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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 01/12/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. N. 826/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ON
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 826/2025 promossa da:
(C.F. ), nata ON (KR), l'08/01/1974 ed Parte_1 C.F._1
ai fini del presente giudizio domiciliata in VIA S. DOMENICA N. 14 - 88841 ISOLA DI CAPO
RIZZUTO - presso lo studio dell'avv. CAVALIERE SERAFINA (C.F. ) C.F._2
che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso
E
(C.F. ), nato a [...], il [...] ed ai fini CP_1 C.F._3
del presente giudizio domiciliato in VIA TORINO N. 122 – 88900 ON - presso lo studio dell'avv. GRECO ANTONIO (C.F. ), che lo rappresenta e C.F._4
difende per mandato in calce al ricorso
entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO intervenuto
OGGETTO: Separazione consensuale.
Conclusioni: rassegnate all'udienza dell'08.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51. c.p.c., depositato in data 16.07.2025, Pt_1
e esponevano:
[...] CP_1
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 30.09.2006, nel Comune di
CR (KR), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 201 parte II - serie A - anno 2006;
- che dalla loro unione nascevano due figli: , nata il [...] e , nato il Per_1 Per_2
10.02.2011 (minorenni);
- che la convivenza era divenuta intollerabile, ragion per cui decidevano di separarsi.
Tanto premesso, le parti chiedevano che il Tribunale pronunciasse la loro separazione alle condizioni concordate per le quali si rimanda al ricorso introduttivo, depositato in data
16.07.2025.
Con decreto del 14.08.2025, il Presidente dott.ssa A. Angiuli, assegnava la causa all'odierno giudice relatore, autorizzando altresì la trattazione scritta della stessa, con deposito telematico di note scritte fino al giorno dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
In data 6.10.2025 le parti depositavano congiuntamente note scritte d'udienza, riportandosi alle condizioni di cui al ricorso.
Visto il parere favorevole del P.M. reso in data 03.09.2025, letti gli atti, con ordinanza dell'08.10.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, in Camera di Consiglio.
*****
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita.
Va pertanto pronunciata la separazione consensuale alle condizioni concordate dai coniugi, rientrando l'oggetto di tali accordi nella disponibilità delle parti e non presentando profili di illiceità.
Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di CR, sezione civile, ufficio volontaria giurisdizione, in composizione collegiale, nel giudizio di cui al n. 826/2025 R.G.V.G., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiarala separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 30.09.2006 nel Comune di CR (KR), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto comune al n.
201 – parte II - serie A - anno 2006;
2) Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi;
3) Autorizza i coniugi a vivere separatamente;
4) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
CR (KR), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di CR in data 20.11.2025.
Il Giudice rel. est.
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Angiuli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ON
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 826/2025 promossa da:
(C.F. ), nata ON (KR), l'08/01/1974 ed Parte_1 C.F._1
ai fini del presente giudizio domiciliata in VIA S. DOMENICA N. 14 - 88841 ISOLA DI CAPO
RIZZUTO - presso lo studio dell'avv. CAVALIERE SERAFINA (C.F. ) C.F._2
che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso
E
(C.F. ), nato a [...], il [...] ed ai fini CP_1 C.F._3
del presente giudizio domiciliato in VIA TORINO N. 122 – 88900 ON - presso lo studio dell'avv. GRECO ANTONIO (C.F. ), che lo rappresenta e C.F._4
difende per mandato in calce al ricorso
entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO intervenuto
OGGETTO: Separazione consensuale.
Conclusioni: rassegnate all'udienza dell'08.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51. c.p.c., depositato in data 16.07.2025, Pt_1
e esponevano:
[...] CP_1
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 30.09.2006, nel Comune di
CR (KR), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 201 parte II - serie A - anno 2006;
- che dalla loro unione nascevano due figli: , nata il [...] e , nato il Per_1 Per_2
10.02.2011 (minorenni);
- che la convivenza era divenuta intollerabile, ragion per cui decidevano di separarsi.
Tanto premesso, le parti chiedevano che il Tribunale pronunciasse la loro separazione alle condizioni concordate per le quali si rimanda al ricorso introduttivo, depositato in data
16.07.2025.
Con decreto del 14.08.2025, il Presidente dott.ssa A. Angiuli, assegnava la causa all'odierno giudice relatore, autorizzando altresì la trattazione scritta della stessa, con deposito telematico di note scritte fino al giorno dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
In data 6.10.2025 le parti depositavano congiuntamente note scritte d'udienza, riportandosi alle condizioni di cui al ricorso.
Visto il parere favorevole del P.M. reso in data 03.09.2025, letti gli atti, con ordinanza dell'08.10.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, in Camera di Consiglio.
*****
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita.
Va pertanto pronunciata la separazione consensuale alle condizioni concordate dai coniugi, rientrando l'oggetto di tali accordi nella disponibilità delle parti e non presentando profili di illiceità.
Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di CR, sezione civile, ufficio volontaria giurisdizione, in composizione collegiale, nel giudizio di cui al n. 826/2025 R.G.V.G., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiarala separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 30.09.2006 nel Comune di CR (KR), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto comune al n.
201 – parte II - serie A - anno 2006;
2) Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi;
3) Autorizza i coniugi a vivere separatamente;
4) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
CR (KR), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di CR in data 20.11.2025.
Il Giudice rel. est.
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Angiuli