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Sentenza 13 febbraio 2023
Sentenza 13 febbraio 2023
Commentario • 1
- 1. Atto Di Intervento Nella Procedura Esecutiva: Come Difendersi Con L’Avvocato SpecializzatoGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 25 gennaio 2026
Introduzione Ricevere un atto di intervento in una procedura esecutiva è una situazione critica che può cogliere di sorpresa molti debitori. Si tratta di un atto formale con cui un ulteriore creditore, oltre a quello che ha avviato l'esecuzione forzata, si inserisce nella procedura per chiedere di essere soddisfatto sullo stesso bene pignorato . In altre parole, se ad esempio la Sua casa o il Suo stipendio è già stato pignorato da un creditore, altri creditori possono intervenire in quella stessa esecuzione per reclamare i propri crediti. Ciò aumenta i rischi per il debitore: più creditori in gara significa che il ricavato della vendita o le somme pignorate verranno suddivisi tra tutti, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/02/2023, n. 5921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5921 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AZ BI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 02/05/2022 della Corte d'appello di L'Aquila visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Ombretta Di Giovine;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LA De LL, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza in epigrafe riformava la condanna di BI AZ, pronunciata all'esito di rito abbreviato, per il delitto di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti (art. Penale Sent. Sez. 6 Num. 5921 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: DI GIOVINE OMBRETTA Data Udienza: 19/01/2023 73, comma 1-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), riconoscendogli le circostanze generiche e rideterminando, di conseguenza, la pena in due anni di reclusione, in accoglimento della proposta concordata tra le parti, in applicazione dell'art. 599-bis cod. proc. pen. Confermava la confisca delle sostanze stupefacenti e del dena-o sequestrato (art. 240- bis cod. pen.). 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato il quale, per il tramite del suo difensore, avvocato Amalia Cinanni, presenta un unico motivo con cui lamenta violazione della legge penale sostanziale in relazione alla disposta confisca della somma di denaro (10.000 euro), erroneamente ritenuta dai giudici profitto del reato. Essendo stato AZ assolto, in primo grado, dall'imputazione di spaccio di sostanze stupefacenti, il denaro avrebbe dovuto essere dissequestrato, né la riforma sul punto è preclusa dall'intervento del c.d. concordato in appello, che ha riguardato il solo capo di imputazione del quale AZ è stato riconosciuto colpevole in primo grado. 3. Il ricorrente presenta altresì conclusioni scritte in cui ribadisce le deduzioni svolte nel ricorso ed insiste per l'accoglimento di quest'ultimo. 4. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla I. 18 cicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile e va, dunque, respinto. 2. Il concordato in appello, in funzione dell'accordo sulla pena, limita la cognizione del giudice di secondo grado alla valutazione sulla applicabilità della pena concordata, con esclusione di qualsiasi altra questione non considerata nel patto, che necessariamente è oggetto di rinuncia, con la conseguenza della intangibilità delle statuizioni estranee al patto, per mancanza di effetto devolutivo. Pertanto non è consentito prendere in considerazione le deduzioni svolte dal ricorrente in ordine alla ritenuta illegittimità della confisca, punto della sentenza che aveva costituito motivo di appello, coperto dalla espressa rinuncia agli altri motivi estranei all'accordo. 2 3. Peraltro, le deduzioni svolte sarebbero comunque manifestamente infondate. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato può essere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all'art. 240-bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. (In motivazione, la Corte ha chiarito che in relazione a tale reato non è consentita la confisca del denaro né ai sensi dell'art. 240 cod. pen., né ai sensi dell'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. cit., applicabili invece all'ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità)» (Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, Donato Carmelo, Rv. 283248). Nel caso di specie, è vero che il giudice di primo grado ha assolto il ricorrente per lo spaccio di sostanze stupefacenti. Esso ha tuttavia disposto appunto la confisca obbligatoria di cui al citato art. 240-bis cod. pen. - non quella di cui all'art. 240 cod. pen. - in relazione, diversamente da quando prospettato nel ricorso, alla detenzione ai fini di spaccio, reato per il quale è stata confermata la condanna. Posto che, dunque, la confisca in oggetto ha quale presupposto la sproporzione tra il reddito lecito ed il valore dei beni di cui il condannato ha la disponibilità e di cui non giustifica la provenienza (prescindendo, dunque, dal nesso di pertinenzialità con il reato commesso), la confisca risulta, oltre che pronunciata con provvedimento irrevocabile, legittimamente disposta. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M
I. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro temila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/01/2023
udita la relazione del consigliere Ombretta Di Giovine;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LA De LL, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza in epigrafe riformava la condanna di BI AZ, pronunciata all'esito di rito abbreviato, per il delitto di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti (art. Penale Sent. Sez. 6 Num. 5921 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: DI GIOVINE OMBRETTA Data Udienza: 19/01/2023 73, comma 1-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), riconoscendogli le circostanze generiche e rideterminando, di conseguenza, la pena in due anni di reclusione, in accoglimento della proposta concordata tra le parti, in applicazione dell'art. 599-bis cod. proc. pen. Confermava la confisca delle sostanze stupefacenti e del dena-o sequestrato (art. 240- bis cod. pen.). 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato il quale, per il tramite del suo difensore, avvocato Amalia Cinanni, presenta un unico motivo con cui lamenta violazione della legge penale sostanziale in relazione alla disposta confisca della somma di denaro (10.000 euro), erroneamente ritenuta dai giudici profitto del reato. Essendo stato AZ assolto, in primo grado, dall'imputazione di spaccio di sostanze stupefacenti, il denaro avrebbe dovuto essere dissequestrato, né la riforma sul punto è preclusa dall'intervento del c.d. concordato in appello, che ha riguardato il solo capo di imputazione del quale AZ è stato riconosciuto colpevole in primo grado. 3. Il ricorrente presenta altresì conclusioni scritte in cui ribadisce le deduzioni svolte nel ricorso ed insiste per l'accoglimento di quest'ultimo. 4. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla I. 18 cicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile e va, dunque, respinto. 2. Il concordato in appello, in funzione dell'accordo sulla pena, limita la cognizione del giudice di secondo grado alla valutazione sulla applicabilità della pena concordata, con esclusione di qualsiasi altra questione non considerata nel patto, che necessariamente è oggetto di rinuncia, con la conseguenza della intangibilità delle statuizioni estranee al patto, per mancanza di effetto devolutivo. Pertanto non è consentito prendere in considerazione le deduzioni svolte dal ricorrente in ordine alla ritenuta illegittimità della confisca, punto della sentenza che aveva costituito motivo di appello, coperto dalla espressa rinuncia agli altri motivi estranei all'accordo. 2 3. Peraltro, le deduzioni svolte sarebbero comunque manifestamente infondate. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato può essere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all'art. 240-bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. (In motivazione, la Corte ha chiarito che in relazione a tale reato non è consentita la confisca del denaro né ai sensi dell'art. 240 cod. pen., né ai sensi dell'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. cit., applicabili invece all'ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità)» (Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, Donato Carmelo, Rv. 283248). Nel caso di specie, è vero che il giudice di primo grado ha assolto il ricorrente per lo spaccio di sostanze stupefacenti. Esso ha tuttavia disposto appunto la confisca obbligatoria di cui al citato art. 240-bis cod. pen. - non quella di cui all'art. 240 cod. pen. - in relazione, diversamente da quando prospettato nel ricorso, alla detenzione ai fini di spaccio, reato per il quale è stata confermata la condanna. Posto che, dunque, la confisca in oggetto ha quale presupposto la sproporzione tra il reddito lecito ed il valore dei beni di cui il condannato ha la disponibilità e di cui non giustifica la provenienza (prescindendo, dunque, dal nesso di pertinenzialità con il reato commesso), la confisca risulta, oltre che pronunciata con provvedimento irrevocabile, legittimamente disposta. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M
I. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro temila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/01/2023