Art. 3.
Le scommesse si effettuano puntando, con un massimo di dieci numeri, sopra una o tutte le ruote sulle seguenti sorti: estratto semplice, ambo, terno, quaterna e cinquina.
L'importo di ciascuna giocata e' fissato in lire mille, o multipli di mille, e non puo' essere superiore a lire 50 mila. Il giocatore puo' frazionare l'importo in poste tra le diverse sorti. Ciascuna posta deve essere pari a 10 ovvero ad un multiplo di 10. La giocata per tutte le ruote non puo' essere inferiore a lire 2 mila. (9) ((10))
I valori di cui al secondo comma, qualora l'andamento del gioco lo renda opportuno, possono essere modificati con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro.(9) ((10)) ------------ AGGIORNAMENTO (9)
Il Decreto 13 dicembre 1999, n. 474, nel modificare l' art. 1 della L. 19 aprile 1990, n. 85 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che "L'importo della giocata massima al gioco del lotto, stabilito dall' articolo 1 della legge 19 aprile 1990, n. 85 , e' raddoppiato." ------------ AGGIORNAMENTO (10)
Il Decreto 23 gennaio 2001, (in G.U. 31/01/2001, n. 25), nel modificare l'art. 3, comma 1 del Decreto 13 dicembre 1999, n. 474, che a sua volta modificava l' art. 1 della L. 19 aprile 1990, n. 85 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal 1 febbrario 2001, l'importo della giocata massima per il gioco del lotto stabilito dall' art. 3 del decreto ministeriale 13 dicembre 1999, n. 474 , e' raddoppiato".
Le scommesse si effettuano puntando, con un massimo di dieci numeri, sopra una o tutte le ruote sulle seguenti sorti: estratto semplice, ambo, terno, quaterna e cinquina.
L'importo di ciascuna giocata e' fissato in lire mille, o multipli di mille, e non puo' essere superiore a lire 50 mila. Il giocatore puo' frazionare l'importo in poste tra le diverse sorti. Ciascuna posta deve essere pari a 10 ovvero ad un multiplo di 10. La giocata per tutte le ruote non puo' essere inferiore a lire 2 mila. (9) ((10))
I valori di cui al secondo comma, qualora l'andamento del gioco lo renda opportuno, possono essere modificati con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro.(9) ((10)) ------------ AGGIORNAMENTO (9)
Il Decreto 13 dicembre 1999, n. 474, nel modificare l' art. 1 della L. 19 aprile 1990, n. 85 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che "L'importo della giocata massima al gioco del lotto, stabilito dall' articolo 1 della legge 19 aprile 1990, n. 85 , e' raddoppiato." ------------ AGGIORNAMENTO (10)
Il Decreto 23 gennaio 2001, (in G.U. 31/01/2001, n. 25), nel modificare l'art. 3, comma 1 del Decreto 13 dicembre 1999, n. 474, che a sua volta modificava l' art. 1 della L. 19 aprile 1990, n. 85 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal 1 febbrario 2001, l'importo della giocata massima per il gioco del lotto stabilito dall' art. 3 del decreto ministeriale 13 dicembre 1999, n. 474 , e' raddoppiato".