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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 10/12/2025, n. 1110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1110 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 2216/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valerio Ceccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da: elettivamente domiciliata in Roma, Via Antonio Stoppani, n. 1, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Claudio Coggiatti, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla citazione ATTRICE contro
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 09.09.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ha convenuto in giudizio il Parte_1 CP_1
, deducendo di essere cessionaria di plurimi crediti, derivanti da rapporti di
[...] fornitura (in relazione a diverse fatture emesse da e CP_2 Controparte_3
Hera Comm. S.p.a.) e chiedendo la condanna del convenuto al pagamento della relativa sorte capitale (quantificata nell'importo di Euro 184.671,27), oltre interessi moratori e interessi anatocistici, ulteriori fatture costituenti quota parte della predetta sorte capitale (quantificata nell'importo di Euro 1.680,00), interessi di mora su crediti diversi (quantificati nell'importo di Euro 222,12), interessi anatocistici sui predetti interessi di mora, danno per le spese di recupero (quantificato in Euro 6.560,00). 2
In via subordinata, parte attrice ha chiesto la condanna del convenuto a titolo di ingiustificato arricchimento, in relazione alle diverse forniture effettuate in favore del medesimo.
Nonostante rituale notifica dell'atto introduttivo, il non si è Controparte_1 costituito in giudizio, rimanendo conseguentemente contumace.
In corso di causa, parte attrice ha circoscritto la propria domanda, con riguardo al pagamento della sorte capitale (quantificata nell'importo di Euro 28.939,67), oltre interessi moratori e interessi anatocistici, ulteriori fatture costituenti quota parte della predetta sorte capitale (quantificata nell'importo di Euro 1.680,00), interessi di mora su crediti diversi (quantificati nell'importo di Euro 222,12), interessi anatocistici sui predetti interessi di mora, danno per le spese di recupero (quantificati in Euro 6.560,00), con domanda subordinata di indennizzo per ingiustificato arricchimento.
All'udienza del 09.09.2025, la parte costituita ha precisato le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini per comparse conclusionali e memorie di replica.
Va premesso che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve provare la fonte del proprio diritto, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la specifica deduzione e la prova del fatto impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa creditoria (cfr. Cass. 20.01.2015, n. 826, Cass. 15.07.2011 n. 15659, Cass. 15.03.2010, n. 6205, Cass. Sez. Un. 30.10.2001, n. 13533). Inoltre, venendo in rilievo fornitura eseguita in favore di ente pubblico locale, trova applicazione il requisito relativo alla necessaria esistenza di impegno di spesa, ai fini del riscontro della sussistenza di valida copertura finanziaria. In particolare, tale obbligo è sancito dall'art. 191, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 2000, per il quale “gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5. Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad altre amministrazioni pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, è effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della 3
comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati”. Dunque, l'impegno di spesa, comprensivo dell'impegno contabile registrato e dell'attestazione di copertura finanziaria, oggetto di attività interna alla stessa amministrazione, dunque dotato di autonomia rispetto alla successiva attività negoziale esterna dell'ente pubblico, assume rilevanza come requisito per l'effettuazione di ogni spesa da parte dell'ente pubblico locale. Coerentemente, l'art. 191, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 2000 prevede che “nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni”. Alla luce dell'indicato quadro normativo, è stato evidenziato che “l'art. 191, comma 1, t.u.e.l. dispone che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria, comunicati dal responsabile del servizio al terzo interessato che - ferma l'obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente dell'ente che abbia consentito la fornitura del bene o servizio in violazione della norma (comma 4) - ha facoltà, in mancanza della comunicazione suddetta, di non eseguire la prestazione. Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, detta norma chiude un risalente percorso sviluppatosi a partire dagli artt. 284 e 288 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 (T.U. della legge comunale e provinciale) e scandito dall'art. 23 del D.L. 2 marzo 1989, n. 66 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144), inserito nel titolo IV dedicato al risanamento finanziario delle gestioni locali, e quindi dall'art. 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (ordinamento delle autonomie locali), in attuazione del principio costituzionale di buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost. Tali previsioni - e, in particolare, l'art. 191 t.u.e.l., che ne riassume da ultimo la portata precettiva - nell'imporre l'indicazione dell'ammontare delle spese e dei mezzi per farvi fronte, a pena di nullità delle relative deliberazioni adottate in violazione di legge, tutelano, con tutta evidenza, il preminente interesse pubblico all'equilibrio economico- finanziario delle amministrazioni locali in un quadro di certezza della spesa secondo le previsioni di bilancio e di trasparenza dell'azione amministrativa. Costituisce, quindi, principio saldamente invalso nella giurisprudenza di questa Corte che gli atti degli enti locali importanti un obbligo contrattuale in capo ai medesimi siano validi e vincolanti nei loro confronti a condizione che siano accompagnati dal relativo impegno di spesa, diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che ne autorizza il compimento quanto del susseguente contratto stipulato 4
in attuazione” (Cass. 21.06.2024, n. 17197, conf. Cass. 19.12.2019, n. 33768, Cass. 18.11.2011, n. 24303, Cass. 28.12.2010, n. 26202, Cass. 26.05.2010, n. 12880). Pertanto, risulta evidente che l'originaria previsione di cui all'art. 284 del R.D. n. 383 del 1934 e la successiva previsione di cui all'art. 191, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 2000, “laddove richiede che nelle delibere sia indicato l'ammontare delle spese ed i mezzi per farvi fronte, ha la finalità di circoscrivere con chiarezza i confini dell'impegno assunto dalla pubblica amministrazione di modo che dal complesso della delibera stessa siano evincibili tutti gli elementi necessari a pervenire, da un lato, all'esatta identificazione e quantificazione delle spese stesse e, dall'altro, dei mezzi per farvi fronte, mediante un doppio e congiunto (e non alternativo) indice di riferimento, che vincola l'operato dell'Amministrazione in ragione del più ampio interesse pubblico” (Cass. 21.06.2024, n. 17197). In mancanza del necessario impegno di spesa, neppure può essere assegnata rilevanza al dato della materiale erogazione della fornitura richiesta, in quanto “l'avvenuta, pacifica somministrazione dell'energia elettrica, nel caso di specie, non riveste alcun carattere di decisività, non essendo di per sé idonea a qualificare la vicenda negoziale, ricostruita nei suoi esatti termini, nel senso di una sua diretta impegnatività per l'ente locale” (Cass. 21.06.2024, n. 17197, conf. Cass. 30.10.2013, n. 24478, Cass. 26.05.2010, n. 12880, Cass. 09.05.2007, n. 10640). Conseguentemente, occorre ritenere che l'impegno di spesa da parte dell'ente pubblico locale, corredato della puntuale indicazione delle spese da sostenere e dei mezzi per farvi fronte, costituisca requisito per affermare il carattere vincolante nei confronti dell'ente dell'obbligazione contrattuale, in suo difetto il contrato stipulato non assumendo portata impegnativa. Nel caso di specie, parte attrice non ha depositato la documentazione rilevante ai sensi dell'art. 191, commi 1 e 4, del D.Lgs. n. 267 del 2000, non provando la sussistenza di impegno di spesa, comprensivo dell'impegno contabile registrato e dell'attestazione di copertura finanziaria, assunto dall'ente pubblico locale in relazione al credito azionato, ciò precludendo la possibilità di affermare la sussistenza dell'obbligazione di pagamento in capo al convenuto. Né a sostegno della tesi attorea può invocarsi il principio di non contestazione rispetto ai fatti costitutivi del rapporto, quale sancito dall'art. 115 c.p.c., ostandovi la contumacia dell'ente convenuto (cfr. Cass. 23.06.2009, n. 14623). Conseguentemente, le domande di parte attrice fondate sull'inadempimento contrattuale del convenuto devono essere rigettate, ricomprendendosi anche quelle inerenti interessi, accessori e spese per il recupero dei relativi crediti.
Infine, deve essere dichiarata improponibile la domanda di indennizzo per arricchimento senza causa proposta dall'attrice, in relazione alle diverse forniture effettuate in favore del convenuto. 5
A tal riguardo, va evidenziato che “la sussidiarietà dell'azione di arricchimento va giudicata in astratto. Essa è pertanto esclusa laddove vi sia, anche astrattamente, un'altra azione proponibile da parte dell'impoverito, a meno che l'azione contrattuale sia stata rigettata per l'inesistenza del titolo” (Cass. 18.08.2025, n. 23471, conf. Cass. Sez. Un. 05.12.2023, n. 33954). Nel caso di specie, deve ritenersi evidentemente escluso il requisito indicato, posta la sussistenza dell'azione di adempimento contrattuale astrattamente proponibile dall'attrice per il conseguimento del corrispettivo pattuito, rigettata per motivazioni diverse dall'inesistenza del titolo contrattuale alla base della domanda. Inoltre, con specifico riguardo alla esclusione della proponibilità della domanda di ingiustificato arricchimento nei confronti dell'ente pubblico locale, in ipotesi di mancata documentazione dell'impegno di spesa, è stato rilevato che “in tema di assunzione d'impegni ed effettuazione di spese da parte degli enti locali, qualora la richiesta di prestazioni e servizi proveniente da un amministratore o un funzionario dell'ente locale non rientri nello schema procedimentale di spesa tipizzato dal terzo comma dell'art. 191 citato, non sorgono obbligazioni a carico dell'ente, bensì dell'amministratore o del funzionario, i quali ne rispondono con il proprio patrimonio, con la conseguente esclusione della proponibilità dell'azione di indebito arricchimento nei confronti dell'ente” (Cass. 21.06.2024, n. 17197, conf. Cass. 10.05.2017, n. 12608, Cass. 30.10.2013, n. 24478, Cass. 26.05.2010, n. 12880). Pertanto, la domanda subordinata di indennizzo per arricchimento senza causa proposta dall'attrice deve essere dichiarata improponibile.
Stante la mancata costituzione del convenuto, le spese di lite sostenute da parte attrice devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta le domande di pagamento proposte da parte attrice;
- Dichiara improponibile la domanda di indennizzo per arricchimento senza causa proposta da parte attrice;
- Dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Tivoli, 09.12.2025
Il Giudice Valerio Ceccarelli
N. R.G. 2216/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valerio Ceccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da: elettivamente domiciliata in Roma, Via Antonio Stoppani, n. 1, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Claudio Coggiatti, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla citazione ATTRICE contro
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 09.09.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ha convenuto in giudizio il Parte_1 CP_1
, deducendo di essere cessionaria di plurimi crediti, derivanti da rapporti di
[...] fornitura (in relazione a diverse fatture emesse da e CP_2 Controparte_3
Hera Comm. S.p.a.) e chiedendo la condanna del convenuto al pagamento della relativa sorte capitale (quantificata nell'importo di Euro 184.671,27), oltre interessi moratori e interessi anatocistici, ulteriori fatture costituenti quota parte della predetta sorte capitale (quantificata nell'importo di Euro 1.680,00), interessi di mora su crediti diversi (quantificati nell'importo di Euro 222,12), interessi anatocistici sui predetti interessi di mora, danno per le spese di recupero (quantificato in Euro 6.560,00). 2
In via subordinata, parte attrice ha chiesto la condanna del convenuto a titolo di ingiustificato arricchimento, in relazione alle diverse forniture effettuate in favore del medesimo.
Nonostante rituale notifica dell'atto introduttivo, il non si è Controparte_1 costituito in giudizio, rimanendo conseguentemente contumace.
In corso di causa, parte attrice ha circoscritto la propria domanda, con riguardo al pagamento della sorte capitale (quantificata nell'importo di Euro 28.939,67), oltre interessi moratori e interessi anatocistici, ulteriori fatture costituenti quota parte della predetta sorte capitale (quantificata nell'importo di Euro 1.680,00), interessi di mora su crediti diversi (quantificati nell'importo di Euro 222,12), interessi anatocistici sui predetti interessi di mora, danno per le spese di recupero (quantificati in Euro 6.560,00), con domanda subordinata di indennizzo per ingiustificato arricchimento.
All'udienza del 09.09.2025, la parte costituita ha precisato le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini per comparse conclusionali e memorie di replica.
Va premesso che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve provare la fonte del proprio diritto, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la specifica deduzione e la prova del fatto impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa creditoria (cfr. Cass. 20.01.2015, n. 826, Cass. 15.07.2011 n. 15659, Cass. 15.03.2010, n. 6205, Cass. Sez. Un. 30.10.2001, n. 13533). Inoltre, venendo in rilievo fornitura eseguita in favore di ente pubblico locale, trova applicazione il requisito relativo alla necessaria esistenza di impegno di spesa, ai fini del riscontro della sussistenza di valida copertura finanziaria. In particolare, tale obbligo è sancito dall'art. 191, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 2000, per il quale “gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5. Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad altre amministrazioni pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, è effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della 3
comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati”. Dunque, l'impegno di spesa, comprensivo dell'impegno contabile registrato e dell'attestazione di copertura finanziaria, oggetto di attività interna alla stessa amministrazione, dunque dotato di autonomia rispetto alla successiva attività negoziale esterna dell'ente pubblico, assume rilevanza come requisito per l'effettuazione di ogni spesa da parte dell'ente pubblico locale. Coerentemente, l'art. 191, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 2000 prevede che “nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni”. Alla luce dell'indicato quadro normativo, è stato evidenziato che “l'art. 191, comma 1, t.u.e.l. dispone che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria, comunicati dal responsabile del servizio al terzo interessato che - ferma l'obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente dell'ente che abbia consentito la fornitura del bene o servizio in violazione della norma (comma 4) - ha facoltà, in mancanza della comunicazione suddetta, di non eseguire la prestazione. Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, detta norma chiude un risalente percorso sviluppatosi a partire dagli artt. 284 e 288 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 (T.U. della legge comunale e provinciale) e scandito dall'art. 23 del D.L. 2 marzo 1989, n. 66 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144), inserito nel titolo IV dedicato al risanamento finanziario delle gestioni locali, e quindi dall'art. 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (ordinamento delle autonomie locali), in attuazione del principio costituzionale di buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost. Tali previsioni - e, in particolare, l'art. 191 t.u.e.l., che ne riassume da ultimo la portata precettiva - nell'imporre l'indicazione dell'ammontare delle spese e dei mezzi per farvi fronte, a pena di nullità delle relative deliberazioni adottate in violazione di legge, tutelano, con tutta evidenza, il preminente interesse pubblico all'equilibrio economico- finanziario delle amministrazioni locali in un quadro di certezza della spesa secondo le previsioni di bilancio e di trasparenza dell'azione amministrativa. Costituisce, quindi, principio saldamente invalso nella giurisprudenza di questa Corte che gli atti degli enti locali importanti un obbligo contrattuale in capo ai medesimi siano validi e vincolanti nei loro confronti a condizione che siano accompagnati dal relativo impegno di spesa, diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che ne autorizza il compimento quanto del susseguente contratto stipulato 4
in attuazione” (Cass. 21.06.2024, n. 17197, conf. Cass. 19.12.2019, n. 33768, Cass. 18.11.2011, n. 24303, Cass. 28.12.2010, n. 26202, Cass. 26.05.2010, n. 12880). Pertanto, risulta evidente che l'originaria previsione di cui all'art. 284 del R.D. n. 383 del 1934 e la successiva previsione di cui all'art. 191, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 2000, “laddove richiede che nelle delibere sia indicato l'ammontare delle spese ed i mezzi per farvi fronte, ha la finalità di circoscrivere con chiarezza i confini dell'impegno assunto dalla pubblica amministrazione di modo che dal complesso della delibera stessa siano evincibili tutti gli elementi necessari a pervenire, da un lato, all'esatta identificazione e quantificazione delle spese stesse e, dall'altro, dei mezzi per farvi fronte, mediante un doppio e congiunto (e non alternativo) indice di riferimento, che vincola l'operato dell'Amministrazione in ragione del più ampio interesse pubblico” (Cass. 21.06.2024, n. 17197). In mancanza del necessario impegno di spesa, neppure può essere assegnata rilevanza al dato della materiale erogazione della fornitura richiesta, in quanto “l'avvenuta, pacifica somministrazione dell'energia elettrica, nel caso di specie, non riveste alcun carattere di decisività, non essendo di per sé idonea a qualificare la vicenda negoziale, ricostruita nei suoi esatti termini, nel senso di una sua diretta impegnatività per l'ente locale” (Cass. 21.06.2024, n. 17197, conf. Cass. 30.10.2013, n. 24478, Cass. 26.05.2010, n. 12880, Cass. 09.05.2007, n. 10640). Conseguentemente, occorre ritenere che l'impegno di spesa da parte dell'ente pubblico locale, corredato della puntuale indicazione delle spese da sostenere e dei mezzi per farvi fronte, costituisca requisito per affermare il carattere vincolante nei confronti dell'ente dell'obbligazione contrattuale, in suo difetto il contrato stipulato non assumendo portata impegnativa. Nel caso di specie, parte attrice non ha depositato la documentazione rilevante ai sensi dell'art. 191, commi 1 e 4, del D.Lgs. n. 267 del 2000, non provando la sussistenza di impegno di spesa, comprensivo dell'impegno contabile registrato e dell'attestazione di copertura finanziaria, assunto dall'ente pubblico locale in relazione al credito azionato, ciò precludendo la possibilità di affermare la sussistenza dell'obbligazione di pagamento in capo al convenuto. Né a sostegno della tesi attorea può invocarsi il principio di non contestazione rispetto ai fatti costitutivi del rapporto, quale sancito dall'art. 115 c.p.c., ostandovi la contumacia dell'ente convenuto (cfr. Cass. 23.06.2009, n. 14623). Conseguentemente, le domande di parte attrice fondate sull'inadempimento contrattuale del convenuto devono essere rigettate, ricomprendendosi anche quelle inerenti interessi, accessori e spese per il recupero dei relativi crediti.
Infine, deve essere dichiarata improponibile la domanda di indennizzo per arricchimento senza causa proposta dall'attrice, in relazione alle diverse forniture effettuate in favore del convenuto. 5
A tal riguardo, va evidenziato che “la sussidiarietà dell'azione di arricchimento va giudicata in astratto. Essa è pertanto esclusa laddove vi sia, anche astrattamente, un'altra azione proponibile da parte dell'impoverito, a meno che l'azione contrattuale sia stata rigettata per l'inesistenza del titolo” (Cass. 18.08.2025, n. 23471, conf. Cass. Sez. Un. 05.12.2023, n. 33954). Nel caso di specie, deve ritenersi evidentemente escluso il requisito indicato, posta la sussistenza dell'azione di adempimento contrattuale astrattamente proponibile dall'attrice per il conseguimento del corrispettivo pattuito, rigettata per motivazioni diverse dall'inesistenza del titolo contrattuale alla base della domanda. Inoltre, con specifico riguardo alla esclusione della proponibilità della domanda di ingiustificato arricchimento nei confronti dell'ente pubblico locale, in ipotesi di mancata documentazione dell'impegno di spesa, è stato rilevato che “in tema di assunzione d'impegni ed effettuazione di spese da parte degli enti locali, qualora la richiesta di prestazioni e servizi proveniente da un amministratore o un funzionario dell'ente locale non rientri nello schema procedimentale di spesa tipizzato dal terzo comma dell'art. 191 citato, non sorgono obbligazioni a carico dell'ente, bensì dell'amministratore o del funzionario, i quali ne rispondono con il proprio patrimonio, con la conseguente esclusione della proponibilità dell'azione di indebito arricchimento nei confronti dell'ente” (Cass. 21.06.2024, n. 17197, conf. Cass. 10.05.2017, n. 12608, Cass. 30.10.2013, n. 24478, Cass. 26.05.2010, n. 12880). Pertanto, la domanda subordinata di indennizzo per arricchimento senza causa proposta dall'attrice deve essere dichiarata improponibile.
Stante la mancata costituzione del convenuto, le spese di lite sostenute da parte attrice devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta le domande di pagamento proposte da parte attrice;
- Dichiara improponibile la domanda di indennizzo per arricchimento senza causa proposta da parte attrice;
- Dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Tivoli, 09.12.2025
Il Giudice Valerio Ceccarelli