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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 08/04/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3154/2022
TRIBUNALE DI PISTOIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Oggi 08/04/2025 alle ore 12.00, innanzi al giudice Emanuele Venzo, sono comparsi:
Per nessuno compare Parte_1
Per NIA _1
Per compare l'avv. GUARDUCCI FEDERICA Controparte_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Stipo conclude, nel merito ed in via istruttoria, come da nota conclusiva autorizzata depositata in data 12.3.2025.
L'avv. Guarducci conclude, nel merito ed in via istruttoria, come da nota conclusiva autorizzata depositata in data 13.3.2025.
Le parti discutono oralmente la causa.
Le parti rinunciano ad essere presenti alla lettura della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. e si allontanano dall'aula.
Il giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Emanuele Venzo
pagina 1 di 13 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Emanuele Venzo, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3154/2022 promossa da:
(c.f. ) con l'Avvocatura Distrettuale Parte_1 P.IVA_1 dello Stato di Firenze (c.f. ) P.IVA_2
PARTE ATTRICE contro
(c.f. con l'avv. STIPO Stefania (c.f. ) _1 C.F._1 C.F._2
PARTE CONVENUTA
e contro
(c.f. ) con l'avv. GUARDUCCI Federica (c.f. Controparte_2 C.F._3
) C.F._4
PARTE CONVENUTA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato l' - , quale Parte_1 Parte_1
Agente della Riscossione per la Provincia di Pistoia, ha convenuto in giudizio e _1 _2
, deducendo: di essere creditrice nei confronti del sig. , in forza di ruoli/avvisi di
[...] _1 addebito e relativi oneri ed accessori nonché delle conseguenti cartelle esattoriali, della somma di €
310.952,78; che per i suddetti crediti non sussistono contenziosi in capo agli Enti impositori;
che in data
6.12.2017 il sig. ha ceduto e trasferito alla sig.ra , a titolo di adempimento degli _1 Controparte_2 obblighi derivanti dai patti di separazione, la piena proprietà dei seguenti beni immobili:
1. unità immobiliare ad uso civile abitazione, sita nel Comune di Pieve a Nievole (PT), censita catastalmente nel foglio 7, particella 348, sub. 8, cat. A/3, rendita catastale di euro 198,84 (valore calcolato ex art. 79 del DPR
602/73 euro 75.161,52);
2. locale ad uso garage annesso all'unità sub 1), censito catastalmente nel foglio 7,
pagina 2 di 13 particella 349, sub. 2, cat. C/6, rendita catastale di euro 45,55 (valore calcolato ex art. 79 del DPR 602/73 euro 17.217,90); che a seguito del predetto atto dispositivo il convenuto si è spossessato di parte del proprio patrimonio immobiliare, pregiudicando le ragioni creditizie dell'Amministrazione Finanziaria, non risultando il patrimonio residuo del medesimo sufficiente per far fronte alle obbligazioni contratte;
che l'atto dispositivo è stato posto in essere dal convenuto con finalità elusiva, posto che l'Amministrazione finanziaria vantava un ingente credito già a far data antecedente all'atto dispositivo di cui sopra;
di dove, dunque, adire le vie legali al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa: - in via principale, dichiarare privo di efficacia ex art. 2901 c.c. il seguente atto: atto del 06/12/2017, trascritto in data 11/12/2017 presso l'Ufficio del Territorio di Pistoia ai nn. RG
5764 e RP 3778 con cui il Sig. ha ceduto e trasferito, a titolo di adempimento degli obblighi derivanti dai _1 patti di separazione, alla controparte Sig.ra la piena proprietà dei seguenti beni immobili: - unità Controparte_2 immobiliare ad uso civile abitazione, sita nel Comune di Pieve a Nievole (PT), censita catastalmente nel foglio 7, particella
348, sub. 8, cat. A/3, rendita catastale di euro 198,84 (valore calcolato ex art. 79 del DPR 602/73 euro 75.161,52); - locale ad uso garage annesso all'unità sub 1), censito catastalmente nel foglio 7, particella 349, sub. 2, cat. C/6, rendita catastale di euro 45,55 (valore calcolato ex art. 79 del DPR 602/73 euro 17.217,90); - in via subordinata, accertati e dichiarati i presupposti dell'azione simulatoria ex art. 1414 c.c., dichiarare nullo e/o inefficace l'atto di compravendita di cui supra;
Con vittoria di spese ed onorari.”
Si è costituito in giudizio , contestando la domanda attorea e deducendo: che in base _1 all'accordo di separazione depositato il 10.11.2017 presso la Procura della Repubblica di Pistoia il sig. _1 si è riconosciuto debitore nei confronti della moglie, , delle somme dovute a titolo di Controparte_2 assegno di mantenimento fin dall'anno 2000, ossia a far data dall'abbandono del tetto coniugale da parte dello stesso;
che in adempimento dell'obbligo di mantenimento il medesimo si è impegnato a trasferire in favore della moglie la sua quota di proprietà dell'immobile adibito a casa coniugale ed abitato dalla moglie sin dalla separazione di fatto;
che, dunque, non vi è stato alcun intento di sottrarre fraudolentemente il bene ai creditori né di porre in essere un accordo simulatorio, in quanto la signora abitava nell'immobile già da prima dell'insorgere dei debiti del convenuto nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, che, peraltro, sono successivi al debito nei confronti della moglie;
che la maggior voce di credito vantata da parte attorea trae origine dalla sentenza n. 126/16 emessa dall'intestato Tribunale nei confronti del in _1 solido con e la società di cui l'odierno convenuto era socio;
che tale sentenza CP_3 Controparte_4
è stata oggetto di appello, il cui procedimento si è concluso nel 2019; che, dunque, all'epoca del trasferimento dell'immobile il predetto debito era ancora sottoposto al vaglio della magistratura ed, in ogni caso, decurtate le somme dovute in solido, il credito vantato dall' nei Controparte_5 confronti del ammonta ad € 13.144,25; che, non sussistendo i presupposti dell'azione revocatoria né _1
pagina 3 di 13 di quella simulatoria, il convenuto ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “il Tribunale di Pistoia voglia rigettare le domande di parte attrice, in quanto infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
In data 5.9.2023 si è costituita in giudizio , deducendo: che, essendo i due Controparte_2 convenuti separati di fatto sin dal 2002, la non poteva essere a conoscenza dei debiti contratti dal _2 coniuge dopo l'abbandono della casa coniugale da parte del medesimo, il quale si era ricostruito un'altra famiglia con la nuova compagna ed il figlio nato da quest'ultima unione;
che aveva, dunque, _1 provveduto a versarle l'assegno di mantenimento solo fino alla nascita del figlio nato dalla nuova compagna;
che solo nel 2016 il medesimo si è obbligato a rifondere alla convenuta quanto alla stessa spettante mediante il trasferimento della casa coniugale, ove, peraltro, la aveva continuato ad _2 abitare dopo l'abbandono del marito;
che, siccome l'assunto di parte attrice si fonda solo ed esclusivamente sulla presunzione generica di conoscenza da parte della dell'esistenza dei debiti del marito maturati _2 in costanza di convivenza, la domanda dell è infondata e non provata, Parte_1 di talché ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di Pistoia rigettare la domanda di parte attrice, in quanto infondata in fatto ed in diritto, nonché sprovvista di supporto probatorio. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio” (cfr. note conclusive depositate il 14.3.2025).
La causa, istruita in via documentale e con prove testimoniali, è passata in decisione in data odierna ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
1. Sulle questioni preliminari
In via preliminare va accolta l'istanza sollevata dal convenuto in sede di memoria ex art. 183 comma _1
6 n. 3 c.p.c., e ribadita all'udienza del 6.2.2024, e dunque deve essere dichiarata l'inammissibilità della memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c. di parte attrice, nella parte in cui essa, anziché limitarsi a replicare alle richieste istruttorie avversarie, introduce ulteriori argomentazioni e deduzioni in merito ai fatti di causa.
2. Sul merito
Parte attrice chiede dichiararsi l'inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto dispositivo del 6.12.2017, trascritto in data 11.12.2017 presso l'Ufficio del Territorio di Pistoia ai nn. RG 5764 e RP 3778 con cui il sig. _1 ha ceduto e trasferito, a titolo di adempimento degli obblighi derivanti dai patti di separazione, alla
[...] controparte sig.ra la piena proprietà dei seguenti beni immobili: - unità immobiliare ad Controparte_2 uso civile abitazione, sita nel Comune di Pieve a Nievole (PT), censita catastalmente nel foglio 7, particella
348, sub. 8, cat. A/3, rendita catastale di euro 198,84 (valore calcolato ex art. 79 del DPR 602/73 euro
75.161,52); - locale ad uso garage annesso all'unità sub 1), censito catastalmente nel foglio 7, particella 349, pagina 4 di 13 sub. 2, cat. C/6, rendita catastale di euro 45,55 (valore calcolato ex art. 79 del DPR 602/73 euro 17.217,90).
In subordine, chiede, previo accertamento e declaratoria dei presupposti dell'azione simulatoria ex art. 1414
c.c., dichiararsi nullo e/o inefficace l'atto di compravendita intercorso tra le parti.
Le domande sono infondate per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Sull'azione revocatoria
Occorre prima di tutto richiamare i principi in materia di revocatoria ordinaria applicabili al caso di specie.
L'azione revocatoria ordinaria - in quanto potere del creditore di ottenere una pronuncia dichiarativa di inefficacia nei propri confronti degli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore abbia recato pregiudizio alle sue ragioni - è preordinata a preservare il diritto del creditore di agire in via esecutiva sul patrimonio del proprio debitore, cosicché resti salva la garanzia patrimoniale generica a lui spettante ex art. 2740 c.c. e si ricostituisca quel patrimonio nella sua consistenza qualitativa e quantitativa anteriore all'atto dispositivo, attualmente o potenzialmente pregiudizievole. Attraverso detto tipo di tutela, il creditore rende concreta la garanzia generica di cui all'art. 2740 c.c., in due momenti consecutivi: egli, infatti, può dapprima rendere inefficaci, nei soli propri confronti, quegli atti dispositivi che il debitore abbia compiuto, pur consapevole dell'esistenza del vincolo obbligatorio, e che rappresentino, per il verificarsi di una consequenziale diminuzione - qualitativa o quantitativa - del patrimonio di quest'ultimo, un concreto pregiudizio per l'interesse creditorio;
successivamente all'eventuale dichiarazione di inefficacia dell'atto dispositivo pregiudizievole, il creditore, che ha agito in revocatoria, diviene invece legittimato a promuovere, nei confronti dei terzi acquirenti o beneficiari, le azioni conservative ed esecutive sui beni oggetto di disposizione (art. 2902 c.c.).
Primo presupposto dell'azione ex art. 2901 c.c. è la sussistenza di un credito a tutela del quale viene proposta la domanda di revoca.
Nel caso di specie, il sig. ha assunto la qualità di debitore dell' _1 Controparte_5
in virtù di ruoli/avvisi di addebito e relativi oneri e accessori nonché in virtù di cartelle
[...] esattoriali sino alla concorrenza di € 310.952,78 (cfr. doc. 2,11,12 di parte attrice).
Peraltro, l'accertamento di parte del predetto credito è stato già oggetto del giudicato di questo stesso
Tribunale con la sentenza n. 126 del 16.2.2016, confermata in sede di appello con la pronuncia n. 20 del
15.01.2019 (cfr. doc. n. 4,5 di parte , mentre non risulta che il convenuto abbia promosso azioni _1 avverso i ruoli relativi agli ulteriori crediti vantati dall' (cfr. doc. n. 3,4,5,6 di parte attrice). Pt_1
A fronte di queste circostanze fattuali, va osservato che, in tema di azione revocatoria, rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito e senza che vi sia necessità della preventiva pagina 5 di 13 introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori (cfr.
Cass. civ. n. 4212/2020).
Infatti “la ragione di credito costituisce titolo di legittimazione dell'azione revocatoria, per cui non vi è da parte del Giudice di quest'ultima, un accertamento sia pure incidentale del credito ma un accertamento in via principale in ordine alla non manifesta pretestuosità della ragione di credito quale titolo di legittimazione dell'azione” (in motivazione, Cass. civ. n.
4212/2020).
Nel caso di specie, le ragioni creditorie vantate da parte attrice nei confronti del sig. non risultano _1 manifestamente pretestuose, anche in virtù dell'avvenuto rigetto dei ricorsi in opposizione ex art. 22 l.
689/81 avverso l'ordinanza ingiunzione n. 171-178/2010 del 24.3.2010 e l'ordinanza ingiunzione n.
179/186/2010 del 24.3.2010 e successivo rigetto dell'impugnazione promossa avverso tale decisione nonché in virtù della mancata impugnazione di altri avvisi di addebito;
pertanto, appare indubbio che l'attrice vanti nei confronti del predetto convenuto la qualità di creditrice, quantomeno nella lata accezione richiesta dalla giurisprudenza ai fini dell'esercizio dell'azione di cui all'art. 2901 c.c.
In punto di anteriorità del sorgere del credito rispetto al compimento dell'atto dispositivo pregiudizievole, va osservato che l'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità; il requisito dell'anteriorità, rispetto all'atto impugnato, del credito a tutela del quale essa viene esperita deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorge e non già in riferimento al momento della sua scadenza (cfr. Cass. civ. n. 17356 del
18.08.2011) e nemmeno con riferimento al momento, eventualmente successivo, del suo accertamento giudiziale (cfr. Cass. civ. Sez. I n. 8013 del 02.09.1996 n. 8013). Ne consegue che gli atti dispositivi successivi all'insorgere del credito, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c., n. 1, prima parte, in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del debitore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore.
Nel caso di specie, l'atto dispositivo è stato posto in essere successivamente al sorgere del credito quantomeno con riferimento alle somme portate negli avvisi di addebito e nelle cartelle notificate prima del
6.12.2017, data di sottoscrizione dell'atto (cfr. doc. 10 di parte attrice).
Ed invero, il sig. ha assunto la qualità di debitore nei confronti della _1 Controparte_5
negli anni dal 2012 al 2017 e l'atto di trasferimento immobiliare in favore della sig.ra
[...] _2
è datato 6.12.2017. Successivi a tale atto risultano, invece, i debiti di cui alle cartelle notificate nel
[...]
2018 e 2019 (cfr. doc. 10 di parte attrice).
Ulteriore presupposto dell'azione revocatoria è costituito dall'eventus damni, per la cui integrazione non è necessario che l'atto di disposizione abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, determinando la pagina 6 di 13 perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma è sufficiente che l'atto abbia determinato o aggravato il pericolo dell'incapienza dei beni del debitore e, cioè, il pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante ovvero la maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo (cfr. Cass. civ. n. 24757/2008; Cass. civ. n. 3470/2007).
L'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c. ha, infatti, la funzione non solo di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, al fine di permettergli il soddisfacimento coattivo del suo credito, ma anche di assicurare uno stato di maggiore fruttuosità e speditezza dell'azione esecutiva diretta a far valere la detta garanzia.
Sotto il profilo dell'eventus damni, parte attrice individua l'atto di disposizione inter vivos pregiudizievole delle proprie ragioni creditorie nell'atto dispositivo del 06.12.2017, trascritto in data 11.12.2017 presso l'Ufficio del Territorio di Pistoia ai nn. RG 5764 e RP 3778, con cui il sig. ha ceduto e trasferito, a _1 titolo di adempimento degli obblighi derivanti dai patti di separazione, alla controparte sig.ra _2 la piena proprietà dei beni immobili adibiti a casa coniugale.
[...]
Ebbene, non può, invero, non ritenersi pregiudizievole per l'interesse della creditrice il trasferimento da parte del debitore in favore della coniuge della sua quota di proprietà del predetto immobile, giacché tale atto dispositivo, sottraendo il bene alla garanzia patrimoniale, lo rende indisponibile all'eventuale esecuzione forzata.
In punto di onere della prova, va poi osservato che, mentre grava sul creditore l'onere di dimostrare che vi sia stata una modificazione quantitativa o qualitativa della garanzia patrimoniale, è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr. Cass. 19207/2018).
Tale prova non è stata fornita da parte convenuta.
Il sig. infatti, nulla ha dedotto né allegato in merito alla capienza del proprio patrimonio per far _1 fronte ai debiti contratti nei confronti dell' il debitore non ha cioè comprovato l'esistenza di un Pt_1 patrimonio di entità tale da consentire la soddisfazione dei suddetti crediti nonostante l'atto dispositivo per cui è causa.
Di contro, l' ha allegato sub doc. 14 che l'attuale consistenza Controparte_5 patrimoniale del debitore è divenuta, a seguito del suddetto trasferimento, insufficiente.
Deve, quindi, ritenersi sussistente anche il requisito dell'eventus damni, posto che l'atto impugnato ha senz'altro reso più incerto o difficile il soddisfacimento delle ragioni creditorie dell'attrice.
Quanto alla c.d. scientia damni, va rilevato che, allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, come nel caso che qui ci occupa quantomeno in riferimento alle somme di cui agli avvisi di addebito ed alle cartelle notificate anteriormente al 2017, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice pagina 7 di 13 conoscenza nel debitore di tale pregiudizio, senza che assuma rilievo l'intenzione del medesimo di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (cfr. Cass. civ. n. 7262/2000 e n. 1896/2012). Peraltro, la scientia damni del debitore può essere provata tramite presunzioni (cfr. Cass. civ. n. 9367/2006, 7262/2000;
7452/2000; 3937/1983).
In considerazione dell'accertata anteriorità di parte del credito al compimento dell'atto pregiudizievole, ai fini dell'accoglimento della domanda, è quindi sufficiente la prova che il sig. fosse a _1 conoscenza del pregiudizio delle ragioni creditorie nel momento in cui l'atto dispositivo è stato posto in essere.
Nel caso di specie, non può esservi alcun dubbio che il convenuto fosse consapevole del pregiudizio che il trasferimento immobiliare poteva arrecare alla propria creditrice, determinando un simile atto dispositivo la sottrazione di tale bene alla garanzia patrimoniale generica e, dunque, rendendo più difficoltose le azioni esecutive che l'attrice ben avrebbe potuto promuovere nei suoi confronti.
Una simile consapevolezza è, peraltro, comprovata dal fatto che, alla data in cui l'atto dispositivo è stato posto in essere (6.12.2017), era già intervenuta, quanto, per lo meno, al credito più consistente vantato dall'Agenzia e pari ad € 186.827,73, la sentenza n. 126 del 16.2.2016, che aveva rigettato i ricorsi promossi dal convenuto, dal socio e dalla società avverso le relative ordinanze ingiunzione;
tale Controparte_4 pronuncia, infatti, sebbene impugnata (ma poi confermata in sede di appello con la sentenza n. 20 del
15.01.2019) poteva far presagire al che, diminuendo la consistenza del proprio patrimonio, non _1 sarebbe riuscito a far fronte all'esposizione debitoria, qualora la suddetta pronuncia fosse stata confermata.
Quanto, invece, ai crediti successivi all'atto di disposizione per cui è causa, non vi è prova che quest'ultimo sia stato dolosamente preordinato a sottrarre il bene alla garanzia dei creditori.
Occorre, infine, verificare, ai fini sulla sussistenza del requisito della scientia damni con riferimento alla posizione di , coniuge del debitore all'epoca dei fatti, se l'atto di cessione impugnato Controparte_2 successivo all'insorgenza del credito risulti integrare un atto gratuito o a titolo oneroso.
Nel caso che ci occupa, infatti, il trasferimento della proprietà del bene immobile oggetto dell'atto impugnato è stata effettuata dal sig. in favore della coniuge in ottemperanza agli accordi assunti in _1 sede di separazione. In tale occasione, infatti, il convenuto si è riconosciuto debitore della moglie delle somme relative all'assegno di mantenimento versate solo in parte, decidendo di cederle, in adempimento del suddetto obbligo, la sua quota di proprietà dell'immobile adibito a casa coniugale.
A tal proposito, in punto di trasferimenti immobiliari tra coniugi a seguito di accordi di separazione personale, la costante giurisprudenza della Suprema Corte, fermo il principio che riconosce piena validità a tali patti posto che realizzano interessi meritevoli di tutela ai sensi dell'art. 1322 c.c. nonché il principio della loro assoggettabilità alle ordinarie impugnative negoziali a tutela delle parti e dei terzi (cfr. Cass. civ. SSUU
n. 21761 del 29.7.2021), riconosce che “le attribuzioni patrimoniali dall'uno all'altro coniuge concernenti beni mobili o pagina 8 di 13 immobili, in quanto attuate nello spirito degli accordi di sistemazione dei rapporti fra i coniugi in occasione dell'evento di separazione consensuale, sfuggono sia alle connotazioni classiche dell'atto di "donazione" vero e proprio e, dall'altro, a quello di un atto di vendita (attesa oltretutto l'assenza di un prezzo corrisposto); tali attribuzioni, sempre secondo il consolidato indirizzo di legittimità, svelano una loro "tipicità", la quale, di volta in volta, può colorarsi dei tratti della obiettiva
"onerosità" oppure di quelli della gratuità, ai fini della più particolare e differenziata disciplina di cui all'art. 2901 cod. civ., in funzione della eventuale ricorrenza, nel concreto, dei connotati di una sistemazione "solutorio - compensativa" più ampia e complessiva, di tutta quella serie di possibili rapporti aventi significati solo riflessi, patrimoniali, maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale (così già Cass., sez. 1, 23/03/2004 n. 5741; e, in senso conforme, Cass., sez. 2,
25/10/2019, n. 27409; Cass., sez. 3, 30/12/2023, n. 36562). L'onerosità dell'attribuzione patrimoniale non può, dunque, farsi discendere tout court dall'astratta sussistenza di un obbligo legale di mantenimento, ma può emergere dall'esigenza di riequilibrare o ristorare il contributo apportato da un coniuge al ménage familiare e non adeguatamente rappresentato dalla situazione patrimoniale formalmente in essere fino al momento della separazione. E tale accertamento, se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici, sfugge al sindacato di legittimità (Cass., sez. 1,
10/04/2013, n. 8678). Se ne trae la conseguenza che la qualificazione dell'atto dispositivo per cui è causa come atto a titolo oneroso o come atto a titolo gratuito dipendeva dalla possibilità di ricondurlo, in concreto, ad una causa che, trovando titolo nei pregressi rapporti anche di natura economica delle parti e nella necessità di darvi sistemazione nel momento della dissoluzione del vincolo, giustificasse lo spostamento patrimoniale fra i coniugi” (cfr., da ultimo, Cass. 26127/2024).
Orbene, mette conto osservare, applicando i suddetti principi al caso concreto, che a far data dall'anno
2000 il convenuto, stante una relazione extraconiugale seguita dalla nascita di un figlio, aveva abbandonato il tetto coniugale senza farvi più ritorno e senza adempiere, se non per un brevissimo periodo, all'obbligo di mantenimento della moglie. Solo, però a far data dal 2016, quindi, a distanza di molti anni, quando ormai gli animi si erano placati, i coniugi erano addivenuti alla decisione di regolamentare i loro rapporti di credito-debito mediante gli accordi di cui si discute.
Ciò è confermato dall'espletata istruttoria:
- teste : “è vero che mio padre dal matrimonio occorso il 09.06.1973 ha sempre provveduto ai bisogni Testimone_1 della famiglia. Mia madre faceva la bidella in comune ed è in pensione dal 1992-93; ne siamo venuti a conoscenza” (della relazione extraconiugale) “nel mese di agosto 2001, in quanto mio padre decise di andar via di casa essendo la sig.ra
in stato interessante da circa due mesi. È vero che andò a convivere con la sig.ra in via Bizio in CP_6 CP_6
Montecatini Terme. Nel 2002 è nato il figlio (…) Mia madre dopo l'abbandono del tetto coniugale si è trovata Per_1 in difficoltà economiche in quanto aveva solo il reddito da pensione. Preciso che viveva insieme a mia sorella che già lavorava in fabbrica, dove lavora tuttora. Per evitare di andare in Tribunale, mio padre e mia madre, su invito di noi figli e dopo il consulto con una avvocata, che mi pare si chiamasse si accordarono per un contributo al mantenimento di euro Per_2
500,00. Mio padre tuttavia corrispose tale somma a mia madre per solo sei sette mesi e poi non ha più versato nulla”.
- teste , la quale ha confermato che il padre aveva sempre provveduto al sostentamento della Testimone_2 pagina 9 di 13 famiglia, che nel 2001 erano venuti a conoscenza della relazione extraconiugale in quanto il padre era andato a convivere con la nuova compagna e che a seguito di tale abbandono la sig.ra si era trovata _2 in difficoltà economiche, ha, altresì, dichiarato: “è vero che si era impegnato al versamento dell'importo di cui al capitolo, ma ha versato tale somma solo per un mese o due. Abbiamo pensato al mantenimento di nostra madre solo noi figli”.
- teste : “È vero. Ricordo che nell'agosto 2001 ero in vacanza con e questi ricevette una Testimone_3 Testimone_1 telefonata con la quale fu avvisato che il padre aveva abbandonato la casa coniugale”.
Non è revocabile in dubbio, dunque, che con l'atto di trasferimento dell'immobile i convenuti abbiano inteso sistemare i pregressi rapporti economici in essere tra i medesimi e che ciò giustifichi lo spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge: l'atto posto in essere riveste il carattere dell'onerosità.
A ciò si aggiunga che, a parere di questo giudice, il pregiudizio arrecato alle ragioni della creditrice non fosse conosciuto dalla convenuta né parte attrice ha fornito prova del coinvolgimento doloso della _2 stessa nell'operazione di sottrazione dei beni del debitore alla garanzia dei creditori.
Così i testimoni escussi all'udienza del 16.4.2024:
- teste : “Mio padre non ha più fatto ritorno nell'abitazione coniugale”. Sulla conoscenza Testimone_1 dell'esposizione debitoria del “Lo abbiamo saputo quando ci è stata notificata l'azione revocatoria. Mio padre _1 non mi aveva mai parlato di una sua esposizione debitoria nei confronti dell Per noi la situazione era Controparte_5 tranquilla dopo i guai giudiziari che aveva passato. Preciso che mio padre è stato arrestato a giugno del 2008 e poi processato per i reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, accuse dalle quali è stato assolto nel 2013. Nel 2018, dopo i casini che aveva provocato mio padre e tenuto conto della nuova situazione familiare di mio padre, mia madre ha voluto adire il Tribunale per ottenere in sede di separazione giudiziale la casa familiare. Mio padre attualmente abita nella casa dei miei nonni a Lamporecchio. Preciso che mio padre era socio per una quota dell'otto per cento della società poi fallita. CP_4
Mia madre mi diceva sempre di non saper quanto guadagnava mio padre”.
- teste : “Non è vero. Non si sono più frequentati. Se mia madre poteva accoltellare mio padre lo avrebbe Testimone_2 fatto. Vi era guerra continua. No. Né mia madre né noi figli sapevamo nulla, né tantomeno sapevamo quanto guadagnava, non avendo più rapporti con lui. Lo abbiamo saputo con la notifica dell'atto introduttivo di questo giudizio”.
- teste : “(…) Che io sappia il sig. non ha più fatto ritorno presso la casa coniugale”. Testimone_3 _1
- teste : “Io sono un vicino di casa e ricordo che nell'estate 2001 il sig. abbandonò l'abitazione Testimone_4 _1 sita in Pieve a Nievole Via Marconi, 87 ove viveva con la moglie e i figli. Ricordo che aveva un cane dobermann. Non ho più visto il frequentare la casa di Pieve a Nievole. Negli anni successivi l'ho rivisto solo a Montecatini”. _1
In considerazione del lungo lasso temporale di oltre sedici anni intercorso dall'abbandono del tetto coniugale da parte del sig. al compimento dell'atto dispositivo di cui trattasi, durante il quale i _1 convenuti hanno cessato qualsivoglia frequentazione, può ragionevolmente inferirsi che la sig.ra _2 non fosse a conoscenza della rilevante esposizione debitoria del coniuge e, quindi, del pregiudizio,
[...] per le ragioni dei creditori del medesimo, che detto negozio avrebbe potuto arrecare sotto il profilo della pagina 10 di 13 diminuzione della garanzia patrimoniale generica.
Di conseguenza, non si ravvisa la sussistenza del requisito della scientia damni anche in capo alla sig.ra
. Controparte_2
In conclusione, ritenuta la mancanza del presupposto di cui sopra in capo alla convenuta soggetto _2 terzo rispetto ai rapporti intercorsi tra parte attrice e , l'azione revocatoria proposta deve _1 essere rigettata.
2.2. Sull'azione simulatoria
Non può parimenti trovare accoglimento la domanda (formulata in via subordinata) con la quale l
[...]
ha invocato la declaratoria della nullità per simulazione assoluta del contratto di Parte_1 vendita in questione per difetto di prova.
Invero, l'azione di simulazione e quella revocatoria sono del tutto diverse per contenuto e finalità: infatti, la prima mira ad accertare l'esistenza di un negozio apparente in quanto insussistente (simulazione assoluta) o la declaratoria di nullità; la seconda tende ad ottenere la declaratoria di inefficacia di un contratto esistente e realmente voluto, previo accertamento dell'eventus damni e, nei negozi a titolo oneroso, anche dell'esistenza del consilium fraudis, elementi da cui si prescinde nella simulazione. L'azione di simulazione (assoluta o relativa) e quella revocatoria, pur diverse per contenuto e finalità, possono essere posposte entrambe nello stesso giudizio in forma alternativa tra loro o, anche, eventualmente in via subordinata l'una all'altra, senza che la possibilità di esercizio dell'una precluda la proposizione dell'altra. A tal proposito, è principio più volte ribadito dalla Suprema Corte che “L'azione di simulazione (assoluta o relativa) e quella revocatoria, pur diverse per contenuto e finalità, possono essere posposte entrambe nello stesso giudizio in forma alternativa tra loro o, anche, eventualmente in via subordinata l'una all'altra, senza che la possibilità di esercizio dell'una precluda la proposizione dell'altra. L'unica differenza tra la formulazione delle due domande in via alternativa, piuttosto che in via subordinata l'una all'altra, risiede esclusivamente nella circostanza che, nel primo caso, è l'attore a rimettere al potere discrezionale del giudice la valutazione delle pretese fatte valere sotto una species iuris piuttosto che l'altra, mentre nella seconda ipotesi si richiede, espressamente, che il giudice prima valuti la possibilità di accogliere una domanda e, solo nell'eventualità in cui questa risulti infondata (o, comunque, da rigettare), esamini l'ulteriore richiesta” (ex multis, Cass. 7121/2024).
Nel caso di specie, in difetto di allegazione prima che di prova, non può dirsi che l'atto posto in essere dalle parti non sia stato in realtà voluto. Sul punto si richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “In considerazione della diversità di presupposti esistenti tra negozio simulato e negozio soggetto ad azione revocatoria, ad integrare gli estremi della simulazione non è sufficiente la prova che, attraverso l'alienazione di un bene, il debitore abbia inteso sottrarlo alla garanzia generica dei creditori, ma è necessario provare specificamente che questa alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che né l'alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, né l'altra parte abbia inteso acquisirla” (cfr. Cass. 25490/2008). Peraltro, in tema di prova della simulazione la stessa può essere offerta con ogni mezzo senza limiti ed anche mediante presunzioni;
l'onere di provare la simulazione pagina 11 di 13 del negozio, in conformità al principio generale dell'art. 2697 c.c., incombe, dunque, su colui che l'afferma, mentre, di contro, “qualora da parte di colui che invoca la simulazione siano stati offerti, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2697 c.c., elementi presuntivi del carattere fittizio della compravendita, l'acquirente ha l'onere di provare il pagamento del prezzo;
in tal caso, pertanto, possono trarsi elementi di valutazione circa il carattere apparente del contratto dalla mancata dimostrazione da parte del compratore del relativo pagamento” (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 5326 del
2.3.2017).
Nel caso di specie, alla luce delle risultanze istruttorie, come si è ampiamente argomentato supra, il sig.
e la sig.ra hanno inteso regolamentare, dopo svariati anni, i loro rapporti di debito-credito _1 _2 con l'atto posto in essere ed in questa sede contestato che prevede, se non una vera e propria traditio di denaro, il trasferimento della ricchezza da una parte all'altra.
Infine, a nulla vale l'asserzione di parte attrice secondo cui “ad ogni modo, nessuna contestazione specifica, invece, ha riguardato la domanda di simulazione, i cui presupposti devono dirsi pacifici tra le parti” (cfr. p. 4 note conclusive di parte attrice), posto che “affinché possa effettivamente essere ravvisato un comportamento processuale di non contestazione
"in tema di prova civile, una circostanza dedotta da una parte può ritenersi pacifica - in difetto di una norma o di un principio che vincoli alla contestazione specifica - se essa sia esplicitamente ammessa dalla controparte o se questa, pur non contestandola in modo specifico, abbia improntato la difesa su circostanze o argomentazioni incompatibili col suo disconoscimento" (Cass.,
24/11/2010, n. 23816). Il principio è stato recentemente ribadito dalle Sezioni Unite, che hanno rilevato che "la presa di posizione assunta dal convenuto con la comparsa di risposta possa rendere superflua la prova del fatto allegato dall'attore e hanno precisato che "ciò avviene nel caso in cui il convenuto riconosca il fatto posto dall'attore a fondamento della domanda oppure nel caso in cui articoli una difesa incompatibile con la negazione della sussistenza del fatto costitutivo" (Cass., Sez.
Un., 16/02/2016, n. 2951)” (cfr. Cass. 7121/2024).
Orbene, nel caso che ci occupa i convenuti hanno fin dalla costituzione in giudizio contestato il carattere simulatorio dell'atto posto in essere e, come si è detto, dato prova in sede testimoniale della volontà di ottenere gli effetti del suddetto negozio.
La domanda di simulazione deve, quindi, essere respinta.
3. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice e si liquidano, come in dispositivo, a mente del DM
55/2014 in base al valore della lite (da € 260.000,01 ad €. 520.000,00), che nelle cause di revocatoria ordinaria coincide con il credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa (cfr., ex multis, Cass. 3697/2020), e all'attività processuale svolta, con applicazione di compensi inferiori a quelli medi per tutte le fasi del giudizio, tenuto conto della assenza di questioni di fatto e di diritto di particolare complessità e delle modalità semplificate di decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
PQM
pagina 12 di 13 Il Tribunale di Pistoia, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta le domande proposte da;
Parte_2
- condanna a corrispondere in favore del sig. le spese di Parte_2 _1 lite che liquida in euro 11.229,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge;
- condanna a corrispondere in favore della sig.ra le Parte_2 Controparte_2 spese di lite che liquida in euro 11.229,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 8 aprile 2025
Il Giudice
Emanuele Venzo
pagina 13 di 13
TRIBUNALE DI PISTOIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Oggi 08/04/2025 alle ore 12.00, innanzi al giudice Emanuele Venzo, sono comparsi:
Per nessuno compare Parte_1
Per NIA _1
Per compare l'avv. GUARDUCCI FEDERICA Controparte_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Stipo conclude, nel merito ed in via istruttoria, come da nota conclusiva autorizzata depositata in data 12.3.2025.
L'avv. Guarducci conclude, nel merito ed in via istruttoria, come da nota conclusiva autorizzata depositata in data 13.3.2025.
Le parti discutono oralmente la causa.
Le parti rinunciano ad essere presenti alla lettura della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. e si allontanano dall'aula.
Il giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Emanuele Venzo
pagina 1 di 13 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Emanuele Venzo, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3154/2022 promossa da:
(c.f. ) con l'Avvocatura Distrettuale Parte_1 P.IVA_1 dello Stato di Firenze (c.f. ) P.IVA_2
PARTE ATTRICE contro
(c.f. con l'avv. STIPO Stefania (c.f. ) _1 C.F._1 C.F._2
PARTE CONVENUTA
e contro
(c.f. ) con l'avv. GUARDUCCI Federica (c.f. Controparte_2 C.F._3
) C.F._4
PARTE CONVENUTA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato l' - , quale Parte_1 Parte_1
Agente della Riscossione per la Provincia di Pistoia, ha convenuto in giudizio e _1 _2
, deducendo: di essere creditrice nei confronti del sig. , in forza di ruoli/avvisi di
[...] _1 addebito e relativi oneri ed accessori nonché delle conseguenti cartelle esattoriali, della somma di €
310.952,78; che per i suddetti crediti non sussistono contenziosi in capo agli Enti impositori;
che in data
6.12.2017 il sig. ha ceduto e trasferito alla sig.ra , a titolo di adempimento degli _1 Controparte_2 obblighi derivanti dai patti di separazione, la piena proprietà dei seguenti beni immobili:
1. unità immobiliare ad uso civile abitazione, sita nel Comune di Pieve a Nievole (PT), censita catastalmente nel foglio 7, particella 348, sub. 8, cat. A/3, rendita catastale di euro 198,84 (valore calcolato ex art. 79 del DPR
602/73 euro 75.161,52);
2. locale ad uso garage annesso all'unità sub 1), censito catastalmente nel foglio 7,
pagina 2 di 13 particella 349, sub. 2, cat. C/6, rendita catastale di euro 45,55 (valore calcolato ex art. 79 del DPR 602/73 euro 17.217,90); che a seguito del predetto atto dispositivo il convenuto si è spossessato di parte del proprio patrimonio immobiliare, pregiudicando le ragioni creditizie dell'Amministrazione Finanziaria, non risultando il patrimonio residuo del medesimo sufficiente per far fronte alle obbligazioni contratte;
che l'atto dispositivo è stato posto in essere dal convenuto con finalità elusiva, posto che l'Amministrazione finanziaria vantava un ingente credito già a far data antecedente all'atto dispositivo di cui sopra;
di dove, dunque, adire le vie legali al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa: - in via principale, dichiarare privo di efficacia ex art. 2901 c.c. il seguente atto: atto del 06/12/2017, trascritto in data 11/12/2017 presso l'Ufficio del Territorio di Pistoia ai nn. RG
5764 e RP 3778 con cui il Sig. ha ceduto e trasferito, a titolo di adempimento degli obblighi derivanti dai _1 patti di separazione, alla controparte Sig.ra la piena proprietà dei seguenti beni immobili: - unità Controparte_2 immobiliare ad uso civile abitazione, sita nel Comune di Pieve a Nievole (PT), censita catastalmente nel foglio 7, particella
348, sub. 8, cat. A/3, rendita catastale di euro 198,84 (valore calcolato ex art. 79 del DPR 602/73 euro 75.161,52); - locale ad uso garage annesso all'unità sub 1), censito catastalmente nel foglio 7, particella 349, sub. 2, cat. C/6, rendita catastale di euro 45,55 (valore calcolato ex art. 79 del DPR 602/73 euro 17.217,90); - in via subordinata, accertati e dichiarati i presupposti dell'azione simulatoria ex art. 1414 c.c., dichiarare nullo e/o inefficace l'atto di compravendita di cui supra;
Con vittoria di spese ed onorari.”
Si è costituito in giudizio , contestando la domanda attorea e deducendo: che in base _1 all'accordo di separazione depositato il 10.11.2017 presso la Procura della Repubblica di Pistoia il sig. _1 si è riconosciuto debitore nei confronti della moglie, , delle somme dovute a titolo di Controparte_2 assegno di mantenimento fin dall'anno 2000, ossia a far data dall'abbandono del tetto coniugale da parte dello stesso;
che in adempimento dell'obbligo di mantenimento il medesimo si è impegnato a trasferire in favore della moglie la sua quota di proprietà dell'immobile adibito a casa coniugale ed abitato dalla moglie sin dalla separazione di fatto;
che, dunque, non vi è stato alcun intento di sottrarre fraudolentemente il bene ai creditori né di porre in essere un accordo simulatorio, in quanto la signora abitava nell'immobile già da prima dell'insorgere dei debiti del convenuto nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, che, peraltro, sono successivi al debito nei confronti della moglie;
che la maggior voce di credito vantata da parte attorea trae origine dalla sentenza n. 126/16 emessa dall'intestato Tribunale nei confronti del in _1 solido con e la società di cui l'odierno convenuto era socio;
che tale sentenza CP_3 Controparte_4
è stata oggetto di appello, il cui procedimento si è concluso nel 2019; che, dunque, all'epoca del trasferimento dell'immobile il predetto debito era ancora sottoposto al vaglio della magistratura ed, in ogni caso, decurtate le somme dovute in solido, il credito vantato dall' nei Controparte_5 confronti del ammonta ad € 13.144,25; che, non sussistendo i presupposti dell'azione revocatoria né _1
pagina 3 di 13 di quella simulatoria, il convenuto ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “il Tribunale di Pistoia voglia rigettare le domande di parte attrice, in quanto infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
In data 5.9.2023 si è costituita in giudizio , deducendo: che, essendo i due Controparte_2 convenuti separati di fatto sin dal 2002, la non poteva essere a conoscenza dei debiti contratti dal _2 coniuge dopo l'abbandono della casa coniugale da parte del medesimo, il quale si era ricostruito un'altra famiglia con la nuova compagna ed il figlio nato da quest'ultima unione;
che aveva, dunque, _1 provveduto a versarle l'assegno di mantenimento solo fino alla nascita del figlio nato dalla nuova compagna;
che solo nel 2016 il medesimo si è obbligato a rifondere alla convenuta quanto alla stessa spettante mediante il trasferimento della casa coniugale, ove, peraltro, la aveva continuato ad _2 abitare dopo l'abbandono del marito;
che, siccome l'assunto di parte attrice si fonda solo ed esclusivamente sulla presunzione generica di conoscenza da parte della dell'esistenza dei debiti del marito maturati _2 in costanza di convivenza, la domanda dell è infondata e non provata, Parte_1 di talché ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di Pistoia rigettare la domanda di parte attrice, in quanto infondata in fatto ed in diritto, nonché sprovvista di supporto probatorio. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio” (cfr. note conclusive depositate il 14.3.2025).
La causa, istruita in via documentale e con prove testimoniali, è passata in decisione in data odierna ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
1. Sulle questioni preliminari
In via preliminare va accolta l'istanza sollevata dal convenuto in sede di memoria ex art. 183 comma _1
6 n. 3 c.p.c., e ribadita all'udienza del 6.2.2024, e dunque deve essere dichiarata l'inammissibilità della memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c. di parte attrice, nella parte in cui essa, anziché limitarsi a replicare alle richieste istruttorie avversarie, introduce ulteriori argomentazioni e deduzioni in merito ai fatti di causa.
2. Sul merito
Parte attrice chiede dichiararsi l'inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto dispositivo del 6.12.2017, trascritto in data 11.12.2017 presso l'Ufficio del Territorio di Pistoia ai nn. RG 5764 e RP 3778 con cui il sig. _1 ha ceduto e trasferito, a titolo di adempimento degli obblighi derivanti dai patti di separazione, alla
[...] controparte sig.ra la piena proprietà dei seguenti beni immobili: - unità immobiliare ad Controparte_2 uso civile abitazione, sita nel Comune di Pieve a Nievole (PT), censita catastalmente nel foglio 7, particella
348, sub. 8, cat. A/3, rendita catastale di euro 198,84 (valore calcolato ex art. 79 del DPR 602/73 euro
75.161,52); - locale ad uso garage annesso all'unità sub 1), censito catastalmente nel foglio 7, particella 349, pagina 4 di 13 sub. 2, cat. C/6, rendita catastale di euro 45,55 (valore calcolato ex art. 79 del DPR 602/73 euro 17.217,90).
In subordine, chiede, previo accertamento e declaratoria dei presupposti dell'azione simulatoria ex art. 1414
c.c., dichiararsi nullo e/o inefficace l'atto di compravendita intercorso tra le parti.
Le domande sono infondate per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Sull'azione revocatoria
Occorre prima di tutto richiamare i principi in materia di revocatoria ordinaria applicabili al caso di specie.
L'azione revocatoria ordinaria - in quanto potere del creditore di ottenere una pronuncia dichiarativa di inefficacia nei propri confronti degli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore abbia recato pregiudizio alle sue ragioni - è preordinata a preservare il diritto del creditore di agire in via esecutiva sul patrimonio del proprio debitore, cosicché resti salva la garanzia patrimoniale generica a lui spettante ex art. 2740 c.c. e si ricostituisca quel patrimonio nella sua consistenza qualitativa e quantitativa anteriore all'atto dispositivo, attualmente o potenzialmente pregiudizievole. Attraverso detto tipo di tutela, il creditore rende concreta la garanzia generica di cui all'art. 2740 c.c., in due momenti consecutivi: egli, infatti, può dapprima rendere inefficaci, nei soli propri confronti, quegli atti dispositivi che il debitore abbia compiuto, pur consapevole dell'esistenza del vincolo obbligatorio, e che rappresentino, per il verificarsi di una consequenziale diminuzione - qualitativa o quantitativa - del patrimonio di quest'ultimo, un concreto pregiudizio per l'interesse creditorio;
successivamente all'eventuale dichiarazione di inefficacia dell'atto dispositivo pregiudizievole, il creditore, che ha agito in revocatoria, diviene invece legittimato a promuovere, nei confronti dei terzi acquirenti o beneficiari, le azioni conservative ed esecutive sui beni oggetto di disposizione (art. 2902 c.c.).
Primo presupposto dell'azione ex art. 2901 c.c. è la sussistenza di un credito a tutela del quale viene proposta la domanda di revoca.
Nel caso di specie, il sig. ha assunto la qualità di debitore dell' _1 Controparte_5
in virtù di ruoli/avvisi di addebito e relativi oneri e accessori nonché in virtù di cartelle
[...] esattoriali sino alla concorrenza di € 310.952,78 (cfr. doc. 2,11,12 di parte attrice).
Peraltro, l'accertamento di parte del predetto credito è stato già oggetto del giudicato di questo stesso
Tribunale con la sentenza n. 126 del 16.2.2016, confermata in sede di appello con la pronuncia n. 20 del
15.01.2019 (cfr. doc. n. 4,5 di parte , mentre non risulta che il convenuto abbia promosso azioni _1 avverso i ruoli relativi agli ulteriori crediti vantati dall' (cfr. doc. n. 3,4,5,6 di parte attrice). Pt_1
A fronte di queste circostanze fattuali, va osservato che, in tema di azione revocatoria, rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito e senza che vi sia necessità della preventiva pagina 5 di 13 introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori (cfr.
Cass. civ. n. 4212/2020).
Infatti “la ragione di credito costituisce titolo di legittimazione dell'azione revocatoria, per cui non vi è da parte del Giudice di quest'ultima, un accertamento sia pure incidentale del credito ma un accertamento in via principale in ordine alla non manifesta pretestuosità della ragione di credito quale titolo di legittimazione dell'azione” (in motivazione, Cass. civ. n.
4212/2020).
Nel caso di specie, le ragioni creditorie vantate da parte attrice nei confronti del sig. non risultano _1 manifestamente pretestuose, anche in virtù dell'avvenuto rigetto dei ricorsi in opposizione ex art. 22 l.
689/81 avverso l'ordinanza ingiunzione n. 171-178/2010 del 24.3.2010 e l'ordinanza ingiunzione n.
179/186/2010 del 24.3.2010 e successivo rigetto dell'impugnazione promossa avverso tale decisione nonché in virtù della mancata impugnazione di altri avvisi di addebito;
pertanto, appare indubbio che l'attrice vanti nei confronti del predetto convenuto la qualità di creditrice, quantomeno nella lata accezione richiesta dalla giurisprudenza ai fini dell'esercizio dell'azione di cui all'art. 2901 c.c.
In punto di anteriorità del sorgere del credito rispetto al compimento dell'atto dispositivo pregiudizievole, va osservato che l'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità; il requisito dell'anteriorità, rispetto all'atto impugnato, del credito a tutela del quale essa viene esperita deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorge e non già in riferimento al momento della sua scadenza (cfr. Cass. civ. n. 17356 del
18.08.2011) e nemmeno con riferimento al momento, eventualmente successivo, del suo accertamento giudiziale (cfr. Cass. civ. Sez. I n. 8013 del 02.09.1996 n. 8013). Ne consegue che gli atti dispositivi successivi all'insorgere del credito, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c., n. 1, prima parte, in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del debitore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore.
Nel caso di specie, l'atto dispositivo è stato posto in essere successivamente al sorgere del credito quantomeno con riferimento alle somme portate negli avvisi di addebito e nelle cartelle notificate prima del
6.12.2017, data di sottoscrizione dell'atto (cfr. doc. 10 di parte attrice).
Ed invero, il sig. ha assunto la qualità di debitore nei confronti della _1 Controparte_5
negli anni dal 2012 al 2017 e l'atto di trasferimento immobiliare in favore della sig.ra
[...] _2
è datato 6.12.2017. Successivi a tale atto risultano, invece, i debiti di cui alle cartelle notificate nel
[...]
2018 e 2019 (cfr. doc. 10 di parte attrice).
Ulteriore presupposto dell'azione revocatoria è costituito dall'eventus damni, per la cui integrazione non è necessario che l'atto di disposizione abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, determinando la pagina 6 di 13 perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma è sufficiente che l'atto abbia determinato o aggravato il pericolo dell'incapienza dei beni del debitore e, cioè, il pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante ovvero la maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo (cfr. Cass. civ. n. 24757/2008; Cass. civ. n. 3470/2007).
L'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c. ha, infatti, la funzione non solo di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, al fine di permettergli il soddisfacimento coattivo del suo credito, ma anche di assicurare uno stato di maggiore fruttuosità e speditezza dell'azione esecutiva diretta a far valere la detta garanzia.
Sotto il profilo dell'eventus damni, parte attrice individua l'atto di disposizione inter vivos pregiudizievole delle proprie ragioni creditorie nell'atto dispositivo del 06.12.2017, trascritto in data 11.12.2017 presso l'Ufficio del Territorio di Pistoia ai nn. RG 5764 e RP 3778, con cui il sig. ha ceduto e trasferito, a _1 titolo di adempimento degli obblighi derivanti dai patti di separazione, alla controparte sig.ra _2 la piena proprietà dei beni immobili adibiti a casa coniugale.
[...]
Ebbene, non può, invero, non ritenersi pregiudizievole per l'interesse della creditrice il trasferimento da parte del debitore in favore della coniuge della sua quota di proprietà del predetto immobile, giacché tale atto dispositivo, sottraendo il bene alla garanzia patrimoniale, lo rende indisponibile all'eventuale esecuzione forzata.
In punto di onere della prova, va poi osservato che, mentre grava sul creditore l'onere di dimostrare che vi sia stata una modificazione quantitativa o qualitativa della garanzia patrimoniale, è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr. Cass. 19207/2018).
Tale prova non è stata fornita da parte convenuta.
Il sig. infatti, nulla ha dedotto né allegato in merito alla capienza del proprio patrimonio per far _1 fronte ai debiti contratti nei confronti dell' il debitore non ha cioè comprovato l'esistenza di un Pt_1 patrimonio di entità tale da consentire la soddisfazione dei suddetti crediti nonostante l'atto dispositivo per cui è causa.
Di contro, l' ha allegato sub doc. 14 che l'attuale consistenza Controparte_5 patrimoniale del debitore è divenuta, a seguito del suddetto trasferimento, insufficiente.
Deve, quindi, ritenersi sussistente anche il requisito dell'eventus damni, posto che l'atto impugnato ha senz'altro reso più incerto o difficile il soddisfacimento delle ragioni creditorie dell'attrice.
Quanto alla c.d. scientia damni, va rilevato che, allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, come nel caso che qui ci occupa quantomeno in riferimento alle somme di cui agli avvisi di addebito ed alle cartelle notificate anteriormente al 2017, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice pagina 7 di 13 conoscenza nel debitore di tale pregiudizio, senza che assuma rilievo l'intenzione del medesimo di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (cfr. Cass. civ. n. 7262/2000 e n. 1896/2012). Peraltro, la scientia damni del debitore può essere provata tramite presunzioni (cfr. Cass. civ. n. 9367/2006, 7262/2000;
7452/2000; 3937/1983).
In considerazione dell'accertata anteriorità di parte del credito al compimento dell'atto pregiudizievole, ai fini dell'accoglimento della domanda, è quindi sufficiente la prova che il sig. fosse a _1 conoscenza del pregiudizio delle ragioni creditorie nel momento in cui l'atto dispositivo è stato posto in essere.
Nel caso di specie, non può esservi alcun dubbio che il convenuto fosse consapevole del pregiudizio che il trasferimento immobiliare poteva arrecare alla propria creditrice, determinando un simile atto dispositivo la sottrazione di tale bene alla garanzia patrimoniale generica e, dunque, rendendo più difficoltose le azioni esecutive che l'attrice ben avrebbe potuto promuovere nei suoi confronti.
Una simile consapevolezza è, peraltro, comprovata dal fatto che, alla data in cui l'atto dispositivo è stato posto in essere (6.12.2017), era già intervenuta, quanto, per lo meno, al credito più consistente vantato dall'Agenzia e pari ad € 186.827,73, la sentenza n. 126 del 16.2.2016, che aveva rigettato i ricorsi promossi dal convenuto, dal socio e dalla società avverso le relative ordinanze ingiunzione;
tale Controparte_4 pronuncia, infatti, sebbene impugnata (ma poi confermata in sede di appello con la sentenza n. 20 del
15.01.2019) poteva far presagire al che, diminuendo la consistenza del proprio patrimonio, non _1 sarebbe riuscito a far fronte all'esposizione debitoria, qualora la suddetta pronuncia fosse stata confermata.
Quanto, invece, ai crediti successivi all'atto di disposizione per cui è causa, non vi è prova che quest'ultimo sia stato dolosamente preordinato a sottrarre il bene alla garanzia dei creditori.
Occorre, infine, verificare, ai fini sulla sussistenza del requisito della scientia damni con riferimento alla posizione di , coniuge del debitore all'epoca dei fatti, se l'atto di cessione impugnato Controparte_2 successivo all'insorgenza del credito risulti integrare un atto gratuito o a titolo oneroso.
Nel caso che ci occupa, infatti, il trasferimento della proprietà del bene immobile oggetto dell'atto impugnato è stata effettuata dal sig. in favore della coniuge in ottemperanza agli accordi assunti in _1 sede di separazione. In tale occasione, infatti, il convenuto si è riconosciuto debitore della moglie delle somme relative all'assegno di mantenimento versate solo in parte, decidendo di cederle, in adempimento del suddetto obbligo, la sua quota di proprietà dell'immobile adibito a casa coniugale.
A tal proposito, in punto di trasferimenti immobiliari tra coniugi a seguito di accordi di separazione personale, la costante giurisprudenza della Suprema Corte, fermo il principio che riconosce piena validità a tali patti posto che realizzano interessi meritevoli di tutela ai sensi dell'art. 1322 c.c. nonché il principio della loro assoggettabilità alle ordinarie impugnative negoziali a tutela delle parti e dei terzi (cfr. Cass. civ. SSUU
n. 21761 del 29.7.2021), riconosce che “le attribuzioni patrimoniali dall'uno all'altro coniuge concernenti beni mobili o pagina 8 di 13 immobili, in quanto attuate nello spirito degli accordi di sistemazione dei rapporti fra i coniugi in occasione dell'evento di separazione consensuale, sfuggono sia alle connotazioni classiche dell'atto di "donazione" vero e proprio e, dall'altro, a quello di un atto di vendita (attesa oltretutto l'assenza di un prezzo corrisposto); tali attribuzioni, sempre secondo il consolidato indirizzo di legittimità, svelano una loro "tipicità", la quale, di volta in volta, può colorarsi dei tratti della obiettiva
"onerosità" oppure di quelli della gratuità, ai fini della più particolare e differenziata disciplina di cui all'art. 2901 cod. civ., in funzione della eventuale ricorrenza, nel concreto, dei connotati di una sistemazione "solutorio - compensativa" più ampia e complessiva, di tutta quella serie di possibili rapporti aventi significati solo riflessi, patrimoniali, maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale (così già Cass., sez. 1, 23/03/2004 n. 5741; e, in senso conforme, Cass., sez. 2,
25/10/2019, n. 27409; Cass., sez. 3, 30/12/2023, n. 36562). L'onerosità dell'attribuzione patrimoniale non può, dunque, farsi discendere tout court dall'astratta sussistenza di un obbligo legale di mantenimento, ma può emergere dall'esigenza di riequilibrare o ristorare il contributo apportato da un coniuge al ménage familiare e non adeguatamente rappresentato dalla situazione patrimoniale formalmente in essere fino al momento della separazione. E tale accertamento, se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici, sfugge al sindacato di legittimità (Cass., sez. 1,
10/04/2013, n. 8678). Se ne trae la conseguenza che la qualificazione dell'atto dispositivo per cui è causa come atto a titolo oneroso o come atto a titolo gratuito dipendeva dalla possibilità di ricondurlo, in concreto, ad una causa che, trovando titolo nei pregressi rapporti anche di natura economica delle parti e nella necessità di darvi sistemazione nel momento della dissoluzione del vincolo, giustificasse lo spostamento patrimoniale fra i coniugi” (cfr., da ultimo, Cass. 26127/2024).
Orbene, mette conto osservare, applicando i suddetti principi al caso concreto, che a far data dall'anno
2000 il convenuto, stante una relazione extraconiugale seguita dalla nascita di un figlio, aveva abbandonato il tetto coniugale senza farvi più ritorno e senza adempiere, se non per un brevissimo periodo, all'obbligo di mantenimento della moglie. Solo, però a far data dal 2016, quindi, a distanza di molti anni, quando ormai gli animi si erano placati, i coniugi erano addivenuti alla decisione di regolamentare i loro rapporti di credito-debito mediante gli accordi di cui si discute.
Ciò è confermato dall'espletata istruttoria:
- teste : “è vero che mio padre dal matrimonio occorso il 09.06.1973 ha sempre provveduto ai bisogni Testimone_1 della famiglia. Mia madre faceva la bidella in comune ed è in pensione dal 1992-93; ne siamo venuti a conoscenza” (della relazione extraconiugale) “nel mese di agosto 2001, in quanto mio padre decise di andar via di casa essendo la sig.ra
in stato interessante da circa due mesi. È vero che andò a convivere con la sig.ra in via Bizio in CP_6 CP_6
Montecatini Terme. Nel 2002 è nato il figlio (…) Mia madre dopo l'abbandono del tetto coniugale si è trovata Per_1 in difficoltà economiche in quanto aveva solo il reddito da pensione. Preciso che viveva insieme a mia sorella che già lavorava in fabbrica, dove lavora tuttora. Per evitare di andare in Tribunale, mio padre e mia madre, su invito di noi figli e dopo il consulto con una avvocata, che mi pare si chiamasse si accordarono per un contributo al mantenimento di euro Per_2
500,00. Mio padre tuttavia corrispose tale somma a mia madre per solo sei sette mesi e poi non ha più versato nulla”.
- teste , la quale ha confermato che il padre aveva sempre provveduto al sostentamento della Testimone_2 pagina 9 di 13 famiglia, che nel 2001 erano venuti a conoscenza della relazione extraconiugale in quanto il padre era andato a convivere con la nuova compagna e che a seguito di tale abbandono la sig.ra si era trovata _2 in difficoltà economiche, ha, altresì, dichiarato: “è vero che si era impegnato al versamento dell'importo di cui al capitolo, ma ha versato tale somma solo per un mese o due. Abbiamo pensato al mantenimento di nostra madre solo noi figli”.
- teste : “È vero. Ricordo che nell'agosto 2001 ero in vacanza con e questi ricevette una Testimone_3 Testimone_1 telefonata con la quale fu avvisato che il padre aveva abbandonato la casa coniugale”.
Non è revocabile in dubbio, dunque, che con l'atto di trasferimento dell'immobile i convenuti abbiano inteso sistemare i pregressi rapporti economici in essere tra i medesimi e che ciò giustifichi lo spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge: l'atto posto in essere riveste il carattere dell'onerosità.
A ciò si aggiunga che, a parere di questo giudice, il pregiudizio arrecato alle ragioni della creditrice non fosse conosciuto dalla convenuta né parte attrice ha fornito prova del coinvolgimento doloso della _2 stessa nell'operazione di sottrazione dei beni del debitore alla garanzia dei creditori.
Così i testimoni escussi all'udienza del 16.4.2024:
- teste : “Mio padre non ha più fatto ritorno nell'abitazione coniugale”. Sulla conoscenza Testimone_1 dell'esposizione debitoria del “Lo abbiamo saputo quando ci è stata notificata l'azione revocatoria. Mio padre _1 non mi aveva mai parlato di una sua esposizione debitoria nei confronti dell Per noi la situazione era Controparte_5 tranquilla dopo i guai giudiziari che aveva passato. Preciso che mio padre è stato arrestato a giugno del 2008 e poi processato per i reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, accuse dalle quali è stato assolto nel 2013. Nel 2018, dopo i casini che aveva provocato mio padre e tenuto conto della nuova situazione familiare di mio padre, mia madre ha voluto adire il Tribunale per ottenere in sede di separazione giudiziale la casa familiare. Mio padre attualmente abita nella casa dei miei nonni a Lamporecchio. Preciso che mio padre era socio per una quota dell'otto per cento della società poi fallita. CP_4
Mia madre mi diceva sempre di non saper quanto guadagnava mio padre”.
- teste : “Non è vero. Non si sono più frequentati. Se mia madre poteva accoltellare mio padre lo avrebbe Testimone_2 fatto. Vi era guerra continua. No. Né mia madre né noi figli sapevamo nulla, né tantomeno sapevamo quanto guadagnava, non avendo più rapporti con lui. Lo abbiamo saputo con la notifica dell'atto introduttivo di questo giudizio”.
- teste : “(…) Che io sappia il sig. non ha più fatto ritorno presso la casa coniugale”. Testimone_3 _1
- teste : “Io sono un vicino di casa e ricordo che nell'estate 2001 il sig. abbandonò l'abitazione Testimone_4 _1 sita in Pieve a Nievole Via Marconi, 87 ove viveva con la moglie e i figli. Ricordo che aveva un cane dobermann. Non ho più visto il frequentare la casa di Pieve a Nievole. Negli anni successivi l'ho rivisto solo a Montecatini”. _1
In considerazione del lungo lasso temporale di oltre sedici anni intercorso dall'abbandono del tetto coniugale da parte del sig. al compimento dell'atto dispositivo di cui trattasi, durante il quale i _1 convenuti hanno cessato qualsivoglia frequentazione, può ragionevolmente inferirsi che la sig.ra _2 non fosse a conoscenza della rilevante esposizione debitoria del coniuge e, quindi, del pregiudizio,
[...] per le ragioni dei creditori del medesimo, che detto negozio avrebbe potuto arrecare sotto il profilo della pagina 10 di 13 diminuzione della garanzia patrimoniale generica.
Di conseguenza, non si ravvisa la sussistenza del requisito della scientia damni anche in capo alla sig.ra
. Controparte_2
In conclusione, ritenuta la mancanza del presupposto di cui sopra in capo alla convenuta soggetto _2 terzo rispetto ai rapporti intercorsi tra parte attrice e , l'azione revocatoria proposta deve _1 essere rigettata.
2.2. Sull'azione simulatoria
Non può parimenti trovare accoglimento la domanda (formulata in via subordinata) con la quale l
[...]
ha invocato la declaratoria della nullità per simulazione assoluta del contratto di Parte_1 vendita in questione per difetto di prova.
Invero, l'azione di simulazione e quella revocatoria sono del tutto diverse per contenuto e finalità: infatti, la prima mira ad accertare l'esistenza di un negozio apparente in quanto insussistente (simulazione assoluta) o la declaratoria di nullità; la seconda tende ad ottenere la declaratoria di inefficacia di un contratto esistente e realmente voluto, previo accertamento dell'eventus damni e, nei negozi a titolo oneroso, anche dell'esistenza del consilium fraudis, elementi da cui si prescinde nella simulazione. L'azione di simulazione (assoluta o relativa) e quella revocatoria, pur diverse per contenuto e finalità, possono essere posposte entrambe nello stesso giudizio in forma alternativa tra loro o, anche, eventualmente in via subordinata l'una all'altra, senza che la possibilità di esercizio dell'una precluda la proposizione dell'altra. A tal proposito, è principio più volte ribadito dalla Suprema Corte che “L'azione di simulazione (assoluta o relativa) e quella revocatoria, pur diverse per contenuto e finalità, possono essere posposte entrambe nello stesso giudizio in forma alternativa tra loro o, anche, eventualmente in via subordinata l'una all'altra, senza che la possibilità di esercizio dell'una precluda la proposizione dell'altra. L'unica differenza tra la formulazione delle due domande in via alternativa, piuttosto che in via subordinata l'una all'altra, risiede esclusivamente nella circostanza che, nel primo caso, è l'attore a rimettere al potere discrezionale del giudice la valutazione delle pretese fatte valere sotto una species iuris piuttosto che l'altra, mentre nella seconda ipotesi si richiede, espressamente, che il giudice prima valuti la possibilità di accogliere una domanda e, solo nell'eventualità in cui questa risulti infondata (o, comunque, da rigettare), esamini l'ulteriore richiesta” (ex multis, Cass. 7121/2024).
Nel caso di specie, in difetto di allegazione prima che di prova, non può dirsi che l'atto posto in essere dalle parti non sia stato in realtà voluto. Sul punto si richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “In considerazione della diversità di presupposti esistenti tra negozio simulato e negozio soggetto ad azione revocatoria, ad integrare gli estremi della simulazione non è sufficiente la prova che, attraverso l'alienazione di un bene, il debitore abbia inteso sottrarlo alla garanzia generica dei creditori, ma è necessario provare specificamente che questa alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che né l'alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, né l'altra parte abbia inteso acquisirla” (cfr. Cass. 25490/2008). Peraltro, in tema di prova della simulazione la stessa può essere offerta con ogni mezzo senza limiti ed anche mediante presunzioni;
l'onere di provare la simulazione pagina 11 di 13 del negozio, in conformità al principio generale dell'art. 2697 c.c., incombe, dunque, su colui che l'afferma, mentre, di contro, “qualora da parte di colui che invoca la simulazione siano stati offerti, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2697 c.c., elementi presuntivi del carattere fittizio della compravendita, l'acquirente ha l'onere di provare il pagamento del prezzo;
in tal caso, pertanto, possono trarsi elementi di valutazione circa il carattere apparente del contratto dalla mancata dimostrazione da parte del compratore del relativo pagamento” (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 5326 del
2.3.2017).
Nel caso di specie, alla luce delle risultanze istruttorie, come si è ampiamente argomentato supra, il sig.
e la sig.ra hanno inteso regolamentare, dopo svariati anni, i loro rapporti di debito-credito _1 _2 con l'atto posto in essere ed in questa sede contestato che prevede, se non una vera e propria traditio di denaro, il trasferimento della ricchezza da una parte all'altra.
Infine, a nulla vale l'asserzione di parte attrice secondo cui “ad ogni modo, nessuna contestazione specifica, invece, ha riguardato la domanda di simulazione, i cui presupposti devono dirsi pacifici tra le parti” (cfr. p. 4 note conclusive di parte attrice), posto che “affinché possa effettivamente essere ravvisato un comportamento processuale di non contestazione
"in tema di prova civile, una circostanza dedotta da una parte può ritenersi pacifica - in difetto di una norma o di un principio che vincoli alla contestazione specifica - se essa sia esplicitamente ammessa dalla controparte o se questa, pur non contestandola in modo specifico, abbia improntato la difesa su circostanze o argomentazioni incompatibili col suo disconoscimento" (Cass.,
24/11/2010, n. 23816). Il principio è stato recentemente ribadito dalle Sezioni Unite, che hanno rilevato che "la presa di posizione assunta dal convenuto con la comparsa di risposta possa rendere superflua la prova del fatto allegato dall'attore e hanno precisato che "ciò avviene nel caso in cui il convenuto riconosca il fatto posto dall'attore a fondamento della domanda oppure nel caso in cui articoli una difesa incompatibile con la negazione della sussistenza del fatto costitutivo" (Cass., Sez.
Un., 16/02/2016, n. 2951)” (cfr. Cass. 7121/2024).
Orbene, nel caso che ci occupa i convenuti hanno fin dalla costituzione in giudizio contestato il carattere simulatorio dell'atto posto in essere e, come si è detto, dato prova in sede testimoniale della volontà di ottenere gli effetti del suddetto negozio.
La domanda di simulazione deve, quindi, essere respinta.
3. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice e si liquidano, come in dispositivo, a mente del DM
55/2014 in base al valore della lite (da € 260.000,01 ad €. 520.000,00), che nelle cause di revocatoria ordinaria coincide con il credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa (cfr., ex multis, Cass. 3697/2020), e all'attività processuale svolta, con applicazione di compensi inferiori a quelli medi per tutte le fasi del giudizio, tenuto conto della assenza di questioni di fatto e di diritto di particolare complessità e delle modalità semplificate di decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
PQM
pagina 12 di 13 Il Tribunale di Pistoia, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta le domande proposte da;
Parte_2
- condanna a corrispondere in favore del sig. le spese di Parte_2 _1 lite che liquida in euro 11.229,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge;
- condanna a corrispondere in favore della sig.ra le Parte_2 Controparte_2 spese di lite che liquida in euro 11.229,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 8 aprile 2025
Il Giudice
Emanuele Venzo
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