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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIII, sentenza 26/01/2026, n. 1087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1087 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1087/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 13, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: MAMONE ANTONIO, Presidente
CLEMENTE ALESSANDRO, Relatore
GIORDANO ROSARIA, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1630/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490071784 TEFA 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490071784 TEFA 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490071784 TEFA 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490071784 TEFA 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490071784 TEFA 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490071784 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490071784 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490071784 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490071784 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490071784 TARI 2022 proposto da
Ricorrente 2 - CF Ricorrente_2
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401521922 TEFA 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401521922 TEFA 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401521922 TEFA 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401521922 TEFA 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401521922 TEFA 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401521922 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401521922 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401521922 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401521922 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401521922 TARI 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 12698/2025 depositato il 11/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Le ricorrenti Ricorrente 1 e Ricorrente 2 hanno impugnato due distinti avvisi di accertamento esecutivo n. 112490071784 e n. 112401521922, loro notificati rispettivamente in data 11.11.2024 e 15.11.2024, con cui Roma IT contestava l'omessa dichiarazione ai fini TA.RI. e T.E.F.A. in relazione all'immobile sito in Roma, Indirizzo_1, intimando il pagamento di complessivi euro 5.506,00 nei confronti della Ricorrente_1 ed euro 5.436,00 nei confronti della Ricorrente_2, comprensivi di tributo, sanzioni ed interessi per gli anni dal 2018 al 2022. Le contribuenti hanno proposto rituale ricorso dinanzi a questa Corte, deducendo, tra l'altro, l'insussistenza dell'omessa dichiarazione, l'avvenuto pagamento dei tributi nei periodi di riferimento, l'erronea individuazione delle superfici e degli occupanti, nonché la decadenza dell'Amministrazione dal potere impositivo per l'annualità 2018.
Nel corso del giudizio, le ricorrenti hanno depositato apposita memoria illustrativa, dando atto che Roma
IT aveva provveduto all'annullamento integrale degli avvisi di accertamento impugnati, come risultante dalle comunicazioni dell'Ente impositore datate 7 aprile 2025 e 12 aprile 2025, prodotte in atti.
Alla luce di tale annullamento totale, le ricorrenti hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con condanna dell'Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di giudizio, evidenziando di essere state costrette a adire l'autorità giudiziaria a causa del mancato riscontro alle istanze di autotutela presentate prima della proposizione del ricorso.
Roma IT non si è costituita in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione versata in atti risulta che, successivamente alla proposizione del ricorso, Roma
IT ha esercitato il potere di autotutela, disponendo l'annullamento integrale degli avvisi di accertamento esecutivo oggetto di impugnazione, eliminando in toto la pretesa tributaria azionata nei confronti delle contribuenti.
Tale annullamento ha determinato il venire meno dell'interesse delle ricorrenti alla decisione nel merito, poiché l'atto impugnato è stato integralmente rimosso dall'ordinamento giuridico, con soddisfazione piena delle pretese fatte valere in giudizio.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Quanto alle spese di giudizio, la Corte ritiene che le stesse debbano essere poste a carico di Roma IT e liquidate come da dispositivo, atteso che:
l'annullamento degli atti è intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso;
le ricorrenti avevano previamente presentato istanze di autotutela, rimaste prive di riscontro;
l'instaurazione del giudizio si è resa necessaria per ottenere la tutela delle proprie ragioni.
Trova, pertanto, applicazione il principio della soccombenza virtuale, dovendosi imputare all'Amministrazione resistente la causa dell'instaurazione del contenzioso.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e condanna Roma IT al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.000,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Così deciso in Roma, 9 dicembre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
AL EM NT ON
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 13, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: MAMONE ANTONIO, Presidente
CLEMENTE ALESSANDRO, Relatore
GIORDANO ROSARIA, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1630/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490071784 TEFA 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490071784 TEFA 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490071784 TEFA 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490071784 TEFA 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490071784 TEFA 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490071784 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490071784 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490071784 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490071784 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490071784 TARI 2022 proposto da
Ricorrente 2 - CF Ricorrente_2
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401521922 TEFA 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401521922 TEFA 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401521922 TEFA 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401521922 TEFA 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401521922 TEFA 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401521922 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401521922 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401521922 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401521922 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401521922 TARI 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 12698/2025 depositato il 11/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Le ricorrenti Ricorrente 1 e Ricorrente 2 hanno impugnato due distinti avvisi di accertamento esecutivo n. 112490071784 e n. 112401521922, loro notificati rispettivamente in data 11.11.2024 e 15.11.2024, con cui Roma IT contestava l'omessa dichiarazione ai fini TA.RI. e T.E.F.A. in relazione all'immobile sito in Roma, Indirizzo_1, intimando il pagamento di complessivi euro 5.506,00 nei confronti della Ricorrente_1 ed euro 5.436,00 nei confronti della Ricorrente_2, comprensivi di tributo, sanzioni ed interessi per gli anni dal 2018 al 2022. Le contribuenti hanno proposto rituale ricorso dinanzi a questa Corte, deducendo, tra l'altro, l'insussistenza dell'omessa dichiarazione, l'avvenuto pagamento dei tributi nei periodi di riferimento, l'erronea individuazione delle superfici e degli occupanti, nonché la decadenza dell'Amministrazione dal potere impositivo per l'annualità 2018.
Nel corso del giudizio, le ricorrenti hanno depositato apposita memoria illustrativa, dando atto che Roma
IT aveva provveduto all'annullamento integrale degli avvisi di accertamento impugnati, come risultante dalle comunicazioni dell'Ente impositore datate 7 aprile 2025 e 12 aprile 2025, prodotte in atti.
Alla luce di tale annullamento totale, le ricorrenti hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con condanna dell'Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di giudizio, evidenziando di essere state costrette a adire l'autorità giudiziaria a causa del mancato riscontro alle istanze di autotutela presentate prima della proposizione del ricorso.
Roma IT non si è costituita in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione versata in atti risulta che, successivamente alla proposizione del ricorso, Roma
IT ha esercitato il potere di autotutela, disponendo l'annullamento integrale degli avvisi di accertamento esecutivo oggetto di impugnazione, eliminando in toto la pretesa tributaria azionata nei confronti delle contribuenti.
Tale annullamento ha determinato il venire meno dell'interesse delle ricorrenti alla decisione nel merito, poiché l'atto impugnato è stato integralmente rimosso dall'ordinamento giuridico, con soddisfazione piena delle pretese fatte valere in giudizio.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Quanto alle spese di giudizio, la Corte ritiene che le stesse debbano essere poste a carico di Roma IT e liquidate come da dispositivo, atteso che:
l'annullamento degli atti è intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso;
le ricorrenti avevano previamente presentato istanze di autotutela, rimaste prive di riscontro;
l'instaurazione del giudizio si è resa necessaria per ottenere la tutela delle proprie ragioni.
Trova, pertanto, applicazione il principio della soccombenza virtuale, dovendosi imputare all'Amministrazione resistente la causa dell'instaurazione del contenzioso.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e condanna Roma IT al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.000,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Così deciso in Roma, 9 dicembre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
AL EM NT ON