Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 11/03/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
R.V.G. 3313/2024
Riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso congiuntamente da
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'Avv. MASSARA LAURA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Milano, Via AN Barnaba n. 32;
e da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_2 C.F._2
D'ERCOLE MANUELA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Cesano
Boscone, Via T. Grossi n. 2;
Visto il ricorso ex art 473 bis 51 c.p.c. depositato dalle Parti in data 28.07.2024 per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
rilevato che le Parti hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di recepire l'accordo tra loro raggiunto circa le condizioni di affido e mantenimento dei figli Parte_1
nato a [...] il [...], e nato a [...] il [...]; Per_1
che in particolare le parti hanno chiesto di recepire le seguenti condizioni:
“1) i figli minori e restano affidati in via condivisa tra i genitori, con Parte_1 Per_1
collocamento prevalente e residenza presso la madre;
2) il Sig. tenuto conto delle esigenze dei figli, ormai grandi, potrà vedere e tenere Pt_1
con sè i ragazzi, a week end alternati dalle ore 17,30 del venerdì, quando andrà a prenderli presso la casa famigliare e li terrà con sè fino alla domenica sera alle ore
21,00.
pag. 1 di 9
Nel periodo estivo i genitori potranno trascorrere con i minori, quindici giorni, anche non consecutivi, nel mese di agosto.
Le festività saranno alternate.
Durante le vacanze scolastiche natalizie:
- negli anni con cifra finale dispari i ragazzi resteranno con la madre, dal termine delle lezioni scolastiche sino al 30 dicembre alle ore 18 e con il padre dal 30 dicembre alle ore
18 alla ripresa delle lezioni scolastiche;
- negli anni con cifra finale pari i ragazzi resteranno con il padre, dal termine delle lezioni scolastiche sino al 30 dicembre alle ore 18 e con la madre dal 30 dicembre alle ore 18 alla ripresa delle lezioni scolastiche;
durante le eventuali vacanze di Carnevale, con la madre negli anni con cifra finale pari e con il padre negli anni con cifra finale dispari;
per le vacanze pasquali, con la madre negli anni con cifra finale dispari e con il padre negli anni con cifra finale pari.
3) A fronte della capacità reddituale delle parti, il signor a titolo di contributo Pt_1 al mantenimento di e verserà la somma omnicomprensiva di € 500,00 Parte_1 Per_1
(cinquecento/00, pari a 250,00 – duecentocinquanta/00 per ciascun figlio) alla signora a mezzo di bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese, somma Pt_2
rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT con decorrenza dal mese dell'anno successivo alla sottoscrizione del presente accordo.
4) Il signor acconsente che l'assegno unico universale per i figli a carico erogato Pt_1 dall' sia percepito integralmente dalla signora CP_1 Pt_2
5) Entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi vicendevolmente l'indirizzo e recapito telefonico qualora i minori dovessero rimanere a dormire fuori dalle rispettive residenze anche solo per una notte.
Le parti, a tal fine, si impegnano a tenere i cellulari costantemente accesi, in modo da essere sempre reperibili in caso di urgenze.
Entrambi i genitori si impegnano a condividere insieme le scelte e a comunicarsi vicendevolmente, non appena ne vengono a conoscenza, a mezzo di sms ogni pag. 2 di 9 decisione/informazione riguardante i figli su: visite mediche, oculistiche, dentistiche, iscrizione a scuola, attività sportive, gite scolastiche, ulteriori attività extrascolastiche, ogni genere di feste/eventi saggi, ricevimento insegnanti e ogni ulteriore comunicazione qui non indicata che riguardi i minori, in modo che entrambi possano essere sempre informati e partecipare ove necessario.
6) Il signor ha già trasferito altrove la propria residenza. Pt_1
7) Spese legali compensate.
ACCORDO RELATIVO AL TRASFERIMENTO IMMOBILIARE
Premesso che a) il sig. e la sig.ra (d'ora in poi anche Parte_1 Parte_2
le parti), preliminarmente danno atto di essere consapevoli:
-che non trattandosi di atto notarile, gli eventuali trasferimenti immobiliari adottati sono atti delle parti e non costituiscono atti del Tribunale, atteso che la pronuncia del
Tribunale si limiterà a raccogliere la volontà negoziale delle parti stesse e le dichiarazioni necessarie ai fini della regolarità del trasferimento di proprietà e/o alla costituzione di un diritto reale e, pertanto, a prendere atto degli accordi;
-che, pertanto, la responsabilità circa la validità e la trascrivibilità dell'accordo avente ad oggetto il trasferimento è e rimane delle parti del procedimento, per cui eventuali errori e/o omissioni nella formulazione degli accordi ed il conseguente eventuale rifiuto di trascrizione da parte del Conservatore non saranno emendabili con il procedimento di correzione del provvedimento giudiziale, ma comporteranno che l'accordo stipulato abbia solo valore obbligatorio “con necessità di ripeterlo in forme adeguate innanzi al
Notaio ai fini della trascrivibilità”.
Restano salvi i rimedi di legge avverso i provvedimenti del Conservatore;
b) le parti, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, convengono di fare rientrare nelle condizioni di regolamentazione l'accordo avente ad oggetto il trasferimento, da parte del signor della propria quota del bene Pt_1
immobile di seguito specificato alla signora Pt_2
Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente verbale e dell'accordo ivi contenuto, le parti
Convengono e dichiarano pag. 3 di 9 Quanto segue:
Il signor nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 [...]
, residente in [...] (doc. 8) C.F._3
cede alla signora nata a [...] il [...], C.F. Parte_2 [...]
, residente in [...] (doc. 9), che C.F._4
accetta, la propria quota, pari al 50% del diritto di proprietà superficiaria della casa familiare, sita in Comune di BI AN CO (MI), Via Previato, con posto auto scoperto, cos. meglio identificati al catasto fabbricati del Comune di BI AN
CO:
- Fg. 7, mapp. 163, sub. 18, Via Luigi Previato n. 7, scala C, piano 1-T (zona censuaria
U, cat. A/3) cl. 4, vani 6,5, rendita € 315,56, quanto all'appartamento posto al primo piano composto da soggiorno, cucina, due camere, due bagni e due disimpegni con annesso vano ad uso cantina posto al piano terra;
- Fg. 7, mapp. 163, sub. 45, Via Luigi Previato n. 9, piano T, zona censuaria U, cat. C/6, cl. 3, mq. 18, rendita € 46,48 quanto al vano ad uso autorimessa, di pertinenza dell'appartamento, posto al piano terra;
- Fg. 7, mapp. 163, sub. 77, via Luigi Previato n. 9, piano T, zona censuaria U, cat. C/6, cl. 1, mq. 14, rendita € 26,03, quanto al posto auto scoperto, di pertinenza dell'appartamento, posto al piano terra.
Confini:
- dell'appartamento: enti comuni, appartamento identificato al sub. 23, enti comuni, appartamento identificato al sub. 17 e vano ascensore e vano scala “C” comuni;
- del vano ad uso cantina: corridoio comune d'accesso, vano ad uso cantina identificato al sub. 17, enti comuni, vano ad uso cantina identificato al sub 19;
- del vano ad uso autorimessa: corsia comune d'accesso, enti comuni, vano ad uso cantina identificato al sub. 13, vano ad uso autorimessa identificato al sub. 44;
- del posto auto scoperto: proprietà. di terzi, posto auto scoperto identificato al n. 78, corsia comune d'accesso, posto auto scoperto identificato al sub. 76
Sono compresi nella cessione tutti i diritti di comproprietà sulle parti comuni del fabbricato, in misura pari a quella indicata nelle tabelle millesimali, unite al regolamento di condominio che la signora si impegna ad osservare. Pt_2
pag. 4 di 9 La presente cessione viene fatta a corpo nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova l'immobile, con ogni accessione, pertinenza, diritto, azione, ragione, servitù. attive e passive inerenti.
Quanto trasferito è pervenuto ai sigg.ri e in forza del seguente atto: Pt_1 Pt_2
compravendita a rogito Notaio del 03/03/2006 nr. rep. 15191/4408, Persona_2
trascritto presso la Conservatoria RRII di Pavia in data 08/03/2006 ai nr. 6165 reg.gen.
e 3376 reg.part.
Trattasi di unità immobiliare di edilizia convenzionata-agevolata in virtù di Convenzione ai sensi dell'art. 35, comma 7, l. 22.10.1971, nr.865 fra il C.I.M.E.P., il Comune di BI
AN CO e la per la Parte_3 Controparte_2 concessione e la regolamentazione del diritto di superficie su un'area inclusa nel vigente piano di zona consortile per l'edilizia economica e popolare in territorio del Comune di
BI AN CO, giusto atto ricevuto dal Notaio di Milano in data Per_2
01.04.2003, nr. 7727/700 di rep., registrato in Milano 6 il giorno 09.04.2003 al nr. 3810 serie 1 e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Pavia in data
07.04.2003con nota nr. 7799/3833 e con nota nr. 7800/3834.
Come si evince al punto 11 dell'atto di provenienza, il , Parte_4 in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 12 della succitata Convenzione, effettuava i dovuti controlli per verificare in capo ai sigg.ri e Parte_1 Parte_2
, la sussistenza dei requisiti.
[...]
Detti requisiti permangono anche in considerazione del trasferimento della propria quota di comproprietà dal sig. alla sig.ra . Parte_1 Parte_2
Il signor consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 Pt_1
dicembre 2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ha dichiarato che i titoli edilizi relativi all'immobile de quo sono regolari e, in particolare, ha dichiarato:
* che il fabbricato è stato edificato in virtù di concessione edilizia/permesso di costruire n. 21/2003 del 21.09.2004 e variante D.I.A. a prot. 9637 del 01/06/2005 e a prot. 22678 del 6/12/2005, con relativa attestazione di agibilità rilasciata dal Comune di BI AN
CO Prot.n. 14821 del 5.7.2006;
pag. 5 di 9 * che successivamente negli immobili in oggetto non sono state eseguite ulteriori opere soggette a licenze o concessioni e tale da richiedere il rilascio di ulteriori provvedimenti autorizzativi, neppure in sanatoria;
- che successivamente agli interventi edilizi indicati non sono stati posti in essere altri interventi edilizi tali da richiedere il rilascio di ulteriori provvedimenti autorizzativi neppure in sanatoria e garantisce pertanto la regolarità edilizia ed urbanistica dell'immobile ceduto e che per l'unità immobiliare cedenda non sono stati adottati provvedimenti sanzionatori ai sensi dell'art. 41 della Legge 28 febbraio 1985 n. 47;
- la signora si è dichiarata edotta di tutto quanto sopra evidenziato Parte_2
essendo ella comproprietaria della residua quota di 1/2 del diritto superficiario e a seguito del presente trasferimento la signora ne diviene piena ed Parte_2
esclusiva proprietaria;
- l'appartamento in oggetto, dotato di attestato di prestazione energetica codice identificativo n. 1524700001224 rilasciato in data 25.01.2024 dal Geom.
[...]
; tale attestato è allegato in copia e depositato in originale il giorno CP_3 dell'udienza; la parte cessionaria ha dichiarato di avere ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici e la parte cedente dichiara che alla data del suo rilascio non si sono verificate cause di decadenza;
- ai sensi dell'art.19 co.14 del d.l. n.78/2010, convertito nella legge n.122/2010, le parti hanno dichiarato che i dati di identificazione catastale, come riportati nel ricorso e documentati dalle visure catastali depositate, riguardano le unità immobiliari raffigurate nelle planimetrie, alla quale i coniugi hanno fatto riferimento, depositate in Catasto in data 30.01.2006 protocollo n. MI0050888 sia in relazione all'appartamento sia in relazione all'autorimessa;
- il signor attuale intestatario al 50% del diritto Parte_1
superficiario oggetto del trasferimento, ha dichiarato che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto e la parte cessionaria, signora ha Parte_2
confermato la dichiarazione di conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto resa dal signor Pt_1
pag. 6 di 9 - la parte cedente, signor ha dichiarato che vi è conformità Parte_1
fra gli intestatari catastali e le risultanze dei registri immobiliari;
- il signor ha dichiarato e garantito che i diritti immobiliari Parte_1
oggetto di cessione non sono gravati da pesi, vincoli e formalità pregiudizievoli ad eccezione dell'ipoteca iscritta per euro 330.000,00 presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Pavia in data 08.03.2006 al reg. gen. n. 6166 e reg. part. n. 1169 a favore di Banca Popolare di Milano – Società Cooperativa a Responsabilità. con sede CP_4
in Milano, Piazza Meda n. 4, P.IVA , a garanzia della restituzione di un P.IVA_1 mutuo per originari € 165.000,00 stipulato in data 03.03.2006, dai signori
[...]
e a rogito notaio Dott. Registrato Parte_1 Parte_2 Persona_2
a Milano, Rep./Racc. 15192/4409, per l'acquisto dell'immobile;
- la signora a fronte della cessione immobiliare in suo favore, ha Parte_2
dichiarato di accollarsi in via esclusiva e fino alla sua completa estinzione la restituzione del mutuo residuo pari ad €. 89.221,73= (all'8 marzo 2024), contratto con Banca
Popolare di Milano la cui restituzione garantita dalla sopra citata ipoteca volontaria sull'immobile di BI AN CO, Via Previato n. 9, oggetto di trasferimento, di cui al contratto di mutuo a rogito notaio dott. Registrato in Milano 6 il Persona_2
06.03.2006 al numero 3350 serie 1T e trascritto in Pavia il 8.03.2006 al n. 6165 Reg.Ord.
e 3376 Reg. Part.; la parte cedente rilascia alla parte cessionaria ampia e liberatoria quietanza, salvo il buon fine dell'accollo.
- entrambe le parti hanno concordato e dato atto che per il trasferimento immobiliare de quo è pertanto previsto l'integrale accollo del mutuo sopra citato fino alla sua estinzione, mutuo del quale la signora ha dichiarato di avere provveduto fino ad Parte_2
oggi direttamente al pagamento dei relativi ratei e di rinunciare a chiedere il rimborso delle somme versate al signor non vantando quindi alcun diritto di regresso nei Pt_1 confronti dell'altra parte che sarà pertanto manlevata da qualsivoglia onere economico e/o responsabilità nei confronti dei terzi;
- la parte alienante e più in generale le parti, per quanto occorrer possa per eventuali obblighi reciproci connessi al trasferimento immobiliare, rilasciano sin da ora ampia e liberatoria quietanza, rinunziando, altresì, all'iscrizione di ipoteca legale ex art. 2817
pag. 7 di 9 c.c., con esonero del Conservatore dei Registri Immobiliari e da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
- entrambe le parti hanno dichiarato, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonchè dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, di non essersi avvalse, per la conclusione del trasferimento immobiliare di cui al presente procedimento, di un mediatore.
- i sottoscritti hanno dichiarato di richiedere, in applicazione dell'art. 19 legge 74/87 e successive modifiche, secondo quanto stabilito nella circolare dell'Agenzia delle Entrate
n. 2E del 21 febbraio 2014 e in forza della sentenza n. 154 del 10.05.1999 della Corte
Costituzionale, che il trasferimento della quota superficiaria di comproprietà dell'immobile sia esente da ogni imposta e tassa sui trasferimenti immobiliari in sede di diritto di famiglia, risultando il presente trasferimento finalizzato a regolare i reciproci rapporti giuridici ed economici e funzionalmente connesso al procedimento di regolamentazione dei diritti/doveri genitoriali a seguito dello scioglimento della convivenza more uxorio.
A fronte dei suddetti trasferimenti entrambi i coniugi hanno concordato e dato atto che per i trasferimenti immobiliari de quo non è previsto il pagamento di corrispettivo in denaro pur riconoscendo che il valore della quota ceduta, pari a € 75.000,00, dei quali
€ 44.366,65. ancora da versare con il mutuo che si accolla la signora Parte_2
- le parti, preso atto dì quanto statuito dalla sentenza a Sezioni Unite della Corte di
Cassazione n. 21761 del 29.7.2021, secondo cui il suddetto accordo, in quanto inserito nel verbale d'udienza, assume forma di atto pubblico valido per la trascrizione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2643 e 2657 c.c., si obbligano a curare la trascrizione nel più breve tempo possibile e a depositare entro trenta giorni la copia della nota, in segno di avvenuta esecuzione della formalità, presso la Cancelleria del Tribunale.
Le parti, nel chiedere la trascrizione dell'atto, esonerano il Conservatore da ogni eventuale responsabilità al riguardo.
SOTTOSCRIZIONI
pag. 8 di 9 Il presente Accordo viene personalmente sottoscritto dai signori Parte_1
e nonché dal Cancelliere, il quale attesta che le parti hanno
[...] Parte_2 reso le dichiarazioni di cui all'art. 29 comma 1-bis della Legge n.52/1985.
Le parti dichiarano di non volere impugnare la sentenza che sarà pronunciata sulle condizioni concordate”.
All'udienza del 21.05.2025 le Parti hanno insistito per la pronuncia della sentenza di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni sopra riportate.
È stata data la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, ritenuto che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti e che le condiziono siano rispondenti all'interesse della prole;
ritenuto che
nulla vada disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
- recepisce integralmente le condizioni come sopra indicate, da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- dispone la trascrizione della presente sentenza e del verbale di causa del 21.01.2025, ai fini del perfezionamento del trasferimento immobiliare concordato tra le parti, presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari territorialmente competente, mediante annotazione nei pubblici registri immobiliari conservati presso l'Agenzia del Territorio a cura dell'ausiliario Avv. Francesca Bocca Corsico Piccolino;
- nulla dispone in positivo sulle spese del procedimento.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Così deciso in Pavia, il 11.02.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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