Art. 7. Partecipazioni al capitale della Banca d'Italia 1. Il regime fiscale di trasferimento delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m), viene determinato dal Governo secondo criteri di neutralita' fiscale, con decreto legislativo da emanare, sentite le competenti commissioni parlamentari, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto, per gli enti di cui alla presente legge, anche del patrimonio, dell'ambito territoriale di operativita' nonche' della parte di reddito che essi prevedono di devolvere ai fini statutari.
Articolo 7 della Legge 23 dicembre 1998, n. 461
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Articolo 7 della Legge 23 dicembre 1998, n. 461
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22 gennaio 1999
22 gennaio 1999
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