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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/12/2025, n. 4878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4878 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo - I Sezione Civile
SENTENZA ex art. 281 terdecies c.p.c.
In seguito all'udienza del 5 novembre 2025, svolta in modalità cartolare, nella causa R.G.
8775/2025 promossa da
, nata a [...]ù), l'8 aprile 1980, C.F. Parte_1 [...]
, nella qualità di esercente la potestà genitoriale sul figlio minorenne C.F._1 Persona_1
, nato a [...], il [...], C.F. , rappresentata e difesa
[...] CodiceFiscale_2 dall'Avv. Impiduglia Giuseppe), elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Palermo, via
Oberdan, n. 5
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
RESISTENTE
- Con ricorso ex artt. 281 decies e undecies c.p.c., art. 28 d.lgs. 150/11 e art. 3, L. 67/06, depositato in cancelleria il 17 luglio 2025 e ritualmente notificato alla controparte unitamente al provvedimento di fissazione di udienza, in proprio e quale Parte_1 esercente la responsabilità genitoriale sul minore , rappresentata e difesa Persona_1 dall'avv. Giuseppe Impiduglia, ha convenuto in giudizio il , che –seppur abbia Controparte_1 ricevuto rituale notifica in data 25 luglio 2025– non si è costituito, chiedendo, in sintesi, volersi: ordinare all'Amministrazione di cessare la condotta discriminatoria costituita dalla mancata adibizione in favore del minore, affetto da grave disabilità, delle attività assistenziali previste nel
Piano Personalizzato ex art. 14, L. 328/2000, approvato in data 17 giugno 2025; condannare l'Amministrazione medesima al risarcimento dei danni non patrimoniali arrecati alla ricorrente, in proprio e per il minore da essa rappresentato in giudizio, dalla lamentata condotta discriminatoria, nella misura a ritenersi di giustizia.
- La causa può essere decisa sulla mera base della documentazione prodotta e delle allegazioni difensive di parte ricorrente.
- La ricorrente ha versato in atti, fra l'altro, il piano personalizzato predisposto ex art. 14, L. 328/2000, in cui vengono espressamente indicate le attività ritenute necessarie per l'”inserimento
e l'integrazione sociale” del minorenne (all. 1).
- Orbene, il predetto piano personalizzato reca data 17 giugno 2025; - Parte ricorrente ha depositato al fascicolo processuale, in data 4 novembre 2025, e-mail recante pari data, con cui il Presidente e legale rappresentante della “Cooperativa sociale Progetto
Salute” comunica che “Con riferimento alla richiesta di attivazione arrivata a questa Cooperativa in data 23.10.2025, si comunica che la medesima ha già attivato le procedure per l'avvio del servizio. L'équipe ha già incontrato la famiglia ed in questi giorni sarà avviato il servizio, che contempla l'assegnazione di un operatore per n.6 ore alla settimana”.
- Dal tenore delle note scritte per l'udienza del 5 novembre 2025, nonché dall'allegata e-mail su riportata, devesi presumere che la ricorrente abbia quindi conseguito l'attività richiesta con il ricorso introduttivo del presente giudizio, sicché è venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio.
- Va osservato che, per costante esegesi giurisprudenziale, la declaratoria della cessazione della materia del contendere presuppone non solo che, nel corso del processo, sia sopraggiunto un evento incidente sulla situazione sostanziale preesistente in qualche modo idoneo a soddisfare l'interesse finale dell'attore/ricorrente, ma anche che entrambe le parti concordino tanto sull'esistenza dell'evento quanto sul sopravvenuto reciproco disinteresse alla pronuncia del giudice
(cfr. ex multis, Cass. 1950/2003; Cass. 11931/2006; Cass 16150/2010 così massimata: "La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza;
qualora invece ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell'inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone l'infondatezza, e statuisce sulle spese secondo le regole generali”).
Nella specie, il disinteresse ad una pronuncia nel merito appare essere stato manifestato col deposito dei documenti richiamati da parte della difesa della ricorrente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulle domande proposte da , Parte_1 nata a [...]ù), l'8 aprile 1980, C.F. , nella qualità di esercente CodiceFiscale_1 la potestà genitoriale sul figlio minorenne , nato a [...], il 25 aprile Persona_1
2014, C.F. , nei confronti del , in persona del legale CodiceFiscale_2 Controparte_1 rappresentante pro tempore, con ricorso ex artt. 281 decies e undecies c.p.c., art. 28 d.lgs. 150/11 e art. 3, L. 67/06, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede: 1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle domande spiegate dalla ricorrente, nei confronti del , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore;
2) condanna il , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento dell'importo di € 5.000,00 a titolo di risarcimento dei danni patiti dalla ricorrente dalla domanda al 4 novembre 2025;
3) condanna il , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento dell'importo di € 850,00 per spese di lite, oltre il 15% sul compenso per rimborso forfettario sulle spese, IVA e CPA se dovute, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore che si è dichiarato anticipatario.
Palermo, lì 2 dicembre 2025
IL G.O.P.
CA NN