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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 07/10/2025, n. 978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 978 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, composto dai Magistrati dott. AR SA Presidente dott. ssa LA CA Giudice rel. dott. ssa Rosalia Russo Femminella Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1132/2024 R.G.
TRA
, nato a [...], il [...], residente in [...], Parte_1
via Vittorio Veneto, c.f. , elettivamente domiciliato in C.F._1
Sant'Agata di Militello (ME), Via Medici n.252-sc.B, presso lo studio dell'avv.
CR RE GL, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
-Ricorrente
CONTRO
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Campania n. 28, c.f. , elettivamente domiciliata in Patti, C.F._2
Via Fontanelle n. 1 presso lo studio dell'Avv. Mariella Sciammetta, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-Resistente
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. presso il Tribunale di Patti
1 OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO E DIRITTO
, premettendo di avere contratto matrimonio in data 27.10.2007 Parte_1
con – trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Controparte_1
San Piero Patti, atto N. 19, parte II, serie A, anno 2007 – che dall'unione erano nati i figli in data 4.12.2009 e in data 25.10.2013 che, Per_1 Per_2
successivamente, a causa di reciproche incomprensione le parti erano addivenute alla separazione giudiziale disposta con sentenza n. 615/2024 emessa dal
Tribunale di Patti ed allegata in atti, che da allora la comunione materiale e spirituale tra le parti non era più ripresa, ha chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la modifica delle statuizioni relative al diritto di visita dei minori nonché la riduzione dell'assegno di mantenimento in favore della prole nella misura mensile di € 260,00, oltre la quota del 50% per le spese straordinarie.
, costituitasi in giudizio, pur non opponendosi alla domanda di Controparte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, ha chiesto in via riconvenzionale l'aumento dell'assegno di mantenimento in favore della prole nella misura di € 700,00 mensili, la quota del 50% per le spese straordinarie e, infine, la conferma di quanto disposto dal Tribunale nel procedimento di separazione.
Il Giudice delegato, sentite le parti all'udienza del 4.6.2025, preso atto che il tentativo di conciliazione non ha sortito effetto positivo e tenuto conto che le parti non hanno articolato mezzi di prova, ha assunto la causa in decisione riservando di riferire al Collegio, previa trasmissione degli atti al P.M..
Preliminarmente si dà atto che non si è proceduto all'ascolto dei minori in quanto ritenuto non necessario non potendo gli stessi, tenuto conto delle domande avanzate dalle parti, fornire elementi utili e rilevanti ai fini della decisione.
2 Fatta questa premessa, la domanda principale preordinata ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e come tale deve essere accolta.
In tema di divorzio, verificato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è venuta meno tale da rendere impossibile il suo ricostituirsi, e sempre che ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge n. 898/1970, deve essere emessa la sentenza di scioglimento del matrimonio civile o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Invero la legge sul divorzio dispone che se la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostituita, e sempre che la separazione si sia protratta ininterrottamente per un certo periodo di tempo, la domanda di divorzio deve essere accolta.
Nella fattispecie in esame le parti hanno manifestato la chiara ed inequivoca volontà di far venire meno il vincolo coniugale e la separazione tra le parti si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge.
È peraltro documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta la separazione giudiziale con sentenza emessa dal Tribunale di Patti e che dall'udienza di comparazione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso è decorso il termine di legge per la proponibilità dell'azione ex art. 3 n. 2, lett. b, della legge n. 898/1970, come successivamente modificata.
Sulla base di quanto esposto e tenuto conto della richiesta concorde delle parti deve essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con riferimento alla domanda avente ad oggetto la corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore della prole si osserva quanto segue.
L'art. 147 c.c. indica i doveri genitoriali, disponendo che i figli hanno diritto di essere mantenuti, educati, istruiti e assistiti moralmente dai genitori nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.
L'art. 30, comma 1, della Costituzione afferma che “E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”, sancendo che i diritti e gli obblighi dei genitori nei confronti di un
3 figlio sono i medesimi indipendentemente dal fatto che il figlio sia stato concepito da genitori uniti in matrimonio o da genitori non sposati.
I genitori hanno, dunque, l'obbligo nei confronti dei figli di mantenerli a prescindere dalla circostanza che i genitori siano conviventi o dalle vicissitudini dei rapporti personali tra gli stessi.
La Corte di Cassazione ha affermato che “L'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza”. (Cass. 16739/20)
Il genitore, ancorché privo di reddito, non può sottrarsi all'obbligo di mantenimento dei figli, dovendosi attivare e fare tutto il possibile per garantire alla prole un idoneo e dignitoso tenore di vita posto che, in tema di mantenimento dei figli minori, la fissazione di una somma a titolo di contributo a carico del genitore non convivente può venire correlata, non tanto ai redditi derivanti dall'attività professionale svolta quanto, piuttosto, ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita di un bambino.
L'obbligo alla contribuzione permane, dunque, anche per il genitore disoccupato o inoccupato o privo di reddito.
In tema di contributo al mantenimento dei figli minori, la giurisprudenza afferma in modo pacifico che “A seguito della separazione dei coniugi o dei conviventi more uxorio, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori” (Cass. Civ., n. 19455/2019).
4 Nel caso di specie, il ricorrente ha documentato di avere percepito un reddito di
€ 5.142,00 per l'anno 2022 (v. mod 730 del 2023) e di € 16.168,00 per l'anno
2023 (v. mod 730 del 2024), inoltre, all'udienza del 4.6.2025 ha dichiarato di svolgere lavoro part-time e di avere subìto un pignoramento presso terzi e di dover pagare la rata di € 254,00 relativa al mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare (v. documentazione in atti).
Alla stessa udienza la resistente ha dichiarato di essere disoccupata e di vivere con il nuovo compagno da cui ha avuto un'altra figlia.
Orbene, osserva il Collegio che la somma di € 250,00 per il mantenimento di ciascun figlio a carico del ricorrente non può essere ridotta tenuto conto che l'esigenze della prole con la crescita sono destinate inevitabilmente ad aumentare, inoltre, dalla documentazione in atti non si evincono fatti o circostanze rilevanti che hanno modificato le condizioni economiche delle parti rispetto a quelle esistenti in sede di separazione.
Sulla base di quanto esposto la domanda avanzata dal ricorrente deve essere rigettata come al pari la domanda riconvenzionale della resistente avente ad oggetto l'aumento dell'assegno di mantenimento in favore della prole non essendo state provate circostanze rilevanti che hanno determinato un serio e rilevante squilibrio economico delle parti rispetto a quello vigente al momento della separazione.
Quanto alla rimodulazione dell'esercizio di diritto di visita della prole chiesta dal ricorrente il Collegio ritiene necessario modificare - sebbene parzialmente - la regolamentazione secondo quanto indicato in dispositivo, salvo diverso accordo delle parti che tenga sempre conto delle esigenze della prole.
Tale modifica trova il suo fondamento nella circostanza dedotta dal ricorrente
– e non contestata dalla controparte – di non disporre di un mezzo di trasporto
(autovettura) per raggiungere l'abitazione dei propri figli, sita in San Piero Patti
e, quindi, a molti Km di distanza rispetto al domicilio del resistente.
Le spese di lite stante la reciproca soccombenza sono compensate tra le parti.
5
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione Collegiale, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 1132/24 R.G.
1 dispone la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e;
Parte_1 Controparte_1
2 rigetta la domanda avente ad oggetto la riduzione dell'assegno di mantenimento in favore della prole avanzata da;
Parte_1
3 rigetta la domanda riconvenzionale avente ad oggetto l'aumento dell'assegno di mantenimento in favore della prole avanzata CP_1
;
[...]
4 dispone che il padre possa vedere e tenere con se' i figli minori, salvi i diversi accordi tra i coniugi, come segue: un pomeriggio alla settimana, in mancanza di accordo il martedì, dalle ore 17:00 alle ore
20:00;
a fine settimana alterni, dall'uscita da scuola del sabato sino alle ore
20.00 della domenica;
durante le vacanze estive per un periodo di dieci giorni nell'arco di tempo da concordare preventivamente entro il 30 giugno di ogni anno, tenendo sempre conto delle esigenze dei minori, oppure, in difetto, dall'1 al 10 agosto di un anno e dal 16 al 26 luglio dell'anno successivo, con sospensione, per analogo periodo, del diritto di visita del padre;
il giorno di Ferragosto ad anni alterni;
per un periodo di tre giorni consecutivi durante le vacanze natalizie in modo da consentire al padre di poter trascorrere con i figli, alternativamente, un anno il giorno di Natale e l'anno successivo il giorno di Capodanno, da concordare preventivamente entro il 31 ottobre di ogni anno oppure, in difetto, dal 24 al 26 dicembre il primo anno e dal 30 dicembre all'1 gennaio il secondo anno;
durante le festività pasquali, ad anni alterni,
6 la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, il giorno del compleanno dei minori alternativamente a pranzo o a cena;
il giorno del compleanno del padre e dei nonni paterni dall'uscita da scuola sino alle ore 20:00.
5 conferma per il resto le statuizioni disposte in sede di separazione;
6 compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 7.10.2025
Il Giudice est. Il Presidente
LA CA AR SA
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, composto dai Magistrati dott. AR SA Presidente dott. ssa LA CA Giudice rel. dott. ssa Rosalia Russo Femminella Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1132/2024 R.G.
TRA
, nato a [...], il [...], residente in [...], Parte_1
via Vittorio Veneto, c.f. , elettivamente domiciliato in C.F._1
Sant'Agata di Militello (ME), Via Medici n.252-sc.B, presso lo studio dell'avv.
CR RE GL, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
-Ricorrente
CONTRO
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Campania n. 28, c.f. , elettivamente domiciliata in Patti, C.F._2
Via Fontanelle n. 1 presso lo studio dell'Avv. Mariella Sciammetta, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-Resistente
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. presso il Tribunale di Patti
1 OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO E DIRITTO
, premettendo di avere contratto matrimonio in data 27.10.2007 Parte_1
con – trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Controparte_1
San Piero Patti, atto N. 19, parte II, serie A, anno 2007 – che dall'unione erano nati i figli in data 4.12.2009 e in data 25.10.2013 che, Per_1 Per_2
successivamente, a causa di reciproche incomprensione le parti erano addivenute alla separazione giudiziale disposta con sentenza n. 615/2024 emessa dal
Tribunale di Patti ed allegata in atti, che da allora la comunione materiale e spirituale tra le parti non era più ripresa, ha chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la modifica delle statuizioni relative al diritto di visita dei minori nonché la riduzione dell'assegno di mantenimento in favore della prole nella misura mensile di € 260,00, oltre la quota del 50% per le spese straordinarie.
, costituitasi in giudizio, pur non opponendosi alla domanda di Controparte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, ha chiesto in via riconvenzionale l'aumento dell'assegno di mantenimento in favore della prole nella misura di € 700,00 mensili, la quota del 50% per le spese straordinarie e, infine, la conferma di quanto disposto dal Tribunale nel procedimento di separazione.
Il Giudice delegato, sentite le parti all'udienza del 4.6.2025, preso atto che il tentativo di conciliazione non ha sortito effetto positivo e tenuto conto che le parti non hanno articolato mezzi di prova, ha assunto la causa in decisione riservando di riferire al Collegio, previa trasmissione degli atti al P.M..
Preliminarmente si dà atto che non si è proceduto all'ascolto dei minori in quanto ritenuto non necessario non potendo gli stessi, tenuto conto delle domande avanzate dalle parti, fornire elementi utili e rilevanti ai fini della decisione.
2 Fatta questa premessa, la domanda principale preordinata ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e come tale deve essere accolta.
In tema di divorzio, verificato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è venuta meno tale da rendere impossibile il suo ricostituirsi, e sempre che ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge n. 898/1970, deve essere emessa la sentenza di scioglimento del matrimonio civile o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Invero la legge sul divorzio dispone che se la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostituita, e sempre che la separazione si sia protratta ininterrottamente per un certo periodo di tempo, la domanda di divorzio deve essere accolta.
Nella fattispecie in esame le parti hanno manifestato la chiara ed inequivoca volontà di far venire meno il vincolo coniugale e la separazione tra le parti si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge.
È peraltro documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta la separazione giudiziale con sentenza emessa dal Tribunale di Patti e che dall'udienza di comparazione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso è decorso il termine di legge per la proponibilità dell'azione ex art. 3 n. 2, lett. b, della legge n. 898/1970, come successivamente modificata.
Sulla base di quanto esposto e tenuto conto della richiesta concorde delle parti deve essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con riferimento alla domanda avente ad oggetto la corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore della prole si osserva quanto segue.
L'art. 147 c.c. indica i doveri genitoriali, disponendo che i figli hanno diritto di essere mantenuti, educati, istruiti e assistiti moralmente dai genitori nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.
L'art. 30, comma 1, della Costituzione afferma che “E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”, sancendo che i diritti e gli obblighi dei genitori nei confronti di un
3 figlio sono i medesimi indipendentemente dal fatto che il figlio sia stato concepito da genitori uniti in matrimonio o da genitori non sposati.
I genitori hanno, dunque, l'obbligo nei confronti dei figli di mantenerli a prescindere dalla circostanza che i genitori siano conviventi o dalle vicissitudini dei rapporti personali tra gli stessi.
La Corte di Cassazione ha affermato che “L'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza”. (Cass. 16739/20)
Il genitore, ancorché privo di reddito, non può sottrarsi all'obbligo di mantenimento dei figli, dovendosi attivare e fare tutto il possibile per garantire alla prole un idoneo e dignitoso tenore di vita posto che, in tema di mantenimento dei figli minori, la fissazione di una somma a titolo di contributo a carico del genitore non convivente può venire correlata, non tanto ai redditi derivanti dall'attività professionale svolta quanto, piuttosto, ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita di un bambino.
L'obbligo alla contribuzione permane, dunque, anche per il genitore disoccupato o inoccupato o privo di reddito.
In tema di contributo al mantenimento dei figli minori, la giurisprudenza afferma in modo pacifico che “A seguito della separazione dei coniugi o dei conviventi more uxorio, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori” (Cass. Civ., n. 19455/2019).
4 Nel caso di specie, il ricorrente ha documentato di avere percepito un reddito di
€ 5.142,00 per l'anno 2022 (v. mod 730 del 2023) e di € 16.168,00 per l'anno
2023 (v. mod 730 del 2024), inoltre, all'udienza del 4.6.2025 ha dichiarato di svolgere lavoro part-time e di avere subìto un pignoramento presso terzi e di dover pagare la rata di € 254,00 relativa al mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare (v. documentazione in atti).
Alla stessa udienza la resistente ha dichiarato di essere disoccupata e di vivere con il nuovo compagno da cui ha avuto un'altra figlia.
Orbene, osserva il Collegio che la somma di € 250,00 per il mantenimento di ciascun figlio a carico del ricorrente non può essere ridotta tenuto conto che l'esigenze della prole con la crescita sono destinate inevitabilmente ad aumentare, inoltre, dalla documentazione in atti non si evincono fatti o circostanze rilevanti che hanno modificato le condizioni economiche delle parti rispetto a quelle esistenti in sede di separazione.
Sulla base di quanto esposto la domanda avanzata dal ricorrente deve essere rigettata come al pari la domanda riconvenzionale della resistente avente ad oggetto l'aumento dell'assegno di mantenimento in favore della prole non essendo state provate circostanze rilevanti che hanno determinato un serio e rilevante squilibrio economico delle parti rispetto a quello vigente al momento della separazione.
Quanto alla rimodulazione dell'esercizio di diritto di visita della prole chiesta dal ricorrente il Collegio ritiene necessario modificare - sebbene parzialmente - la regolamentazione secondo quanto indicato in dispositivo, salvo diverso accordo delle parti che tenga sempre conto delle esigenze della prole.
Tale modifica trova il suo fondamento nella circostanza dedotta dal ricorrente
– e non contestata dalla controparte – di non disporre di un mezzo di trasporto
(autovettura) per raggiungere l'abitazione dei propri figli, sita in San Piero Patti
e, quindi, a molti Km di distanza rispetto al domicilio del resistente.
Le spese di lite stante la reciproca soccombenza sono compensate tra le parti.
5
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione Collegiale, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 1132/24 R.G.
1 dispone la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e;
Parte_1 Controparte_1
2 rigetta la domanda avente ad oggetto la riduzione dell'assegno di mantenimento in favore della prole avanzata da;
Parte_1
3 rigetta la domanda riconvenzionale avente ad oggetto l'aumento dell'assegno di mantenimento in favore della prole avanzata CP_1
;
[...]
4 dispone che il padre possa vedere e tenere con se' i figli minori, salvi i diversi accordi tra i coniugi, come segue: un pomeriggio alla settimana, in mancanza di accordo il martedì, dalle ore 17:00 alle ore
20:00;
a fine settimana alterni, dall'uscita da scuola del sabato sino alle ore
20.00 della domenica;
durante le vacanze estive per un periodo di dieci giorni nell'arco di tempo da concordare preventivamente entro il 30 giugno di ogni anno, tenendo sempre conto delle esigenze dei minori, oppure, in difetto, dall'1 al 10 agosto di un anno e dal 16 al 26 luglio dell'anno successivo, con sospensione, per analogo periodo, del diritto di visita del padre;
il giorno di Ferragosto ad anni alterni;
per un periodo di tre giorni consecutivi durante le vacanze natalizie in modo da consentire al padre di poter trascorrere con i figli, alternativamente, un anno il giorno di Natale e l'anno successivo il giorno di Capodanno, da concordare preventivamente entro il 31 ottobre di ogni anno oppure, in difetto, dal 24 al 26 dicembre il primo anno e dal 30 dicembre all'1 gennaio il secondo anno;
durante le festività pasquali, ad anni alterni,
6 la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, il giorno del compleanno dei minori alternativamente a pranzo o a cena;
il giorno del compleanno del padre e dei nonni paterni dall'uscita da scuola sino alle ore 20:00.
5 conferma per il resto le statuizioni disposte in sede di separazione;
6 compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 7.10.2025
Il Giudice est. Il Presidente
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