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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 20/12/2025, n. 2567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2567 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2484/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Prima - Famiglia CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. CA AS presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. TT NO giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2484/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella Parte_1 C.F._1
Zordan
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara Controparte_1 C.F._2
Prioretti
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: divorzio giudiziale.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 10.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio in data 19.6.2010 a Castel Gandolfo, con atto annotato nei registri dell'ufficio di stato civile del Comune di Castel Gandolfo al n. 10, parte II, Serie
A, anno 2010. Dall'unione tra i due sono nati tre figli: (nata il [...]), (nata il [...]) e Per_1 Per_2
(nato il [...]). Persona_3
I coniugi sono separati in virtù della sentenza del Tribunale di Velletri n. 1333/2022 pubblicata il
27.06.2022 (RG 5160/2019).
Con ricorso depositato il 20.5.2025, ha chiesto la pronuncia di divorzio rassegnando Parte_1 le proprie conclusioni.
Con memoria depositata il 5.11.2025, si è costituita in giudizio la quale ha contestato Controparte_1 la ricostruzione dei fatti fornita dal ricorrente ed ha chiesto il rigetto delle domande avversarie, nonché, in via riconvenzionale, un assegno divorzile di euro 1.500,00.
Successivamente, entrambe le parti hanno depositato una istanza congiunta (cfr. depositi del e del 9 dicembre) ed hanno chiesto la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni “1) FIGLI Le parti danno atto che tutti i figli della coppia sono maggiorenni e non sono ancora economicamente autosufficienti.. Pertanto, le parti concordano quanto segue: a) A titolo di contributo per il mantenimento del figlio , che sarà collocato stabilmente presso la madre, il padre, Persona_3
Sig. , si obbliga a versare direttamente alla madre, Sig.ra un assegno Parte_1 Controparte_1 mensile di € 1.038,00 (milletrentotto/00), da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico bancario e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, mentre per le altre figlie si farà carico il padre. per intero. b) Il Sig. si farà carico del 100% (cento per cento) Parte_1 delle spese straordinarie relative ai figli, da intendersi secondo il protocollo d'intesa vigente presso il Tribunale di Velletri, previo accordo con la madre e presentazione della relativa documentazione di spesa. c) Le parti concordano che, data la maggiore età di tutti i figli, non si debba disporre alcuna modalità di frequentazione tra genitori e figli. 2) ASSEGNO DIVORZILE Le parti si danno reciprocamente atto della reciproca indipendenza economica e, pertanto, la Sig.ra Controparte_1 dichiara di rinunciare espressamente alla domanda di assegno divorzile formulata in via riconvenzionale, dichiarando di non aver nulla a pretendere a tale titolo dal Sig. . 3) Parte_1
RAPPORTI PATRIMONIALI Le parti dichiarano che ogni questione relativa alla casa coniugale e ad ogni altro rapporto patrimoniale tra loro intercorrente è già stato definito con precedenti accordi
e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente in relazione a tali aspetti. 4) RINUNCIA AD
OGNI ALTRA PRETESA Con l'integrale adempimento delle obbligazioni assunte nel presente accordo, le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra per qualsiasi titolo
o causa connessa al rapporto matrimoniale e alla sua cessazione, rinunciando reciprocamente ad ogni e qualsivoglia ulteriore diritto, pretesa o azione. 5) SPESE LEGALI Le parti dichiarano di compensare integralmente tra loro le spese legali del presente procedimento”. All'udienza del 10.12.2025 i difensori hanno chiesto il mutamento del rito atteso l'accordo raggiunto, depositato in atti e confermato dalle parti, presenti personalmente;
il Giudice delegato ha assunto i provvedimenti provvisori ed urgenti come da accordo e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n.
2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Ritiene, inoltre, questo Collegio che l'accordo delle parti possa essere integralmente recepito, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico, a disposizioni di carattere imperativo o all'interesse dei figli, tutti maggiorenni.
Le spese di lite vengono integralmente compensate, atteso l'esito conciliativo del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 19.06.2010 da Pt_1
e in Castel Gandolfo (atto annotato nei registri dello stato civile del
[...] Controparte_1
Comune di Castel Gandolfo al n. 10, parte II, Serie A, anno 2010).
2. omologa le condizioni di divorzio concordate, sopra trascritte in parte motiva, e dispone in conformità;
3. manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del comune di Castel Gandolfo perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
4. compensa tra le parti le spese di procedura.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 17.12.2025.
Il giudice estensore Il presidente
TT NO CA AS
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Prima - Famiglia CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. CA AS presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. TT NO giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2484/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella Parte_1 C.F._1
Zordan
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara Controparte_1 C.F._2
Prioretti
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: divorzio giudiziale.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 10.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio in data 19.6.2010 a Castel Gandolfo, con atto annotato nei registri dell'ufficio di stato civile del Comune di Castel Gandolfo al n. 10, parte II, Serie
A, anno 2010. Dall'unione tra i due sono nati tre figli: (nata il [...]), (nata il [...]) e Per_1 Per_2
(nato il [...]). Persona_3
I coniugi sono separati in virtù della sentenza del Tribunale di Velletri n. 1333/2022 pubblicata il
27.06.2022 (RG 5160/2019).
Con ricorso depositato il 20.5.2025, ha chiesto la pronuncia di divorzio rassegnando Parte_1 le proprie conclusioni.
Con memoria depositata il 5.11.2025, si è costituita in giudizio la quale ha contestato Controparte_1 la ricostruzione dei fatti fornita dal ricorrente ed ha chiesto il rigetto delle domande avversarie, nonché, in via riconvenzionale, un assegno divorzile di euro 1.500,00.
Successivamente, entrambe le parti hanno depositato una istanza congiunta (cfr. depositi del e del 9 dicembre) ed hanno chiesto la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni “1) FIGLI Le parti danno atto che tutti i figli della coppia sono maggiorenni e non sono ancora economicamente autosufficienti.. Pertanto, le parti concordano quanto segue: a) A titolo di contributo per il mantenimento del figlio , che sarà collocato stabilmente presso la madre, il padre, Persona_3
Sig. , si obbliga a versare direttamente alla madre, Sig.ra un assegno Parte_1 Controparte_1 mensile di € 1.038,00 (milletrentotto/00), da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico bancario e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, mentre per le altre figlie si farà carico il padre. per intero. b) Il Sig. si farà carico del 100% (cento per cento) Parte_1 delle spese straordinarie relative ai figli, da intendersi secondo il protocollo d'intesa vigente presso il Tribunale di Velletri, previo accordo con la madre e presentazione della relativa documentazione di spesa. c) Le parti concordano che, data la maggiore età di tutti i figli, non si debba disporre alcuna modalità di frequentazione tra genitori e figli. 2) ASSEGNO DIVORZILE Le parti si danno reciprocamente atto della reciproca indipendenza economica e, pertanto, la Sig.ra Controparte_1 dichiara di rinunciare espressamente alla domanda di assegno divorzile formulata in via riconvenzionale, dichiarando di non aver nulla a pretendere a tale titolo dal Sig. . 3) Parte_1
RAPPORTI PATRIMONIALI Le parti dichiarano che ogni questione relativa alla casa coniugale e ad ogni altro rapporto patrimoniale tra loro intercorrente è già stato definito con precedenti accordi
e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente in relazione a tali aspetti. 4) RINUNCIA AD
OGNI ALTRA PRETESA Con l'integrale adempimento delle obbligazioni assunte nel presente accordo, le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra per qualsiasi titolo
o causa connessa al rapporto matrimoniale e alla sua cessazione, rinunciando reciprocamente ad ogni e qualsivoglia ulteriore diritto, pretesa o azione. 5) SPESE LEGALI Le parti dichiarano di compensare integralmente tra loro le spese legali del presente procedimento”. All'udienza del 10.12.2025 i difensori hanno chiesto il mutamento del rito atteso l'accordo raggiunto, depositato in atti e confermato dalle parti, presenti personalmente;
il Giudice delegato ha assunto i provvedimenti provvisori ed urgenti come da accordo e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n.
2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Ritiene, inoltre, questo Collegio che l'accordo delle parti possa essere integralmente recepito, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico, a disposizioni di carattere imperativo o all'interesse dei figli, tutti maggiorenni.
Le spese di lite vengono integralmente compensate, atteso l'esito conciliativo del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 19.06.2010 da Pt_1
e in Castel Gandolfo (atto annotato nei registri dello stato civile del
[...] Controparte_1
Comune di Castel Gandolfo al n. 10, parte II, Serie A, anno 2010).
2. omologa le condizioni di divorzio concordate, sopra trascritte in parte motiva, e dispone in conformità;
3. manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del comune di Castel Gandolfo perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
4. compensa tra le parti le spese di procedura.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 17.12.2025.
Il giudice estensore Il presidente
TT NO CA AS