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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/03/2025, n. 1113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1113 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5447/2022 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. SPOTORNO CLAUDIA;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. CACIOPPO CP_1 P.IVA_1
SALVATORE;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 07/03/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 31 maggio 2022 nella qualità di erede di Parte_1
, ha chiesto che l' venga condannato a corrisponderle le prestazioni Persona_1 CP_1
previste dall'art. 85 del d.P.R. 1124/1965 (rendita ai superstiti e cd. assegno funerario). A sostegno della superiore pretesa la ricorrente ha dedotto che il marito, esposto all'inalazione di polvere d'amianto nel corso della sua attività lavorativa, sarebbe deceduto in conseguenza dell'insufficienza respiratoria cronica di natura professionale
(cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
1 Con la memoria di costituzione depositata il 31 maggio 2023 l' ha chiesto il CP_1
rigetto del ricorso, contestando che il decesso del sarebbe causalmente _1
riconducibile all'attività lavorativa svolta (cfr. memoria).
Ciò detto, il ricorso va respinto perché il c.t.u. nominato in corso di causa ha escluso, con ragionevole certezza e ragionamento immune da vizi, che la causa del decesso
(non ben identificabile in base alla documentazione versata in atti) del lavoratore fosse dipendente da causa professionale, visto che la compromissione respiratoria del _1
(accertata insieme alla sua riconducibilità all'esposizione alle polveri di amianto) non era tale da condurre alla morte (cfr. relazione depositata il 27 agosto 2023).
Nonostante la soccombenza, appare equo disporre la compensazione delle spese giudiziali tra i soccombenti, valorizzando il fatto che effettivamente il era affetto _1 da una patologia professionale (pur eziologicamente irrilevante rispetto al decesso).
Le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto, invece, vanno poste definitivamente a carico della in considerazione dell'esito sfavorevole Pt_1 dell'accertamento.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta il ricorso;
dispone la compensazione delle spese giudiziali tra le parti;
pone definitivamente a carico di , nella qualità di erede di Parte_1 _1
, le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto.
[...]
Così deciso il 07/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5447/2022 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. SPOTORNO CLAUDIA;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. CACIOPPO CP_1 P.IVA_1
SALVATORE;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 07/03/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 31 maggio 2022 nella qualità di erede di Parte_1
, ha chiesto che l' venga condannato a corrisponderle le prestazioni Persona_1 CP_1
previste dall'art. 85 del d.P.R. 1124/1965 (rendita ai superstiti e cd. assegno funerario). A sostegno della superiore pretesa la ricorrente ha dedotto che il marito, esposto all'inalazione di polvere d'amianto nel corso della sua attività lavorativa, sarebbe deceduto in conseguenza dell'insufficienza respiratoria cronica di natura professionale
(cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
1 Con la memoria di costituzione depositata il 31 maggio 2023 l' ha chiesto il CP_1
rigetto del ricorso, contestando che il decesso del sarebbe causalmente _1
riconducibile all'attività lavorativa svolta (cfr. memoria).
Ciò detto, il ricorso va respinto perché il c.t.u. nominato in corso di causa ha escluso, con ragionevole certezza e ragionamento immune da vizi, che la causa del decesso
(non ben identificabile in base alla documentazione versata in atti) del lavoratore fosse dipendente da causa professionale, visto che la compromissione respiratoria del _1
(accertata insieme alla sua riconducibilità all'esposizione alle polveri di amianto) non era tale da condurre alla morte (cfr. relazione depositata il 27 agosto 2023).
Nonostante la soccombenza, appare equo disporre la compensazione delle spese giudiziali tra i soccombenti, valorizzando il fatto che effettivamente il era affetto _1 da una patologia professionale (pur eziologicamente irrilevante rispetto al decesso).
Le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto, invece, vanno poste definitivamente a carico della in considerazione dell'esito sfavorevole Pt_1 dell'accertamento.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta il ricorso;
dispone la compensazione delle spese giudiziali tra le parti;
pone definitivamente a carico di , nella qualità di erede di Parte_1 _1
, le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto.
[...]
Così deciso il 07/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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