Cass. pen., sez. II, sentenza 30/01/2026, n. 3958
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Sentenza 30 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Permanenza dei requisiti per il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente

    Il Tribunale ha ritenuto sussistenti i requisiti per il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., con riferimento all'art. 12-del d.lgs. n. 74 del 2000, per un profitto del reato calcolato nella misura di euro 676.000,00, in relazione a tre fatture emesse per operazioni inesistenti.

  • Rigettato
    Permanenza dei requisiti per il sequestro impeditivo

    Il Tribunale ha ritenuto che le imprese sequestrate dovessero restare vincolate in ragione della sussistenza dei presupposti di cui al sequestro impeditivo (art. 321, comma 1, cod. proc. pen.), a causa della correlazione tra la gestione delle imprese e le attività riconducibili all'associazione criminosa.

  • Rigettato
    Confisca ai sensi dell'art. 240-cod. pen.

    Il Tribunale ha affermato che, in caso di condanna definitiva per associazione di tipo mafioso, si applicherebbe la confisca ai sensi dell'art. 240-cod. pen. ai cespiti riconducibili all'imputato di valore sproporzionato al reddito e di cui non giustifichi la lecita provenienza.

  • Inammissibile
    Violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per inosservanza od erronea applicazione dell'art. 627 cod. proc. pen. e violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. per omessa motivazione

    La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché fondato su censure in parte manifestamente infondate (riferimento errato a sentenza di annullamento) e in parte non consentite (richiesta di valutazione di merito). Ha inoltre precisato che l'assoluzione non era irrevocabile e che il sequestro poteva permanere per i reati per cui vi era condanna definitiva.

  • Inammissibile
    Vizi di cui all’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. per inosservanza o erronea applicazione dell'art. 627 cod. proc. pen., omessa motivazione in ordine al perimetro temporale in riferimento alla legittimità del vincolo cautelare sui beni sequestrati; violazione di legge in relazione all'art. 12-l. n. 356 del 1992 e all’art. 321 cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché fondato su censure manifestamente infondate e generiche. Ha evidenziato che il Tribunale ha correttamente ritenuto persistente l'esigenza cautelare impeditiva e che, ai fini del sequestro finalizzato alla confisca per equivalente o ai sensi dell'art. 240-cod. pen., non è sempre richiesto il nesso di pertinenzialità con il reato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 30/01/2026, n. 3958
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3958
    Data del deposito : 30 gennaio 2026

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