TRIB
Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/11/2025, n. 4296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4296 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice NN PI PE, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza, al n. 16336/23
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1
e difesa dagli avv.ti Orazio Abbamonte e Stefano Russo
Ricorrente
E
Controparte_1 Controparte_2
rappresentati e difesi, in questa sede, ai sensi
[...] dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo
Romano
Resistente
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 28.12.2023 parte ricorrente in epigrafe, attualmente docente di scuola secondaria di primo grado, ha dedotto di essere transitata, attraverso la forma del passaggio di ruolo, dapprima dalla scuola materna statale (vincitrice di concorso), nella quale ha prestato servizio dall'a.s. 1986/87 – con retrodatazione ai fini giuridici dall'1.9.82 ex art. 1 OM 185 del
5.7.88 e l. 326/84 - all'a. s. 1997/98, passando in data 1.1.98 nei ruoli della scuola elementare, e poi, in virtù di passaggio dell'1.9.2001, nella scuola media, oggi secondaria di I° grado, dove attualmente insegna.
Ciò premesso, ha chiesto accertare e dichiarare il diritto all'integrale riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità di ruolo maturata nel periodo in cui ha lavorato nei ruoli della scuola materna (prima) ed elementare (poi), sino al passaggio alla scuola media;
B) annullare e/o disapplicare ogni provvedimento di ricostruzione di carriera di segno contrario, con ordine all'intimata amministrazione di adottare tutti i provvedimenti di competenza finalizzati al corrispondente inquadramento ed attribuzione in favore della ricorrente del relativo trattamento economico di cui alla fascia salariale derivante dall'anzianità maturata, con conseguente ricalcolo anche ai fini contributivi;
C) disporre condanna in forma generica, o nella misura che si riterrà in corso di causa, anche eventualmente mediante CTU - che ad ogni buon fine in via istruttoria qui si richiede - a carico dell'intimata amministrazione al pagamento delle differenze stipendiali tra quanto corrisposto e quanto maturato in ragione del predetto riconoscimento della superiore anzianità di servizio, sia ai fini retributivi che contributivi, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo.
Cont Il si è costituito in giudizio sostenendo, nel merito,
l'infondatezza della domanda proposta della quale ha pertanto chiesto il rigetto.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza. Parte ricorrente era stata assunta nell'area professionale del personale docente, qualifica funzionale degli insegnanti della scuola materna, con decorrenza giuridica dall'01.09.1982. A seguito poi di passaggio di ruolo in data 1.01.1998, la ricorrente era transitata nei ruoli di docente di scuola elementare (oggi scuola primaria) a tempo indeterminato, svolgendo tale ruolo sino al 1.09.2001. A decorrere dall'1.09.2001, a seguito di progressione di carriera, era stata nominata nel ruolo di docente della scuola secondaria di I grado.
Con decreto n. 27 del 2.03.2011 era stata disposta la progressione di carriera per gli anni svolti dalla ricorrente nella scuola materna ed erano stati indicati i servizi utili ai fini giuridici ed economici fino all'ultimo passaggio di carriera, sia ai fini pensionistici che stipendiali. Tuttavia, l'amministrazione convenuta, dando applicazione al cd. istituto della temporizzazione, aveva riconosciuto un'anzianità di servizio di soli anni 4 mesi 2 e giorni
23 ai fini giuridici ed economici, in luogo dei 19 invocati.
Al fine di valutare la correttezza dell'operato dell'amministrazione scolastica occorre segnare che su questione analoga (“Il problema sottoposto alle sezioni unite è quello di stabilire se un insegnante di ruolo della scuola materna, che operi il passaggio alla scuola secondaria, abbia diritto al riconoscimento dell'anzianità maturata nella scuola materna con il meccanismo della temporizzazione applicato dal , o abbia invece diritto al riconoscimento CP_1 integrale del periodo di tempo in cui ha lavorato nel ruolo della scuola materna”) si sono di recente espresse le Sezioni Unite della
Suprema Corte (cfr. sent. Cass. n. 9144/16).
In particolare, nella decisione citata, è preliminarmente richiamata la normativa di settore;
si legge infatti che “La disciplina dei
"passaggi di ruolo" è contenuta nel d.p.r. 31 maggio 1974, n. 417,
"Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato". In particolare, l'art. 77 di tale d.p.r. 417/74, sotto la rubrica, "Passaggi di ruolo", dispone: "Possono essere disposti passaggi del personale docente da un ruolo ad un altro di scuole di grado superiore secondo quanto previsto dalla allegata tabella H a favore del personale docente in possesso di una anzianità di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza non inferiore a cinque anni
....". Il successivo art. 83 del medesimo decreto 417/74, intitolato
"Passaggio ad altro ruolo", dispone: "In caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore, il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera". La legge 11 luglio 1980, n. 312 ha introdotto un "Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato".
Di rilievo, ai fini di questa causa è l'art. 57, in base al quale, "I passaggi di ruolo di cui all'art. 77 del d.p.r. 31 maggio 1974, n.
417 possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi. Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal citato art. 77 del d.p.r. 31 maggio 1974, n. 417". Quindi, l'art. 77 consentiva passaggi da un ruolo inferiore ad uno superiore. L'art. 83 del medesimo provvedimento legislativo completava la previsione prevedendo che, in caso di passaggio da un ruolo inferiore ad uno superiore, il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera.
L'art. 57 ha dilatato la previsione dell'art. 77 d.p.r. 407 del 1974, statuendo che i "I passaggi di ruolo di cui all'art. 77 del d.p.r. 31 maggio 1974, n. 417 possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi. Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal citato art. 77 del d.p.r. 31 maggio 1974, n. 417". In sintesi, l'originaria previsione che consentiva il passaggio da un ruolo inferiore ad uno superiore, a seguito della modifica del 1980,
è stata ampliata sotto molteplici profili compreso quello relativo alla possibilità di passaggio nei ruoli (necessariamente) superiori per gli insegnanti di scuola materna. Questa modifica della norma sui passaggi di ruolo comporta la modifica della norma base (art. 77), cui è collegato l'art. 83 e ne amplia, di riflesso, la previsione, sicché la regola dettata da questa norma, per cui il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo mediante ricostruzione di carriera, varrà anche per le tipologie di passaggio a ruoli superiori non previste nel testo originario della norma e quindi, fra queste, anche per il passaggio a ruoli superiori degli insegnanti di scuola materna. Cambiato, in altri termini, uno degli elementi del combinato disposto, la modifica si riflette sulla restante parte della norma frutto di una combinazione di disposizioni. L'interpretazione sistematica porta a tale conclusione”.
Ciò premesso le Sezioni Unite, in accoglimento del ricorso proposto dalla docente, hanno affermato il seguente principio di diritto: "In caso di passaggio dalla scuola materna alla scuola secondaria,
l'insegnante ha diritto al riconoscimento integrale dell'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna".
A ciò si aggiunga che la giurisprudenza di legittimità, sulla medesima questione, ha ritenuto che “In tema di personale docente, se in passato gli artt. 1 e 2, d.l. n. 370 del 1970, non consentivano il riconoscimento della pregressa anzianità nel passaggio dal ruolo della scuola materna a quello della scuola superiore, attualmente l'art. 57, legge n. 312 del 1980 e l'art. 83, d.P.R. n. 417 del 1974, introducendo diverse tipologie di mobilità che consentono di computare per intero l'anzianità pregressa, realizzano un'osmosi tra i distinti ruoli del personale docente della scuola avente specifici requisiti, sicché può oggi essere riconosciuta al docente di scuola superiore il riconoscimento, in sede di ricostruzione di carriera, dell'anzianità nella scuola materna, purché maturata in servizio di ruolo” (cfr. sent. Cass. n. 2037/13).
In adesione quindi ai principi richiamati deve concludersi per l'accoglimento della domanda proposta, con accertamento del diritto della ricorrente al riconoscimento dell'effettivo servizio prestato nella scuola materna (ora scuola dell'infanzia) negli aa.ss. dal
1986/87 al 1997/98.
Inoltre, i principi richiamati devono ritenersi estensibili anche all'ipotesi di passaggio dal ruolo della scuola primaria a quello della scuola secondaria, con conseguente accertamento del diritto della ricorrente al riconoscimento dell'effettivo servizio prestato nella scuola primaria dall'1.01.1998 all'1.09.2001.
L'amministrazione scolastica è dunque tenuta ad effettuare una nuova ricostruzione di carriera della prof. tenendo conto per Parte_1 intero del servizio da quest'ultima prestato nella scuola materna
(ora scuola dell'infanzia) e nella scuola primaria, con conseguente condanna al pagamento delle eventuali differenze stipendiali maturate e maturande, il cui importo sarà quantificato in altra sede.
Sulla somma dovuta vanno computati gli interessi legali dalla maturazione al saldo, ex art.22, 36° comma della legge 724/94 come modificato dalla pronuncia di costituzionalità n.459/00.
Le spese seguono la soccombenza, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così decide: Dichiara il diritto della ricorrente alla ricostruzione di carriera previo riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, del servizio prestato nella scuola dell'infanzia negli aa.ss. dal 1986/87 al
1997/98 e nella scuola primaria dall'1.01.1998 all'1.09.2001 e, per l'effetto, condanna l'amministrazione resistente ad operare tale ricostruzione, come in motivazione, ed a corrispondere alla ricorrente le eventuali differenze stipendiali maturate, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo, tenuto conto della maturata prescrizione come in parte motiva.
Condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali, CP_1 che si liquidano in € 1.800,00, oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA con distrazione.
Aversa 6.11.2025
IL GIUDICE
NN PI PE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice NN PI PE, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza, al n. 16336/23
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1
e difesa dagli avv.ti Orazio Abbamonte e Stefano Russo
Ricorrente
E
Controparte_1 Controparte_2
rappresentati e difesi, in questa sede, ai sensi
[...] dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo
Romano
Resistente
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 28.12.2023 parte ricorrente in epigrafe, attualmente docente di scuola secondaria di primo grado, ha dedotto di essere transitata, attraverso la forma del passaggio di ruolo, dapprima dalla scuola materna statale (vincitrice di concorso), nella quale ha prestato servizio dall'a.s. 1986/87 – con retrodatazione ai fini giuridici dall'1.9.82 ex art. 1 OM 185 del
5.7.88 e l. 326/84 - all'a. s. 1997/98, passando in data 1.1.98 nei ruoli della scuola elementare, e poi, in virtù di passaggio dell'1.9.2001, nella scuola media, oggi secondaria di I° grado, dove attualmente insegna.
Ciò premesso, ha chiesto accertare e dichiarare il diritto all'integrale riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità di ruolo maturata nel periodo in cui ha lavorato nei ruoli della scuola materna (prima) ed elementare (poi), sino al passaggio alla scuola media;
B) annullare e/o disapplicare ogni provvedimento di ricostruzione di carriera di segno contrario, con ordine all'intimata amministrazione di adottare tutti i provvedimenti di competenza finalizzati al corrispondente inquadramento ed attribuzione in favore della ricorrente del relativo trattamento economico di cui alla fascia salariale derivante dall'anzianità maturata, con conseguente ricalcolo anche ai fini contributivi;
C) disporre condanna in forma generica, o nella misura che si riterrà in corso di causa, anche eventualmente mediante CTU - che ad ogni buon fine in via istruttoria qui si richiede - a carico dell'intimata amministrazione al pagamento delle differenze stipendiali tra quanto corrisposto e quanto maturato in ragione del predetto riconoscimento della superiore anzianità di servizio, sia ai fini retributivi che contributivi, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo.
Cont Il si è costituito in giudizio sostenendo, nel merito,
l'infondatezza della domanda proposta della quale ha pertanto chiesto il rigetto.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza. Parte ricorrente era stata assunta nell'area professionale del personale docente, qualifica funzionale degli insegnanti della scuola materna, con decorrenza giuridica dall'01.09.1982. A seguito poi di passaggio di ruolo in data 1.01.1998, la ricorrente era transitata nei ruoli di docente di scuola elementare (oggi scuola primaria) a tempo indeterminato, svolgendo tale ruolo sino al 1.09.2001. A decorrere dall'1.09.2001, a seguito di progressione di carriera, era stata nominata nel ruolo di docente della scuola secondaria di I grado.
Con decreto n. 27 del 2.03.2011 era stata disposta la progressione di carriera per gli anni svolti dalla ricorrente nella scuola materna ed erano stati indicati i servizi utili ai fini giuridici ed economici fino all'ultimo passaggio di carriera, sia ai fini pensionistici che stipendiali. Tuttavia, l'amministrazione convenuta, dando applicazione al cd. istituto della temporizzazione, aveva riconosciuto un'anzianità di servizio di soli anni 4 mesi 2 e giorni
23 ai fini giuridici ed economici, in luogo dei 19 invocati.
Al fine di valutare la correttezza dell'operato dell'amministrazione scolastica occorre segnare che su questione analoga (“Il problema sottoposto alle sezioni unite è quello di stabilire se un insegnante di ruolo della scuola materna, che operi il passaggio alla scuola secondaria, abbia diritto al riconoscimento dell'anzianità maturata nella scuola materna con il meccanismo della temporizzazione applicato dal , o abbia invece diritto al riconoscimento CP_1 integrale del periodo di tempo in cui ha lavorato nel ruolo della scuola materna”) si sono di recente espresse le Sezioni Unite della
Suprema Corte (cfr. sent. Cass. n. 9144/16).
In particolare, nella decisione citata, è preliminarmente richiamata la normativa di settore;
si legge infatti che “La disciplina dei
"passaggi di ruolo" è contenuta nel d.p.r. 31 maggio 1974, n. 417,
"Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato". In particolare, l'art. 77 di tale d.p.r. 417/74, sotto la rubrica, "Passaggi di ruolo", dispone: "Possono essere disposti passaggi del personale docente da un ruolo ad un altro di scuole di grado superiore secondo quanto previsto dalla allegata tabella H a favore del personale docente in possesso di una anzianità di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza non inferiore a cinque anni
....". Il successivo art. 83 del medesimo decreto 417/74, intitolato
"Passaggio ad altro ruolo", dispone: "In caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore, il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera". La legge 11 luglio 1980, n. 312 ha introdotto un "Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato".
Di rilievo, ai fini di questa causa è l'art. 57, in base al quale, "I passaggi di ruolo di cui all'art. 77 del d.p.r. 31 maggio 1974, n.
417 possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi. Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal citato art. 77 del d.p.r. 31 maggio 1974, n. 417". Quindi, l'art. 77 consentiva passaggi da un ruolo inferiore ad uno superiore. L'art. 83 del medesimo provvedimento legislativo completava la previsione prevedendo che, in caso di passaggio da un ruolo inferiore ad uno superiore, il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera.
L'art. 57 ha dilatato la previsione dell'art. 77 d.p.r. 407 del 1974, statuendo che i "I passaggi di ruolo di cui all'art. 77 del d.p.r. 31 maggio 1974, n. 417 possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi. Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal citato art. 77 del d.p.r. 31 maggio 1974, n. 417". In sintesi, l'originaria previsione che consentiva il passaggio da un ruolo inferiore ad uno superiore, a seguito della modifica del 1980,
è stata ampliata sotto molteplici profili compreso quello relativo alla possibilità di passaggio nei ruoli (necessariamente) superiori per gli insegnanti di scuola materna. Questa modifica della norma sui passaggi di ruolo comporta la modifica della norma base (art. 77), cui è collegato l'art. 83 e ne amplia, di riflesso, la previsione, sicché la regola dettata da questa norma, per cui il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo mediante ricostruzione di carriera, varrà anche per le tipologie di passaggio a ruoli superiori non previste nel testo originario della norma e quindi, fra queste, anche per il passaggio a ruoli superiori degli insegnanti di scuola materna. Cambiato, in altri termini, uno degli elementi del combinato disposto, la modifica si riflette sulla restante parte della norma frutto di una combinazione di disposizioni. L'interpretazione sistematica porta a tale conclusione”.
Ciò premesso le Sezioni Unite, in accoglimento del ricorso proposto dalla docente, hanno affermato il seguente principio di diritto: "In caso di passaggio dalla scuola materna alla scuola secondaria,
l'insegnante ha diritto al riconoscimento integrale dell'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna".
A ciò si aggiunga che la giurisprudenza di legittimità, sulla medesima questione, ha ritenuto che “In tema di personale docente, se in passato gli artt. 1 e 2, d.l. n. 370 del 1970, non consentivano il riconoscimento della pregressa anzianità nel passaggio dal ruolo della scuola materna a quello della scuola superiore, attualmente l'art. 57, legge n. 312 del 1980 e l'art. 83, d.P.R. n. 417 del 1974, introducendo diverse tipologie di mobilità che consentono di computare per intero l'anzianità pregressa, realizzano un'osmosi tra i distinti ruoli del personale docente della scuola avente specifici requisiti, sicché può oggi essere riconosciuta al docente di scuola superiore il riconoscimento, in sede di ricostruzione di carriera, dell'anzianità nella scuola materna, purché maturata in servizio di ruolo” (cfr. sent. Cass. n. 2037/13).
In adesione quindi ai principi richiamati deve concludersi per l'accoglimento della domanda proposta, con accertamento del diritto della ricorrente al riconoscimento dell'effettivo servizio prestato nella scuola materna (ora scuola dell'infanzia) negli aa.ss. dal
1986/87 al 1997/98.
Inoltre, i principi richiamati devono ritenersi estensibili anche all'ipotesi di passaggio dal ruolo della scuola primaria a quello della scuola secondaria, con conseguente accertamento del diritto della ricorrente al riconoscimento dell'effettivo servizio prestato nella scuola primaria dall'1.01.1998 all'1.09.2001.
L'amministrazione scolastica è dunque tenuta ad effettuare una nuova ricostruzione di carriera della prof. tenendo conto per Parte_1 intero del servizio da quest'ultima prestato nella scuola materna
(ora scuola dell'infanzia) e nella scuola primaria, con conseguente condanna al pagamento delle eventuali differenze stipendiali maturate e maturande, il cui importo sarà quantificato in altra sede.
Sulla somma dovuta vanno computati gli interessi legali dalla maturazione al saldo, ex art.22, 36° comma della legge 724/94 come modificato dalla pronuncia di costituzionalità n.459/00.
Le spese seguono la soccombenza, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così decide: Dichiara il diritto della ricorrente alla ricostruzione di carriera previo riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, del servizio prestato nella scuola dell'infanzia negli aa.ss. dal 1986/87 al
1997/98 e nella scuola primaria dall'1.01.1998 all'1.09.2001 e, per l'effetto, condanna l'amministrazione resistente ad operare tale ricostruzione, come in motivazione, ed a corrispondere alla ricorrente le eventuali differenze stipendiali maturate, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo, tenuto conto della maturata prescrizione come in parte motiva.
Condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali, CP_1 che si liquidano in € 1.800,00, oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA con distrazione.
Aversa 6.11.2025
IL GIUDICE
NN PI PE