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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. III, sentenza 05/02/2026, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 240/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TREBASTONI DAUNO FABIO GLAUCO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1338/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249014800925 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249014800925 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: La parte insiste nelle ragioni in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 298.2024.9014800925, notificata il 13.05.2025, con cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione - AdER ha chiesto il pagamento di € 7.367,18, dopo la cartella di pagamento n. 298.2023.0017292035, notificata il 16.11.2023 per un CUT del 2019 e 2020.
Il 05.11.2025 si è costituita l'AdER.
Avverso i documenti comprovanti la notifica della cartella il 05.12.2025 il ricorrente ha proposto motivi aggiunti.
All'udienza del 03.02.2026 il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha contestato la ritualità della notifica della cartella, rilevando che:
- l'AdER “produce in giudizio copia della relata di notifica di detta cartella di pagamento dalla quale si evince che l'agente notificatore ha provveduto (in data 30.10.2023) alla notifica avvalendosi della procedura prevista dall'art.140 c.p.c. (irreperibilità temporanea)”;
- “oltre alla relata di notifica, ha pure prodotto copia dell'avviso di deposito della cartella di pagamento presso la Casa comunale, deposito eseguito a mezzo posta privata in data 03.11.2023”;
- “l'Agente della Riscossione ha prodotto, infine, al fine di provare l'invio della raccomandata informativa prevista dall'art.140 c.p.c., copia di un avviso di ricevimento del Consorzio_1, privo di alcuna firma, relativo alla raccomandata n°NPA140007053074, asseritamente spedita per informare il contribuente del deposito della cartella presso la Casa comunale”;
- “quando si procede con il rito previsto in caso di soggetti temporaneamente irreperibili (ex art.140 c.p.c.), la notifica di perfeziona nei confronti del destinatario, con il compimento di tutti gli adempimenti previsti dall'art. 140 c.p.c.”;
- “nella fattispecie che ci occupa, manca la ricevuta di spedizione della raccomandata informativa e manca, soprattutto, l'avviso di ricevimento di detta raccomandata”;
- “infatti, agli atti di causa è stata prodotta copia di un avviso di ricevimento privo della firma dell'agente postale e, come tale, non idoneo a provare l'invio della raccomandata informativa ed il perfezionamento della notifica della cartella di pagamento presupposta. Non a caso, infatti, la Suprema Corte di Cassazione ha più volte ribadito che l'avviso di ricevimento privo della firma dell'agente postale non ha alcun valore giuridico e, conseguentemente, non risulta idoneo a provare la spedizione della raccomandata (in termini,
Cassazione n°9552/2021; Cassazione n°2944/2024; Cassazione n°7586/2024; Cassazione n°
21864/2024)”.
Il motivo è infondato, perché, fra i vari documenti, l'AdER ha prodotto anche la ricevuta comprovante l'avvenuto invio della c.d. raccomandata informativa, riportante anche la firma del messo notificatore.
L'art. 26, comma 4, del DPR n. 602/73, relativo alla “notificazione della cartella di pagamento”, dispone che
“nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile”, relativo alla “irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia”, “la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall'art. 60 del DPR
29.09.73 n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del comune”. Al contrario di quanto previsto dall'art. 140, in questi casi è sufficiente una raccomandata c.d. “semplice”, cioè senza avviso di ricevimento.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Siracusa - Sezione III rigetta il ricorso in epigrafe.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 3.471,00, oltre accessori.
Così deciso a Siracusa, il 03.02.2026.
Il Giudice unico
Dr. Dauno Trebastoni
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TREBASTONI DAUNO FABIO GLAUCO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1338/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249014800925 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249014800925 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: La parte insiste nelle ragioni in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 298.2024.9014800925, notificata il 13.05.2025, con cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione - AdER ha chiesto il pagamento di € 7.367,18, dopo la cartella di pagamento n. 298.2023.0017292035, notificata il 16.11.2023 per un CUT del 2019 e 2020.
Il 05.11.2025 si è costituita l'AdER.
Avverso i documenti comprovanti la notifica della cartella il 05.12.2025 il ricorrente ha proposto motivi aggiunti.
All'udienza del 03.02.2026 il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha contestato la ritualità della notifica della cartella, rilevando che:
- l'AdER “produce in giudizio copia della relata di notifica di detta cartella di pagamento dalla quale si evince che l'agente notificatore ha provveduto (in data 30.10.2023) alla notifica avvalendosi della procedura prevista dall'art.140 c.p.c. (irreperibilità temporanea)”;
- “oltre alla relata di notifica, ha pure prodotto copia dell'avviso di deposito della cartella di pagamento presso la Casa comunale, deposito eseguito a mezzo posta privata in data 03.11.2023”;
- “l'Agente della Riscossione ha prodotto, infine, al fine di provare l'invio della raccomandata informativa prevista dall'art.140 c.p.c., copia di un avviso di ricevimento del Consorzio_1, privo di alcuna firma, relativo alla raccomandata n°NPA140007053074, asseritamente spedita per informare il contribuente del deposito della cartella presso la Casa comunale”;
- “quando si procede con il rito previsto in caso di soggetti temporaneamente irreperibili (ex art.140 c.p.c.), la notifica di perfeziona nei confronti del destinatario, con il compimento di tutti gli adempimenti previsti dall'art. 140 c.p.c.”;
- “nella fattispecie che ci occupa, manca la ricevuta di spedizione della raccomandata informativa e manca, soprattutto, l'avviso di ricevimento di detta raccomandata”;
- “infatti, agli atti di causa è stata prodotta copia di un avviso di ricevimento privo della firma dell'agente postale e, come tale, non idoneo a provare l'invio della raccomandata informativa ed il perfezionamento della notifica della cartella di pagamento presupposta. Non a caso, infatti, la Suprema Corte di Cassazione ha più volte ribadito che l'avviso di ricevimento privo della firma dell'agente postale non ha alcun valore giuridico e, conseguentemente, non risulta idoneo a provare la spedizione della raccomandata (in termini,
Cassazione n°9552/2021; Cassazione n°2944/2024; Cassazione n°7586/2024; Cassazione n°
21864/2024)”.
Il motivo è infondato, perché, fra i vari documenti, l'AdER ha prodotto anche la ricevuta comprovante l'avvenuto invio della c.d. raccomandata informativa, riportante anche la firma del messo notificatore.
L'art. 26, comma 4, del DPR n. 602/73, relativo alla “notificazione della cartella di pagamento”, dispone che
“nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile”, relativo alla “irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia”, “la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall'art. 60 del DPR
29.09.73 n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del comune”. Al contrario di quanto previsto dall'art. 140, in questi casi è sufficiente una raccomandata c.d. “semplice”, cioè senza avviso di ricevimento.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Siracusa - Sezione III rigetta il ricorso in epigrafe.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 3.471,00, oltre accessori.
Così deciso a Siracusa, il 03.02.2026.
Il Giudice unico
Dr. Dauno Trebastoni