Trib. Pistoia, sentenza 08/04/2025, n. 242
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Sentenza 8 aprile 2025

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Il provvedimento in esame è stato emesso dal Giudice Emanuele Venzo del Tribunale di Pistoia, il quale ha affrontato una controversia tra un'agenzia di riscossione e un debitore riguardante l'inefficacia di un atto di trasferimento immobiliare. La parte attrice ha richiesto la dichiarazione di inefficacia dell'atto di cessione di beni immobili, sostenendo che tale trasferimento fosse stato effettuato con intento elusivo, pregiudicando le proprie ragioni creditorie. In alternativa, ha chiesto la declaratoria di nullità per simulazione dell'atto. La parte convenuta ha contestato le pretese, affermando che il trasferimento era avvenuto in adempimento di obblighi di mantenimento derivanti da un accordo di separazione, senza alcun intento fraudolento.

Il Giudice ha rigettato entrambe le domande della parte attrice. In merito all'azione revocatoria, ha ritenuto che non fosse provato il pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, evidenziando che il trasferimento era avvenuto in un contesto di regolarizzazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi. Inoltre, ha escluso la simulazione, poiché non era stata dimostrata l'assenza di volontà di dismettere il bene. La decisione si fonda su un'analisi approfondita delle prove e dei principi giuridici applicabili, confermando la validità dell'atto di trasferimento in quanto coerente con le esigenze di sistemazione patrimoniale tra i coniugi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Pistoia, sentenza 08/04/2025, n. 242
    Giurisdizione : Trib. Pistoia
    Numero : 242
    Data del deposito : 8 aprile 2025

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