Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 21/02/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1.dr. Angela Quitadamo Presidente rel.
2. dr. Arianna Sbano Consigliere
3. dr. Vito Savino Consigliere
All'esito della camera di consiglio tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 114/2024 sezione lavoro, vertente
TRA
rappr.ta e difesa per procura alle liti in atti dall'Avv. Stefania Tomassini Parte_1
Parte appellante
E in persona del legale Controparte_1
rappresentante, rappr.ta e difesa per procura alle liti in atti dagli Avv.ti Cristiano Annibali e
Alessandro Luzi del Foro di Ascoli Piceno
Parte appellata
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 2 aprile 2024 ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1
del 16 febbraio 2024 con la quale il Tribunale di Ascoli Piceno, in funzione di Giudice del Lavoro, aveva rigettato la domanda di essa ricorrente, intesa a conseguire le differenze retributive maturate in relazione all'asserito svolgimento, alle dipendenze della società indicata in epigrafe dal 7 giugno
2014 al 19 febbraio 2020, delle mansioni di commessa, inquadrata nel livello B2 del CCNL di settore, in base ad un'articolazione dell'orario (dalle 5,30 alle 14,10 nei giorni di martedì e giovedì
e dalle 5,30 alle 14,00 il sabato) superiore di sei ore settimanali rispetto all'orario contrattualmente fissato. Ha censurato l'appellante l'errore del Tribunale nel ritenere non accertata la prestazione di lavoro straordinario nei rigorosi termini richiesti dalla Giurisprudenza richiamata, laddove i testi
ha evidenziato che, viceversa, i testi citati da controparte avevano reso dichiarazioni condizionate dallo loro qualità di attuali dipendenti della datrice di lavoro, in ogni caso prive di precisi riferimenti temporali ed in alcuni punti contraddittorie. L'appellante ha, pertanto, insistito per la riforma della sentenza impugnata, in senso conforme alle istanze avanzate in primo grado, previa ammissione di
CTU contabile per la esatta determinazione del quantum debeatur, con vittoria di spese del doppio grado.
La Panificatrice ha resistito al gravame e ne ha Controparte_2
chiesto il rigetto.
Allo scadere dei termini per il deposito delle note illustrative, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte.
Ritiene il Collegio, in linea con la decisione del Tribunale, che l'originaria ricorrente ed odierna appellante non abbia adeguatamente assolto all'onere di provare quanto allegato, in ordine al profilo quantitativo della prestazione eseguita, alla stregua dei rigorosi criteri a tal fine additati dalla Giurisprudenza di legittimità.
Al riguardo, è di ostacolo ad un accertamento positivo delle rivendicate spettanze il tenore impreciso della deposizione dei testi escussi e avulsa da Testimone_1 Testimone_2 concrete e specifiche indicazioni, utili a ricostruire con esattezza l'effettiva articolazione dell'orario di lavoro osservato dalla ricorrente ogni settimana per circa sei anni. In particolare, quanto a pregnanza probatoria, la deposizione del primo teste può dirsi neutralizzata da quella resa da Tes_3
, poiché se è vero che sull'attendibilità di quest'ultimo deve considerarsi incidente in astratto
[...]
la perdurante condizione di dipendente della comune datrice di lavoro, è altresì vero che in concreto le relative dichiarazioni appaiono sufficientemente coerenti, per nulla smentite da altri elementi di oggettiva valenza acquisiti agli atti, nonché sorrette dall'adeguata esplicitazione di determinate circostanze, oggettivamente legate alla particolare articolazione del proprio orario di lavoro
(notturno, dalle 2,00 alle 10/11,00 del mattino dal lunedì al sabato), in forza delle quali il predetto, in base ad una constatazione personale e diretta, ha potuto escludere in maniera categorica che la ricorrente prendesse servizio prima delle ore 7,30 di ogni giorno.
In aggiunta a quanto detto innanzi, si consideri che anche l'invocata deposizione del teste di tenore affatto vago ed indeterminato, fa riferimento a mere occasioni, di Testimone_2 imprecisata cadenza, nelle quali, quale cliente della Società datrice di lavoro, si sarebbe recato presso l'esercizio commerciale nella fascia oraria 5,30-6,30 per acquistarvi prodotti, notando così la ricorrente, non meno delle altre commesse, al lavoro.
Ebbene, l'imprecisione e l'assoluta carenza di riferimenti temporali specifici, connotanti le dichiarazioni esaminate, impediscono di affermare che, nei giorni della settimana indicati in ricorso, durante l'intero - ed oltremodo lungo - periodo dedotto in causa, la giornata lavorativa dell'odierna appellante iniziasse ben due ore prima dell'orario di lavoro contrattualmente fissato in base ad una sistematica organizzazione dell'attività, nè consentono di escludere che tale evenienza si verificasse secondo una cadenza temporale diversa, o addirittura in via eccezionale e sporadica.
Pertanto, nel difetto di altri elementi, anche solo di valore indiziario, idonei ad offrire oggettivo riscontro alla rappresentazione dei fatti contenuta in ricorso, nessuna significativa valenza possono assumere i generici contenuti della prova testimoniale espletata in ordine all'accertamento circa il profilo quantitativo della prestazione effettivamente resa dalla ricorrente e circa l'articolazione complessiva dell'orario settimanale dalla stessa osservato, considerato il rigore richiesto dall'ormai unanime giurisprudenza di merito e di legittimità in tema di prova del lavoro straordinario (vedi per tutte, Cass., sez. lav., sent.n.16150/2018).
In forza delle suesposte considerazioni, di carattere assorbente rispetto ad ogni altra questione sollevata, la statuizione del primo giudice deve essere integralmente confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado, che liquida in favore della Società appellata in complessivi euro 3.200,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%,
I.V.A. e CNPAF nella misura di legge;
3) dichiara che a carico dell'appellante sussistono i presupposti per il versamento dell'integrazione del contributo unificato (art. 13, comma 1-quater del
D.P.R. n. 115/2002), fatti salvi eventuali motivi di esenzione
Ancona, 21 febbraio 2025
Il Presidente est.