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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/12/2025, n. 17986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17986 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al N. 59696 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisone all'udienza del 10.12.2025, con termine per il deposito della sentenza di cui ex art. 281sexies u.c. c.p.c. vertente
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere di Pietra Papa n. 21, presso lo studio dell'avv. Daniel
Del MO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- appellante-
E
l' , Controparte_1
elettivamente domicilia in Roma, Viale Giuseppe Mazzini n. 33, presso lo studio dell'avv. Maria Pia
Iannaccone che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- appellata –
E la , CP_2
elettivamente domiciliata in Roma, via Marcantonio Colonna n. 27, presso gli uffici dell'Avvocatura
Regionale Lazio, rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Di Vincenzo in virtù di procura in atti;
- appellata –
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 12904/2021 emessa dal Giudice di Pace di Roma – opposizione avverso estratto di ruolo;
Conclusioni: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 10 dicembre 2025. pagina 1 di 6
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza n. 12904/2021 con la quale il Giudice di Parte_1
Pace di Roma ha rigettato l'opposizione avverso le cartelle esattoriali n. 09720120012951704000, n.
09720120181846976000, n. 09720130205463909000, n. 09720140200796504000 e n.
0972015006189178000, aventi ad oggetto la tassa automobilistica dovuta agli anni 2007, 2009, 2010,
2011 e 2012, delle quali ha dedotto di essere venuto a conoscenza mediante consultazione dell'estratto di ruolo presso l' . Controparte_3
A fondamento dell'opposizione, l'attore aveva eccepito la carenza del ruolo, l'illegittimità dei provvedimenti impugnati in quanto generici, la decadenza dell'amministrazione, l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento e la prescrizione della pretesa creditoria per decorrenza del termine triennale di cui all'art. 3 D.L. 2/1986 convertito dalla Legge n. 60/1986.
Il Giudice di Pace di Roma, ritenuta in linea generale l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo, ha ritenuto altresì sussistente la propria giurisdizione in materia di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., pur avendo la controversia ad oggetto crediti di natura tributaria, venendo in contestazione fatti successivi alla notificazione della cartella di pagamento impugnata.
Nel merito, il giudice di prime cure ha rigettato l'opposizione ritenendo ritualmente notificate le cartelle di pagamento impugnate e i successivi atti di intimazione, aventi efficacia interruttiva del termine di prescrizione del credito esattoriale.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello contestando l'erroneità della sentenza di Parte_1 prime cure nella parte ha ritenuto ritualmente notificate le cartelle di pagamento impugnate e, conseguentemente, non ha accertato l'intervenuta prescrizione del credito dell'amministrazione.
L'appellante ha altresì riproposto la doglianza relative alle genericità dei provvedimenti impugnati e ha conseguentemente chiesto la condanna delle controparti al rimborso delle spese processuali.
L' ha evidenziato l'inammissibilità dell'opposizione proposta da Controparte_1 [...] alla luce della rituale notificazione delle cartelle di pagamento impugnate. Parte_1
Nel merito, l'agente della riscossione ha chiesto il rigetto del gravame in quanto infondato, tenuto conto, per quanto concerne la domanda di accertamento della prescrizione, dell'accertata notificazione delle cartelle di pagamento, nonché di ulteriori successive intimazioni di pagamento, costituenti atti interruttivi dei termini di prescrizione.
pagina 2 di 6 L'appellata ha, infine, eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle contestazioni relative alla fase anteriore alla consegna del ruolo da parte dell'ente impositore.
La ha chiesto il rigetto dell'appello in quanto infondato. CP_2
Con note difensive depositate in data 11.11.2024 l'appellate ha dato atto di aver ricevuto la notificazione dell'intimazione di pagamento n. 09720239087295788000, avente ad oggetto, tra le altre, anche le cartelle di pagamento impugnate in questa sede, dovendosi così ritenere sussistente l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., rilevante ai sensi dell'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973.
2. Va preliminarmente osservato che il giudice di prime cure ha ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle domande proposte dall'opponente, relative a crediti di natura tributaria.
La questione relativa al difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice tributario in ordine alle domande proposte dall'opponente non è stata oggetto di rilievo da parte di
[...]
e della che, al riguardo, non hanno proposto appello incidentale. Controparte_1 CP_2
Allorché il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione e le parti abbiano prestato acquiescenza, non contestando la relativa sentenza sotto tale profilo, non è consentito al giudice della successiva fase impugnatoria rilevare d'ufficio il difetto di giurisdizione, trattandosi di questione ormai coperta dal giudicato implicito (Cass. n.
27094/2024).
In difetto di gravame in ordine all'espressa statuizione del primo giudice sulla giurisdizione, la questione non può quindi essere oggetto di rilievo in sede di appello.
3. Parimenti, la questione in ordine all'ammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo, anche alla luce dell'art. 12 comma 4 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, introdotto dall'art. 3 bis d.l. n. 146/2021, convertito dalla l. n. 215/2021, è ormai coperta dal giudicato.
Al riguardo vanno richiamati in principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, per la quale la parte totalmente vittoriosa nel merito, ma soccombente su questione pregiudiziale di rito e/o preliminare di merito per rigetto (espresso od implicito) o per omesso esame della stessa - che consiste nell'illegittima pretermissione o nella violazione dell'ordine di decisione delle domande e/o delle eccezioni impresso dalla parte medesima - deve spiegare appello incidentale per devolvere alla cognizione del giudice superiore la questione rispetto alla quale ha maturato una posizione di soccombenza teorica. Infatti, non può limitarsi alla mera riproposizione di detta questione, che è sufficiente nei soli casi in cui non vi è la necessità di sollevare una critica nei confronti della sentenza impugnata, ovvero nelle ipotesi di legittimo assorbimento (Cass. n. 20315/2021 che ha ritenuto, in assenza di appello incidentale sul punto, che si fosse formato già in appello il giudicato interno sulla pagina 3 di 6 questione relativa all'inutilizzabilità di alcuni documenti, eccepita in primo grado, poiché il giudice l'aveva implicitamente respinta, ritenendo nel merito che tali documenti non costituissero prova idonea).
Si è quindi affermato, nel caso in cui l'attore in primo grado abbia ottenuto il rigetto nel merito dell'avversa domanda riconvenzionale, sulla cui inammissibilità per tardività, pure eccepita, il giudice non si sia pronunciato, che la questione oggetto dell'eccezione pregiudiziale di rito può essere devoluta alla cognizione del giudice di secondo grado solo con le forme e i modi dell'appello incidentale, non essendo all'uopo sufficiente la mera riproposizione dell'eccezione in appello (Cass. n. 26850/2022).
Con specifico riferimento all'impugnazione dell'estratto di ruolo si è affermato: “Nel caso in cui venga proposta opposizione avverso una cartella di pagamento invalidamente notificata e della quale l'interessato sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo, l'inammissibilità della tutela giurisdizionale anticipata, ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art.
3-bis del d.l. n. 146 del 2021), non può incidere sul giudicato già formatosi nelle ipotesi in cui il giudice di merito, senza censure delle parti, si sia positivamente espresso sulla sussistenza di un interesse idoneo a rendere ammissibile l'azione, oppure nel caso in cui le parti abbiano prestato acquiescenza alla decisione sul merito delle pretese creditorie e la controversia prosegua soltanto per le spese” (Cass. n. 25639/2024)
Nella specie il Giudice di Pace ha espressamente rigettato le eccezioni sollevate dalle convenute in ordine all'impugnabilità dell'estratto di ruolo, ritenendo ammissibile l'azione proposta da Parte_1
[...]
Avverso tali statuizioni l' e la non hanno proposto appello Controparte_3 CP_2 incidentale, limitandosi a riproporre le difese già prospettate in primo grado
Per le ragioni sopra esposte, non è consentito un nuovo esame delle questioni in sede di gravame, essendosi ormai formato il giudicato al riguardo.
4. Nel merito, l'appello è fondato e deve pertanto trovare accoglimento.
L'appellante ha censurato la sentenza di prime cure per non aver accertato l'intervenuta prescrizione dei crediti sottesi alle cartelle di pagamento impugnate.
Le parti appellate hanno evidenziato che, in ragione della rituale notificazione delle cartelle esattoriali, le contestazioni dell'opponente relative alla prescrizione della pretesa creditoria dell'amministrazione sarebbero, in questa sede, inammissibili risultando la pretesa dell'amministrazione non più contestabile.
Si tratta di conclusioni che non possono essere condivise.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti affermato che la contestazione in esame, avendo ad oggetto
(non la regolarità degli atti della riscossione, ma) l'esistenza del credito (e, quindi, la stessa sussistenza pagina 4 di 6 del diritto di procedere alla riscossione del credito), può essere proposta senza limiti temporali, con l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., ovvero anche eventualmente con una azione di accertamento negativo, salvo il solo, ma imprescindibile, limite dell'interesse di agire (ex multis Cass.
n. 18152/2024).
In applicazione dei principi sopra richiamati, la statuizione del primo giudice che non ha esaminato la domanda di accertamento della prescrizione in ragione della ritenuta rituale notificazione delle intimazioni di pagamento, e delle cartelle esattoriali impugnate deve essere riformata e le doglianze dell'opponente devono essere in questa sede esaminate nel merito.
In ordine alla notificazione delle cartelle di pagamento impugnate si osserva quanto segue:
3.1. La notificazione della cartella di pagamento n. 09720120012951704000, avente ad oggetto la tassa automobilistica dovuta per l'anno 2007, non risulta perfezionata. La notificazione risulta infatti eseguita con le modalità di cui all'art. 140 c.p.c., tuttavia la necessaria raccomandata informativa non risulta consegnata al destinatario in quanto trasferito. Ne discende che, al momento della notificazione della successiva intimazione di pagamento n. 09720159065916250000, il 5.12.2015, il termine di prescrizione di tre anni al quale è assoggettata la tassa automobilistica, era già decorso;
3.2. La notificazione della cartella di pagamento n. 09720120181846976000, avente a oggetto la tassa automobilistica relativa all'anno 2010, non risulta perfezionata. La notificazione risulta infatti seguita con le modalità di cui all'art. 140 c.p.c., tuttavia la necessaria raccomandata informativa non risulta consegnata al destinatario in quanto trasferito. Ne discende che, al momento della successiva notificazione dell'intimazione di pagamento n. 09720159065916250000, il 5.12.2015, il termine di prescrizione di tre anni al quale è assoggettata la tassa automobilistica, era già decorso;
3.3 la cartella di pagamento n. 09720130205463909000, avente a oggetto la tassa automobilistica regionale relativa all'anno 2010, risulta notificata in data 15.05.2014, quando era già decorso il termine di prescrizione di tre anni, con conseguente irrilevanza dei successivi atti di interruzione del termine di prescrizione;
3.4 non risulta documentata la notificazione della cartella n. 09720140200796504000 avente a oggetto la tassa automobilistica regionale relativa all'anno 2011. Ne discende che, alla data della notificazione dell'intimazione di pagamento n. 09720179080372456000 il 30.07.2018 e della successiva intimazione di pagamento n. 09720189110283966000 il 30.03.2019 il credito esattoriale era già prescritto per decorrenza del termine triennale.
3.5 la cartella n. 0972015006189178000, avente a oggetto la tassa automobilistica relativa all'anno
2012, è stata notificata con le modalità di cui all'art. 140 c.p.c. in data 26.01.2016, quando era già
pagina 5 di 6 decorso il termine di prescrizione triennale al quale è assoggettata la tassa automobilistica, con conseguente irrilevanza dei successivi atti di interruzione del termine di prescrizione
In conclusione, l'appello deve trovare accoglimento e le cartelle di pagamento impugnate devono essere dichiarata inefficaci, attesa l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria dell'amministrazione.
4. La regolamentazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio segue la soccombenza dell' e della . Le stesse sono liquidate come in Controparte_3 CP_2 dispositivo, in applicazione dei parametri previsti dal D. M. 147/2022, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche trattate e detratta la fase istruttoria per il solo giudizio di appello in quanto non svolta.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 12904/2021 ogni contraria istanza ed Parte_1 eccezione disattesa: accoglie l'appello e per l'effetto dichiara l'inefficacia delle cartelle di pagamento n.
09720120012951704000, n. 09720120181846976000, n. 09720130205463909000, n.
09720140200796504000 e n. 0972015006189178000; condanna e la in solido tra loro al rimborso delle Controparte_1 CP_2 spese di lite in favore del procuratore dell'opponente, avv. Daniel Del MO, dichiaratosi antistatario che liquida in euro 700,00 per compensi in relazione al primo grado di giudizio e in euro 900,00 per compensi per il giudizio di appello, oltre al rimborso delle spese eventualmente sostenute per la marca da bollo e il contributo unificato, spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge;
Così deciso in Roma, 22.12.2025
Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
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