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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 02/10/2025, n. 803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 803 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 732/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
CAUSA n. r.g. 732/2025 tra
Parte_1 ATTRICE OPPONENTE e
_1 CONVENUTA OPPOSTA Oggi 2 ottobre 2025, il Giudice, dato atto che la presente udienza si svolge secondo la modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito del deposito delle note sostitutive della discussione, pronuncia e deposita con modalità telematiche la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Dazzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 732/2025 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio Parte_1 dell'avv. MIGLIACCIO MARCELLO, elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in PIAZZA BELGIOIOSO n. 2, MILANO;
ATTRICE OPPONENTE contro con il patrocinio dell'avv. BERTORA ANTONIO, elettivamente _1 domiciliata presso lo studio del predetto difensore in VIA FARINI n. 35, PARMA;
CONVENUTA OPPOSTA
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Parte attrice opponente: come da atto di citazione.
Parte convenuta opposta: come da note sostitutive della discussione depositate in data 01/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale il Parte_1
Tribunale di Reggio Emilia le aveva ingiunto di pagare, in favore di , _1 la somma di € 1.862.101,78, oltre interessi e spese della procedura monitoria.
Esponeva che il titolo in forza del quale la aveva agito in sede monitoria ed _1 ottenuto il decreto ingiuntivo opposto, era costituito da due contratti di cessione di credito, sottoscritti in data 10.3.2020 ed in data 20.12.2019, in forza dei quali la aveva acquistato dalla Parte_1
ad un prezzo pari al loro valore nominale, i crediti da questa vantatati nei _1 confronti della a titolo di canoni di locazione di cui al contratto sottoscritto in data 4 Parte_1 dicembre 2017.
L'opponeva eccepiva, a fondamento della propria opposizione, l'invalidità dei predetti contratti di cessione del credito, quale effetto derivante dalla asserita invalidità del contratto di locazione stipulato tra e invalidità che, secondo la prospettazione Pt_1 _1 Parte_1 dell'opponente, era conseguente alla posizione di conflitto di interessi di , il quale, secondo CP_2 la prospettazione attorea, aveva sottoscritto il contratto di locazione avente ad oggetto diversi immobili superflui per l'attività svolta dalla di cui uno anche inutilizzabile, e ad un canone Parte_1 superiore a quello di mercato.
L'opponente concludeva pertanto chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio la convenuta opposta , la quale in via _1 preliminare eccepiva la tardività dell'opposizione sostenendo doversi applicare il rito locatizio anziché quello ordinario;
nel merito, chiedeva di respingere l'opposizione rilevandone l'infondatezza.
Con Ordinanza in data 17 giugno 2025, veniva concessa la provvisoria esecutorietà parziale al decreto ingiuntivo opposto, pari all'importo in sorte capitale riportato nel decreto stesso, dedotto il pagamento parziale di € 125.000,00 effettuato con valuta in data 24 gennaio 2025 (1.862.101,78 – 125.000,00 = €
1.737.101,78).
L'opposta depositava le memorie ex art. 171 ter c.p.c.; nella seconda memoria, l'opposta dava atto che, in data 24 luglio 2025, l'opponente aveva provveduto altresì al pagamento dell'ulteriore importo di €
1.737.101,78, oggetto del provvedimento di concessione della provvisoria esecutività del 17 giugno
2025. pagina 2 di 5 L'opponente non depositava le memorie ex art. 171 ter c.p.c.
La causa, istruita documentalmente, veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
02/10/2025.
Parte convenuta opposta concludeva chiedendo al Tribunale di:
“respingere le domande e le eccezioni tutte formulate ex adverso, in quanto inammissibili, infondate, o non provate, confermando il decreto ingiuntivo notificato in data 15 gennaio 2025 n.
66/2025, RG 4083/2024, emesso in data 13 gennaio 2025 dal Tribunale di Reggio Emilia per l'importo di € 1.862.101,78=, oltre ad interessi di mora commerciale al tasso di cui al D.lgs. 231/2002 e D.lgs.
192/2012 maturati sul capitale (€ 1.862.101,78=) a decorrere dal deposito del ricorso (30/12/24) sino al saldo ed alle spese successive occorrende per il recupero del credito ex art. 6 D.lgs. 231/02, dedotti
i pagamenti effettuati dalla debitrice, il primo con valuta 24 gennaio 2025 di € 125.000,00= ed il secondo con valuta 24 luglio 2025 di € 1.737.101,78=, da imputarsi ai sensi dell'art. 1194 c.c.;
- rigettare le domande ed eccezioni svolte da poiché infondate, non Parte_1 provate, illegittime, decadute, prescritte o come meglio.
- condannare ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. a rifondere ad Parte_1 opposta la somma che risulterà giusta ed equa.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge della fase monitoria e della causa di opposizione”.
2.
Fatte queste premesse, l'opposizione, nel merito, appare infondata.
Preliminarmente si osserva che la controversia verte non già in materia locatizia e non segua il rito locatizio come sostenuto dalla convenuta opposta nella comparsa costitutiva, bensì verta in tema di contratto di cessione di credito, e segnatamente verta sul pagamento del corrispettivo previsto nel contratto di cessione del credito.
Il titolo negoziale del credito azionato in sede monitoria dalla convenuta opposta _1
infatti, è rappresentato da due contratti di cessione di credito, denominati in atti “Accordo
[...]
2019” ed “Accordo 2020”, il primo stipulato in data 20/12/2019 ed il secondo stipulato il 10/03/2020, in forza dei quali l'odierna opponente si era resa cessionaria del credito vantato Parte_1 dalla cedente , a titolo di canoni di locazione insoluti, nei confronti del debitore _1 ceduto (società, quest'ultima, partecipata al 100% dalla ). CP_1 Parte_1
E' circostanza documentale che, in forza degli Accordi 2019 e 2020, era stato pattuito tra i contraenti, per la cessione del credito, un corrispettivo pari ad un totale di € 2.500.000,00 (€ 1.955.000,00 + €
545.000,00), ed era stato previsto che la cessionaria dovesse corrispondere alla Parte_1
pagina 3 di 5 rate trimestrali pari, ciascuna, ad € 125.000,00 (€ 100.000 + 25.000) a far tempo _1 dal 1 aprile 2023.
Risulta incontestato che il pagamento delle rate sia avvenuto regolarmente da parte dell'opponente fino alla rata con scadenza il primo ottobre 2024.
Sulla base delle previsioni contrattuali contenute nei titoli negoziali menzionati, a seguito dell'inadempimento all'obbligo di pagamento, il corrispettivo della cessione del credito sarebbe divenuto immediatamente esigibile per intero.
Nei contratti di cessione del credito in questione (crediti per canoni di locazione scaduti), risultano intervenuti, tra gli altri, la (locatore cedente il credito), la Pt_1 _1 Parte_1
(conduttore debitore ceduto), e la (socia unica del conduttore nonché cessionaria del Parte_1 credito) (cfr. documenti n. 9 e n. 10 fasc. monitorio).
Ebbene, giova a tal proposito richiamare il principio di diritto ormai consolidato in giurisprudenza, affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nel 2001, in materia di inadempimento di contratto a prestazioni corrispettive, secondo cui in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca, tra l'altro, per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere di provare fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'altrui pretesa ( Cass. civ. Sez. Un. 30.10.2001 n. 13533 ).
Nel caso di specie, la parte creditrice (l'opposta , la quale ha agito per _1
l'adempimento del contratto di cessione del credito chiedendo il pagamento del corrispettivo, ha provato la fonte negoziale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza.
Di contro, la debitrice opponente , che non ha presentato le memorie di cui all'art. Parte_1
171 ter c.p.c., e, dopo il provvedimento ex art. 648 c.p.c., si è disinteressata del giudizio, non ha fornito alcuna prova della invalidità del contratto di locazione da cui sarebbe derivata, sempre secondo la tesi attorea, l'invalidità dei due contratti di cessione di credito oggetto del presente procedimento.
Pertanto, l'opposizione risulta nel merito infondata.
Il pagamento della somma in sorte capitale riportata nel decreto ingiuntivo opposto, essendo stato effettuato solo in corso di causa rispettivamente in data 24/01/2025 (per € 125.000,00) ed in data
24/07/2025 (per € 1.737.101,78), pur comportando la revoca del decreto ingiuntivo, non esenta l'opponente dall'obbligo di rifondere alla controparte le spese del procedimento monitorio e del presente giudizio di opposizione, e ciò in forza dei principi di soccombenza e di causalità, essendo comunque l'opposizione risultata infondata nel merito, con conseguente soccombenza ascrivibile alla parte attrice opponente. pagina 4 di 5 Rimangono inoltre dovuti gli interessi di mora ex d.lgs. 231/2002, sull'importo in sorte capitale di €
1.862.101,78, dal deposito del ricorso monitorio (31/12/2024) sino al 24/01/2025 (data del pagamento di € 125.000,00), e sull'importo residuo di € 1.737.101,78 dal 25/01/2025 sino alla data dell'avvenuto pagamento (24/07/2025).
Le spese si liquidano in dispositivo secondo i parametri previsti dal DM 55/2014 come modificato dal
DM 147/2022 per le controversie di valore compreso tra € 1.000.001,00 ed € 2.000.000,00. Si applica un valore prossimo a quello medio per il procedimento monitorio (€ 7.073,00) e per le fasi di studio (€
5.989,00) ed introduttiva (€ 3.951,00) del giudizio di opposizione, nonché i valori minimi per le restanti due fasi istruttoria/di trattazione (8.797,00) e decisionale (€ 5.209,00), in ragione della mancata assunzione di prove costituende e della ridotta attività difensiva prestata in tali due ultime fasi.
Gli esborsi, quanto al procedimento monitorio, ammontano ad € 870,00 (contributo unificato e marca da bollo).
Non sussistono infine i presupposti dell'art. 96 c.p.c. evocato da parte convenuta opposta, mancando la prova del requisito soggettivo della mala fede o della colpa grave della parte soccombente, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) respinge nel merito l'opposizione;
2) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 66/2025 emesso in data 13/01/2025, dando atto dell'avvenuto pagamento, in data 24/01/2025 della somma di € 125.000,00, ed in data 24/07/2025 della somma di €
1.737.101,78;
3) condanna al pagamento, in favore di , degli interessi di Parte_1 _1 mora conteggiati ai sensi del d.lgs. 231/2002, sull'importo in sorte capitale di € 1.862.101,78 dal
31/12/2024 sino al 24/01/2025, e sull'importo di € 1.737.101,78 dal 25/01/2025 sino al 24/07/2025;
4) condanna parte attrice opponente al pagamento, in favore di parte convenuta opposta, delle spese di lite (comprese quelle del procedimento monitorio), che liquida complessivamente in € 31.019,00 per compenso, € 870,00 per esborsi, oltre Iva e Cpa come per legge e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso ex art. 2 del D.M. 55/2014.
Reggio Emilia, 2 ottobre 2025
Il Giudice dott. Damiano Dazzi
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
CAUSA n. r.g. 732/2025 tra
Parte_1 ATTRICE OPPONENTE e
_1 CONVENUTA OPPOSTA Oggi 2 ottobre 2025, il Giudice, dato atto che la presente udienza si svolge secondo la modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito del deposito delle note sostitutive della discussione, pronuncia e deposita con modalità telematiche la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Dazzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 732/2025 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio Parte_1 dell'avv. MIGLIACCIO MARCELLO, elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in PIAZZA BELGIOIOSO n. 2, MILANO;
ATTRICE OPPONENTE contro con il patrocinio dell'avv. BERTORA ANTONIO, elettivamente _1 domiciliata presso lo studio del predetto difensore in VIA FARINI n. 35, PARMA;
CONVENUTA OPPOSTA
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Parte attrice opponente: come da atto di citazione.
Parte convenuta opposta: come da note sostitutive della discussione depositate in data 01/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale il Parte_1
Tribunale di Reggio Emilia le aveva ingiunto di pagare, in favore di , _1 la somma di € 1.862.101,78, oltre interessi e spese della procedura monitoria.
Esponeva che il titolo in forza del quale la aveva agito in sede monitoria ed _1 ottenuto il decreto ingiuntivo opposto, era costituito da due contratti di cessione di credito, sottoscritti in data 10.3.2020 ed in data 20.12.2019, in forza dei quali la aveva acquistato dalla Parte_1
ad un prezzo pari al loro valore nominale, i crediti da questa vantatati nei _1 confronti della a titolo di canoni di locazione di cui al contratto sottoscritto in data 4 Parte_1 dicembre 2017.
L'opponeva eccepiva, a fondamento della propria opposizione, l'invalidità dei predetti contratti di cessione del credito, quale effetto derivante dalla asserita invalidità del contratto di locazione stipulato tra e invalidità che, secondo la prospettazione Pt_1 _1 Parte_1 dell'opponente, era conseguente alla posizione di conflitto di interessi di , il quale, secondo CP_2 la prospettazione attorea, aveva sottoscritto il contratto di locazione avente ad oggetto diversi immobili superflui per l'attività svolta dalla di cui uno anche inutilizzabile, e ad un canone Parte_1 superiore a quello di mercato.
L'opponente concludeva pertanto chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio la convenuta opposta , la quale in via _1 preliminare eccepiva la tardività dell'opposizione sostenendo doversi applicare il rito locatizio anziché quello ordinario;
nel merito, chiedeva di respingere l'opposizione rilevandone l'infondatezza.
Con Ordinanza in data 17 giugno 2025, veniva concessa la provvisoria esecutorietà parziale al decreto ingiuntivo opposto, pari all'importo in sorte capitale riportato nel decreto stesso, dedotto il pagamento parziale di € 125.000,00 effettuato con valuta in data 24 gennaio 2025 (1.862.101,78 – 125.000,00 = €
1.737.101,78).
L'opposta depositava le memorie ex art. 171 ter c.p.c.; nella seconda memoria, l'opposta dava atto che, in data 24 luglio 2025, l'opponente aveva provveduto altresì al pagamento dell'ulteriore importo di €
1.737.101,78, oggetto del provvedimento di concessione della provvisoria esecutività del 17 giugno
2025. pagina 2 di 5 L'opponente non depositava le memorie ex art. 171 ter c.p.c.
La causa, istruita documentalmente, veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
02/10/2025.
Parte convenuta opposta concludeva chiedendo al Tribunale di:
“respingere le domande e le eccezioni tutte formulate ex adverso, in quanto inammissibili, infondate, o non provate, confermando il decreto ingiuntivo notificato in data 15 gennaio 2025 n.
66/2025, RG 4083/2024, emesso in data 13 gennaio 2025 dal Tribunale di Reggio Emilia per l'importo di € 1.862.101,78=, oltre ad interessi di mora commerciale al tasso di cui al D.lgs. 231/2002 e D.lgs.
192/2012 maturati sul capitale (€ 1.862.101,78=) a decorrere dal deposito del ricorso (30/12/24) sino al saldo ed alle spese successive occorrende per il recupero del credito ex art. 6 D.lgs. 231/02, dedotti
i pagamenti effettuati dalla debitrice, il primo con valuta 24 gennaio 2025 di € 125.000,00= ed il secondo con valuta 24 luglio 2025 di € 1.737.101,78=, da imputarsi ai sensi dell'art. 1194 c.c.;
- rigettare le domande ed eccezioni svolte da poiché infondate, non Parte_1 provate, illegittime, decadute, prescritte o come meglio.
- condannare ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. a rifondere ad Parte_1 opposta la somma che risulterà giusta ed equa.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge della fase monitoria e della causa di opposizione”.
2.
Fatte queste premesse, l'opposizione, nel merito, appare infondata.
Preliminarmente si osserva che la controversia verte non già in materia locatizia e non segua il rito locatizio come sostenuto dalla convenuta opposta nella comparsa costitutiva, bensì verta in tema di contratto di cessione di credito, e segnatamente verta sul pagamento del corrispettivo previsto nel contratto di cessione del credito.
Il titolo negoziale del credito azionato in sede monitoria dalla convenuta opposta _1
infatti, è rappresentato da due contratti di cessione di credito, denominati in atti “Accordo
[...]
2019” ed “Accordo 2020”, il primo stipulato in data 20/12/2019 ed il secondo stipulato il 10/03/2020, in forza dei quali l'odierna opponente si era resa cessionaria del credito vantato Parte_1 dalla cedente , a titolo di canoni di locazione insoluti, nei confronti del debitore _1 ceduto (società, quest'ultima, partecipata al 100% dalla ). CP_1 Parte_1
E' circostanza documentale che, in forza degli Accordi 2019 e 2020, era stato pattuito tra i contraenti, per la cessione del credito, un corrispettivo pari ad un totale di € 2.500.000,00 (€ 1.955.000,00 + €
545.000,00), ed era stato previsto che la cessionaria dovesse corrispondere alla Parte_1
pagina 3 di 5 rate trimestrali pari, ciascuna, ad € 125.000,00 (€ 100.000 + 25.000) a far tempo _1 dal 1 aprile 2023.
Risulta incontestato che il pagamento delle rate sia avvenuto regolarmente da parte dell'opponente fino alla rata con scadenza il primo ottobre 2024.
Sulla base delle previsioni contrattuali contenute nei titoli negoziali menzionati, a seguito dell'inadempimento all'obbligo di pagamento, il corrispettivo della cessione del credito sarebbe divenuto immediatamente esigibile per intero.
Nei contratti di cessione del credito in questione (crediti per canoni di locazione scaduti), risultano intervenuti, tra gli altri, la (locatore cedente il credito), la Pt_1 _1 Parte_1
(conduttore debitore ceduto), e la (socia unica del conduttore nonché cessionaria del Parte_1 credito) (cfr. documenti n. 9 e n. 10 fasc. monitorio).
Ebbene, giova a tal proposito richiamare il principio di diritto ormai consolidato in giurisprudenza, affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nel 2001, in materia di inadempimento di contratto a prestazioni corrispettive, secondo cui in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca, tra l'altro, per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere di provare fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'altrui pretesa ( Cass. civ. Sez. Un. 30.10.2001 n. 13533 ).
Nel caso di specie, la parte creditrice (l'opposta , la quale ha agito per _1
l'adempimento del contratto di cessione del credito chiedendo il pagamento del corrispettivo, ha provato la fonte negoziale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza.
Di contro, la debitrice opponente , che non ha presentato le memorie di cui all'art. Parte_1
171 ter c.p.c., e, dopo il provvedimento ex art. 648 c.p.c., si è disinteressata del giudizio, non ha fornito alcuna prova della invalidità del contratto di locazione da cui sarebbe derivata, sempre secondo la tesi attorea, l'invalidità dei due contratti di cessione di credito oggetto del presente procedimento.
Pertanto, l'opposizione risulta nel merito infondata.
Il pagamento della somma in sorte capitale riportata nel decreto ingiuntivo opposto, essendo stato effettuato solo in corso di causa rispettivamente in data 24/01/2025 (per € 125.000,00) ed in data
24/07/2025 (per € 1.737.101,78), pur comportando la revoca del decreto ingiuntivo, non esenta l'opponente dall'obbligo di rifondere alla controparte le spese del procedimento monitorio e del presente giudizio di opposizione, e ciò in forza dei principi di soccombenza e di causalità, essendo comunque l'opposizione risultata infondata nel merito, con conseguente soccombenza ascrivibile alla parte attrice opponente. pagina 4 di 5 Rimangono inoltre dovuti gli interessi di mora ex d.lgs. 231/2002, sull'importo in sorte capitale di €
1.862.101,78, dal deposito del ricorso monitorio (31/12/2024) sino al 24/01/2025 (data del pagamento di € 125.000,00), e sull'importo residuo di € 1.737.101,78 dal 25/01/2025 sino alla data dell'avvenuto pagamento (24/07/2025).
Le spese si liquidano in dispositivo secondo i parametri previsti dal DM 55/2014 come modificato dal
DM 147/2022 per le controversie di valore compreso tra € 1.000.001,00 ed € 2.000.000,00. Si applica un valore prossimo a quello medio per il procedimento monitorio (€ 7.073,00) e per le fasi di studio (€
5.989,00) ed introduttiva (€ 3.951,00) del giudizio di opposizione, nonché i valori minimi per le restanti due fasi istruttoria/di trattazione (8.797,00) e decisionale (€ 5.209,00), in ragione della mancata assunzione di prove costituende e della ridotta attività difensiva prestata in tali due ultime fasi.
Gli esborsi, quanto al procedimento monitorio, ammontano ad € 870,00 (contributo unificato e marca da bollo).
Non sussistono infine i presupposti dell'art. 96 c.p.c. evocato da parte convenuta opposta, mancando la prova del requisito soggettivo della mala fede o della colpa grave della parte soccombente, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) respinge nel merito l'opposizione;
2) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 66/2025 emesso in data 13/01/2025, dando atto dell'avvenuto pagamento, in data 24/01/2025 della somma di € 125.000,00, ed in data 24/07/2025 della somma di €
1.737.101,78;
3) condanna al pagamento, in favore di , degli interessi di Parte_1 _1 mora conteggiati ai sensi del d.lgs. 231/2002, sull'importo in sorte capitale di € 1.862.101,78 dal
31/12/2024 sino al 24/01/2025, e sull'importo di € 1.737.101,78 dal 25/01/2025 sino al 24/07/2025;
4) condanna parte attrice opponente al pagamento, in favore di parte convenuta opposta, delle spese di lite (comprese quelle del procedimento monitorio), che liquida complessivamente in € 31.019,00 per compenso, € 870,00 per esborsi, oltre Iva e Cpa come per legge e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso ex art. 2 del D.M. 55/2014.
Reggio Emilia, 2 ottobre 2025
Il Giudice dott. Damiano Dazzi
pagina 5 di 5