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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 17/12/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GROSSETO
Sezione Lavoro
❖➢
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 16 dicembre 2025,
sostituita dal deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 715 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2025,
vertente
TRA
( c.f. ), nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
LL (Gr ), fraz. Albinia, Via della Pace n. 34, rappresentata, difesa e domiciliata dall'
avv. Paola Pippi con studio in Grosseto, viale Ombrone n. giusta delega in atti telematici.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in CP_1
Grosseto, alla via Mameli, n. 13, rappresentato e difeso dall'Avv. Angela BARSANTINI, in virtù di mandato generale alle liti.
CONVENUTO
OGGETTO: infortunio in itinere. CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Ricorrente: "Piaccia al Giudice adito, contrariis reiectis,
accertare e dichiarare, per tutti i motivi meglio evidenziati in atti, l' indennizzabilità dell'
infortunio occorso alla ricorrente nella mattina del 10 luglio 2023 allorchè la stessa si trovava in
permesso sindacale retribuito, come richiesta con la domanda inoltrata in via amministrativa, con
conseguente condanna dell' al pagamento in suo favore dell' indennizzo per CP_1
dannobiologico di cui all' art. 13 D.lgs. 38/2000 complessivamente commisurato al grado di
inabilità che risulterà di giustizia e di ragione anche a seguito di CTU, comunque superiore alla
soglia/limite del 6%, oltre al pagamento della correlata indennità per inabilità temporanea dal
dì del sinistro fino all' effettiva guarigione clinica del 30.08.2023, oppure per il periodo
eventualmente maggiore o minore che risulterà di giustizia e di ragione.
Il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria maturati fino all' effettivo pagamento.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre oneri di legge”.
Convenuto: Voglia il Giudice del lavoro: "Rigettare la domanda della ricorrente perché
infondata in fatto e in diritto,
- in via subordinata, accertato che è stata risarcita dei danni subiti a seguito Parte_1
dell'infortunio in itinere del 13.07.23, condannare al rimborso delle prestazioni calcolate, CP_1
detratto dall'ammontare del risarcimento già percepito dall'infortunata per lo stesso evento.
- Condannare la ricorrente al pagamento delle intere spese di giudizio, o in
subordine, liquidarle nella misura di cui all'art. 113 D.p.r. n. 1124/1965"
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 29 agosto 2025 - dipendente dell' Parte_1 [...] - rappresentava (i) che il 10 luglio 2023, mentre si trovava in permesso Parte_2
sindacale retribuito e alla guida di un motociclo si stava recando all'Ospedale Misericordia di
Grosseto per partecipare a una riunione sindacale, veniva urtata da un'autovettura,
riportando lesioni clinicamente guarite in data 30 agosto 2023, con postumi permanenti valutati nella misura dell'otto per cento (all.ti da 8 a 11 ric.); (ii) che aveva inoltrato all' CP_1
domanda di copertura dell'infortunio, rigettata sul presupposto che ella, al momento dell'infortunio, era in permesso sindacale e quindi stava svolgendo un'attività non rientrante tra quelle oggetto di assicurazione ex D.P.R. 1124/1965. Assumendo l'illegittimità delle conclusioni dell'Istituto, rassegnava le conclusioni in epigrafe.
2.Si costituiva l' che contestava l'avversa domanda richiamando la correttezza del CP_1
proprio operato.
3.All'odierna udienza, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, la causa – senza necessità
d'istruttoria - veniva decisa con la presente sentenza depositata nel sistema telematico.
***
4. La domanda non è fondata.
4.1 È indennizzabile l'infortunio occorso al lavoratore “in itinere” ove questo sia derivato da eventi dannosi (anche imprevedibili o atipici;
si pensi al caso di una rapina subita in occasione del tragitto, evento da cui siano derivati postumi). Il tragitto che il lavoratore deve percorrere per recarsi a lavoro è infatti protetto perché ricollegabile, sia pure indirettamente,
all'attività lavorativa.
Dunque l'occasione lavoro implica la rilevanza ai fini dell'indennizzabilità di ogni esposizione a rischio in relazione al quale la prestazione lavorativa si presenti come fattore occasionale che ha determinato tale esposizione. Il limite della copertura è dato solo dal rischio elettivo ovvero da quello che, estraneo e non attinente all'attività lavorativa, sia dovuto a una scelta del lavoratore, la cui condotta determina una situazione diversa da quella del rischio tipico inerente l'attività lavorativa, tale da interrompere il nesso tra lavoro, rischio ed evento.
5. Ciò detto in termini generali, differente è la disciplina allorché l'infortunio colpisca un dipendente, non in aspettativa sindacale, durante lo spostamento effettuato per partecipare a una riunione sindacale.
In materia vige il principio per cui l'infortunio subito in occasione dello svolgimento di attività sindacale non è indennizzabile ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 in quanto tale norma, con il riferimento alla "occasione di lavoro", condiziona la tutela assicurativa alla sussistenza di un nesso di derivazione causale fra l'esecuzione della prestazione lavorativa - cui non è assimilabile l'attività sindacale, in quanto estranea alla finalità produttiva - e l'infortunio (cfr. Cass. 1220/1996; negli stessi termini Cass. sent. nn.
10895/1993, 5188/1986 e 4684/1982).
La S.C. ha escluso del resto che siffatta interpretazione giustifichi sospetti d'illegittimità
costituzionale, con riguardo, in particolare, all'art. 3 Cost.
6. Non convince il diverso riferimento di parte ricorrente al precedente di merito (Corte
Appello Venezia n. 93/2024) e alla sentenza di legittimità da quest'ultima richiamata a sostegno (Cass. sent. n. 13882/2016). Tale ultima pronuncia non si pone in realtà in contrasto con il suddetto consolidato orientamento, cui si intende qui dare continuità, in quanto la stessa Corte ha evidenziato i caratteri distintivi della specifica fattispecie scrutinata scrivendo che “…una volta accertato che la riunione fosse stata promossa dal datore di lavoro, presso la propria
sede, ed avesse ad oggetto l'organizzazione dell'attività lavorativa, la Corte ha errato nel negare la
riferibilità della funzione espletata come sindacalista all'attività lavorativa;
posto che la partecipazione
di un lavoratore, ancorché in qualità di sindacalista ed in permesso sindacale, ad una riunione che
attiene all'attività dell'impresa, non può certamente dirsi attinente ad interessi diversi, estranei o
immeritevoli di tutela rispetto a quelli presidiati dalla tutela assicurativa”. E così individuando nell'interesse del datore di lavoro che aveva indetto la riunione il necessario e imprescindibile collegamento con l'attività produttiva quale condizione per l'intervento assicurativo dell' CP_1
Presupposti che invece non ricorrono nel caso di specie, ove la in permesso Pt_1
sindacale in qualità di RSU aziendale, partecipava a un'assemblea sindacale indetta in autonomia.
7. Di conseguenza la domanda deve essere respinta.
Le spese di lite possono essere interamente compensate giusta la peculiarità della fattispecie connessa alla diversa interpretazione del precedente difforme.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con Parte_1
ricorso depositato in data 29 agosto 2025 nei confronti dell' , disattesa ogni diversa CP_1
istanza ed eccezione, così provvede:
- respinge il ricorso;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Grosseto, 16 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Grosso