stata poi assunta con regolare contratto a tempo determinato part time come addetta alle pulizie. Con la memoria di replica è stato depositato il mod. 730/2025 che dà atto che la signora ha percepito nell'anno di imposta del 2024 redditi complessivi per euro
7.555,00 da due differenti datori di lavori. Non sono state tuttavia fornite informazioni più precise relativamente alla retribuzione attualmente percepita. Come emerge infatti dall'ultima relazione dei servizi sociali nel corso del
2025 la signora ha incrementato le ore di lavoro da 10 a 20 settimanali. La dichiarazione dei redditi depositata, essendo relativa al 2024, non reca pertanto evidenza di tale mutamento delle condizioni lavorative. A fronte di ciò, non è stato depositato né il contratto di lavoro né le buste paga per l'anno in corso.
Ad ogni modo è evidente che la siutazione economica reddituale della SI che nel 2023 non lavorava e non percepiva alcun tipo di reddito è migliorata.
La stessa, inoltre, continua a non sopportare alcun onere abitativo vivendo un alloggio in semi autonomia;
percepisce, oltre alla propria retribuzione, euro 50,00 a settimana dalla struttura, integralmente l'assegno unico per la figlia di importo pari a circa euro 200,00 mensili, 250,00 euro mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia e 200,00 euro mensili per il proprio personale mantenimento. pagina 23 di 29 La situazione economica e lavorativa del Signor continua ad essere connotata da una sostanziale poca Pt_3 chiarezza. Il medesimo nei propri atti ha riferito di aver sempre svolto lavori precari e salutari e di aver quindi collaborato nell'attività di famiglia, un internet point. L'attività fondata nel 2004 è poi improvvisamente cessata al 21.06.2023, coma da visura in atti (v. doc. 32). Nulla è stato riferito circa i termini del rapporto di collaborazione né sull'ammontare dei compensi percepiti che, però, erano certamente tali da permettergli di sostenere con questa sola entrata il nucleo familiare.
In sede di disclosure ha riferito di aver percepito nell'anno di imposta del 2021 euro 2.833,39 (manca la dichiarazione dei redditi); nell'anno di imposta 2022 un reddito annuo di euro 6.618,00 (non è stata prodotta neanche in questo caso la dichiarazione dei redditi); nell'anno di imposta del 2023 vi è solo un CUD di euro
3.614,00 da Adecco Italia s.p.a. per 97 giorni lavorativi;
nell'anno di imposta del 2024, invece, il medesimo ha percepito euro 8.510,22 da Gidaf per 290 giorni lavorativi (v. C.U. 2025). Ha poi riferito in sede di comparsa conclusionale che il contratto di lavoro non gli è stato rinnovato e che, pertanto, dal 1.08.2025 percepisce la
Naspi per un ammontare di circa 890,00 euro mensili.
La situazione reddituale del Sig.re per come emergente dai pochi dati qui offerti, non sembra CP_1 rappresentare un quadro realistico, perlomeno per il passato. Appare infatti assai difficile ritenere che il nucleo familiare si sia potuto sostenere solo con le entrate così limitate come documentate. Valutando gli ulteriori elementi emersi si ricava una sua pregressa capacità economica maggiore di quella rappresentata. Il Sig.re
è stato infatti in grado nel 2019 di acquistare la casa familiare impegnandosi complessivamente per euro CP_1
120,000,00 somma evidentemente non compatibile con i redditi sopra dichiarati e di cui diversamente non ha spiegato la provenienza;
di questi, peraltro, euro 55.000,00 sono stati versati direttamente mediante assegni a riprova della presenza di una certa disponibilità di denaro e la restante parte euro 65.00,00 ricorrendo a mutuo evidentemente concesso dall'istituto di credito sulla base di una verificata condizione economica di solidità e solvibilità (v. contratto in atti). Ha poi riferito di aver venduto l'immobile nel 2021 e di aver utilizzato la somma, che peraltro non è stata neanche indicata, per rientrare dal mutuo contratto e per ripianare alcuni debiti (del tutto non provati) con parenti e amici che lo avevano aiutato a ristrutturare l'immobile (v. memoria difensiva di costituzione).
Nell'attualità il medesimo ha dichiarato di aver perso il lavoro e di essere attualmente disoccupato percependo solo l'indennità Naspi, ma come noto, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, lo stato di disoccupazione di per sé non è idoneo ad esonerare l'obbligato al mantenimento, essendo il genitore tenuto in considerazione della propria capacità lavorativa a reperire un'attività lavorativa, anche se saltuaria, “non essendo pertanto sufficiente la semplice indicazione dello stato di disoccupazione giacché incombe pur sempre al soggetto obbligato l'onere di allegazione di idonei e convincenti elementi indicativi della concreta impossibilità di adempiere e dimostrativi del fatto che la causa della stessa non sia ricollegabile a un suo comportamento, pagina 24 di 29 anche soltanto negligente, in relazione al primario dovere di contribuire al mantenimento dei figli». Lo stesso ha piena e integra capacità lavorativa e quindi è tenuto ad attivarsi avendone capacità, esperienza e competenza per reperire attività lavorativa stabile e sufficientemente retribuita. Lo stesso comunque non sostiene comunque alcun onere abitativo e/o locativo. Ha riferito infatti di vivere nella casa della sua nuova compagna con cui nel
2023 ha avuto un figlio. Certamente andranno però considerati i maggiori oneri a suo carico per la cura e l'accudimento del nuovo figlio.
D'altro canto, vanno però anche considerate le aumentate esigenze di vita della figlia che oggi ha 5 anni e ha iniziato a frequentare la scuola dell'infanzia e ha quindi una socialità che impone e imporrà anche nel futuro sempre maggiori costi e che, peraltro, allo stato, la madre continua ad essere gravata da un pressoché integrale mantenimento diretto stante gli ancora limitati rapporti tra padre e figlia, non potendo peraltro aumentare le ore di lavoro attesa la necessità di accudimento della figlia.
Alla luce di quanto sopra evidenziato, tenuto conto della rispettive situazioni lavorative, personali ed economiche come sopra illustrate e all'attualità, considerate anche le esigenze di vita della figlia al momento tutte a carico della madre e tenuto conto nel contempo anche dei sussidi e delle agevolazioni di cui al momento beneficia la madre che non ha al momento oneri locativi, ritiene il Collegio equo e congruo di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia mediante il versamento alla madre, con decorrenza dalla mensilità di pubblicazione della presente sentenza, entro il 20 di ogni mese dell'importo mensile come attualizzato e rideterminato di euro 300,00 (importo da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat) oltre al 50% delle sole spese straordinarie obbligatorie secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte
d'Appello di Milano del 14.11.2017 e successivo aggiornamento del 10 giugno 2025, stante il difetto di ogni comunicazione tra le parti e la mancata partecipazione del padre da tempo alle decisioni relative alla figlia.
L'assegno unico continuerà come per legge ad essere integralmente percepito dalla madre che del resto provvede da sola al soddisfacimento dei bisogni della minore.
Si provvede come da dispositivo
Assegno di mantenimento per la LI
Sul punto ritiene invece il Collegio che non sussistano più i presupposti per poter continuare a riconoscere alla signora un assegno per il proprio personale mantenimento.
Del resto, tale contributo era stato riconosciuto dal Presidente f.f. con motivazioni qui condivise, vigente una determinazione e ben circoscritta situazione di fatto e come forma di supporto temporaneo alla signora che al tempo non lavorava, non parlava la lingua, doveva dedicarsi a tempo pieno all'accudimento della figlia molto piccola che non andava neanche alla scuola dell'infanzia e doveva anche iniziare il processo verso il raggiungimento di una condizione di piena autonomia. pagina 25 di 29 Ad oggi evidentemente le circostanze sono completamente diverse e meritano di essere quindi rivalutate e ponderate in base alla situazione attuale.
La SI, infatti, in questi due anni e mezzo ha saputo riscattare completamente la propria condizione;
è oggi completamente inserita nella società e nel mondo del lavoro;
ha imparato la lingua italiana, ha preso la patente B ed è ormai da tempo che sta regolarmente lavorando peraltro con buoni risultati essendole stato di recente aumentato l'orario lavorativo e quindi la retribuzione.
Va peraltro considerato che la signora è davvero giovanissima, appena 30 enne, ha conseguito nel suo paese una laurea in scienze dell'educazione di cui potrà valutare la spendibilità e ha integra capacità lavorativa sia generiche che soprattutto specifiche come si è visto.
Non può puoi non considerarsi che la convivenza matrimoniale è stato davvero di brevissima durata, poco più di un anno e che, in un così contenuto arco temporale, è assai difficile ritenere viste anche le non abbondanti risorse familiari che la stessa abbia acquisito un particolare tenore di vita tale da radicare oggi il diritto alla sua conservazione.
Per tutte le motivazioni qui rassegnate, deve essere conseguentemente rigettata la domanda di assegno di mantenimento per sé avanzata dalla LI.
La presente statuizione avrà decorrenza dalla mensilità di pubblicazione della presente sentenza avendo il
Collegio così statuito all'esito del giudizio e una volta valutati tutti gli elementi anche sopravvenuti emersi.
Le spese di lite e della Curatrice Speciale
Rilevata la natura necessaria del giudizio in ordine alla domanda di status, considerato l'esito del giudizio con la prevalente soccombenza del convenuto in ordine alla domanda di addebito e sulla responsabilità genitoriale, la reciproca soccombenza sulla contributo al mantenimento della minore e la soccombenza della LI sulla richiesta di assegno per sé, ritiene il Collegio esservi i presupposti per compensare nella misura di 1/3 le spese di lite e condannare il convenuto alla rifusione della residua parte (2/3) che dovrà essere versato all'IO ex art. 133 DPR 115/2002, stante l'ammissione al gratuito patrocinio di Parte_1
(delibera N. 2022/1230 del 17/03/2022), nella misura finale calcolata come in dispositivo, tenuto, altresì, conto di quanto affermato dalla Suprema Corte circa la non necessità di corrispondenza tra la quantificazione a carico della parte soccombente e dell'IO (Cass. Sez II 11.9.2018 n. 22017, Cass. Sez VI –L 3.5.2019 n. 11590,
Cass. Sez.
3.1.2019 n. 20; Cass. Sez. II 2.9.2020 n. 18223).
Il Tribunale provvederà poi con separato provvedimento a liquidare il compenso in favore della Curatrice
Speciale nominata Avvocato SILVIA VERONESI che dovrà essere posto a carico dell'IO ex art. 133 DPR
115/2002, stante l'ammissione al gratuito patrocinio della minore (come da delibera in atti).
pagina 26 di 29 Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento: gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.
Dovrà poi essere revocata la dichiarazione di contumacia del convenuto, costituitisi in seguito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, revocata la dichiarazione di contumacia del convenuto in seguito costituitosi, così decide:
1) DICHIARA la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio a MA MA (Egitto) in data 24 marzo 2019 (trascritto nei registri
[...] dello stato civile del Comune di Milano anno 2019; atto n. 90; parte II;
serie C).
2) ADDEBITA la responsabilità della separazione, ex art. 151 2° comma c.c., al marito;
Controparte_1
3) RIGETTA la domanda del marito di addebito della separazione alla LI;
4) CONFERMA L'AFFIDO della figlia minore ( nata il [...]) al Comune di Persona_1
Milano per un periodo di 24 mesi. Tre mesi prima della scadenza, l'Ente segnalerà tempestivamente all'Autorità procedente, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, eventuali situazioni di pregiudizio per la minore che ostino all'affidamento condiviso della medesima ai genitori;
5) LIMITA la responsabilità genitoriale delle parti quanto alle decisioni di maggior interesse per la figlia minore relative alla salute, istruzione ed educazione, residenza abituale, tempi e modalità di frequentazione del genitore non collocatario prevalente e pratiche amministrative comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per la minore;
6) DISPONE che il Servizio Sociale affidatario mantenga la minore collocata Persona_1 presso la madre nell'abitazione, attualmente in semiautonomia;
7) INCARICA il Servizio Sociale affidatario di continuare a mantenere un'attenta presa in carico della minore e del nucleo familiare demandando all'Ente medesimo per il tramite dei Servizi Sociali e dei Servizi Specialistici
ASST, in stretta collaborazione e coordinamento, ciascuno per la parte di rispettiva competenza:
- di continuare a regolamentare la frequentazione tra la figlia e il padre (nonché anche con i nonni paterni) stabilendone tempi e modalità nel modo ritenuto più rispondente all'interesse con potere di procedere ad un progressivo e graduale eventuale ampliamento dei tempi e degli spazi di frequentazione ove sussistano le condizioni in base all'andamento dei percorsi di supporto avviati, all'evoluzione della situazione del nucleo pagina 27 di 29 familiare e alla situazione psicofisica della minore e con potere anche eventualmente di sospendere e/o restringere le frequentazioni in caso di insorgenza di situazioni di pregiudizio per la minore.
- di avviare/proseguire tutti gli interventi di supporto socio-educativo anche domiciliari e/o di supporto psicologico/neuro-psichiatrico per la minore (con mantenimento della presa in carico presso l'Uonpia) con efficace presa in carico presso i Servizi Specialistici;
- di avviare/proseguire tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto alla genitorialità per entrambi i genitori mirati ad attenuare la conflittualità esistente con l'obiettivo del rafforzamento delle rispettive competenze soprattutto sotto il profilo della capacità di comunicare e collaborare in modo funzionale agli interessi della minore verso la costruzione di un progetto di genitorialità realmente condivisa.
- di svolgere un'attenta e marcata attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione del minore, segnalando in ogni caso immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori, Autorità
Giudiziaria competente, eventuali situazioni di grave pregiudizio per la minore;
8) INVITA entrambi i genitori ad attenersi, nell'esclusivo interesse della minore e in quanto funzionale ad un sano percorso di crescita della medesima, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori del Servizio Sociale dell'Ente Affidatario e dei Servizi Specialistici della ASST, avvisandoli che, in caso di mancata effettiva collaborazione e di conseguente situazioni di pregiudizio per la minore, potranno essere assunti ulteriori provvedimenti limitativi/ablativi della responsabilità genitoriale;
9) PONE a carico di l'obbligo di contribuire, con decorrenza dalla mensilità di Controparte_1 pubblicazione della presente sentenza, al mantenimento della figlia mediante il versamento alla madre entro il 20 di ogni mese dell'importo mensile di € 300,00 (importo da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat)) oltre al
50% delle spese straordinarie obbligatorie secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte
d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017 e successivo aggiornamento del 10 giugno
2025, che qui si richiamano integralmente;
8) DISPONE che l'assegno unico venga percepito per intero dalla madre come per legge;
9) RIGETTA con decorrenza dalla mensilità di pubblicazione della presente sentenza la domanda di assegno di mantenimento per sé avanzata da;
Parte_1
10) COMPENSA nella misura di 1/3 le spese di liti e condanna a rifondere, la residua Controparte_1 parte di 2/3 che liquida per tale quota in favore dell'IO nella misura di € 4.800,00 per compenso professionale, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e cpa come per legge.
11) SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1);
pagina 28 di 29 12) MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rozzano perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
13) MANDA la Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al Servizio Sociale dell'Ente affidatario nonchè al Giudice Tutelare del Tribunale di Milano per la vigilanza.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025
Il Pres. Relatore
Dott.ssa Maria Laura Amato
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