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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 22/07/2025, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
I Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME del POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori magistrati:
1) dr. Augusto SABATINI Presidente
2) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 965/2024 R. G., vertente tra
nata a [...] il [...], c. f.: , con domicilio Parte_1 CodiceFiscale_1 eletto in Messina, via Dogali, 25, presso lo studio dell'avv. Maria Claudia Giordano (con PEC indicata), che la rappresenta e difende per procura resa in foglio separato allegato all'atto di appello,
APPELLANTE contro
nato a [...] il [...], c. f: , Controparte_1 CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliato in S. Teresa di Riva (Me), via F. Crispi n. 74, presso l'avv. Filippo Brianni
(con PEC indicata), che lo rappresenta e difende per procura in atto separato da considerarsi unito alla comparsa di costituzione in appello,
APPELLATO
e nei confronti di nata a [...] il [...], c. f.: , Controparte_2 CodiceFiscale_3 con domicilio eletto in Catania, viale della Libertà 235, presso lo studio legale , rappresentata Pt_2
e difesa dall'avv. Andrea Lo Faso (con PEC indicata) e, anche in via disgiunta, dall'avv. Ilenia
D'Arrigo (con PEC indicata) per procura resa in foglio separato allegato all'atto di costituzione in appello,
APPELLATA
************
1 Oggetto: Appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c. p. c. n. cron. 11005/2024 del 17 ottobre 2024 emessa dal Tribunale di Messina – seconda sezione civile, in materia di azione revocatoria ordinaria.
**************
SVOGLIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 15 novembre 2024 ha proposto appello davanti Parte_1
a questa Corte, contro e nei confronti di avverso Controparte_1 Controparte_2
l'ordinanza indicata in oggetto con cui il Tribunale di Messina, in accoglimento della domanda proposta da ha dichiarato l'inefficacia nei di lui confronti dell'atto di Controparte_1 trasferimento in Notaio el 6 aprile 2017, Rep. 8404, Racc. 5236, Reg. Padova 13.4.2017, Per_1
n. 6260 T, avente ad oggetto le unità immobiliari site in Montegrotto Terme (Pd), via Lachina, foglio
2, terreno part. 1581, fabbricato part. 1581, sub 2, 3, 1, ed ha condannato le resistenti Pt_1
e in solido tra loro, al rimborso delle spese di lite (liquidate come in
[...] Controparte_2 dispositivo).
L'appellante ha contestato l'ordinanza impugnata sotto vari profili ed ha chiesto che, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, la stessa fosse riformata e revocata;
ha altresì avanzato richiesta istruttoria di prova testimoniale (come articolata alle pagg. 25 e 26 dell'atto di appello) ed ha chiesto, in via preliminare, la riunione del presente procedimento a quello incardinato a seguito dell'impugnazione proposta da avverso la medesima pronuncia di primo grado, Controparte_2 iscritto al n. 958/2025 R. G..
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 3 marzo 2025 si è costituito CP_1 resistendo all'appello, di cui ha contestato uno per uno i motivi, e chiedendone il rigetto,
[...] così come dell'istanza di inibitoria;
ha formulato, altresì, anch'egli, richiesta di riunione al proc. n.
958/2024 R. G., chiedendo pure che fosse integrata la pronuncia impugnata autorizzando la trascrizione dell'atto oggetto di revocatoria in capo alla . CP_2
Con condanna dell'appellante al risarcimento ex art. 96 c. p. c. per la temerarietà del gravame e di entrambe le controparti, in solido tra loro, al rimborso di spese e compensi anche del secondo grado di giudizio. si è costituita con comparsa depositata il 4 marzo 2025 ed ha chiesto che, previo Controparte_2 accoglimento dell'istanza di inibitoria formulata da parte appellante, fosse preliminarmente disposta la riunione ex art. 335 c. p. c. al procedimento n. 958/2024 R. G. (da lei introdotto con appello avverso la stessa pronuncia qui impugnata) e, in via subordinata, che fosse comunque riformata integralmente, nel merito, l'ordinanza impugnata per i motivi di gravame proposti dalla Pt_1
2 Con condanna del al pagamento delle spese anche di questo grado di Controparte_1 giudizio.
Con ordinanza del 28 aprile 2025 la causa è stata differita alla data del 15 maggio 2025 per provvedere alla chiesta riunione della stessa al procedimento n. 958/2024 R. G. (che sarebbe stato chiamato in detta data).
In tale udienza, svoltasi in modalità “sostitutiva” ex art. 127 ter c. p. c., nessuna delle parti ha depositato note di trattazione scritta, essendo perciò stato assegnato loro un nuovo termine perentorio
(24 giugno 2025) per il deposito di note scritte ai sensi del citato art. 127 ter, comma 4, c. p. c., con provvedimento del 19 maggio 2025.
Entro detta data nessuna delle parti ha depositato note, nonostante la regolare comunicazione a ciascuna di esse del relativo provvedimento della Corte.
MOTIVI della DECISIONE
In via preliminare e preclusiva di ogni altra questione va rilevato che, in base al chiaro disposto dell'art. 127 ter, comma 4, ultima parte, c. p. c. – secondo il quale “se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo
e dichiara l'estinzione del processo” -, non essendo state depositate dalle parti note scritte, come detto sopra, né per la data del 15 maggio 2025, né per quella del 24 giugno 2025, fissate ai sensi del quarto comma dell'art. 127 ter c. p. c. con provvedimenti regolarmente comunicati ai difensori delle parti, non può che ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 127 ter, 4 comma, ultima parte, c. p. c., che trova applicazione nel caso di specie in quanto il presente giudizio era pendente alla data dell'entrata in vigore dell'anzidetta disposizione (a decorrere, cioè, dall'1 gennaio 2023).
La pronuncia di estinzione (in uno con l'ordine di cancellazione della causa dal ruolo), in quanto collegiale, va effettuata con sentenza ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 307 c. p. c..
Le spese del presente grado, a mente dell'ultimo comma dell'art. 310 c. p. c., rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con citazione notificata il 15 novembre Parte_1
2024 contro e nei confronti di avverso l'ordinanza Controparte_1 Controparte_2 del Tribunale di Messina – seconda sezione civile n. cron. 11005/2024 del 17 ottobre 2024, così provvede: visti gli artt. 127 ter, comma 4, ultima parte, e 310, ultimo comma, c. p. c.,
- ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
3 - dichiara che le spese del presente grado rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in camera di consiglio il 17 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Augusto SABATINI)
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I Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME del POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori magistrati:
1) dr. Augusto SABATINI Presidente
2) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 965/2024 R. G., vertente tra
nata a [...] il [...], c. f.: , con domicilio Parte_1 CodiceFiscale_1 eletto in Messina, via Dogali, 25, presso lo studio dell'avv. Maria Claudia Giordano (con PEC indicata), che la rappresenta e difende per procura resa in foglio separato allegato all'atto di appello,
APPELLANTE contro
nato a [...] il [...], c. f: , Controparte_1 CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliato in S. Teresa di Riva (Me), via F. Crispi n. 74, presso l'avv. Filippo Brianni
(con PEC indicata), che lo rappresenta e difende per procura in atto separato da considerarsi unito alla comparsa di costituzione in appello,
APPELLATO
e nei confronti di nata a [...] il [...], c. f.: , Controparte_2 CodiceFiscale_3 con domicilio eletto in Catania, viale della Libertà 235, presso lo studio legale , rappresentata Pt_2
e difesa dall'avv. Andrea Lo Faso (con PEC indicata) e, anche in via disgiunta, dall'avv. Ilenia
D'Arrigo (con PEC indicata) per procura resa in foglio separato allegato all'atto di costituzione in appello,
APPELLATA
************
1 Oggetto: Appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c. p. c. n. cron. 11005/2024 del 17 ottobre 2024 emessa dal Tribunale di Messina – seconda sezione civile, in materia di azione revocatoria ordinaria.
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SVOGLIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 15 novembre 2024 ha proposto appello davanti Parte_1
a questa Corte, contro e nei confronti di avverso Controparte_1 Controparte_2
l'ordinanza indicata in oggetto con cui il Tribunale di Messina, in accoglimento della domanda proposta da ha dichiarato l'inefficacia nei di lui confronti dell'atto di Controparte_1 trasferimento in Notaio el 6 aprile 2017, Rep. 8404, Racc. 5236, Reg. Padova 13.4.2017, Per_1
n. 6260 T, avente ad oggetto le unità immobiliari site in Montegrotto Terme (Pd), via Lachina, foglio
2, terreno part. 1581, fabbricato part. 1581, sub 2, 3, 1, ed ha condannato le resistenti Pt_1
e in solido tra loro, al rimborso delle spese di lite (liquidate come in
[...] Controparte_2 dispositivo).
L'appellante ha contestato l'ordinanza impugnata sotto vari profili ed ha chiesto che, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, la stessa fosse riformata e revocata;
ha altresì avanzato richiesta istruttoria di prova testimoniale (come articolata alle pagg. 25 e 26 dell'atto di appello) ed ha chiesto, in via preliminare, la riunione del presente procedimento a quello incardinato a seguito dell'impugnazione proposta da avverso la medesima pronuncia di primo grado, Controparte_2 iscritto al n. 958/2025 R. G..
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 3 marzo 2025 si è costituito CP_1 resistendo all'appello, di cui ha contestato uno per uno i motivi, e chiedendone il rigetto,
[...] così come dell'istanza di inibitoria;
ha formulato, altresì, anch'egli, richiesta di riunione al proc. n.
958/2024 R. G., chiedendo pure che fosse integrata la pronuncia impugnata autorizzando la trascrizione dell'atto oggetto di revocatoria in capo alla . CP_2
Con condanna dell'appellante al risarcimento ex art. 96 c. p. c. per la temerarietà del gravame e di entrambe le controparti, in solido tra loro, al rimborso di spese e compensi anche del secondo grado di giudizio. si è costituita con comparsa depositata il 4 marzo 2025 ed ha chiesto che, previo Controparte_2 accoglimento dell'istanza di inibitoria formulata da parte appellante, fosse preliminarmente disposta la riunione ex art. 335 c. p. c. al procedimento n. 958/2024 R. G. (da lei introdotto con appello avverso la stessa pronuncia qui impugnata) e, in via subordinata, che fosse comunque riformata integralmente, nel merito, l'ordinanza impugnata per i motivi di gravame proposti dalla Pt_1
2 Con condanna del al pagamento delle spese anche di questo grado di Controparte_1 giudizio.
Con ordinanza del 28 aprile 2025 la causa è stata differita alla data del 15 maggio 2025 per provvedere alla chiesta riunione della stessa al procedimento n. 958/2024 R. G. (che sarebbe stato chiamato in detta data).
In tale udienza, svoltasi in modalità “sostitutiva” ex art. 127 ter c. p. c., nessuna delle parti ha depositato note di trattazione scritta, essendo perciò stato assegnato loro un nuovo termine perentorio
(24 giugno 2025) per il deposito di note scritte ai sensi del citato art. 127 ter, comma 4, c. p. c., con provvedimento del 19 maggio 2025.
Entro detta data nessuna delle parti ha depositato note, nonostante la regolare comunicazione a ciascuna di esse del relativo provvedimento della Corte.
MOTIVI della DECISIONE
In via preliminare e preclusiva di ogni altra questione va rilevato che, in base al chiaro disposto dell'art. 127 ter, comma 4, ultima parte, c. p. c. – secondo il quale “se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo
e dichiara l'estinzione del processo” -, non essendo state depositate dalle parti note scritte, come detto sopra, né per la data del 15 maggio 2025, né per quella del 24 giugno 2025, fissate ai sensi del quarto comma dell'art. 127 ter c. p. c. con provvedimenti regolarmente comunicati ai difensori delle parti, non può che ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 127 ter, 4 comma, ultima parte, c. p. c., che trova applicazione nel caso di specie in quanto il presente giudizio era pendente alla data dell'entrata in vigore dell'anzidetta disposizione (a decorrere, cioè, dall'1 gennaio 2023).
La pronuncia di estinzione (in uno con l'ordine di cancellazione della causa dal ruolo), in quanto collegiale, va effettuata con sentenza ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 307 c. p. c..
Le spese del presente grado, a mente dell'ultimo comma dell'art. 310 c. p. c., rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con citazione notificata il 15 novembre Parte_1
2024 contro e nei confronti di avverso l'ordinanza Controparte_1 Controparte_2 del Tribunale di Messina – seconda sezione civile n. cron. 11005/2024 del 17 ottobre 2024, così provvede: visti gli artt. 127 ter, comma 4, ultima parte, e 310, ultimo comma, c. p. c.,
- ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
3 - dichiara che le spese del presente grado rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in camera di consiglio il 17 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Augusto SABATINI)
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