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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 16/01/2026, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 325/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 12/05/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CALICIURI TOMMASO, Presidente
DE FRANCO LOREDANA, Relatore
DONATO DONATELLA, Giudice
in data 12/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1483/2023 depositato il 28/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Bacini Sett. Delcosentino - 83000370789
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 13225752 CONS. BONIFICA 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 13225752 CONS. BONIFICA 2021 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 13381568 CONS. BONIFICA 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso ritualmente notificato al Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino e ad Area S.r.l., ha impugnato gli avvisi di accertamento in epigrafe, aventi a oggetto il contributo consortile per le annualità 2019, 2020 e 2021, eccependo:
1) il difetto di motivazione;
2) la mancanza del beneficio fondiario;
con richiesta, previa sospensione, di annullamento dell'atto impugnato, vittoria di spese e competenze di giudizio e discussione della causa in pubblica udienza.
Il Consorzio non si è costituito in giudizio.
Area S.r.l. si è costituita in giudizio contestando quanto eccepito dalla ricorrente.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nel caso di specie nei provvedimenti impugnati non è ravvisabile il contenuto necessario e sufficiente per l'esatta individuazione della pretesa impositiva e la ricorrente, dunque, non è stata messa nella condizione di conoscere le ragioni e gli elementi fondamentali della pretesa tributaria.
Gli atti impugnati, infatti, contengono esclusivamente la quantificazione dell'importo dovuto a titolo di quota consortile in favore del Consorzio di Bonifica, mentre non contengono né l'indicazione dei fondi a cui sono riferiti, né, tantomeno, la specifica motivazione costituita dall'indicazione del piano di classifica relativo al territorio consortile approvato dalla competente autorità regionale, necessaria per operare i dovuti riscontri in ordine ai criteri seguiti per il riparto della contribuenza (cfr., sul punto, Cass. S.U. n. 26009/2008; Cass.
n. 17066/2010).
La mancanza di tale riferimento comporta l'impossibilità di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ufficio nella fase contenziosa, con conseguente lesione del diritto di difesa della contribuente, la quale, come si è detto, non è posta in grado di conoscere l'an della pretesa tributaria e di calcolarne il quantum, al fine di approntare idonea difesa volta a contestare specificamente la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto.
Peraltro, si rileva che il riferimento al piano di classifica contenuto nelle controdeduzioni non è idoneo ad integrare il contenuto motivazionale dell'atto impugnato, atteso che non è consentito all'Amministrazione sopperire con integrazioni in sede processuale alle lacune dell'atto per difetto di motivazione (Cass. sent. nn. 30454/2022 e 6065/2017).
A tutto quanto fin qui esposto, si aggiunga che gli atti impugnati non può definirsi neppure motivato per relationem, in quanto le richieste formali di pagamento in essi espressamente indicate presentano le medesime carenze motivazionali.
Per il motivo suesposto il ricorso deve essere accolto.
All'accoglimento del ricorso consegue la condanna dei convenuti al pagamento delle spese di giudizio nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Cosenza, Sez. 4^, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
- condanna il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino ed Area S.r.l. al pagamento delle spese in favore della ricorrente, che liquida in complessivi euro 300,00 (fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale), con distrazione in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Così deciso in Cosenza, il 12.05.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Loredana De Franco dott. Tommaso Caliciuri
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 12/05/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CALICIURI TOMMASO, Presidente
DE FRANCO LOREDANA, Relatore
DONATO DONATELLA, Giudice
in data 12/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1483/2023 depositato il 28/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Bacini Sett. Delcosentino - 83000370789
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 13225752 CONS. BONIFICA 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 13225752 CONS. BONIFICA 2021 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 13381568 CONS. BONIFICA 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso ritualmente notificato al Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino e ad Area S.r.l., ha impugnato gli avvisi di accertamento in epigrafe, aventi a oggetto il contributo consortile per le annualità 2019, 2020 e 2021, eccependo:
1) il difetto di motivazione;
2) la mancanza del beneficio fondiario;
con richiesta, previa sospensione, di annullamento dell'atto impugnato, vittoria di spese e competenze di giudizio e discussione della causa in pubblica udienza.
Il Consorzio non si è costituito in giudizio.
Area S.r.l. si è costituita in giudizio contestando quanto eccepito dalla ricorrente.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nel caso di specie nei provvedimenti impugnati non è ravvisabile il contenuto necessario e sufficiente per l'esatta individuazione della pretesa impositiva e la ricorrente, dunque, non è stata messa nella condizione di conoscere le ragioni e gli elementi fondamentali della pretesa tributaria.
Gli atti impugnati, infatti, contengono esclusivamente la quantificazione dell'importo dovuto a titolo di quota consortile in favore del Consorzio di Bonifica, mentre non contengono né l'indicazione dei fondi a cui sono riferiti, né, tantomeno, la specifica motivazione costituita dall'indicazione del piano di classifica relativo al territorio consortile approvato dalla competente autorità regionale, necessaria per operare i dovuti riscontri in ordine ai criteri seguiti per il riparto della contribuenza (cfr., sul punto, Cass. S.U. n. 26009/2008; Cass.
n. 17066/2010).
La mancanza di tale riferimento comporta l'impossibilità di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ufficio nella fase contenziosa, con conseguente lesione del diritto di difesa della contribuente, la quale, come si è detto, non è posta in grado di conoscere l'an della pretesa tributaria e di calcolarne il quantum, al fine di approntare idonea difesa volta a contestare specificamente la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto.
Peraltro, si rileva che il riferimento al piano di classifica contenuto nelle controdeduzioni non è idoneo ad integrare il contenuto motivazionale dell'atto impugnato, atteso che non è consentito all'Amministrazione sopperire con integrazioni in sede processuale alle lacune dell'atto per difetto di motivazione (Cass. sent. nn. 30454/2022 e 6065/2017).
A tutto quanto fin qui esposto, si aggiunga che gli atti impugnati non può definirsi neppure motivato per relationem, in quanto le richieste formali di pagamento in essi espressamente indicate presentano le medesime carenze motivazionali.
Per il motivo suesposto il ricorso deve essere accolto.
All'accoglimento del ricorso consegue la condanna dei convenuti al pagamento delle spese di giudizio nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Cosenza, Sez. 4^, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
- condanna il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino ed Area S.r.l. al pagamento delle spese in favore della ricorrente, che liquida in complessivi euro 300,00 (fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale), con distrazione in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Così deciso in Cosenza, il 12.05.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Loredana De Franco dott. Tommaso Caliciuri