Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 27/05/2025, n. 967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 967 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
All'udienza del 27/05/2025 , RGC n. 757 / 2024 dinanzi al Giudice dott. Gaetano Laviola sono comparsi:
L'avv. FALBO GIUDITTA per parte attrice, il quale impugna e contesta quanto ex adverso dedotto, si riporta ai propri scritti e insiste in tutte le sue richieste;
L'avv. Covucci (per delega dell'avv. ORNATI ANDREA e dell'avv. Zurlo) per parte convenuta, il quale impugna e contesta quanto ex adverso dedotto, si riporta ai propri scritti e insiste in tutte le sue richieste;
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni;
Le parti precisano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa e chiedono che la causa sia trattenuta in decisione;
A questo punto, il Giudice invita le parti a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
IL GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano Laviola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 757 del RGAC dell'anno 2024, avente ad oggetto opposizione a precetto e vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Giuditta Falbo Parte_1 C.F._1
OPPONENTE
E
(C.F. ) in p.l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Controparte_1 P.IVA_1
Zurlo e Andrea Ornati
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1.1. Parte opponente ha proposto opposizione al precetto notificato in data 26 marzo 2024, fondato sul decreto ingiuntivo n. 773/2021, emesso dal Tribunale di Castrovillari il 21
1
10200888, stipulato originariamente con Controparte_2
Ha dedotto: a) il difetto di legittimazione passiva in quanto nell'atto di precetto notificato è indicato il codice fiscale in luogo del proprio codice fiscale C.F._2
, dovendosi, quindi, ritenere che il debitore effettivo sia un soggetto C.F._1 diverso;
b) conseguentemente, la mancata notifica del titolo esecutivo e l'inesistenza del credito, non avendo l'opponente mai intrattenuto rapporti commerciali con Controparte_1
Ha chiesto quindi in via preliminare, la declaratoria di difetto di legittimazione passiva e nel merito, l'accertamento dell'inesistenza della posizione debitoria.
1.2. Si è costituita parte opposta, eccependo l'inammissibilità dell'opposizione e chiedendone nel merito il rigetto.
2. Nel merito si osserva quanto segue.
2.1. Non meritevole di accoglimento risulta la doglianza relativa al difetto di legittimazione passiva dell'opponente.
Infatti, sebbene sussista una discrasia tra il codice fiscale indicato nel titolo esecutivo e nell'atto di precetto e quello appartenente all'opponente, tale circostanza non pregiudica l'individuazione dell'opponente medesimo quale parte del contratto di finanziamento da cui ha origine il debito per cui è causa.
Infatti, al di là del codice fiscale, sono coincidenti nome, cognome, data e luogo di nascita e residenza.
Inoltre, a sostegno della propria tesi l'opponente non ha neppure prodotto il proprio documento di identità che, comparato a quello presente in atti, av rebbe consentito, in ipotesi di fondatezza dell'eccezione, di verificare che l'effettivo debitore fosse persona diversa dall'odierno precettato.
Alla luce di tali considerazioni, risulta ragionevole ritenere che l'opponente sia il reale debitore cui è indi rizzato il titolo esecutivo e l'atto di precetto.
Restano assorbite le ulteriori censure attinenti alla dedotta inesistenza della notifica e alla inesistenza del credito perché direttamente riferite all'asserito difetto di legittimazione passiva.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell'opponente.
Pertanto, tenuto conto del valore della causa, ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.M. 55/2014 e del livello di difficoltà delle questioni trattate, le spese di lite sostenute da par te opposta vengono liquidate in euro 2.800,00 (di cui euro 500,00 per la fase di studio, euro 500,00 per la fase introduttiva, euro 900,00 per la fase di trattazione ed euro 900,00 per fase di decisione) per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico Dott.
Gaetano Laviola, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione;
2. Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite sostenute da parte opposta che liquida in euro 2.800,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Castrovillari, 27 maggio 2025
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Rosanna D'Amico addetta all'Ufficio per il Processo.
IL GIUDICE
Dott. Gaetano Laviola
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