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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/12/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE QUARTA – PROCEDURE CONCORSUALI in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa TO UB ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 24-1 dell'anno 2025 del Ruolo
Generale dei Procedimenti unitari proposto da
(avv. CARMELO SALAMONE Via Parte_1
Giovanni Bonanno 122, Palermo) per procura in calce al ricorso
RICORRENTE
OGGETTO: ristrutturazione dei debiti del consumatore
***
Letta la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCII depositata da
[...]
in data 28.01.2025, rimodulata dal gestore Parte_1
della crisi e depositata in data 17.02.2025, nonché ridepositata in data 28.04.2025; ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il centro degli interessi principali del debitore – da presumersi coincidente con la residenza – si trova a Palermo;
rilevato che è stata allegata tutta la documentazione
Tribunale di Palermo sez.IV civile – procedure
concorsuali
prescritta dall'art. 67, comma 2, CCII;
letta la relazione del professionista nominato con funzioni di OCC, avv. Ettore Volpe, contenente le indicazioni e i giudizi di cui all'art. 68, commi 2 e 3, CCII nonché l'attestazione prevista dall'art. 67, comma 4, CCII;
considerato che
appaiono dimostrati sia la qualifica di consumatore sia lo stato di sovraindebitamento della proponente;
osservato che va esclusa la sussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69, comma 1, CCII, non risultando che la ricorrente sia stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda o abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
rilevato che, con decreto del 24.03.2025, sono stati fissati i termini e gli adempimenti di cui all'art. 70 CCII;
dato atto che, con nota depositata il 28.04.2025, il gestore della crisi ha allegato di aver provveduto agli adempimenti sopra indicati e ha rappresentato che, nel termine assegnato, sono state trasmesse delle osservazioni da parte del creditore ipotecario e dei creditori e CP_1 Controparte_2
Dynamica in cui vengono sollevate diverse CP_3
criticità attinenti il piano e, in particolare, viene eccepita la colpa grave nel ricorso al credito;
rilevato che la ricorrente presenta una situazione debitoria di euro 252.473,68 a cui si aggiungono i costi di accesso alla
Tribunale di Palermo sez.IV civile – procedure
concorsuali
presente procedura;
rilevato che all'udienza fissata dal Giudice delegato, in data
20.11.2025, non si sono risolte le contestazioni sollevate;
considerato, invero, che la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore articolata dalla ricorrente deve essere dichiarata inammissibile per difetto di uno dei requisiti soggettivi di cui all' art. 69 comma 1 CCII;
premesso che, a norma dell'art. 70 comma 7 CCII il giudice omologa il piano “verificate l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolta ogni contestazione”; rilevato che il sindacato sulla meritevolezza (rectius sulle condizioni soggettive ostative) è collocato fra i requisiti di ammissibilità, ex art. 69 comma 1 CCII, ed è ricondotto alle ipotesi in cui la situazione di sovraindebitamento è stata determinata con colpa grave, malafede o frode, circoscrivendo le condotte oggetto di analisi;
considerato, dunque, che l'accesso alla ristrutturazione dei debiti del consumatore, quale procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, continua ad essere sottoposto nel codice della crisi d'impresa, anche per la rilevanza dell'effetto esdebitatorio che produce (ed in assenza di alcuna interlocuzione preventiva con il ceto creditorio, i cui interessi sono senz'altro sacrificati, fatta eccezione per le osservazioni di cui al comma 3 dell'art. 70 CCII), ad un sindacato sulla condotta assunta dal debitore;
Tribunale di Palermo sez.IV civile – procedure
concorsuali
rilevato che il giudice, nel compiere detto accertamento, deve rigorosamente valutare le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le proprie obbligazioni, nonché il grado di colpa ad esso imputabile;
considerato, quindi, che, affinché la situazione di sovraindebitamento possa ritenersi non colposamente addebitabile con gravità al consumatore, è necessario che la stessa trovi la sua genesi in eventi non prevedibili (o, quanto meno, difficilmente prevedibili) ex ante, e, cioè, in situazioni inaspettate e non ragionevolmente preventivabili dal consumatore stesso, al momento dell'assunzione delle proprie obbligazioni;
rilevato che la valutazione sul grado della colpa consiste in un accertamento di fatto compiuto dal Giudice sulla scorta di una serie di criteri che connotano la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere l'obbligazione; rilevato che fra i predetti criteri rientrano la proporzionalità fra la percentuale d'indebitamento, da un lato, e le uscite ordinarie mensili del nucleo familiare e le entrate ordinarie mensili, dall'altro lato, nonché il numero di volte in cui si è fatto ricorso al credito e l'ampiezza dell'arco temporale di indebitamento, ed infine, le cause che hanno determinato l'indebitamento;
ritenuto che
, nella fattispecie in esame, la ricorrente a
Tribunale di Palermo sez.IV civile – procedure
concorsuali
partire dal 2015 ha fatto un ricorso al credito che ha generato - unitamente ad altre cause - un debito complessivo di euro 252.473,68 causando un'incidenza del debito sul reddito impossibile da ripianare, tenuto conto delle spese familiari mensili dedotte;
il tutto nella consapevolezza di poter contare esclusivamente sul proprio reddito da lavoro dipendente e in presenza di una situazione economica familiare già compromessa da precarie condizioni di salute;
rilevato, inoltre, che la relazione del gestore della crisi e la documentazione allegata risultano carenti ai fini di una completa e rigorosa ricostruzione dei fatti e delle ragioni poste a fondamento delle obbligazioni contratte, non essendo possibile, in particolare, ricostruire il peso economico delle cure rese necessarie dalle gravi patologie che hanno interessato il nucleo familiare;
rilevato, in particolare, che nella proposta vengono indicati i finanziamenti contratti, senza tuttavia che emergano in modo chiaro e documentato le specifiche ragioni che ne hanno determinato la richiesta;
né risulta adeguatamente chiarita, da ultimo, la genesi del prestito erogato da (già , il Controparte_4 Controparte_5
cui debito complessivo alla data della cessione del credito
(13.09.2024) ammontava a euro 45.771,18, non essendo al corrente dell'importo originariamente richiesto ed effettivamente erogato;
Tribunale di Palermo sez.IV civile – procedure
concorsuali
considerato, pertanto, che la condotta assunta dalla ricorrente nell'assumere i finanziamenti è connotata da colpa grave tenuto conto che:
- l'insorgere della patologia del marito, intervenuta nel 1997, non è causalmente collegata con il sovraindebitamento, temporalmente posteriore – il primo debito rilevante risale al 2015 è legato alla sottoscrizione del mutuo e dunque non è contratto per le cure del marito;
- i finanziamenti stipulati successivamente al mutuo ipotecario, per i quali non è stata prodotta documentazione idonea a ricostruire le ragioni della richiesta, sono stati contratti dalla ricorrente in una situazione di indebitamento già rilevante (alcuni anche dopo l'omesso pagamento della prima rata di mutuo); inoltre, la stessa ha omesso di dichiarare ai creditori il proprio stato di sovraindebitamento;
- nel 2024, come sopra specificato, la ricorrente ha contratto un finanziamento con di cui è dato Controparte_4
sapere solamente la data di cessione del credito
(13.09.2024), contratto temporalmente in un periodo prossimo alla data di deposito del ricorso
(28.01.2025), non essendo stata prodotta alcuna
Tribunale di Palermo sez.IV civile – procedure
concorsuali
documentazione sul punto;
- il consistente debito erariale, derivante in larga parte da sanzioni per violazioni al Codice della Strada per un importo complessivo di € 20.539,14, evidenzia una condotta della ricorrente improntata a negligenza nella gestione della vita quotidiana, risultando sintomatico di una grave incuranza del progressivo deterioramento della propria situazione economica e, conseguentemente, delle legittime pretese dei creditori;
ritenuto, quindi, che attese le emergenze documentali e le contestazioni formulate, la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti, avanzata dalla ricorrente, deve essere dichiarata inammissibile;
considerato, invero, che l'assunzione dei debiti che ha causato il sovraindebitamento del consumatore non può, in definitiva, dirsi assistita dalla diligenza richiesta dalla normativa sopra richiamata, né connotata da una mera colpa lieve;
rilevato, infine, che le ulteriori eccezioni sollevate devono ritenersi assorbite dall'accertamento dell'assenza di un requisito di ammissibilità;
P.Q.M.
Visto l'art.70;
Tribunale di Palermo sez.IV civile – procedure
concorsuali
RIGETTA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da (C.F. Parte_1
); C.F._1
DICHIARA inefficaci le misure protettive disposte con decreto del
24.03.2025;
PONE le spese della procedura a carico del ricorrente;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al ricorrente e al professionista nominato con funzioni di
OCC, avv. Ettore Volpe.
Così deciso in Palermo, 22/12/2025
Il Giudice
TO UB
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.ssa TO UB, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Tribunale di Palermo sez.IV civile – procedure
concorsuali
Tribunale di Palermo sez.IV civile – procedure concorsuali
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE QUARTA – PROCEDURE CONCORSUALI in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa TO UB ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 24-1 dell'anno 2025 del Ruolo
Generale dei Procedimenti unitari proposto da
(avv. CARMELO SALAMONE Via Parte_1
Giovanni Bonanno 122, Palermo) per procura in calce al ricorso
RICORRENTE
OGGETTO: ristrutturazione dei debiti del consumatore
***
Letta la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCII depositata da
[...]
in data 28.01.2025, rimodulata dal gestore Parte_1
della crisi e depositata in data 17.02.2025, nonché ridepositata in data 28.04.2025; ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il centro degli interessi principali del debitore – da presumersi coincidente con la residenza – si trova a Palermo;
rilevato che è stata allegata tutta la documentazione
Tribunale di Palermo sez.IV civile – procedure
concorsuali
prescritta dall'art. 67, comma 2, CCII;
letta la relazione del professionista nominato con funzioni di OCC, avv. Ettore Volpe, contenente le indicazioni e i giudizi di cui all'art. 68, commi 2 e 3, CCII nonché l'attestazione prevista dall'art. 67, comma 4, CCII;
considerato che
appaiono dimostrati sia la qualifica di consumatore sia lo stato di sovraindebitamento della proponente;
osservato che va esclusa la sussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69, comma 1, CCII, non risultando che la ricorrente sia stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda o abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
rilevato che, con decreto del 24.03.2025, sono stati fissati i termini e gli adempimenti di cui all'art. 70 CCII;
dato atto che, con nota depositata il 28.04.2025, il gestore della crisi ha allegato di aver provveduto agli adempimenti sopra indicati e ha rappresentato che, nel termine assegnato, sono state trasmesse delle osservazioni da parte del creditore ipotecario e dei creditori e CP_1 Controparte_2
Dynamica in cui vengono sollevate diverse CP_3
criticità attinenti il piano e, in particolare, viene eccepita la colpa grave nel ricorso al credito;
rilevato che la ricorrente presenta una situazione debitoria di euro 252.473,68 a cui si aggiungono i costi di accesso alla
Tribunale di Palermo sez.IV civile – procedure
concorsuali
presente procedura;
rilevato che all'udienza fissata dal Giudice delegato, in data
20.11.2025, non si sono risolte le contestazioni sollevate;
considerato, invero, che la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore articolata dalla ricorrente deve essere dichiarata inammissibile per difetto di uno dei requisiti soggettivi di cui all' art. 69 comma 1 CCII;
premesso che, a norma dell'art. 70 comma 7 CCII il giudice omologa il piano “verificate l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolta ogni contestazione”; rilevato che il sindacato sulla meritevolezza (rectius sulle condizioni soggettive ostative) è collocato fra i requisiti di ammissibilità, ex art. 69 comma 1 CCII, ed è ricondotto alle ipotesi in cui la situazione di sovraindebitamento è stata determinata con colpa grave, malafede o frode, circoscrivendo le condotte oggetto di analisi;
considerato, dunque, che l'accesso alla ristrutturazione dei debiti del consumatore, quale procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, continua ad essere sottoposto nel codice della crisi d'impresa, anche per la rilevanza dell'effetto esdebitatorio che produce (ed in assenza di alcuna interlocuzione preventiva con il ceto creditorio, i cui interessi sono senz'altro sacrificati, fatta eccezione per le osservazioni di cui al comma 3 dell'art. 70 CCII), ad un sindacato sulla condotta assunta dal debitore;
Tribunale di Palermo sez.IV civile – procedure
concorsuali
rilevato che il giudice, nel compiere detto accertamento, deve rigorosamente valutare le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le proprie obbligazioni, nonché il grado di colpa ad esso imputabile;
considerato, quindi, che, affinché la situazione di sovraindebitamento possa ritenersi non colposamente addebitabile con gravità al consumatore, è necessario che la stessa trovi la sua genesi in eventi non prevedibili (o, quanto meno, difficilmente prevedibili) ex ante, e, cioè, in situazioni inaspettate e non ragionevolmente preventivabili dal consumatore stesso, al momento dell'assunzione delle proprie obbligazioni;
rilevato che la valutazione sul grado della colpa consiste in un accertamento di fatto compiuto dal Giudice sulla scorta di una serie di criteri che connotano la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere l'obbligazione; rilevato che fra i predetti criteri rientrano la proporzionalità fra la percentuale d'indebitamento, da un lato, e le uscite ordinarie mensili del nucleo familiare e le entrate ordinarie mensili, dall'altro lato, nonché il numero di volte in cui si è fatto ricorso al credito e l'ampiezza dell'arco temporale di indebitamento, ed infine, le cause che hanno determinato l'indebitamento;
ritenuto che
, nella fattispecie in esame, la ricorrente a
Tribunale di Palermo sez.IV civile – procedure
concorsuali
partire dal 2015 ha fatto un ricorso al credito che ha generato - unitamente ad altre cause - un debito complessivo di euro 252.473,68 causando un'incidenza del debito sul reddito impossibile da ripianare, tenuto conto delle spese familiari mensili dedotte;
il tutto nella consapevolezza di poter contare esclusivamente sul proprio reddito da lavoro dipendente e in presenza di una situazione economica familiare già compromessa da precarie condizioni di salute;
rilevato, inoltre, che la relazione del gestore della crisi e la documentazione allegata risultano carenti ai fini di una completa e rigorosa ricostruzione dei fatti e delle ragioni poste a fondamento delle obbligazioni contratte, non essendo possibile, in particolare, ricostruire il peso economico delle cure rese necessarie dalle gravi patologie che hanno interessato il nucleo familiare;
rilevato, in particolare, che nella proposta vengono indicati i finanziamenti contratti, senza tuttavia che emergano in modo chiaro e documentato le specifiche ragioni che ne hanno determinato la richiesta;
né risulta adeguatamente chiarita, da ultimo, la genesi del prestito erogato da (già , il Controparte_4 Controparte_5
cui debito complessivo alla data della cessione del credito
(13.09.2024) ammontava a euro 45.771,18, non essendo al corrente dell'importo originariamente richiesto ed effettivamente erogato;
Tribunale di Palermo sez.IV civile – procedure
concorsuali
considerato, pertanto, che la condotta assunta dalla ricorrente nell'assumere i finanziamenti è connotata da colpa grave tenuto conto che:
- l'insorgere della patologia del marito, intervenuta nel 1997, non è causalmente collegata con il sovraindebitamento, temporalmente posteriore – il primo debito rilevante risale al 2015 è legato alla sottoscrizione del mutuo e dunque non è contratto per le cure del marito;
- i finanziamenti stipulati successivamente al mutuo ipotecario, per i quali non è stata prodotta documentazione idonea a ricostruire le ragioni della richiesta, sono stati contratti dalla ricorrente in una situazione di indebitamento già rilevante (alcuni anche dopo l'omesso pagamento della prima rata di mutuo); inoltre, la stessa ha omesso di dichiarare ai creditori il proprio stato di sovraindebitamento;
- nel 2024, come sopra specificato, la ricorrente ha contratto un finanziamento con di cui è dato Controparte_4
sapere solamente la data di cessione del credito
(13.09.2024), contratto temporalmente in un periodo prossimo alla data di deposito del ricorso
(28.01.2025), non essendo stata prodotta alcuna
Tribunale di Palermo sez.IV civile – procedure
concorsuali
documentazione sul punto;
- il consistente debito erariale, derivante in larga parte da sanzioni per violazioni al Codice della Strada per un importo complessivo di € 20.539,14, evidenzia una condotta della ricorrente improntata a negligenza nella gestione della vita quotidiana, risultando sintomatico di una grave incuranza del progressivo deterioramento della propria situazione economica e, conseguentemente, delle legittime pretese dei creditori;
ritenuto, quindi, che attese le emergenze documentali e le contestazioni formulate, la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti, avanzata dalla ricorrente, deve essere dichiarata inammissibile;
considerato, invero, che l'assunzione dei debiti che ha causato il sovraindebitamento del consumatore non può, in definitiva, dirsi assistita dalla diligenza richiesta dalla normativa sopra richiamata, né connotata da una mera colpa lieve;
rilevato, infine, che le ulteriori eccezioni sollevate devono ritenersi assorbite dall'accertamento dell'assenza di un requisito di ammissibilità;
P.Q.M.
Visto l'art.70;
Tribunale di Palermo sez.IV civile – procedure
concorsuali
RIGETTA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da (C.F. Parte_1
); C.F._1
DICHIARA inefficaci le misure protettive disposte con decreto del
24.03.2025;
PONE le spese della procedura a carico del ricorrente;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al ricorrente e al professionista nominato con funzioni di
OCC, avv. Ettore Volpe.
Così deciso in Palermo, 22/12/2025
Il Giudice
TO UB
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.ssa TO UB, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Tribunale di Palermo sez.IV civile – procedure
concorsuali
Tribunale di Palermo sez.IV civile – procedure concorsuali