TRIB
Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/03/2025, n. 3538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3538 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO
RG 38302 2024
Il Giudice designato, dr.ssa Maria Casola, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 26/02/2025, svoltasi nelle modalità della trattazione scritta ai sensi della vigente normativa, ha depositato la presente:
SENTENZA nella causa in materia di lavoro proposta da:
(avv. FEMIA VALERIO ) Parte_1 ricorrente contro
Controparte_1
contumace
Conclusioni delle parti: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto telematicamente in data 22/10/2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio il
, formulando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“- in via principale accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere l'adeguamento stipendiale ed il conseguenziale pagamento degli emolumenti a carattere stipendiale, correlati alla progressione economica prevista dal CCNL Scuola, a titolo di arretrati computati sulla base della sentenza dichiarativa di riconoscimento dell'intero servizio preruolo e di condanna generica al pagamento di differenze
1 retributive secondo le statuizioni indicate dal Giudice medesimo nella sentenza Tribunale di Roma - Sezione Lavoro n. 2275/2024 del 18.4.2024 come sopra in premessa illustrate e da intendersi qui trascritte;
- e per l'effetto condannare l'Amministrazione resistente all'adeguamento delle fasce stipendiali e della corretta classe di anzianità di appartenenza ottenuta per progressione economica acquisita, come di seguito indicato:
Classe stipendiale: dal settembre 2011 al settembre 2012 9-14
Assistente Amministrativo;
Classe stipendiale: dall' ottobre 2012 all' agosto 2016 9-14 Assistente Amministrativo;
Classe stipendiale: da settembre 2016 al settembre 2019 15-20
Assistente Amministrativo;
Classe stipendiale: da ottobre 2019 ad agosto 2021 15-20 Assistente amministrativo;
Classe stipendiale: da settembre 2021 a marzo 2022 15-20 Docente;
Classe stipendiale: da aprile 2022 a luglio 2022 15-20 Docente;
Classe stipendiale: da agosto 2022 a giugno 2024 21-27 Docente
- e per l'effetto condannare l'Amministrazione resistente al pagamento in favore della IG.ra delle seguenti somme pari Pt_1 ad euro 14.460,11 a titolo di differenze retributive;
euro 1.390,31 a titolo di rivalutazione monetaria per un totale di euro 15.850,42 come specificato in atti, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino all'effettivo saldo, nonché al pagamento delle ulteriori differenze retributive previste fino all'effettivo adeguamento stipendiale adeguato in base a quanto statuito in sentenza”.
Non si costituiva in giudizio la parte resistente, restando contumace.
All'esito della odierna udienza, svoltasi nelle modalità della trattazione scritta, lette le note di trattazione scritta depositate tempestivamente, il giudice ha depositato la presente sentenza.
In via introduttiva, è bene precisare che la presente sentenza viene redatta secondo principi di sintesi, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e dell'art. 16-bis comma 9-octies del D.L. n. 179 del 2012, come modificato dal D.L. 83/2015 conv. nella L. 132/2015.
I fatti storici rilevanti sono tutti dimostrati per tabulas.
2 La IG.ra ha prestato servizio dapprima in qualità di Pt_1 assistente amministrativo, con decorrenza giuridica ed economica dal 01.09.2011, quale vincitrice di concorsi per soli titoli e successivamente in qualità di docente di sostegno con decorrenza giuridica dal 1.9.2021 ed economica dal 1.9.2022, fino alla data di quiescenza avvenuta in data 1.9.2024.
Con sentenza n. 2275/2024 del 18.4.2024 il Tribunale di Roma dichiarava il suo diritto al riconoscimento dei periodi di servizio non di ruolo svolti presso istituti statali, come indicati in ricorso, prima dell'assunzione a tempo indeterminato ai fini giuridici ed economici, con conseguente adeguamento dell'inquadramento giuridico ed economico e del trattamento stipendiale spettante, sulla base del trattamento previsto per i dipendenti a tempo indeterminato dal CCNL di comparto medio tempore applicabile e condanna al pagamento delle differenze retributive da quantificarsi con separato giudizio nei limiti della prescrizione quinquennale.
Con ricostruzione di carriera con n. di prot. 114 del 14.05.2018
l'Amministrazione scolastica ha riconosciuto, alla data di assunzione in servizio del 1.9.2011 la seguente anzianità di servizio: anni 7 mesi 10 giorni 6 ai fini giuridici ed economici, anni 1 mesi 11 giorni 4 ai soli fini economici con attribuzione della prima posizione stipendiale di cui alle tabelle contrattuali vigenti alla data, corrispondente all'anzianità di anni 0; dal 25.10.2012 è stata riconosciuta una compiuta anzianità utile ai fini giuridici ed economici pari ad anni 9 mesi 0 giorni 0 con una posizione stipendiale pari ad anni 9.
Sulla base dei servizi prestati, la parte ricorrente, nel presente giudizio, ha provveduto a sviluppare correttamente un prospetto contabile individuando l'anzianità giuridica, economica e previdenziale, la fascia stipendiale pagata e richiesta nonché le conseguenziali differenze retributive maturate e computate.
Tali elaborazioni risultano correttamente sviluppate sulla base del dictum giudiziario e degli altri elementi dimostrati documentalmente. Le relative risultanze possono, dunque, essere fatte proprie dal giudice.
Pertanto, il deve essere condannato al riconoscimento CP_1 delle corrette classi stipendiali, con la conseguente condanna al
3 pagamento degli importi di cui al dispositivo, oltre successivi accessori di legge.
Per tali ragioni il ricorso deve essere accolto.
Tenuto conto dell'esito del giudizio le spese sono poste a carico della parte resistente secondo la liquidazione espressa in dispositivo.
P.Q.M.
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere l'adeguamento stipendiale ed il conseguenziale pagamento degli emolumenti a carattere stipendiale, correlati alla progressione economica prevista dal CCNL Scuola, a titolo di arretrati computati sulla base della sentenza Tribunale di Roma - Sezione Lavoro n.
2275/2024 del 18.4.2024, come in motivazione;
- per l'effetto, condanna l'Amministrazione resistente all'adeguamento delle fasce stipendiali e della corretta classe di anzianità di appartenenza ottenuta per progressione economica acquisita, come di seguito indicato:
Classe stipendiale: dal settembre 2011 al settembre 2012 9-14
Assistente Amministrativo;
Classe stipendiale: dall' ottobre 2012 all' agosto 2016 9-14 Assistente Amministrativo;
Classe stipendiale: da settembre 2016 al settembre 2019 15-20
Assistente Amministrativo;
Classe stipendiale: da ottobre 2019 ad agosto 2021 15-20 Assistente amministrativo;
Classe stipendiale: da settembre 2021 a marzo 2022 15-20 Docente;
Classe stipendiale: da aprile 2022 a luglio 2022 15-20 Docente;
Classe stipendiale: da agosto 2022 a giugno 2024 21-27 Docente
- per l'effetto condanna l'Amministrazione resistente al pagamento in favore della IG.ra delle seguenti somme: euro 14.460,11 Pt_1
a titolo di differenze retributive;
euro 1.390,31 a titolo di rivalutazione monetaria per un totale di euro 15.850,42.
- Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 3.689,00, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, da distrarsi.
Roma, 24/03/2025
Si comunichi
Il Giudice
Dott.ssa Maria Casola
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO
RG 38302 2024
Il Giudice designato, dr.ssa Maria Casola, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 26/02/2025, svoltasi nelle modalità della trattazione scritta ai sensi della vigente normativa, ha depositato la presente:
SENTENZA nella causa in materia di lavoro proposta da:
(avv. FEMIA VALERIO ) Parte_1 ricorrente contro
Controparte_1
contumace
Conclusioni delle parti: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto telematicamente in data 22/10/2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio il
, formulando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“- in via principale accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere l'adeguamento stipendiale ed il conseguenziale pagamento degli emolumenti a carattere stipendiale, correlati alla progressione economica prevista dal CCNL Scuola, a titolo di arretrati computati sulla base della sentenza dichiarativa di riconoscimento dell'intero servizio preruolo e di condanna generica al pagamento di differenze
1 retributive secondo le statuizioni indicate dal Giudice medesimo nella sentenza Tribunale di Roma - Sezione Lavoro n. 2275/2024 del 18.4.2024 come sopra in premessa illustrate e da intendersi qui trascritte;
- e per l'effetto condannare l'Amministrazione resistente all'adeguamento delle fasce stipendiali e della corretta classe di anzianità di appartenenza ottenuta per progressione economica acquisita, come di seguito indicato:
Classe stipendiale: dal settembre 2011 al settembre 2012 9-14
Assistente Amministrativo;
Classe stipendiale: dall' ottobre 2012 all' agosto 2016 9-14 Assistente Amministrativo;
Classe stipendiale: da settembre 2016 al settembre 2019 15-20
Assistente Amministrativo;
Classe stipendiale: da ottobre 2019 ad agosto 2021 15-20 Assistente amministrativo;
Classe stipendiale: da settembre 2021 a marzo 2022 15-20 Docente;
Classe stipendiale: da aprile 2022 a luglio 2022 15-20 Docente;
Classe stipendiale: da agosto 2022 a giugno 2024 21-27 Docente
- e per l'effetto condannare l'Amministrazione resistente al pagamento in favore della IG.ra delle seguenti somme pari Pt_1 ad euro 14.460,11 a titolo di differenze retributive;
euro 1.390,31 a titolo di rivalutazione monetaria per un totale di euro 15.850,42 come specificato in atti, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino all'effettivo saldo, nonché al pagamento delle ulteriori differenze retributive previste fino all'effettivo adeguamento stipendiale adeguato in base a quanto statuito in sentenza”.
Non si costituiva in giudizio la parte resistente, restando contumace.
All'esito della odierna udienza, svoltasi nelle modalità della trattazione scritta, lette le note di trattazione scritta depositate tempestivamente, il giudice ha depositato la presente sentenza.
In via introduttiva, è bene precisare che la presente sentenza viene redatta secondo principi di sintesi, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e dell'art. 16-bis comma 9-octies del D.L. n. 179 del 2012, come modificato dal D.L. 83/2015 conv. nella L. 132/2015.
I fatti storici rilevanti sono tutti dimostrati per tabulas.
2 La IG.ra ha prestato servizio dapprima in qualità di Pt_1 assistente amministrativo, con decorrenza giuridica ed economica dal 01.09.2011, quale vincitrice di concorsi per soli titoli e successivamente in qualità di docente di sostegno con decorrenza giuridica dal 1.9.2021 ed economica dal 1.9.2022, fino alla data di quiescenza avvenuta in data 1.9.2024.
Con sentenza n. 2275/2024 del 18.4.2024 il Tribunale di Roma dichiarava il suo diritto al riconoscimento dei periodi di servizio non di ruolo svolti presso istituti statali, come indicati in ricorso, prima dell'assunzione a tempo indeterminato ai fini giuridici ed economici, con conseguente adeguamento dell'inquadramento giuridico ed economico e del trattamento stipendiale spettante, sulla base del trattamento previsto per i dipendenti a tempo indeterminato dal CCNL di comparto medio tempore applicabile e condanna al pagamento delle differenze retributive da quantificarsi con separato giudizio nei limiti della prescrizione quinquennale.
Con ricostruzione di carriera con n. di prot. 114 del 14.05.2018
l'Amministrazione scolastica ha riconosciuto, alla data di assunzione in servizio del 1.9.2011 la seguente anzianità di servizio: anni 7 mesi 10 giorni 6 ai fini giuridici ed economici, anni 1 mesi 11 giorni 4 ai soli fini economici con attribuzione della prima posizione stipendiale di cui alle tabelle contrattuali vigenti alla data, corrispondente all'anzianità di anni 0; dal 25.10.2012 è stata riconosciuta una compiuta anzianità utile ai fini giuridici ed economici pari ad anni 9 mesi 0 giorni 0 con una posizione stipendiale pari ad anni 9.
Sulla base dei servizi prestati, la parte ricorrente, nel presente giudizio, ha provveduto a sviluppare correttamente un prospetto contabile individuando l'anzianità giuridica, economica e previdenziale, la fascia stipendiale pagata e richiesta nonché le conseguenziali differenze retributive maturate e computate.
Tali elaborazioni risultano correttamente sviluppate sulla base del dictum giudiziario e degli altri elementi dimostrati documentalmente. Le relative risultanze possono, dunque, essere fatte proprie dal giudice.
Pertanto, il deve essere condannato al riconoscimento CP_1 delle corrette classi stipendiali, con la conseguente condanna al
3 pagamento degli importi di cui al dispositivo, oltre successivi accessori di legge.
Per tali ragioni il ricorso deve essere accolto.
Tenuto conto dell'esito del giudizio le spese sono poste a carico della parte resistente secondo la liquidazione espressa in dispositivo.
P.Q.M.
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere l'adeguamento stipendiale ed il conseguenziale pagamento degli emolumenti a carattere stipendiale, correlati alla progressione economica prevista dal CCNL Scuola, a titolo di arretrati computati sulla base della sentenza Tribunale di Roma - Sezione Lavoro n.
2275/2024 del 18.4.2024, come in motivazione;
- per l'effetto, condanna l'Amministrazione resistente all'adeguamento delle fasce stipendiali e della corretta classe di anzianità di appartenenza ottenuta per progressione economica acquisita, come di seguito indicato:
Classe stipendiale: dal settembre 2011 al settembre 2012 9-14
Assistente Amministrativo;
Classe stipendiale: dall' ottobre 2012 all' agosto 2016 9-14 Assistente Amministrativo;
Classe stipendiale: da settembre 2016 al settembre 2019 15-20
Assistente Amministrativo;
Classe stipendiale: da ottobre 2019 ad agosto 2021 15-20 Assistente amministrativo;
Classe stipendiale: da settembre 2021 a marzo 2022 15-20 Docente;
Classe stipendiale: da aprile 2022 a luglio 2022 15-20 Docente;
Classe stipendiale: da agosto 2022 a giugno 2024 21-27 Docente
- per l'effetto condanna l'Amministrazione resistente al pagamento in favore della IG.ra delle seguenti somme: euro 14.460,11 Pt_1
a titolo di differenze retributive;
euro 1.390,31 a titolo di rivalutazione monetaria per un totale di euro 15.850,42.
- Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 3.689,00, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, da distrarsi.
Roma, 24/03/2025
Si comunichi
Il Giudice
Dott.ssa Maria Casola
4