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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. I, sentenza 15/01/2026, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 24/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 1, riunita in udienza il
24/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IN TO ZO, Presidente
RI PI, TO
BOLOGNESI MAURO, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 515/2024 depositato il 07/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sestri AN - Piazza Matteotti 16039 Sestri AN GE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 55/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 2 e pubblicata il 11/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3107 IMU 2019 - sull'appello n. 516/2024 depositato il 07/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sestri AN - Piazza Matteotti 16039 Sestri AN GE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 56/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 2 e pubblicata il 11/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3105 IMU 2018
- sull'appello n. 517/2024 depositato il 07/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sestri AN - Piazza Matteotti 16039 Sestri AN GE Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 54/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 2 e pubblicata il 11/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3103 IMU 2017
- sull'appello n. 518/2024 depositato il 07/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sestri AN - Piazza Matteotti 16039 Sestri AN GE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 59/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 2 e pubblicata il 11/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3101 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 699/2025 depositato il
27/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di giustizia di primo grado di Genova, in data 9.1.2024, decideva i ricorsi proposti da Ricorrente_1 contro avvisi di accertamento emessi dal Comune di Sestri AN relativi ad IMU, come segue:
- Con sentenza n. 59, in parziale accoglimento del ricorso, dichiarava non dovuta l'imposta per l'immobile di cui al Foglio 18 Part. 384 Sub 24 in quanto non di proprietà della ricorrente. Confermava invece l'accertamento per altro immobile dichiarando che lo stesso non poteva usufruire dell'agevolazione IMU in quanto risultava non utilizzato come abitazione principale.
La sentenza riguardava l'annualità 2016. Le spese venivano compensate attesa la reciproca soccombenza.
- Con sentenza n. 54 emetteva la stessa decisione per l'annualità 2017. Le spese veniva compensate attesa la reciproca soccombenza.
- Con sentenza n. 56 emetteva la stessa decisione per l'annualità 2018. Le spese veniva compensate attesa la reciproca soccombenza.
- Con sentenza n. 55 respingeva il ricorso riguardante l'annualità 2019. Condannava la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 200,00.
Tutte le sentenze venivano appellate dalla contribuente con distinti atti formulando le seguenti conclusioni.
Relativamente alla sentenza n. 59 (Imu 2016): “Chiede all'On.le Corte adita che:
Nel merito e a integrale riforma della sentenza impugnata venga disposto l'annullamento dell'Avviso di accertamento n. 3101 del 28 Ottobre 2021 emesso dal Comune di Sestri AN (doc. C) e notificato al contribuente in data 16 novembre 2021 avente ad oggetto accertamento IMU anno 2016 in capo alla sig.ra Ricorrente_1 (CF_Ricorrente_1).
Con vittoria di spese, competenze del presente procedimento e di quello di prime cure che si protestano in caso di opposizione”.
Relativamente alla sentenza n. 54 (Imu 2017): “Chiede all'On.le Corte adita che:
Nel merito e a integrale riforma della sentenza impugnata venga disposto l'annullamento dell'Avviso di accertamento n. 3103 del 28 Ottobre 2021 emesso dal Comune di Sestri AN (doc. C) e notificato al contribuente in data 16 novembre 2021 avente ad oggetto accertamento IMU anno 2017 in capo alla sig.ra Ricorrente_1 (CF_Ricorrente_1).
Con vittoria di spese, competenze del presente procedimento e di quello di prime cure che si protestano in caso di opposizione”.
Relativamente alla sentenza n. 56 (Imu 2018): “Chiede all'On.le Corte adita che:
Nel merito e a integrale riforma della sentenza impugnata venga disposto l'annullamento dell'Avviso di accertamento n. 3105 del 28 Ottobre 2021 emesso dal Comune di Sestri AN (doc. C) e notificato al contribuente in data 16 novembre 2021 avente ad oggetto accertamento IMU anno 2018 in capo alla sig.ra Ricorrente_1 (CF_Ricorrente_1). Con vittoria di spese, competenze del presente procedimento e di quello di prime cure che si protestano in caso di opposizione”.
Relativamente alla sentenza n. 55 (Imu 2019): “Chiede all'On.le Corte adita che:
Nel merito e a integrale riforma della sentenza impugnata venga disposto l'annullamento dell'Avviso di accertamento n. 3107 del 28 Ottobre 2021 emesso dal Comune di Sestri AN (doc. C) e notificato al contribuente in data 16 novembre 2021 avente ad oggetto accertamento IMU anno 2019 in capo alla sig.ra Ricorrente_1 (CF_Ricorrente_1).
Con vittoria di spese, competenze del presente procedimento e di quello di prime cure che si protestano in caso di opposizione”.
Il Comune di Sestri AN si costituiva nei giudizi con distinti atti di controdeduzioni con i quali preliminarmente richiedeva la riunione dei procedimenti. Nel merito di respingere l'avversario appello in quanto manifestamente inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto, con conseguente conferma della sentenza appellata e dell'avviso di accertamento oggetti di impugnazione.
Vinte le spese.
Le parti depositavano memorie.
Stante la connessione soggettiva ed oggettiva, i procedimenti venivano riuniti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Intanto va rilevato come il Comune, pur avendo concluso chiedendo la conferma degli avvisi impugnati, non ha proposto appello incidentale relativamente al capo delle sentenze nn. 59, 54 e 56 che, in parziale accoglimento dei ricorsi, aveva escluso che fosse addebitabile alla contribuente l'Imu riguardante l'immobile identificato con il Foglio 18, Part. 384, Sub. 24, per cui tale punto della sentenza è divenuto definitivo.
Resta pertanto in discussione l'immobile sito in Sestri AN, Indirizzo_1 n. 4.
Parte appellante eccepisce la violazione di legge e l'errata interpretazione dei fatti dedotti e non contestati in giudizio. In particolare osserva come non sia stato contestato – e, comunque, provato – che l'immobile in questione abbia diversa numerazione in quanto dispone di due ingressi (Indirizzo_2 7 e Indirizzo_1 4). La circostanza ha rilevanza in quanto al fine di appurare l'utilizzo come dimora abituale occorre sommare le diverse utenze di cui l'immobile è titolare.
Completa tale argomento esponendo come sommando il consumo dell'acqua si pervenga a 246 mc. d'acqua per l'anno 2016, mentre la somma del consumo di gas per l'anno 2017 è di 2316 mc e per l'anno 2018 di
585 mc.
Tali dati, secondo la contribuente, risulterebbero congrui e compatibili con l'utilizzo dell'immobile quale abitazione principale da parte di una persona singola. Sul punto va rilevato che l'estratto dei consumi depositato dal Comune riporta entrambi gli indirizzi di Indirizzo_2 7 e di Indirizzo_1 4/1.
Peraltro, come evidenziato dal Comune, la contribuente non ha depositato neppure le bollette relative alle utenze. In proposito va ricordato che, vertendosi in materia di esenzione, l'onere di provare i presupposti spetta alla contribuente la quale non ha neanche provato di dimostrare che il coniuge, con residenza in altro
Comune, non occupa mai l'immobile in questione, per cui il consumo andrebbe considerato per una sola persona. Tale onere non risulta assolto e il ricorso in primo grado è basato quasi esclusivamente sull'eccezione di difetto di motivazione degli accertamenti, eccezione respinta in primo grado e non oggetto di specifico motivo d'appello.
Vi è inoltre da considerare che l'ulteriore presupposto della residenza anagrafica nel Comune di Sestri
AN è assente per il periodo 5.6.2017/12.7.2019. A tale circostanza la contribuente non ha replicato in maniera convincente neppure in sede di discussione.
P.Q.M.
Rigetta gli appelli riuniti. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in Euro 2.000,00 oltre oneri accessori
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 1, riunita in udienza il
24/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IN TO ZO, Presidente
RI PI, TO
BOLOGNESI MAURO, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 515/2024 depositato il 07/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sestri AN - Piazza Matteotti 16039 Sestri AN GE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 55/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 2 e pubblicata il 11/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3107 IMU 2019 - sull'appello n. 516/2024 depositato il 07/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sestri AN - Piazza Matteotti 16039 Sestri AN GE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 56/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 2 e pubblicata il 11/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3105 IMU 2018
- sull'appello n. 517/2024 depositato il 07/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sestri AN - Piazza Matteotti 16039 Sestri AN GE Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 54/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 2 e pubblicata il 11/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3103 IMU 2017
- sull'appello n. 518/2024 depositato il 07/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sestri AN - Piazza Matteotti 16039 Sestri AN GE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 59/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 2 e pubblicata il 11/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3101 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 699/2025 depositato il
27/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di giustizia di primo grado di Genova, in data 9.1.2024, decideva i ricorsi proposti da Ricorrente_1 contro avvisi di accertamento emessi dal Comune di Sestri AN relativi ad IMU, come segue:
- Con sentenza n. 59, in parziale accoglimento del ricorso, dichiarava non dovuta l'imposta per l'immobile di cui al Foglio 18 Part. 384 Sub 24 in quanto non di proprietà della ricorrente. Confermava invece l'accertamento per altro immobile dichiarando che lo stesso non poteva usufruire dell'agevolazione IMU in quanto risultava non utilizzato come abitazione principale.
La sentenza riguardava l'annualità 2016. Le spese venivano compensate attesa la reciproca soccombenza.
- Con sentenza n. 54 emetteva la stessa decisione per l'annualità 2017. Le spese veniva compensate attesa la reciproca soccombenza.
- Con sentenza n. 56 emetteva la stessa decisione per l'annualità 2018. Le spese veniva compensate attesa la reciproca soccombenza.
- Con sentenza n. 55 respingeva il ricorso riguardante l'annualità 2019. Condannava la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 200,00.
Tutte le sentenze venivano appellate dalla contribuente con distinti atti formulando le seguenti conclusioni.
Relativamente alla sentenza n. 59 (Imu 2016): “Chiede all'On.le Corte adita che:
Nel merito e a integrale riforma della sentenza impugnata venga disposto l'annullamento dell'Avviso di accertamento n. 3101 del 28 Ottobre 2021 emesso dal Comune di Sestri AN (doc. C) e notificato al contribuente in data 16 novembre 2021 avente ad oggetto accertamento IMU anno 2016 in capo alla sig.ra Ricorrente_1 (CF_Ricorrente_1).
Con vittoria di spese, competenze del presente procedimento e di quello di prime cure che si protestano in caso di opposizione”.
Relativamente alla sentenza n. 54 (Imu 2017): “Chiede all'On.le Corte adita che:
Nel merito e a integrale riforma della sentenza impugnata venga disposto l'annullamento dell'Avviso di accertamento n. 3103 del 28 Ottobre 2021 emesso dal Comune di Sestri AN (doc. C) e notificato al contribuente in data 16 novembre 2021 avente ad oggetto accertamento IMU anno 2017 in capo alla sig.ra Ricorrente_1 (CF_Ricorrente_1).
Con vittoria di spese, competenze del presente procedimento e di quello di prime cure che si protestano in caso di opposizione”.
Relativamente alla sentenza n. 56 (Imu 2018): “Chiede all'On.le Corte adita che:
Nel merito e a integrale riforma della sentenza impugnata venga disposto l'annullamento dell'Avviso di accertamento n. 3105 del 28 Ottobre 2021 emesso dal Comune di Sestri AN (doc. C) e notificato al contribuente in data 16 novembre 2021 avente ad oggetto accertamento IMU anno 2018 in capo alla sig.ra Ricorrente_1 (CF_Ricorrente_1). Con vittoria di spese, competenze del presente procedimento e di quello di prime cure che si protestano in caso di opposizione”.
Relativamente alla sentenza n. 55 (Imu 2019): “Chiede all'On.le Corte adita che:
Nel merito e a integrale riforma della sentenza impugnata venga disposto l'annullamento dell'Avviso di accertamento n. 3107 del 28 Ottobre 2021 emesso dal Comune di Sestri AN (doc. C) e notificato al contribuente in data 16 novembre 2021 avente ad oggetto accertamento IMU anno 2019 in capo alla sig.ra Ricorrente_1 (CF_Ricorrente_1).
Con vittoria di spese, competenze del presente procedimento e di quello di prime cure che si protestano in caso di opposizione”.
Il Comune di Sestri AN si costituiva nei giudizi con distinti atti di controdeduzioni con i quali preliminarmente richiedeva la riunione dei procedimenti. Nel merito di respingere l'avversario appello in quanto manifestamente inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto, con conseguente conferma della sentenza appellata e dell'avviso di accertamento oggetti di impugnazione.
Vinte le spese.
Le parti depositavano memorie.
Stante la connessione soggettiva ed oggettiva, i procedimenti venivano riuniti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Intanto va rilevato come il Comune, pur avendo concluso chiedendo la conferma degli avvisi impugnati, non ha proposto appello incidentale relativamente al capo delle sentenze nn. 59, 54 e 56 che, in parziale accoglimento dei ricorsi, aveva escluso che fosse addebitabile alla contribuente l'Imu riguardante l'immobile identificato con il Foglio 18, Part. 384, Sub. 24, per cui tale punto della sentenza è divenuto definitivo.
Resta pertanto in discussione l'immobile sito in Sestri AN, Indirizzo_1 n. 4.
Parte appellante eccepisce la violazione di legge e l'errata interpretazione dei fatti dedotti e non contestati in giudizio. In particolare osserva come non sia stato contestato – e, comunque, provato – che l'immobile in questione abbia diversa numerazione in quanto dispone di due ingressi (Indirizzo_2 7 e Indirizzo_1 4). La circostanza ha rilevanza in quanto al fine di appurare l'utilizzo come dimora abituale occorre sommare le diverse utenze di cui l'immobile è titolare.
Completa tale argomento esponendo come sommando il consumo dell'acqua si pervenga a 246 mc. d'acqua per l'anno 2016, mentre la somma del consumo di gas per l'anno 2017 è di 2316 mc e per l'anno 2018 di
585 mc.
Tali dati, secondo la contribuente, risulterebbero congrui e compatibili con l'utilizzo dell'immobile quale abitazione principale da parte di una persona singola. Sul punto va rilevato che l'estratto dei consumi depositato dal Comune riporta entrambi gli indirizzi di Indirizzo_2 7 e di Indirizzo_1 4/1.
Peraltro, come evidenziato dal Comune, la contribuente non ha depositato neppure le bollette relative alle utenze. In proposito va ricordato che, vertendosi in materia di esenzione, l'onere di provare i presupposti spetta alla contribuente la quale non ha neanche provato di dimostrare che il coniuge, con residenza in altro
Comune, non occupa mai l'immobile in questione, per cui il consumo andrebbe considerato per una sola persona. Tale onere non risulta assolto e il ricorso in primo grado è basato quasi esclusivamente sull'eccezione di difetto di motivazione degli accertamenti, eccezione respinta in primo grado e non oggetto di specifico motivo d'appello.
Vi è inoltre da considerare che l'ulteriore presupposto della residenza anagrafica nel Comune di Sestri
AN è assente per il periodo 5.6.2017/12.7.2019. A tale circostanza la contribuente non ha replicato in maniera convincente neppure in sede di discussione.
P.Q.M.
Rigetta gli appelli riuniti. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in Euro 2.000,00 oltre oneri accessori