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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 19/11/2025, n. 995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 995 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 524 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
IA IN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. Patrick Morselli
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1 con l'avv. Gaetano Orlando
e
CP_2 con l'avv.ssa Floriana Collerone
- RESISTENTI -
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Nelle note per l'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO
Con ricorso depositato il 6/03/2025, la parte ricorrente conveniva in giudizio avanti al
Tribunale di Bergamo – Sezione Lavoro, e al fine di ottenere l'annullamento del CP_3 CP_2 fermo amministrativo riguardante l'autovettura TG EW761HX e notificata con documento n.
019802025000001874000 notificata in data 27.01.2025 a mezzo pec, a seguito dell'asserito credito vantato da pari ad euro 142.043,59 alla data del 21.02.2025 CP_2
1 A sostegno della pretesa la parte ricorrente deduceva
- la decadenza ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 46/99, poiché i contributi previdenziali sono stati iscritti a ruolo successivamente al termine del 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento,
- la prescrizione quinquennale delle obbligazioni avente natura previdenziale ex legge n.
335 del 1995,
- l'invalidità della notifica del fermo amministrativo e in particolare:
a) la mancanza dell'oggetto standard, poiché la pec da trasmettere avrebbe dovuto avere come oggetto standard la dicitura “Notifica avviso di addebito”, assente nel caso di specie;
b) come testo la dicitura “ai sensi dell'art.30, quarto comma, D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, si trasmette in allegato, con valore di notifica, l'avviso di addebito formato dal giorno, mese ed anno”, precedentemente inviato tramite Raccomandata A/R risultata non consegnata. con indicazione del giorno, assente nel caso di specie.
c) come l'ente deputato alla riscossione avesse inviato il messaggio pec tramite l'indirizzo pec t, che non Email_1 risulterebbe inserito in nessun pubblico registro
***
La parte convenuta ha chiesto di rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e CP_3 diritto, eccependo, da una parte, la tardività dell'eccezione di decadenza atteso che la stessa avrebbe dovuto essere sollevata impugnando i singoli AVA nel rispetto dei termini di cui all'art. 24, c. 5, D.Lgs. n. 46/99 e, dall'altra, che sono intervenuti atti interruttivi della prescrizione quali gli avvisi di addebito, la comunicazione preventiva di fermo amministrativo.
Il convenuto si è regolarmente costituito chiedendo il rigetto del ricorso in quanto CP_2 infondato in fatto e diritto ed evidenziando che non sono indicati i titoli esecutivi alla base dell'atto impugnato, la mancanza di contestazioni nel merito e la tardività delle contestazioni.
Disposta la trattazione scritta dell'udienza, il Giudice - ritenuta la causa matura per la decisione e lette le note depositate - ha deciso la controversia come da sentenza depositata ex art 127 ter c.p.c..
DIRITTO
2 La parte ricorrente ha opposto Comunicazione Fermo Amministrativo n.
019802025000001874000 notificata in data 27.01.2025 a mezzo pec, a seguito dell'asserito credito vantato da pari ad euro 142.043,59 alla data del 21.02.2025 portante le somme CP_2 oggetto dei seguenti otto avvisi di addebito n. 31920160000537492000, n.
31920160001980717000, n. 31920160004449661000, 31920170000236138000,
31920180002310829000, 31920180002310829000, 31920180002596402000,
31920230000573555000, 31920240000390871000.
***
Prima di esaminare i motivi di opposizione formulati da parte opponente, giova in questa sede precisare, in linea generale, che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali - ed in genere per quelle non tributarie - prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente:
a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del d. lgs. n. 46 del 1999, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1°, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2°, e art. 618 bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo
(quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1° c.p.c.): il suddetto termine, originariamente di cinque giorni, è stato elevato a venti giorni per effetto delle modifiche apportate dal d. l. 14 marzo 2005 n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005 n. 80 (cfr. Cass. 18 novembre 2004, n. 21863).
Pertanto, una volta ricevuta la notifica della cartella di pagamento decorre il termine perentorio di 40 giorni per l'opposizione ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del d. lgs. n. 46 del
3 1999 per motivi attinenti il merito della pretesa contributiva.
Sul punto anche, Corte appello Brescia sez. lav., 21/02/2023, n.53:
“Ne discende che, una volta accertata l'avvenuta notifica o conoscenza di tutti gli atti impositivi oggetto di giudizio, ogni altra difesa dell'appellante non può essere vagliata, essendo certo che il Contribuente non ha opposto gli avvisi nel termine perentorio di legge (40 giorni dalla loro notifica o comunque da quando ne ha avuto conoscenza), con la conseguenza che il credito portato da ogni avviso di addebito è ormai definitivo e irretrattabile.
Per consolidata e ormai univoca giurisprudenza di legittimità, il credito iscritto a ruolo e portato dalla cartella di pagamento o dall'avviso di addebito, una volta che questi ultimi titoli esecutivi, debitamente e regolarmente notificati, non vengano opposti nel termine perentorio di legge, si consolida, nel senso che diviene irretrattabile e non può più essere contestato o posto in discussione (cfr.Cass.4338/2014 e anche Cass.Sez.Un. 23397/2016, in motivazione).
Il che equivale a dire che la pretesa creditoria portata da ogni cartella e da ogni avviso di addebito non opposti nel termine di legge, diviene intangibile e non è più soggetta ad alcun tipo di estinzione (potendo, tra l'altro, prescriversi soltanto la relativa azione esecutiva).
E' poi ormai assodato anche il carattere perentorio del termine previsto dall'art. 24, comma 5, dal D.Lgs. n.
46 del 1999, ed è altrettanto certo che esso è funzionalizzato, appunto, a rendere non più contestabile il credito contributivo, in caso di omessa tempestiva impugnazione, ed a consentirne una "rapida riscossione".”.
***
Accertata la regolarità delle notifiche è preclusa alla ricorrente ogni eccezione (compresa quella relativa alla decadenza per tardività dell'iscrizione a ruolo) che avrebbe dovuto essere tempestivamente proposta con opposizione nel termine di 40 giorni di cui all'art. 24, comma 5,
d.lgs. 46/99, il motivo è quindi infondato.
***
Quanto alla pretesa invalidità della notifica del fermo amministrativo, si condividono le motivazioni spese dal Tribunale di Bergamo est. Bertoncini sent. n. 746/2025 pubbl. il
16/09/2025:
“Relativamente alle eccezioni inerenti l'intimazione di pagamento, come ricordato dall' Controparte_4
la notifica di questa è correttamente avvenuta tramite pec (art. 4 d.p.r. 68/05) e nell'oggetto della
[...] pec è esattamente indicato “Notifica avviso di intimazione n. 01920259003799311000 Codice Fiscale
”. P.IVA_1
Inoltre, poiché la notifica riguardava l'intimazione di pagamento emessa dall' Controparte_4
4 CP_ non vi era obbligo di allegare alla pec anche gli avvisi di addebito già notificati dall' trattandosi di procedimenti notificatori autonomi ed indipendenti.
Quanto all'indirizzo di posta elettronica usato dall' Controparte_4
( t) questo è comunque tale da non ingenerare dubbi sul Email_1 mittente.
Si tratta, peraltro, di circostanza che, come chiarito dalla Corte d'Appello di Brescia, non inficia la regolare notifica dell'atto, essendo “del tutto indifferente che l'indirizzo PEC del mittente non sia quello di cui ai registri normativi (in particolare del registro IPA), perché quest'ultima iscrizione riguarda unicamente (ed espressamente secondo il testo di legge sopra riportato) il destinatario del messaggio PEC e non l'ente notificante (le pronunce giurisprudenziali invocate dalla società appellante non affermano un principio generale, ma si occupano esclusivamente dell'indirizzo del destinatario della notifica PEC e non anche dell'indirizzo del notificante)” (così,
C.d.A. Brescia, sent. 48/22).”
La domanda è, quindi, inammissibile.
***
Ed ancora, va rilevato, per quanto attiene all'eccezione di prescrizione, ante e post notifica dell'atto impositivo, che la prescrizione è stata interrotta da infatti è stata documentata CP_3 la rituale notifica di plurimi avvisi di intimazione e della comunicazione preventiva di ipoteca mediante pec. La parte ricorrente nulla ha contestato anche in sede di note riproponendo le medesime doglianze anche a fronte della produzione delle notifiche a cura delle parti resistenti.
Va respinto anche l'ulteriore eccezione, con cui il ricorrente censura i vizi nelle notifiche via pec delle cartelle di pagamento ed avvisi di addebito impugnati.
A tale riguardo si osserva che nel ricorso introduttivo del giudizio la parte ricorrente non ha formulato alcuna specifica censura in merito alla ritualità delle notifiche, essendosi limitata a negare in radice che alcun atto le fosse mai stato notificato.
La deduzione dei richiamati vizi delle notifiche, formulata per la prima volta in sede di note,
è perciò innanzitutto inammissibile, in quanto tardiva infatti essa ha ad oggetto censure di carattere formale, che avrebbero dovuto essere proposte, ex art. 617 c.p.c., entro il termine perentorio di venti giorni dalla notifica dei titoli, in forza del rinvio alle norme del codice di rito operato dall'art. 29, comma 2, d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
Si evidenzia al riguardo che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, costituiscono eccezioni formali, da proporsi nel termine di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c. per
5 l'opposizione agli atti esecutivi, quelle attinenti alla regolarità della cartella di pagamento e della notificazione (cfr. Cass. 17 luglio 2015, n. 15116; Cass. 9 luglio 2020 n. 14637).
Rientra certamente tra queste eccezioni formali quella relativa all'utilizzo da parte dell'ente notificante di un proprio indirizzo elettronico non risultante dai pubblici registri (vedi infra).
In ogni caso, ad abundantiam, le censure in esame, oltre che inammissibili in quanto tardive per le ragioni sopra esposte, sono, peraltro, anche nel merito infondate.
Quanto alle notifiche a mezzo pec si osserva che, a fronte del deposito, da parte di
[...]
e dell' della documentazione relativa alle notifiche, l'odierna Controparte_5 CP_2 ricorrente non ha svolto in sede di ricorso alcuna specifica contestazione in ordine alla ritualità della notifica.
In particolare, non ha contestato l'effettività della ricezione nella propria casella pec dell'intimazione di pagamento, né la leggibilità dei file trasmessi, né la conformità della copia analogica della ricevuta di avvenuta accettazione e consegna agli originali spediti dal gestore di posta elettronica, né tanto meno la conformità del documento allegato al messaggio di posta elettronica all'originale informatico o cartaceo in possesso del concessionario o dell'ente impositore.
Al riguardo si osserva che la notifica via pec delle cartelle esattoriali effettuata direttamente dall'esattore è consentita dall'art. 26, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, a mente del quale “la notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (IN.-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'IN.-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.
Con riferimento poi agli avvisi di addebito, l'art. 30, comma 4, d.l. 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, dispone che “l'avviso di addebito e' notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale”. CP_2
La prova della notifica via pec è assolta mediante produzione della ricevuta di avvenuta consegna (RAC), rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, che costituisce documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico
6 è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario (in tal senso cfr. ex multis Cass., 21 ottobre 2019, n. 26705; Cass., 26 novembre 2018, n. 30532; Cass., 21 luglio 2016, n. 15035).
Pertanto, risulta infondata anche l'eccezione di parte ricorrente in punto di invalidità / mancata prova della notifica da parte di per produzione solo della ricevuta di avvenuta consegna CP_3
e non anche di quella di accettazione.
Se ne deduce che, indipendentemente da eventuali vizi, le notifiche hanno raggiunto il loro scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c., con conseguente inoppugnabilità delle cartelle e degli avvisi di addebito, in quanto non opposti nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica ex art. 24 d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, ovvero in quello più breve previsto dall'art. 617 c.p.c. come ritiene questo Tribunale.
L'assunto di parte ricorrente, secondo cui non vi sarebbe stata notifica idonea a determinare la conoscenza dell'iscrizione a ruolo, è infatti smentito, come sopra evidenziato, dalla documentazione versata in atti dall' e dagli enti impositori nel Controparte_4 giudizio idonea a comprovare la notifica di tutti i titoli.
La notificazione a mezzo P.E.C. è espressamente prevista e regolata dagli artt. 26 del D.P.R.
29 settembre 1973, n. 602 e 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, tra l'altro con procedure proprie, in deroga a quanto previsto in tal senso dall'art. 149 bis C.P.C., che nella specie risultano rispettate, quanto alle modalità di notificazione ed al rispetto dell'elenco degli indirizzi telematici previsti per legge, e non risulta interdetta, o limitata, da alcuna disposizione del
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 e succ. mod. ed int., per quanto attiene le procedure di accertamento e di riscossione dei contributi previdenziali ed assicurativi degli Enti istituzionalmente preposti come l' CP_2
Ne deriva che, avendo la parte ricorrente agito dopo la scadenza del termine perentorio, la stessa è decaduta dalla facoltà di svolgere censure inerenti al merito delle pretese, con conseguente irretrattabilità dei crediti contributivi.
In applicazione del criterio della soccombenza, l'opponente deve essere condannato a rimborsare alle convenute le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. n.147/2022 ai minimi dello scaglione in considerazione delle eccezioni svolte.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando:
7 - rigetta integralmente il ricorso,
- condanna il ricorrente a rifondere a ciascuna delle convenute le spese di lite, liquidate in
€ 4.200,00 ciascuna, oltre accessori fiscali, previdenziali e spese generali come per legge.
Bergamo, 19/11/2025
Il Giudice
IA ER
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
IA IN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. Patrick Morselli
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1 con l'avv. Gaetano Orlando
e
CP_2 con l'avv.ssa Floriana Collerone
- RESISTENTI -
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Nelle note per l'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO
Con ricorso depositato il 6/03/2025, la parte ricorrente conveniva in giudizio avanti al
Tribunale di Bergamo – Sezione Lavoro, e al fine di ottenere l'annullamento del CP_3 CP_2 fermo amministrativo riguardante l'autovettura TG EW761HX e notificata con documento n.
019802025000001874000 notificata in data 27.01.2025 a mezzo pec, a seguito dell'asserito credito vantato da pari ad euro 142.043,59 alla data del 21.02.2025 CP_2
1 A sostegno della pretesa la parte ricorrente deduceva
- la decadenza ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 46/99, poiché i contributi previdenziali sono stati iscritti a ruolo successivamente al termine del 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento,
- la prescrizione quinquennale delle obbligazioni avente natura previdenziale ex legge n.
335 del 1995,
- l'invalidità della notifica del fermo amministrativo e in particolare:
a) la mancanza dell'oggetto standard, poiché la pec da trasmettere avrebbe dovuto avere come oggetto standard la dicitura “Notifica avviso di addebito”, assente nel caso di specie;
b) come testo la dicitura “ai sensi dell'art.30, quarto comma, D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, si trasmette in allegato, con valore di notifica, l'avviso di addebito formato dal giorno, mese ed anno”, precedentemente inviato tramite Raccomandata A/R risultata non consegnata. con indicazione del giorno, assente nel caso di specie.
c) come l'ente deputato alla riscossione avesse inviato il messaggio pec tramite l'indirizzo pec t, che non Email_1 risulterebbe inserito in nessun pubblico registro
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La parte convenuta ha chiesto di rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e CP_3 diritto, eccependo, da una parte, la tardività dell'eccezione di decadenza atteso che la stessa avrebbe dovuto essere sollevata impugnando i singoli AVA nel rispetto dei termini di cui all'art. 24, c. 5, D.Lgs. n. 46/99 e, dall'altra, che sono intervenuti atti interruttivi della prescrizione quali gli avvisi di addebito, la comunicazione preventiva di fermo amministrativo.
Il convenuto si è regolarmente costituito chiedendo il rigetto del ricorso in quanto CP_2 infondato in fatto e diritto ed evidenziando che non sono indicati i titoli esecutivi alla base dell'atto impugnato, la mancanza di contestazioni nel merito e la tardività delle contestazioni.
Disposta la trattazione scritta dell'udienza, il Giudice - ritenuta la causa matura per la decisione e lette le note depositate - ha deciso la controversia come da sentenza depositata ex art 127 ter c.p.c..
DIRITTO
2 La parte ricorrente ha opposto Comunicazione Fermo Amministrativo n.
019802025000001874000 notificata in data 27.01.2025 a mezzo pec, a seguito dell'asserito credito vantato da pari ad euro 142.043,59 alla data del 21.02.2025 portante le somme CP_2 oggetto dei seguenti otto avvisi di addebito n. 31920160000537492000, n.
31920160001980717000, n. 31920160004449661000, 31920170000236138000,
31920180002310829000, 31920180002310829000, 31920180002596402000,
31920230000573555000, 31920240000390871000.
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Prima di esaminare i motivi di opposizione formulati da parte opponente, giova in questa sede precisare, in linea generale, che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali - ed in genere per quelle non tributarie - prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente:
a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del d. lgs. n. 46 del 1999, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1°, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2°, e art. 618 bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo
(quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1° c.p.c.): il suddetto termine, originariamente di cinque giorni, è stato elevato a venti giorni per effetto delle modifiche apportate dal d. l. 14 marzo 2005 n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005 n. 80 (cfr. Cass. 18 novembre 2004, n. 21863).
Pertanto, una volta ricevuta la notifica della cartella di pagamento decorre il termine perentorio di 40 giorni per l'opposizione ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del d. lgs. n. 46 del
3 1999 per motivi attinenti il merito della pretesa contributiva.
Sul punto anche, Corte appello Brescia sez. lav., 21/02/2023, n.53:
“Ne discende che, una volta accertata l'avvenuta notifica o conoscenza di tutti gli atti impositivi oggetto di giudizio, ogni altra difesa dell'appellante non può essere vagliata, essendo certo che il Contribuente non ha opposto gli avvisi nel termine perentorio di legge (40 giorni dalla loro notifica o comunque da quando ne ha avuto conoscenza), con la conseguenza che il credito portato da ogni avviso di addebito è ormai definitivo e irretrattabile.
Per consolidata e ormai univoca giurisprudenza di legittimità, il credito iscritto a ruolo e portato dalla cartella di pagamento o dall'avviso di addebito, una volta che questi ultimi titoli esecutivi, debitamente e regolarmente notificati, non vengano opposti nel termine perentorio di legge, si consolida, nel senso che diviene irretrattabile e non può più essere contestato o posto in discussione (cfr.Cass.4338/2014 e anche Cass.Sez.Un. 23397/2016, in motivazione).
Il che equivale a dire che la pretesa creditoria portata da ogni cartella e da ogni avviso di addebito non opposti nel termine di legge, diviene intangibile e non è più soggetta ad alcun tipo di estinzione (potendo, tra l'altro, prescriversi soltanto la relativa azione esecutiva).
E' poi ormai assodato anche il carattere perentorio del termine previsto dall'art. 24, comma 5, dal D.Lgs. n.
46 del 1999, ed è altrettanto certo che esso è funzionalizzato, appunto, a rendere non più contestabile il credito contributivo, in caso di omessa tempestiva impugnazione, ed a consentirne una "rapida riscossione".”.
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Accertata la regolarità delle notifiche è preclusa alla ricorrente ogni eccezione (compresa quella relativa alla decadenza per tardività dell'iscrizione a ruolo) che avrebbe dovuto essere tempestivamente proposta con opposizione nel termine di 40 giorni di cui all'art. 24, comma 5,
d.lgs. 46/99, il motivo è quindi infondato.
***
Quanto alla pretesa invalidità della notifica del fermo amministrativo, si condividono le motivazioni spese dal Tribunale di Bergamo est. Bertoncini sent. n. 746/2025 pubbl. il
16/09/2025:
“Relativamente alle eccezioni inerenti l'intimazione di pagamento, come ricordato dall' Controparte_4
la notifica di questa è correttamente avvenuta tramite pec (art. 4 d.p.r. 68/05) e nell'oggetto della
[...] pec è esattamente indicato “Notifica avviso di intimazione n. 01920259003799311000 Codice Fiscale
”. P.IVA_1
Inoltre, poiché la notifica riguardava l'intimazione di pagamento emessa dall' Controparte_4
4 CP_ non vi era obbligo di allegare alla pec anche gli avvisi di addebito già notificati dall' trattandosi di procedimenti notificatori autonomi ed indipendenti.
Quanto all'indirizzo di posta elettronica usato dall' Controparte_4
( t) questo è comunque tale da non ingenerare dubbi sul Email_1 mittente.
Si tratta, peraltro, di circostanza che, come chiarito dalla Corte d'Appello di Brescia, non inficia la regolare notifica dell'atto, essendo “del tutto indifferente che l'indirizzo PEC del mittente non sia quello di cui ai registri normativi (in particolare del registro IPA), perché quest'ultima iscrizione riguarda unicamente (ed espressamente secondo il testo di legge sopra riportato) il destinatario del messaggio PEC e non l'ente notificante (le pronunce giurisprudenziali invocate dalla società appellante non affermano un principio generale, ma si occupano esclusivamente dell'indirizzo del destinatario della notifica PEC e non anche dell'indirizzo del notificante)” (così,
C.d.A. Brescia, sent. 48/22).”
La domanda è, quindi, inammissibile.
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Ed ancora, va rilevato, per quanto attiene all'eccezione di prescrizione, ante e post notifica dell'atto impositivo, che la prescrizione è stata interrotta da infatti è stata documentata CP_3 la rituale notifica di plurimi avvisi di intimazione e della comunicazione preventiva di ipoteca mediante pec. La parte ricorrente nulla ha contestato anche in sede di note riproponendo le medesime doglianze anche a fronte della produzione delle notifiche a cura delle parti resistenti.
Va respinto anche l'ulteriore eccezione, con cui il ricorrente censura i vizi nelle notifiche via pec delle cartelle di pagamento ed avvisi di addebito impugnati.
A tale riguardo si osserva che nel ricorso introduttivo del giudizio la parte ricorrente non ha formulato alcuna specifica censura in merito alla ritualità delle notifiche, essendosi limitata a negare in radice che alcun atto le fosse mai stato notificato.
La deduzione dei richiamati vizi delle notifiche, formulata per la prima volta in sede di note,
è perciò innanzitutto inammissibile, in quanto tardiva infatti essa ha ad oggetto censure di carattere formale, che avrebbero dovuto essere proposte, ex art. 617 c.p.c., entro il termine perentorio di venti giorni dalla notifica dei titoli, in forza del rinvio alle norme del codice di rito operato dall'art. 29, comma 2, d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
Si evidenzia al riguardo che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, costituiscono eccezioni formali, da proporsi nel termine di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c. per
5 l'opposizione agli atti esecutivi, quelle attinenti alla regolarità della cartella di pagamento e della notificazione (cfr. Cass. 17 luglio 2015, n. 15116; Cass. 9 luglio 2020 n. 14637).
Rientra certamente tra queste eccezioni formali quella relativa all'utilizzo da parte dell'ente notificante di un proprio indirizzo elettronico non risultante dai pubblici registri (vedi infra).
In ogni caso, ad abundantiam, le censure in esame, oltre che inammissibili in quanto tardive per le ragioni sopra esposte, sono, peraltro, anche nel merito infondate.
Quanto alle notifiche a mezzo pec si osserva che, a fronte del deposito, da parte di
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e dell' della documentazione relativa alle notifiche, l'odierna Controparte_5 CP_2 ricorrente non ha svolto in sede di ricorso alcuna specifica contestazione in ordine alla ritualità della notifica.
In particolare, non ha contestato l'effettività della ricezione nella propria casella pec dell'intimazione di pagamento, né la leggibilità dei file trasmessi, né la conformità della copia analogica della ricevuta di avvenuta accettazione e consegna agli originali spediti dal gestore di posta elettronica, né tanto meno la conformità del documento allegato al messaggio di posta elettronica all'originale informatico o cartaceo in possesso del concessionario o dell'ente impositore.
Al riguardo si osserva che la notifica via pec delle cartelle esattoriali effettuata direttamente dall'esattore è consentita dall'art. 26, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, a mente del quale “la notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (IN.-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'IN.-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.
Con riferimento poi agli avvisi di addebito, l'art. 30, comma 4, d.l. 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, dispone che “l'avviso di addebito e' notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale”. CP_2
La prova della notifica via pec è assolta mediante produzione della ricevuta di avvenuta consegna (RAC), rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, che costituisce documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico
6 è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario (in tal senso cfr. ex multis Cass., 21 ottobre 2019, n. 26705; Cass., 26 novembre 2018, n. 30532; Cass., 21 luglio 2016, n. 15035).
Pertanto, risulta infondata anche l'eccezione di parte ricorrente in punto di invalidità / mancata prova della notifica da parte di per produzione solo della ricevuta di avvenuta consegna CP_3
e non anche di quella di accettazione.
Se ne deduce che, indipendentemente da eventuali vizi, le notifiche hanno raggiunto il loro scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c., con conseguente inoppugnabilità delle cartelle e degli avvisi di addebito, in quanto non opposti nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica ex art. 24 d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, ovvero in quello più breve previsto dall'art. 617 c.p.c. come ritiene questo Tribunale.
L'assunto di parte ricorrente, secondo cui non vi sarebbe stata notifica idonea a determinare la conoscenza dell'iscrizione a ruolo, è infatti smentito, come sopra evidenziato, dalla documentazione versata in atti dall' e dagli enti impositori nel Controparte_4 giudizio idonea a comprovare la notifica di tutti i titoli.
La notificazione a mezzo P.E.C. è espressamente prevista e regolata dagli artt. 26 del D.P.R.
29 settembre 1973, n. 602 e 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, tra l'altro con procedure proprie, in deroga a quanto previsto in tal senso dall'art. 149 bis C.P.C., che nella specie risultano rispettate, quanto alle modalità di notificazione ed al rispetto dell'elenco degli indirizzi telematici previsti per legge, e non risulta interdetta, o limitata, da alcuna disposizione del
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 e succ. mod. ed int., per quanto attiene le procedure di accertamento e di riscossione dei contributi previdenziali ed assicurativi degli Enti istituzionalmente preposti come l' CP_2
Ne deriva che, avendo la parte ricorrente agito dopo la scadenza del termine perentorio, la stessa è decaduta dalla facoltà di svolgere censure inerenti al merito delle pretese, con conseguente irretrattabilità dei crediti contributivi.
In applicazione del criterio della soccombenza, l'opponente deve essere condannato a rimborsare alle convenute le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. n.147/2022 ai minimi dello scaglione in considerazione delle eccezioni svolte.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando:
7 - rigetta integralmente il ricorso,
- condanna il ricorrente a rifondere a ciascuna delle convenute le spese di lite, liquidate in
€ 4.200,00 ciascuna, oltre accessori fiscali, previdenziali e spese generali come per legge.
Bergamo, 19/11/2025
Il Giudice
IA ER
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