Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/03/1989, n. 1547
CASS
Sentenza 29 marzo 1989

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Qualora il comune, od altro ente pubblico non economico, gestisca asili o scuole direttamente mediante la propria organizzazione pubblicistica, e non mediante autonome strutture di tipo imprenditoriale, le prestazioni lavorative effettuate, dietro retribuzione e previo inserimento del dipendente nell'ambito della suddetta organizzazione, con continuità e vincolo di subordinazione, integrano un rapporto di pubblico impiego, come tale devoluto alla cognizione esclusiva del giudice amministrativo, mentre resta a detto fine irrilevante la riconducibilità o meno della gestione di asili o scuole fra le finalità istituzionali dell'ente datore di lavoro, così come l'eventuale Mancanza di un formale atto di nomina, o la circostanza che il rapporto stesso non sia caratterizzato da stabilità o sia assoggettato a disciplina sostanziale di natura privatistica. ( V 1211/88, mass n 457419; ( V 7421/87, mass n 455422; ( Conf 6768/83, mass n 431474).*

Il termine annuale d'impugnazione (che per le sentenze emesse nel rito del lavoro decorre dal deposito delle medesime, anziché dalla lettura in udienza del dispositivo) va computato, ai sensi dell'art. 155 cod. proc. civ., secondo il calendario comune, con la conseguente irrilevanza del fatto che in esso sia compreso il mese di febbraio di un anno bisestile. ( V 7563/83, mass n 432158; ( V 3298/77, mass n 386838).*

Nel rito del lavoro, l'appello immediato, con riserva dei motivi, avverso il dispositivo della sentenza del pretore, previsto dall'art. 433 secondo comma cod. proc. civ. al fine di consentire al debitore esecutato di ottenere la sospensione dell'esecuzione, non consuma il potere d'impugnazione, e, pertanto, ove sia inammissibile, come nel caso in cui non sia stato ancora compiuto il primo atto della esecuzione forzata, non osta alla valida instaurazione del giudizio di gravame con atto successivo, ivi incluso quello di presentazione dei motivi, purché munito dei requisiti prescritti dall'art. 434 cod. proc. civ. (in relazione all'art. 414 cod. proc.). ( V 691/88, mass n 457136; ( V 6169/84, mass n 437810; ( Conf 3261/88, mass n 458694).*

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  • 1Processo tributario, impugnazione, giurisdizione, precisazioniAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 25 gennaio 2011
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/03/1989, n. 1547
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1547
Data del deposito : 29 marzo 1989

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