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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/01/2026, n. 3958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3958 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: AN EG - Presidente - Sent. n. sez. 82/2026 PP AR CC - 13/01/2026 ND ON R.G.N. 35884/2025 CE OR NI ON - Relatore - ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: CA LO, nato a [...] il [...] rappresentato ed assistito dall’avv. Alessandro Diddi e dall’avv. Pasquale Lepera - di fiducia avverso l’ordinanza del 04/03/2025 del Tribunale di Catanzaro in funzione di giudice del riesame visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Daniela Cardamone;
letta la requisitoria scritta con la quale la Sostituta Procuratrice generale, SI CA, ha chiesto il rigetto del ricorso. 1. Con l’ordinanza impugnata del 4 marzo 2025, il Tribunale di Catanzaro, giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento con rinvio dell’ordinanza del 15 febbraio 2024, disposto con sentenza n. 2840 del 16 ottobre 2024 (dep. 2025) della Sesta Sezione penale di questa Corte, ha nuovamente rigettato l’appello proposto ai sensi dell’art. 322- cod. proc. pen. da LO CA avverso l’ordinanza della Corte di appello di Catanzaro emessa in data 12 giugno 2023, che aveva rigettato la richiesta di revoca del sequestro, adottato di urgenza dal Penale Sent. Sez. 2 Num. 3958 Anno 2026 Presidente: EG AN Relatore: ON NI Data Udienza: 13/01/2026 2 Pubblico Ministero in data 12 maggio 2017 e convalidato dal Giudice per le indagini preliminari in data 25 maggio 2017. Osservava il Tribunale che al CA veniva contestato di essere intraneo alla cosca di 'ndrangheta Arena-Gentile-Nicoscia, occupandosi principalmente del settore della somministrazione dei pasti nelle strutture gestite dal Centro di Accoglienza S. Anna di Isola di Capo Rizzuto, nell'ambito del c.d. “Affare Misericordia”, in cui la predetta cosca aveva costituito una pluralità di imprese, affidate a dei sodali, che riversavano nelle casse del sodalizio criminoso i corrispettivi dei servizi resi. Dal definitivo accertamento della responsabilità penale del CA per i reati previsti ai capi 54 e 99, rispettivamente concernenti la violazione degli artt. 8 e 10 d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74 (emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ed occultamento o distruzione di documenti contabili), conseguente alla sentenza n. 24950/23 del 22 febbraio 2023, emessa dalla Prima Sezione penale di questa Corte, discendeva la permanenza dei requisiti per il sequestro finalizzato alla confisca anche per equivalente, ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., con riferimento all'art. 12- del d.lgs. n. 74 del 2000, per un profitto del reato calcolato nella misura di euro 676.000,00, in relazione a tre fatture emesse per operazioni insistenti. Inoltre, essendo la contestazione del reato associativo di stampo mafioso ancora (a seguito di annullamento con rinvio della sentenza del 09/06/2021 della Corte di appello di Catanzaro disposto con la citata sentenza n. 24950/23 del 22 febbraio 2023, della Prima Sezione di questa Corte), non era stata esclusa una correlazione, specifica e concreta, tra la gestione delle imprese sequestrate e le attività riconducibili all'associazione criminosa, con la conseguenza che le stesse dovevano restare vincolate in ragione della sussistenza dei presupposti di cui al sequestro impeditivo (art. 321, comma 1, cod. proc. pen.), indipendentemente dalla data della loro costituzione risalente all’anno 2002, che la difesa evidenziava precedere la decorrenza delle condotte di associazione per delinquere contestate al capo 1. Infine, osservava il Tribunale, in caso di condanna definitiva del CA per associazione di tipo mafioso, si applicherebbe la confisca ai sensi dell'art. 240- cod. pen. ai cespiti a lui riconducibili di valore sproporzionato al reddito, e di cui non giustifichi la lecita provenienza, pure in assenza di collegamento diretto con il reato. In merito al secondo profilo di censura, relativo al requisito della sproporzione di cui all’art. 240- cod. pen., il Tribunale affermava che le deduzioni difensive, veicolate mediante la consulenza tecnica di parte, erano 3 caratterizzate da genericità e aspecificità in quanto le relative affermazioni non erano supportate da documentazione adeguata. Quanto ai rilievi della difesa secondo i quali il CA aveva realizzato gli immobili oggetto di sequestro in regime di autonomia e di autoproduzione e che, per i medesimi, doveva valere il costo di produzione, il Tribunale affermava che tale deduzione non risultava supportata da alcun elemento fattuale comprovante l'acquisto a titolo originario e non derivativo, e che, pur ammettendo il mancato esborso per la manodopera, non erano stati forniti i criteri attraverso i quali si perveniva a stimare il costo delle materie prime che il CA si era procurato sul mercato, e per i quali non si allegava documentazione contabile. Quanto alla circostanza che, secondo la consulenza della difesa, nel biennio 2009/2011 i flussi di cassa derivanti dalle "vendita stagionale" delle residenze turistiche confluissero sul conto corrente bancario intestato a UL SC, coniuge di CA RE, e solo nel 2012 rientrassero nella disponibilità di CA EF, figlia del ricorrente, il Tribunale osservava che si trattava di circostanza non comprovata neanche attraverso copia dei relativi estratti conto, e pertanto inidonea a sollecitare una rivisitazione della entità delle entrate di cui il nucleo familiare di CA LO poteva beneficiare. Il Tribunale concludeva, quindi, che anche i residui cespiti sequestrati, consistenti in beni immobili e mobili registrati, saldi attivi di conto corrente, fossero riconducibili alla previsione di cui all'art. 240- cod. pen. e, quindi, di presunta e indiretta derivazione illecita. Per quanto riguarda il , il Tribunale ravvisava un elevato rischio di dispersione delle risorse economiche detenute, di cui il CA non giustificava in alcun modo la lecita provenienza, che motivava l'esigenza anticipatoria del sequestro, rispetto alla confisca definitiva. In particolare, la rilevante entità del patrimonio confiscabile, unitamente alla intervenuta condanna per i delitti di cui ai capi 54) e 99), rendevano concreto ed attuale il pericolo che dalla permanente disponibilità dei beni, anche in considerazione della loro qualità (trattandosi di beni mobili e fungibili e, quindi, facilmente occultabili, o di immobili e quote societarie tendenzialmente alienabili dal CA), potesse derivarne la dispersione, in ragione della loro difficile tracciabilità e, di conseguenza, del loro recupero ai fini della confisca in caso di condanna. 2. Ricorrono per cassazione avverso la predetta ordinanza i difensori dell’imputato, deducendo: 2.1. Violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per inosservanza od erronea applicazione dell'art. 627 cod. proc. pen. e violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. per omessa motivazione. 4 Si deduce che il Tribunale di Catanzaro avrebbe trascurato la sentenza di annullamento pronunciata dalla Sesta Sezione penale di questa Corte, motivando il rigetto dell’appello mediante il riferimento ai capi di imputazione ed alla sentenza n. 24950 del 22 febbraio 2023 della Prima Sezione penale di questa Corte che aveva annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai delitti di cui ai delitti di cui ai capi 46), 47), 49), 59), 72) e 81) e con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro in ordine ai delitti di cui ai capi 1) e 117), senza tenere conto del fatto che, in data 21 luglio 2025, la Corte di appello di Catanzaro, in sede di giudizio di rinvio, aveva assolto LO CA dal delitto di cui al capo 1 (come risulta dal dispositivo di sentenza allegato al ricorso). Si deduce, inoltre che, come emergerebbe dagli atti del processo, gli affidamenti dei servizi del Centro di Accoglienza S. Anna da parte della Prefettura di Crotone erano sempre stati assegnati con procedure semplificate;
conseguentemente, solo a decorrere dal 2009, CA LO in qualità di socio di fatto dell'impresa di ristorazione subappaltatrice, avrebbe concorso alla ritenuta distrazione di denaro pubblico, quale corrispettivo per le forniture di pasti eseguite in favore della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia - Fraternita Misericordia di Isola di Capo Rizzuto per il Centro di accoglienza per i richiedenti asilo di Isola di Capo Rizzuto a seguito dell'affidamento in subappalto del servizio , avvenuta a decorrere dal 2009 - e non dal 2002 come sarebbe erroneamente sostenuto - al fine di destinarle alla cd. «bacinella» nella disponibilità della consorteria criminale di Isola di Capo Rizzuto. Lo spostamento della data di decorrenza della contestazione troverebbe conforto nella documentazione prodotta in sede di istanza di dissequestro alla Corte di appello, la quale offrirebbe una ricostruzione che condurrebbe inevitabilmente a ritenere che la decorrenza dell'ipotizzata contestazione sia da collocare temporalmente al settembre 2009 e, pertanto, in una fase successiva al 2002, anno di riferimento della contestata fattispecie associativa. Il Tribunale avrebbe anche omesso di confrontarsi con la produzione difensiva, volta a sostenere la “riperimetrazione” del sequestro in ragione della sentenza di annullamento della Corte. Infine, la valutazione della consulenza tecnica prodotta, finalizzata ad individuare la capacità reddituale di CA LO e del proprio nucleo familiare, sarebbe stata del tutto omessa dal Tribunale, che si sarebbe limitato a richiamare i capi di imputazione e le sentenze non ancora definitive rese nell'ambito dei giudizi. 2.2. Vizi di cui all’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. per inosservanza o erronea applicazione dell'art. 627 cod. proc. pen., omessa motivazione in ordine al perimetro temporale in riferimento alla legittimità del 5 vincolo cautelare sui beni sequestrati;
violazione di legge in relazione all'art. 12- l. n. 356 del 1992 e all’art. 321 cod. proc. pen. Si deduce la violazione del vincolo per il giudice di rinvio in quanto, in sintesi, l'ordinanza impugnata non avrebbe chiarito: a) la causale per cui i singoli beni sono stati sequestrati;
b) quali beni siano stati ritenuti profitto dei reati e quali cose che servirono o furono destinate a commettere il reato;
c) perché detti beni sarebbero confiscabili, quale sarebbe il nesso di derivazione diretta e di pertinenza tra detti beni e i reati per cui si procede;
d) quali beni siano stati sequestrati, invece, ai sensi dell'art. 240- cod. pen.; e) quali sarebbero i presupposti fondanti della misura cautelare nel caso in cui si faccia riferimento a detta norma, quale il perimetro temporale in cui opera l'illecita accumulazione, quando i singoli beni sarebbero stati acquistati, rispetto a cosa debba essere verificata la sproporzione;
f) quali siano i beni sequestrati ai sensi dell'art. 416- cod. pen. e, rispetto alle società, se si tratti di imprese strutturalmente mafiose. 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. 2. Il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce un vizio di violazione di legge con riferimento all’art. 627 cod. proc. pen. e per omessa motivazione, è inammissibile perché fondato su censure in parte manifestamente infondate e in parte non consentite. 2.1. Con un primo profilo di censura si eccepisce la violazione di legge con riferimento all’art. 627 cod. proc. pen. lamentando che il Tribunale non si sarebbe attenuto alle indicazioni della sentenza rescindente di questa Corte nella parte in cui avrebbe affermato la necessità di verificare « … il perimetro temporale a cui si dovrebbe fare riferimento per determinare la legittimità dell'apposizione del vincolo cautelare sui beni, sul nesso di pertinenza tra i beni e i reati contestati», e nella parte in cui avrebbe sottolineato la necessità di motivare in ordine al « … requisito della sproporzione tra beni e reddito o attività dei ricorrenti, al perimetro temporale a cui si dovesse fare riferimento per determinare la legittimità dell'apposizione del vincolo cautelare sui beni, sul nesso di pertinenza tra i beni e i reati contestati;
sul motivo per cui debbano rimanere in sequestro beni acquistati prima del , non potendo certo ritenersi adeguato il riferimento al fatto che il sodalizio mafioso di cui CA avrebbe fatto parte sarebbe presente sul territorio già prima della commissione dei fatti per cui si procede» (pag. 6 del ricorso). 6 Si osserva in proposito che quello citato nel ricorso tra virgolette, peraltro non testualmente, è un brano di una diversa sentenza di annullamento pronunciata dalla Sesta Sezione penale di questa Corte nei confronti di TO OE e di LA RI (Sez. 6, n. 35588 del 29/04/2021, OE, non mass.). Ne consegue che non può configurarsi il vizio di violazione di legge lamentato con riferimento all’art. 627 cod. proc. pen. per mancata ottemperanza al vincolo per il giudice di rinvio facendo riferimento, per individuare tale vincolo, a diversa sentenza di annullamento con rinvio. 2.2. La doglianza, inoltre, nella parte in cui si fa riferimento ad atti del processo sulla base dei quali la data di decorrenza della contestazione del delitto di partecipazione ad associazione di stampo mafioso dal 2002 dovrebbe essere spostata al 2009, al di là di ogni altra valutazione, oltre a richiedere una valutazione di merito non consentita in questa sede, appare inammissibile per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, in quanto si fa riferimento ad atti che non vengono allegati al ricorso (Sez. 2, n. 20667 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071-01; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053-01; Sez. 3, n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, Rv. 260994- 01). 2.3. Si lamenta, inoltre, che il Tribunale non avrebbe preso in considerazione la circostanza che il 21 luglio 2025, all’esito del giudizio di appello di rinvio, la Corte di appello di Catanzaro ha assolto LO CA dal reato di partecipazione ad associazione mafiosa a lui ascritto al capo 1 (si veda dispositivo di sentenza allegato al ricorso), senza considerare che, essendo stata la sentenza emessa il 21 luglio 2025, non poteva essere conosciuta dai giudici del Tribunale di Catanzaro quando è stata emessa l’ordinanza impugnata del 4 marzo 2025, e che, comunque, l’assoluzione del CA per il delitto di partecipazione ad associazione di stampo mafioso non risulta essere irrevocabile. A tal proposito, va osservato che la Corte di legittimità ha chiarito che, in tema di misure cautelari reali, la pronuncia in appello di una sentenza non irrevocabile di assoluzione, che riformi una precedente sentenza di condanna, determina l'immediata perdita di efficacia del sequestro preventivo finalizzato alla confisca a condizione che il bene in sequestro non sia soggetto a confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240, comma 2, n. 2 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 44961 del 15/09/2016, Consorzio San Raffaele, Rv. 268569-01; Sez. 6, n. 40388 del 26/05/2009, Armenise, non massimata sul punto). Ne consegue che, in caso di sequestro finalizzato a confische obbligatorie, come nel caso in esame, permanendo le esigenze cautelari, come ritenuto dal Tribunale che dà conto esaustivamente del permanere del nei confronti del CA (pag. 5 dell’ordinanza impugnata), sui beni deve essere 7 mantenuto il sequestro, in funzione della confisca, anche per i reati per i quali è intervenuta assoluzione non irrevocabile. 2.4. Quanto al dedotto vizio di violazione di legge per omessa motivazione, ritiene il Collegio che il provvedimento impugnato risulti adeguatamente motivato, avendo il Tribunale specificamente argomentato l’attuale permanenza dei presupposti che giustificarono l'adozione della misura cautelare reale. Il Tribunale si è specificamente confrontato con le deduzioni difensive, veicolate mediante la consulenza tecnica di parte (pag. 3 e 4 dell’ordinanza impugnata) e, al cospetto di tale apparato argomentativo, le censure non hanno pregio, ponendosi peraltro al di fuori dell'ambito cognitivo, assai ristretto, previsto dall'art. 325, cod. proc. pen., che limita il ricorso per cassazione al solo vizio di violazione di legge (tra le tante: Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692-01). 3. Il secondo motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi di violazione di legge e di motivazione con riferimento agli artt. 627 cod. proc. pen., 240- cod. pen. e 321 cod. proc. pen., è parimenti inammissibile perché fondato su censure manifestamente infondate e caratterizzate da genericità di prospettazione. 3.1. Il ricorso non si confronta con la motivazione dell'ordinanza impugnata che ha correttamente ritenuto persistente l'esigenza cautelare impeditiva con riferimento alla contestazione del delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso, relativamente alla quale la pronuncia di assoluzione non risulta essere passata in giudicato, che già a suo tempo aveva costituito il presupposto del sequestro delle società, potendo ancora essere definitivamente accertato lo stabile e durevole asservimento delle imprese in sequestro agli scopi del sodalizio criminoso, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 21741 del 16/02/2021, Vale Scavi Srl, Rv. 281516-01). 3.2. Si osserva, inoltre, che, ai fini del sequestro finalizzato alla confisca anche per equivalente del profitto dei reati tributari, disposto ai sensi dell'art. 12- d. lgs. n. 74 del 2000 con riferimento ai delitti di cui agli artt. 8 e 10 del d.lgs. n. 74 del 2000, per i quali è intervenuta condanna definitiva nei confronti del ricorrente, non è richiesto necessariamente il nesso di pertinenzialità della " " rispetto al reato (Sez. 3, n. 1261 del 25/09/2012, dep. 2013, Marseglia, Rv. 254175-01; nello stesso senso, Sez. 2, n. 21228 del 29/04/2014, Riva Fire s.p.a., Rv. 259717-01). 3.3. Analogamente, per quanto riguarda il sequestro disposto ai fini della confisca ai sensi dell'art. 240- cod. pen. con riferimento al reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, il Tribunale ha correttamente ritenuto non 8 necessario che sussista un nesso di pertinenzialità tra i beni oggetto di sequestro ed il reato contestato. La confisca prevista dall'art. 240- cod. pen., presuppone, infatti unicamente che i beni da acquisire si trovino nella disponibilità diretta o indiretta dell'interessato, se questi sia stato dichiarato colpevole di uno dei cc.dd. "reati spia" tassativamente indicati, e che detti beni presentino un valore sproporzionato rispetto al reddito da quest'ultimo dichiarato ovvero all'attività economica da medesimo esercitata (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260247-01; Sez. 1, n. 13242 del 10/11/2020, dep. 2021, Fortuna, Rv. 280986-01). 3.4. Sono, quindi, prive di fondamento tutte le doglianze afferenti alla mancata corrispondenza e/o sproporzione con il profitto dei reati oggetto di condanna, al rapporto di derivazione causale e alla mancata individuazione/contestazione dello specifico fatto-reato di cui i beni rappresenterebbero prodotto o profitto, dato che si tratta di elementi estranei all’istituto della confisca allargata. 4. Per le considerazioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 13/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente NI ON AN EG
udita la relazione svolta dal consigliere Daniela Cardamone;
letta la requisitoria scritta con la quale la Sostituta Procuratrice generale, SI CA, ha chiesto il rigetto del ricorso. 1. Con l’ordinanza impugnata del 4 marzo 2025, il Tribunale di Catanzaro, giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento con rinvio dell’ordinanza del 15 febbraio 2024, disposto con sentenza n. 2840 del 16 ottobre 2024 (dep. 2025) della Sesta Sezione penale di questa Corte, ha nuovamente rigettato l’appello proposto ai sensi dell’art. 322- cod. proc. pen. da LO CA avverso l’ordinanza della Corte di appello di Catanzaro emessa in data 12 giugno 2023, che aveva rigettato la richiesta di revoca del sequestro, adottato di urgenza dal Penale Sent. Sez. 2 Num. 3958 Anno 2026 Presidente: EG AN Relatore: ON NI Data Udienza: 13/01/2026 2 Pubblico Ministero in data 12 maggio 2017 e convalidato dal Giudice per le indagini preliminari in data 25 maggio 2017. Osservava il Tribunale che al CA veniva contestato di essere intraneo alla cosca di 'ndrangheta Arena-Gentile-Nicoscia, occupandosi principalmente del settore della somministrazione dei pasti nelle strutture gestite dal Centro di Accoglienza S. Anna di Isola di Capo Rizzuto, nell'ambito del c.d. “Affare Misericordia”, in cui la predetta cosca aveva costituito una pluralità di imprese, affidate a dei sodali, che riversavano nelle casse del sodalizio criminoso i corrispettivi dei servizi resi. Dal definitivo accertamento della responsabilità penale del CA per i reati previsti ai capi 54 e 99, rispettivamente concernenti la violazione degli artt. 8 e 10 d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74 (emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ed occultamento o distruzione di documenti contabili), conseguente alla sentenza n. 24950/23 del 22 febbraio 2023, emessa dalla Prima Sezione penale di questa Corte, discendeva la permanenza dei requisiti per il sequestro finalizzato alla confisca anche per equivalente, ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., con riferimento all'art. 12- del d.lgs. n. 74 del 2000, per un profitto del reato calcolato nella misura di euro 676.000,00, in relazione a tre fatture emesse per operazioni insistenti. Inoltre, essendo la contestazione del reato associativo di stampo mafioso ancora (a seguito di annullamento con rinvio della sentenza del 09/06/2021 della Corte di appello di Catanzaro disposto con la citata sentenza n. 24950/23 del 22 febbraio 2023, della Prima Sezione di questa Corte), non era stata esclusa una correlazione, specifica e concreta, tra la gestione delle imprese sequestrate e le attività riconducibili all'associazione criminosa, con la conseguenza che le stesse dovevano restare vincolate in ragione della sussistenza dei presupposti di cui al sequestro impeditivo (art. 321, comma 1, cod. proc. pen.), indipendentemente dalla data della loro costituzione risalente all’anno 2002, che la difesa evidenziava precedere la decorrenza delle condotte di associazione per delinquere contestate al capo 1. Infine, osservava il Tribunale, in caso di condanna definitiva del CA per associazione di tipo mafioso, si applicherebbe la confisca ai sensi dell'art. 240- cod. pen. ai cespiti a lui riconducibili di valore sproporzionato al reddito, e di cui non giustifichi la lecita provenienza, pure in assenza di collegamento diretto con il reato. In merito al secondo profilo di censura, relativo al requisito della sproporzione di cui all’art. 240- cod. pen., il Tribunale affermava che le deduzioni difensive, veicolate mediante la consulenza tecnica di parte, erano 3 caratterizzate da genericità e aspecificità in quanto le relative affermazioni non erano supportate da documentazione adeguata. Quanto ai rilievi della difesa secondo i quali il CA aveva realizzato gli immobili oggetto di sequestro in regime di autonomia e di autoproduzione e che, per i medesimi, doveva valere il costo di produzione, il Tribunale affermava che tale deduzione non risultava supportata da alcun elemento fattuale comprovante l'acquisto a titolo originario e non derivativo, e che, pur ammettendo il mancato esborso per la manodopera, non erano stati forniti i criteri attraverso i quali si perveniva a stimare il costo delle materie prime che il CA si era procurato sul mercato, e per i quali non si allegava documentazione contabile. Quanto alla circostanza che, secondo la consulenza della difesa, nel biennio 2009/2011 i flussi di cassa derivanti dalle "vendita stagionale" delle residenze turistiche confluissero sul conto corrente bancario intestato a UL SC, coniuge di CA RE, e solo nel 2012 rientrassero nella disponibilità di CA EF, figlia del ricorrente, il Tribunale osservava che si trattava di circostanza non comprovata neanche attraverso copia dei relativi estratti conto, e pertanto inidonea a sollecitare una rivisitazione della entità delle entrate di cui il nucleo familiare di CA LO poteva beneficiare. Il Tribunale concludeva, quindi, che anche i residui cespiti sequestrati, consistenti in beni immobili e mobili registrati, saldi attivi di conto corrente, fossero riconducibili alla previsione di cui all'art. 240- cod. pen. e, quindi, di presunta e indiretta derivazione illecita. Per quanto riguarda il , il Tribunale ravvisava un elevato rischio di dispersione delle risorse economiche detenute, di cui il CA non giustificava in alcun modo la lecita provenienza, che motivava l'esigenza anticipatoria del sequestro, rispetto alla confisca definitiva. In particolare, la rilevante entità del patrimonio confiscabile, unitamente alla intervenuta condanna per i delitti di cui ai capi 54) e 99), rendevano concreto ed attuale il pericolo che dalla permanente disponibilità dei beni, anche in considerazione della loro qualità (trattandosi di beni mobili e fungibili e, quindi, facilmente occultabili, o di immobili e quote societarie tendenzialmente alienabili dal CA), potesse derivarne la dispersione, in ragione della loro difficile tracciabilità e, di conseguenza, del loro recupero ai fini della confisca in caso di condanna. 2. Ricorrono per cassazione avverso la predetta ordinanza i difensori dell’imputato, deducendo: 2.1. Violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per inosservanza od erronea applicazione dell'art. 627 cod. proc. pen. e violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. per omessa motivazione. 4 Si deduce che il Tribunale di Catanzaro avrebbe trascurato la sentenza di annullamento pronunciata dalla Sesta Sezione penale di questa Corte, motivando il rigetto dell’appello mediante il riferimento ai capi di imputazione ed alla sentenza n. 24950 del 22 febbraio 2023 della Prima Sezione penale di questa Corte che aveva annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai delitti di cui ai delitti di cui ai capi 46), 47), 49), 59), 72) e 81) e con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro in ordine ai delitti di cui ai capi 1) e 117), senza tenere conto del fatto che, in data 21 luglio 2025, la Corte di appello di Catanzaro, in sede di giudizio di rinvio, aveva assolto LO CA dal delitto di cui al capo 1 (come risulta dal dispositivo di sentenza allegato al ricorso). Si deduce, inoltre che, come emergerebbe dagli atti del processo, gli affidamenti dei servizi del Centro di Accoglienza S. Anna da parte della Prefettura di Crotone erano sempre stati assegnati con procedure semplificate;
conseguentemente, solo a decorrere dal 2009, CA LO in qualità di socio di fatto dell'impresa di ristorazione subappaltatrice, avrebbe concorso alla ritenuta distrazione di denaro pubblico, quale corrispettivo per le forniture di pasti eseguite in favore della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia - Fraternita Misericordia di Isola di Capo Rizzuto per il Centro di accoglienza per i richiedenti asilo di Isola di Capo Rizzuto a seguito dell'affidamento in subappalto del servizio , avvenuta a decorrere dal 2009 - e non dal 2002 come sarebbe erroneamente sostenuto - al fine di destinarle alla cd. «bacinella» nella disponibilità della consorteria criminale di Isola di Capo Rizzuto. Lo spostamento della data di decorrenza della contestazione troverebbe conforto nella documentazione prodotta in sede di istanza di dissequestro alla Corte di appello, la quale offrirebbe una ricostruzione che condurrebbe inevitabilmente a ritenere che la decorrenza dell'ipotizzata contestazione sia da collocare temporalmente al settembre 2009 e, pertanto, in una fase successiva al 2002, anno di riferimento della contestata fattispecie associativa. Il Tribunale avrebbe anche omesso di confrontarsi con la produzione difensiva, volta a sostenere la “riperimetrazione” del sequestro in ragione della sentenza di annullamento della Corte. Infine, la valutazione della consulenza tecnica prodotta, finalizzata ad individuare la capacità reddituale di CA LO e del proprio nucleo familiare, sarebbe stata del tutto omessa dal Tribunale, che si sarebbe limitato a richiamare i capi di imputazione e le sentenze non ancora definitive rese nell'ambito dei giudizi. 2.2. Vizi di cui all’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. per inosservanza o erronea applicazione dell'art. 627 cod. proc. pen., omessa motivazione in ordine al perimetro temporale in riferimento alla legittimità del 5 vincolo cautelare sui beni sequestrati;
violazione di legge in relazione all'art. 12- l. n. 356 del 1992 e all’art. 321 cod. proc. pen. Si deduce la violazione del vincolo per il giudice di rinvio in quanto, in sintesi, l'ordinanza impugnata non avrebbe chiarito: a) la causale per cui i singoli beni sono stati sequestrati;
b) quali beni siano stati ritenuti profitto dei reati e quali cose che servirono o furono destinate a commettere il reato;
c) perché detti beni sarebbero confiscabili, quale sarebbe il nesso di derivazione diretta e di pertinenza tra detti beni e i reati per cui si procede;
d) quali beni siano stati sequestrati, invece, ai sensi dell'art. 240- cod. pen.; e) quali sarebbero i presupposti fondanti della misura cautelare nel caso in cui si faccia riferimento a detta norma, quale il perimetro temporale in cui opera l'illecita accumulazione, quando i singoli beni sarebbero stati acquistati, rispetto a cosa debba essere verificata la sproporzione;
f) quali siano i beni sequestrati ai sensi dell'art. 416- cod. pen. e, rispetto alle società, se si tratti di imprese strutturalmente mafiose. 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. 2. Il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce un vizio di violazione di legge con riferimento all’art. 627 cod. proc. pen. e per omessa motivazione, è inammissibile perché fondato su censure in parte manifestamente infondate e in parte non consentite. 2.1. Con un primo profilo di censura si eccepisce la violazione di legge con riferimento all’art. 627 cod. proc. pen. lamentando che il Tribunale non si sarebbe attenuto alle indicazioni della sentenza rescindente di questa Corte nella parte in cui avrebbe affermato la necessità di verificare « … il perimetro temporale a cui si dovrebbe fare riferimento per determinare la legittimità dell'apposizione del vincolo cautelare sui beni, sul nesso di pertinenza tra i beni e i reati contestati», e nella parte in cui avrebbe sottolineato la necessità di motivare in ordine al « … requisito della sproporzione tra beni e reddito o attività dei ricorrenti, al perimetro temporale a cui si dovesse fare riferimento per determinare la legittimità dell'apposizione del vincolo cautelare sui beni, sul nesso di pertinenza tra i beni e i reati contestati;
sul motivo per cui debbano rimanere in sequestro beni acquistati prima del , non potendo certo ritenersi adeguato il riferimento al fatto che il sodalizio mafioso di cui CA avrebbe fatto parte sarebbe presente sul territorio già prima della commissione dei fatti per cui si procede» (pag. 6 del ricorso). 6 Si osserva in proposito che quello citato nel ricorso tra virgolette, peraltro non testualmente, è un brano di una diversa sentenza di annullamento pronunciata dalla Sesta Sezione penale di questa Corte nei confronti di TO OE e di LA RI (Sez. 6, n. 35588 del 29/04/2021, OE, non mass.). Ne consegue che non può configurarsi il vizio di violazione di legge lamentato con riferimento all’art. 627 cod. proc. pen. per mancata ottemperanza al vincolo per il giudice di rinvio facendo riferimento, per individuare tale vincolo, a diversa sentenza di annullamento con rinvio. 2.2. La doglianza, inoltre, nella parte in cui si fa riferimento ad atti del processo sulla base dei quali la data di decorrenza della contestazione del delitto di partecipazione ad associazione di stampo mafioso dal 2002 dovrebbe essere spostata al 2009, al di là di ogni altra valutazione, oltre a richiedere una valutazione di merito non consentita in questa sede, appare inammissibile per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, in quanto si fa riferimento ad atti che non vengono allegati al ricorso (Sez. 2, n. 20667 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071-01; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053-01; Sez. 3, n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, Rv. 260994- 01). 2.3. Si lamenta, inoltre, che il Tribunale non avrebbe preso in considerazione la circostanza che il 21 luglio 2025, all’esito del giudizio di appello di rinvio, la Corte di appello di Catanzaro ha assolto LO CA dal reato di partecipazione ad associazione mafiosa a lui ascritto al capo 1 (si veda dispositivo di sentenza allegato al ricorso), senza considerare che, essendo stata la sentenza emessa il 21 luglio 2025, non poteva essere conosciuta dai giudici del Tribunale di Catanzaro quando è stata emessa l’ordinanza impugnata del 4 marzo 2025, e che, comunque, l’assoluzione del CA per il delitto di partecipazione ad associazione di stampo mafioso non risulta essere irrevocabile. A tal proposito, va osservato che la Corte di legittimità ha chiarito che, in tema di misure cautelari reali, la pronuncia in appello di una sentenza non irrevocabile di assoluzione, che riformi una precedente sentenza di condanna, determina l'immediata perdita di efficacia del sequestro preventivo finalizzato alla confisca a condizione che il bene in sequestro non sia soggetto a confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240, comma 2, n. 2 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 44961 del 15/09/2016, Consorzio San Raffaele, Rv. 268569-01; Sez. 6, n. 40388 del 26/05/2009, Armenise, non massimata sul punto). Ne consegue che, in caso di sequestro finalizzato a confische obbligatorie, come nel caso in esame, permanendo le esigenze cautelari, come ritenuto dal Tribunale che dà conto esaustivamente del permanere del nei confronti del CA (pag. 5 dell’ordinanza impugnata), sui beni deve essere 7 mantenuto il sequestro, in funzione della confisca, anche per i reati per i quali è intervenuta assoluzione non irrevocabile. 2.4. Quanto al dedotto vizio di violazione di legge per omessa motivazione, ritiene il Collegio che il provvedimento impugnato risulti adeguatamente motivato, avendo il Tribunale specificamente argomentato l’attuale permanenza dei presupposti che giustificarono l'adozione della misura cautelare reale. Il Tribunale si è specificamente confrontato con le deduzioni difensive, veicolate mediante la consulenza tecnica di parte (pag. 3 e 4 dell’ordinanza impugnata) e, al cospetto di tale apparato argomentativo, le censure non hanno pregio, ponendosi peraltro al di fuori dell'ambito cognitivo, assai ristretto, previsto dall'art. 325, cod. proc. pen., che limita il ricorso per cassazione al solo vizio di violazione di legge (tra le tante: Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692-01). 3. Il secondo motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi di violazione di legge e di motivazione con riferimento agli artt. 627 cod. proc. pen., 240- cod. pen. e 321 cod. proc. pen., è parimenti inammissibile perché fondato su censure manifestamente infondate e caratterizzate da genericità di prospettazione. 3.1. Il ricorso non si confronta con la motivazione dell'ordinanza impugnata che ha correttamente ritenuto persistente l'esigenza cautelare impeditiva con riferimento alla contestazione del delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso, relativamente alla quale la pronuncia di assoluzione non risulta essere passata in giudicato, che già a suo tempo aveva costituito il presupposto del sequestro delle società, potendo ancora essere definitivamente accertato lo stabile e durevole asservimento delle imprese in sequestro agli scopi del sodalizio criminoso, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 21741 del 16/02/2021, Vale Scavi Srl, Rv. 281516-01). 3.2. Si osserva, inoltre, che, ai fini del sequestro finalizzato alla confisca anche per equivalente del profitto dei reati tributari, disposto ai sensi dell'art. 12- d. lgs. n. 74 del 2000 con riferimento ai delitti di cui agli artt. 8 e 10 del d.lgs. n. 74 del 2000, per i quali è intervenuta condanna definitiva nei confronti del ricorrente, non è richiesto necessariamente il nesso di pertinenzialità della " " rispetto al reato (Sez. 3, n. 1261 del 25/09/2012, dep. 2013, Marseglia, Rv. 254175-01; nello stesso senso, Sez. 2, n. 21228 del 29/04/2014, Riva Fire s.p.a., Rv. 259717-01). 3.3. Analogamente, per quanto riguarda il sequestro disposto ai fini della confisca ai sensi dell'art. 240- cod. pen. con riferimento al reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, il Tribunale ha correttamente ritenuto non 8 necessario che sussista un nesso di pertinenzialità tra i beni oggetto di sequestro ed il reato contestato. La confisca prevista dall'art. 240- cod. pen., presuppone, infatti unicamente che i beni da acquisire si trovino nella disponibilità diretta o indiretta dell'interessato, se questi sia stato dichiarato colpevole di uno dei cc.dd. "reati spia" tassativamente indicati, e che detti beni presentino un valore sproporzionato rispetto al reddito da quest'ultimo dichiarato ovvero all'attività economica da medesimo esercitata (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260247-01; Sez. 1, n. 13242 del 10/11/2020, dep. 2021, Fortuna, Rv. 280986-01). 3.4. Sono, quindi, prive di fondamento tutte le doglianze afferenti alla mancata corrispondenza e/o sproporzione con il profitto dei reati oggetto di condanna, al rapporto di derivazione causale e alla mancata individuazione/contestazione dello specifico fatto-reato di cui i beni rappresenterebbero prodotto o profitto, dato che si tratta di elementi estranei all’istituto della confisca allargata. 4. Per le considerazioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 13/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente NI ON AN EG