Accoglimento
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 13/01/2026, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00266/2026REG.PROV.COLL.
N. 07373/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7373 del 2024, proposto da:
AI di Martino Società Cooperativa - Parco Vacanze Mare Verde, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difeso dall'avvocata Giovanni Pravisani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Fantini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) n. 00240/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 il Consigliere LO Cordì e udito, per parte appellante, l’avvocato Giovanni Pravisani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Società cooperativa AI di Martino – Parco Vacanze Mare Verde (di seguito anche solo “ AI ”) ha proposto ricorso in appello avverso la sentenza n. 240/2024, con la quale il T.A.R. per la Toscana (Sezione Seconda) ha respinto il ricorso proposto avverso: i ) il D.M. n. 4796 del 29.11.2017, la nota prot. Mise.AOO_IAI.REGISTRO UFFICIALE.U.0195548.11-12-2017 del Ministero dello Sviluppo Economico (di revoca della quota di contributo già erogata) e la nota del 15.12.2017 della MPS Capital Services Banca per le Imprese s.p.a. avente ad oggetto il recupero delle quote di contributo erogate; ii ) ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale e, in particolare, la comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 1560 del 9.4.2009.
2. In punto di fatto va esposto che: i ) con decreto n. 105320 del 30.11.2001 il Ministero dello Sviluppo Economico aveva attribuito all’odierna appellante un contributo pubblico in conto impianti (per totali euro 1.017.874,58) per la realizzazione di un progetto turistico alberghiero presentato con domanda a valere sul bando n. 9, relativo alle agevolazioni finanziarie nell’ambito turistico alberghiero ai sensi della L. n. 488/1992; ii ) il programma di investimento finanziato era funzionale alla realizzazione di un nuovo impianto turistico ricettivo nella località di Piombino ed era destinato all’erogazione di servizi “ da destinare anche al godimento dei soci ”, quali pernottamenti in bungalow, piazzole attrezzate a campeggio, ristorazioni, parchi giochi, etc.; iii ) Monte dei Paschi di Siena s.p.a. – quale banca concessionaria – aveva incaricato la Socità CO.FIN. s.r.l. di procedere a consuntivo all’accertamento della spesa sostenuta per la realizzazione del programma di investimenti; iv ) tale Società aveva effettuato l’accertamento richiesto e, all’esito, aveva osservato come fossero sussistenti i presupposti per la revoca atteso che il programma risultava avviato in data antecedente a quella della presentazione della domanda e le modalità di gestione della struttura ricettiva erano, di fatto, volte esclusivamente agli interessi dei soci assegnatari; v ) il Ministero aveva, quindi, avviato il procedimento di revoca delle agevolazioni; vi ) dopo il contraddittorio procedimentale il Ministero aveva adottato il decreto n. 4796 del 29.11.2017, con il quale aveva disposto la revoca delle agevolazioni concesse.
3. AI ha, quindi, adito dapprima il Tribunale ordinario di Firenze che, con sentenza n. 1214/2019, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice Amministrativo. La Società ha, quindi, riassunto il giudizio dinanzi al T.A.R. per la Toscana che, con sentenza n. 240/2024 ha respinto il ricorso.
4. La Società ha proposto ricorso in appello, affidato a quattro motivi che saranno, di seguito, esaminati. Si sono costituiti in giudizio il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. chiedendo di respingere il ricorso in appello. In vista dell’udienza pubblica del 18.12.2025 le parti hanno depositato memorie conclusionali. AI e il Monte dei Paschi hanno depositato, altresì, memorie di replica. All’udienza del 18.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Prima di procedere ad esaminare il ricorso in appello occorre precisare come la banca concessionaria non abbia proposto impugnazione incidentale avverso i capi della sentenza del T.A.R. con cui ha respinto: i ) l’eccezione di irricevibilità del ricorso per tardività (punto 4 della sentenza appellata); ii) l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della banca (punto 4.1 della sentenza appellata). Si tratta, quindi, di statuizioni che – in difetto di rituale impugnazione incidentale – sono transitate in rem iudicatam e non costituiscono oggetto della cognizione e decisione del Collegio.
6. Passando ad esaminare il ricorso in appello si osserva come AI abbia dedotto – con il primo motivo – l’erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha respinto i primi due motivi del ricorso introduttivo del giudizio, con i quali la parte aveva lamentato la violazione del principio di certezza del diritto e del principio di tutela dell’affidamento, nonché la violazione dell’art. 2946 c.c. o, in subordine, dell’art. 2947 c.c., e degli artt. art. 3 e 21- quinquies della L. n. 241/1990, del principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, e, in ultimo, l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e irragionevolezza e ingiustizia manifesta e il difetto di motivazione.
6.1. AI aveva, in particolare, evidenziato come fosse trascorso un lungo lasso di tempo tra l’attribuzione del contributo (concesso con il d.m. del 30.11.2011) e il provvedimento di revoca del 17.11.2017. Questo lungo lasso di tempo avrebbe consolidato il diritto alla percezione delle somme ricevute, con prescrizione del diritto alla restituzione. Inoltre, secondo la Società l’aver fatto trascorrere un così lungo lasso di tempo prima di adottare il provvedimento di revoca avrebbe comportato la violazione del legittimo affidamento dell’impresa che, in buona fede, aveva ultimato e messo in funzione l’impianto finanziato. Ciò avrebbe precluso la possibilità di intervenire in autotutela, una volta trascorso un termine non congruo dall’inizio della vicenda procedimentale.
6.2. Il T.A.R. per la Toscana ha escluso, in primo luogo, l’intervenuta prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme erogate osservando che: i ) tale diritto si prescrive in dieci anni e il dies a quo decorre – in tali casi – dalla data della scoperta e dell’accertamento dell’illegittimità dell’erogazione; ii ) nel caso di specie, il dies a quo doveva essere individuato nel momento in cui il Ministero era stato redo edotto del venir meno della causa solvendi e, quindi, dalla data di ricezione della relazione finale della Banca concessionaria (8.9.2008); iii ) la richiesta di restituzione delle somme era stata formulata in data 17.11.2017, prima che maturasse la prescrizione del diritto.
6.2.1. Il T.A.R. ha escluso, altresì, che la violazione di ragionevoli termini per la conclusione del procedimento potesse condurre all’illegittimità degli atti impugnati. Sul punto, il T.A.R. ha evidenziato come la giurisprudenza amministrativa avesse elaborato due orientamenti in materia di ragionevole durata del procedimento prodromico alla adozione di “ provvedimenti afflittivi latamente sanzionatori ”, quale doveva ritenersi quello di specie. Secondo un primo orientamento l’eventuale durata non ragionevole non avrebbe mai avuto rilievo. Secondo un altro orientamento, la durata ragionevole doveva essere stimata, “ per i procedimenti sanzionatori in senso stretto ”, avendo riguardo al termine di prescrizione quinquennale, mentre per i “ procedimenti afflittivi in senso ampio ”, avendo riguardo al termine di prescrizione decennale. Secondo il T.A.R. nel caso di specie l’Amministrazione si sarebbe mantenuta entro il termine di ragionevolezza da individuarsi in dieci anni, considerata la natura del procedimento.
6.3. AI ha dedotto, in primo luogo, l’erroneità della sentenza in punto prescrizione, osservando che, dalla data di attribuzione del contributo (30.11.2011) alla data della revoca (29.11.2017) erano trascorsi più di sedici anni. Secondo l’appellante la sentenza di primo grado aveva omesso di considerare come, nel 2004, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno avesse sequestrato la documentazione relativa al contributo. Quindi, il dies a quo doveva, quanto meno, individuarsi in questo momento, con conseguente prescrizione del diritto ( ff . 11-13 del ricorso in appello). Inoltre, AI ha evidenziato come la comunicazione di avvio del procedimento di revoca del 9.4.2009 non potesse considerarsi un atto interruttivo della prescrizione, difettandone i requisiti di legge. Il diritto azionato doveva, comunque, ritenersi soggetto a prescrizione quinquennale, trattandosi di risarcimento del danno da fatto illecito. Il termine per la prescrizione del diritto doveva farsi decorrere dalla data di attribuzione del contributo o, al massimo, dalla data di attivazione del procedimento penale (poi conclusosi con l’archiviazione) ( ff . 13-14 del ricorso in appello).
6.4. Le censure di AI non possono essere condivise.
6.5. Osserva il Collegio come sia necessario individuare, in primo luogo, l’esatta natura del provvedimento adottato dall’Amministrazione, anche per i riflessi che tale ricostruzione spiega sulle altre censure contenute nel motivo, che si esamineranno infra . Nel caso di specie, non si tratta di un provvedimento di carattere sanzionatorio (neppure in senso ampio, come affermato dal Giudice di primo grado) ma di un atto con il quale l’Amministrazione afferma la decadenza dal diritto a percepire un determinato contributo pubblico, disponendo il recupero delle somme già corrisposte.
6.5.1. Come evidenziato dall’Adunanza plenaria di questo Consiglio “ la decadenza, intesa quale vicenda pubblicistica estintiva, ex tunc (o in alcuni casi ex nunc ), di una posizione giuridica di vantaggio (c.d. beneficio), è istituto che, pur presentando tratti comuni co/più ampio genus dell'autotutela, ne deve essere opportunamente differenziato caratterizzandosi specificatamente: a) per l'espressa e specifica previsione, da parte della legge, non sussistendo, in materia di decadenza, una norma generale quale quelle prevista dall'art. 21 nonies della L n. 241 del 1990 che ne disciplini presupposti, condizioni ed effetti; b) per la tipologia del vizio, more solito individuato nella falsità o non veridicità degli stati e delle condizioni dichiarate dall'istante, o nella violazione di prescrizioni amministrative ritenute essenziali per il perdurante godimento dei benefici, ovvero, ancora, nel venir meno dei requisiti di idoneità per la costituzione e la continuazione del rapporto; c) per il carattere vincolato del potere, una volta accertato il ricorrere dei presupposti ” (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 11 settembre 2020, n. 18).
6.5.2. Altra parte della giurisprudenza di questo Consiglio ha evidenziato che la domanda restitutoria formulata in tali casi dall’Amministrazione erogatrice di un contributo si atteggia a presa d’atto della intervenuta realizzazione di una fattispecie decadenziale avente direttamente ad oggetto il titolo legittimante l’erogazione, con conseguente recupero delle somme di cui sia stata accertata, sulla base della decadenza dei relativi titoli, l’indebita corresponsione, con la conseguente genesi di un simmetrico obbligo restitutorio. Tale inquadramento dell’atto in questione, non riconducibile all’istituto dell’autotutela ( sub specie di annullamento/revoca d’ufficio), se da un lato ne dimostra l’emancipazione dagli stringenti requisiti temporali di cui all’art. 21- nonies L. n. 241/1990, dall’altro lato, “ anche in applicazione dei principi formulati dal Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, con la sentenza n. 18 dell’11 settembre 2020 (laddove pone in evidenza la non rilevanza, ai fini dell’integrazione dei presupposti applicativi della decadenza, dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa) oltre che di quelli estraibili dal corrispondente istituto civilistico (cfr. art. 2033 c.c., laddove limita la rilevanza della buona fede dell’ accipiens al profilo degli interessi), esclude [in termini generali e fatte salve discipline specifiche; inciso del Collegio] ogni spazio valutativo-discrezionale dell’Amministrazione inteso ad attribuire rilievo all’atteggiamento psicologico del soggetto tenuto alla restituzione ” (Consiglio di Stato, Sez. III, 7 febbraio 2022, n. 815; Id., Sez. VI, 27 dicembre 2023, n. 11267).
6.5.3. In sostanza, l’accertamento di una decadenza configura un atto doveroso e, parimenti, doverosa è l’azione di recupero dell’indebito ex art. 2033 c.c., che costituisce un vero e proprio diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, non rinunziabile, in quanto correlato al conseguimento di quelle finalità di pubblico interesse, cui sono istituzionalmente destinate le somme indebitamente erogate, mentre le situazioni di affidamento e di buona fede dei percipienti rilevano ai soli fini delle modalità con cui il recupero deve essere effettuato ( cfr ., ex multis , Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 ottobre 2014, n. 5315).
6.6. Individuata l’esatta natura del provvedimento impugnato occorre incentrare l’attenzione del Collegio sui temi relativi al momento di decorrenza del termine di prescrizione e al regime della stessa in caso di azione di ripetizione di un contributo pubblico rilevatosi indebito.
6.6.1. Partendo da quest’ultimo tema si osserva come operi nel caso di specie la generale disciplina di cui all’art. 2946 c.c. (v., ex multis , Consiglio di Stato, Sez. VI, 11 giugno 2024, n. 5183). Quella esercitata dal Ministero è, infatti, un’azione di ripetizione di un contributo indebitamente erogato e, per tale ragione, revocato. Tale azione ha una causa petendi e un petitum differente rispetto alla domanda risarcitoria avanzata per conseguire il ristoro del pregiudizio arrecato dal beneficiario percettore, con conseguente inoperatività della regola di cui all’art. 2947 c.c., implicitamente evocata dall’appellante nella parte in cui ha fatto riferimento alla sussistenza di un fatto illecito.
6.6.2. Secondo la giurisprudenza, la diversità delle azioni e l'evidente differenza tra i beni giuridici che le stesse presidiano (da un lato, il recupero di somme corrisposte senza titolo e, dall'altro, la reintegrazione patrimoniale della P.A. in conseguenza di condotte di fatto illecito) ben giustificano una non coincidente disciplina dei termini di prescrizione (Cassazione civile, Sez. III, 25 luglio 2025, n. 21450). Questa ontologica differenza tra l'azione di ripetizione di indebito e quella risarcitoria è stata, del resto, rimarcata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo le quali “ l’azione di ripetizione dell'indebito relativa ad erogazioni pubbliche, avendo come fondamento l'oggettiva inesistenza dell'obbligazione adempiuta (senza che assuma alcuna rilevanza lo stato soggettivo dell'“accipiens”) e come obiettivo l'integrale recupero di una attribuzione patrimoniale priva di causa giustificatrice, non può essere ricondotta né ad una azione risarcitoria per responsabilità contabile né ad un'azione in tema di contabilità pubblica, atteso che la prima si fonda sui medesimi elementi costitutivi, sia oggettivi che soggettivi, della responsabilità civile generale e tende al contemperamento del pubblico interesse all'obbligatorietà e integralità del recupero con altri interessi generali, mentre la seconda presuppone la qualificazione pubblica del denaro o del bene oggetto di gestione e la natura pubblica o equiparabile del soggetto beneficiario ” (Cassazione civile, Sezioni Unite, 19 novembre 2019, n. 30007).
6.6.3. Affermata l’operatività del regime ordinario di cui all’art. 2946 c.c. occorre individuare il momento dal quale il termine di prescrizione decorre, che la disposizione di cui all’art. 2935 c.c. fissa nel tempo in cui il diritto può essere fatto valere. Nel caso di recupero di contributi indebitamente erogati il termine di prescrizione decorre dal momento in cui l’Amministrazione ha avuto contezza delle circostanze di fatto e di diritto da cui deriva il diritto di richiedere la ripetizione delle somme erogate (Cassazione civile, Sez. III, 4 maggio 2009, n. 10205; Id., Sez. VI-1, 9 ottobre 2017, n. 23603, che enfatizza – a tali fini – il momento della scoperta e dell’illegittimità dell’erogazione). In sostanza, è solo dal momento in cui l’Amministrazione acquisisce contezza del difetto di “ causa solvendi ” che la stessa può esercitare il diritto e, quindi, è da tale momento – e non dall’attribuzione del contributo – che decorre il termine di prescrizione.
6.6.4. Nel caso di specie, l’Amministrazione ha potuto avere contezza del difetto di “ causa solvendi ” dalla ricezione della relazione finale da parte della banca concessionaria (8.9.2008). Non rileva, invece, il procedimento penale instaurato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno considerato che: i ) l’azione penale ha presupposti diversi dall’azione di ripetizione dell’indebito esercitata dall’Amministrazione e il procedimento penale è instaurato da un soggetto diverso che non agisce per conto dell’Amministrazione; ii ) non risulta dagli atti versati nel giudizio che si stata data informazione al Ministero della sussistenza di un procedimento penale, così da consentire allo stesso di avviare, in ipotesi, un’autonoma verifica della sussistenza dei presupposti per l’eventuale ripetizione dell’indebito.
6.6.5. Inoltre, il ritardo nella formulazione della richiesta di ripetizione dell’indebito non può rilevare – in difetto di intervenuta prescrizione – come ragione estintiva autonoma del diritto. In questa prospettazione, l’obbligo di cooperazione del creditore o, in termini più generali, il dovere di agire in modo conforme a buona fede si tradurrebbe nel dovere di formulazione immediata della richiesta di pagamento che, ove violato, renderebbe illegittima la pretesa. La tesi postula, in sostanza, la sussistenza di un esercizio non corretto o, persino, abusivo del diritto da cui conseguirebbe l’impossibilità di richiedere il pagamento della somma.
6.6.5.1. Osserva, tuttavia, il Collegio come una simile prospettiva si tradurrebbe, in questi termini, nell’ingresso nell’ordinamento del noto istituto, elaborato dalla dottrina e giurisprudenza tedesca, della Verwirkung , che non può trovare, però, applicazione nel diritto italiano (v., sul tema, Consiglio di Stato, Sez. VI, 14 dicembre 2022, n. 10961).
6.6.5.2. In ogni caso, non vi sarebbero nel caso di specie neppure i presupposti individuati dalla dottrina per l’operatività della figura. Va, infatti, considerato che, secondo l’orientamento prevalente e condiviso da parte della dottrina italiana, l’istituto si configura come una manifestazione dell’abuso del diritto, in violazione del divieto di venire contra factum proprium , comportamento ritenuto contrario al dovere di buona fede e correttezza di cui al § 242 BGB. Secondo altro orientamento la Verwirkung consisterebbe in un “ ritardo sleale ” nell'esercizio del diritto al solo scopo di trarre vantaggi indebiti. Quest’ultima teoria si incentra, quindi, su un elemento soggettivo rappresentato dalla intenzionalità nel trarre vantaggi ulteriori a danno di interessi altrui. Elemento che, pur volendo ipotizzare tout court la possibilità di applicazione dell’istituto, difetta chiaramente nel caso di specie mancando evidenze in ordine alla intenzionalità lesiva della condotta. Del pari, va escluso che nel caso di specie possano ritenersi sussistenti i presupposti per affermare la sussistenza di un abuso del diritto, non essendovi evidenze del fatto che il ritardo nell’esercizio della pretesa fosse stato strumentale ad ottenere un maggior vantaggio economico.
6.7. In ragione di quanto esposto, deve escludersi l’avvenuta estinzione del diritto alla ripetizione dell’indebito da parte del Ministero.
7. Passando alle ulteriori censure racchiuse nel motivo si osserva come AI abbia dedotto l’illegittimità dell’azione di recupero del Ministero: i ) per irragionevolezza del tempo impiegato dall’Amministrazione, incidente sul legittimo affidamento della Società al mantenimento del contributo che aveva già impiegato per l’attività (punto I.5 del ricorso in appello); ii ) per violazione del principio di certezza del diritto e del principio di ragionevolezza nonché della previsione di cui all’art. 21- quinquies della L. n. 241/1990 (punto I.6 del ricorso in appello); iii ) per violazione delle garanzie procedimentali e dell’obbligo di valutare adeguatamente l’apporto fornito dal privato (punto I.7 del ricorso in appello).
7.1. Le censure sono infondate alla luce della ricostruzione effettuata sull’esatta natura del provvedimento, che – diversamente da quanto evidenziato anche dal T.A.R. – non ha portata sanzionatoria, neppure in senso lato, trattandosi di un atto di accertamento dell’intervenuta decadenza dalla percezione di un contributo pubblico. Non opera, quindi, la previsione di cui all’art. 21- quinquies della L. n. 241/1990 che postula una rivalutazione dell’interesse pubblico che, nel caso di specie, è esclusa. L’accertamento di una decadenza configura un atto doveroso e, parimenti, doverosa è l’azione di recupero dell’indebito ex art. 2033 c.c., mentre le situazioni di affidamento e di buona fede dei percipienti rilevano ai soli fini delle modalità con cui il recupero deve essere effettuato ( cfr ., ex multis , Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 ottobre 2014, n. 5315; Id., 27 dicembre 2023, n. 11267). Inoltre, la natura doverosa del recupero depriva di rilievo la dedotta violazione delle garanzie di partecipazione al procedimento (che, nel caso di specie, sono state, comunque, assicurate), considerato che, in ogni caso, questa non influisce sulla debenza o meno delle somme, né sulla possibilità di difesa del destinatario perché questi, nell'ambito del rapporto obbligatorio e paritetico di reciproco dare-avere, può sempre far valere le proprie eccezioni e difese nel ricorso giurisdizionale.
7.2. Inoltre, è vero che, come affermato di recente dalla Corte Costituzionale, nelle obbligazioni restitutorie, un “ primo fondamentale ruolo spetta alla categoria della inesigibilità, che si radica nella clausola generale di cui all’art. 1175 cod. civ., la quale […] impone ad ambo le parti del rapporto obbligatorio di comportarsi secondo correttezza o buona fede oggettiva. Tale canone di comportamento, inter alia, vincola il creditore a esercitare la sua pretesa in maniera da tenere in debita considerazione, in rapporto alle circostanze concrete, la sfera di interessi che fa riferimento al debitore ” (Corte Costituzionale, sentenza 27 gennaio 2023, n. 8). Il canone di buona fede e correttezza – oltre ad incidere sulle modalità di esercizio della pretesa – impone, quindi, che le ragioni dell’indebito e l’entità della somma richiesta siano esposte in modo chiaro e compiuto, così da consentire al debitore di poter aver cognizione di tali ragioni anche al fine di poter esercitare il proprio diritto di difesa. Nel caso di specie, tuttavia, l’Amministrazione ha esposto nel provvedimento di revoca le ragioni per le quali ha ritenuto doverosa l’azione di recupero, consentendo alla parte un compiuto esercizio del suo diritto di difesa in giudizio. Inoltre, non sussiste un onere di puntuale e analitica confutazione di ogni singolo aspetto dedotto dal privato nel procedimento, potendo l’Amministrazione limitarsi a incentrare la propria disamina sugli aspetti rilevanti per la decisione finale, come accaduto nel caso di specie (Consiglio di Stato, Sez. VI, 14 ottobre 2025, n. 8035).
8. In definitiva, il primo motivo di ricorso in appello deve respingersi in quanto infondato.
9. Con il secondo motivo AI ha dedotto l’erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto sussistenti i presupposti per la revoca del contributo in ragione della presenza di un’attività di spesa antecedente all’erogazione del beneficio.
9.1. Sul punto, il Giudice di primo grado ha evidenziato che: i ) la revoca era fondata sulla violazione dell’art. 8, comma 1, lett. e ), del d.m. n. 537/1995, relativo ai casi di violazione di specifiche norme settoriali anche appartenenti all’ordinamento comunitario; ii ) nel caso di specie, erano state rinvenute sette fatture - pagate a titolo di anticipazione contrattuale - emesse dalla impresa appaltatrice incaricata di eseguire i lavori; iii ) tale situazione integrava la fattispecie prevista al punto 3.9 della circolare ministeriale n. 9000047/2001, che consente di erogare finanziamenti per attività avviate solo dopo la presentazione della domanda; iv ) la circolare costituiva atto applicativo della normativa primaria (L. n. 488/1992) da coordinare e integrare con le regole europee in materia di concorrenza e di incentivi alle imprese (artt. 107 e 108 del T.F.U.E); v ) la Commissione aveva autorizzato il regime di aiuto di cui legge 488/92 per il periodo 2000-2006, prevedendo, tra l’altro, per le nuove domande, l’applicabilità delle misure di agevolazione esclusivamente ai programmi di investimento avviati a partire dal giorno successivo a quello di presentazione delle domande; vi ) la disciplina europea era imperniata dal criterio della “ necessità dell’aiuto ” in base al quale occorre che l’aiuto sia indispensabile affinché l’impresa realizzi un’operazione che non avrebbe altrimenti realizzato in assenza dell’aiuto stesso; vii ) sarebbe stato configurabile un aiuto di Stato vietato dalla normativa europea nel caso in cui l’incentivo fosse stato concesso per un’iniziativa che sarebbe stata, comunque, realizzata anche senza l’apporto delle risorse pubbliche; viii ) nel caso di specie, era provato che l’impresa avesse sottoscritto con la CO.GE.RO s.r.l. un contratto di appalto per la realizzazione della struttura ricettiva in data 22.9.1999, aggiornandolo in data 20.11.2000 e, successivamente, estendendolo a più riprese, e che l’impresa avesse pagato sette fatture per l’importo complessivo di euro 1.949.000,00 (i.v.a. inclusa) corrispondente a circa il 10% dell’importo complessivo dei lavori contrattualizzati; ix ) le fatture indicate testimoniavano la volontà dell’impresa di avviare le lavorazioni non appena i terreni fossero stati disponibili e, inoltre, i contratti non facevano menzione della richiesta di agevolazione, né la loro esecuzione era subordinata o vincolata alla stessa; x ) una diversa conclusione non poteva trarsi dalla data della stipula della convezione di lottizzazione e dalla data di ottenimento dei titoli edilizi, trattandosi di elementi che non evidenziano la dipendenza dall’intervento del contributo pubblico né la sua indispensabilità.
9.2. La parte ha contestato la sentenza evidenziando, in primo luogo, come l’avvio dell’attività edilizia fosse irrilevante tenuto conto anche che, dopo il rilascio dell’autorizzazione, erano stati autorizzate sette varianti, con conseguente modifica del progetto originario dopo l’ammissione a contributo (punto II.1 del ricorso in appello).
9.2.1. La deduzione non può essere condivisa atteso che le varianti non sono indici della necessità dell’aiuto, trattandosi di modifiche che – quand’anche sostanziali e, persino, volte a far mutare completamente il progetto – si innestano nel solco di un’iniziativa già avviata, rispetto alla quale non può affermarsi, pertanto, l’indispensabilità dell’aiuto, come evidenziato dal Giudice di primo grado.
9.3. Con una seconda deduzione AI ha evidenziato come il provvedimento di revoca non avesse evidenziato che l’aiuto era contrario al principio di necessità derivante dal diritto unionale, essendosi l’Amministrazione limitata a far riferimento alla violazione della circolare esplicativa n. 9000047 del 25.1.2001. Circolare che, come tale, non avrebbe potuto vincolare il Giudice né, comunque, condurre all’adozione di un provvedimento di revoca (punto II.2 del ricorso in appello).
9.3.1. Il motivo non può essere condiviso in quanto fondato, in sostanza, sulla dedotta natura nomopoietica della circolare ministeriale che, al contrario, è meramente attuativa ed espressiva di un principio di diretta derivazione europea.
9.3.2. Il punto 3.9, primo periodo, della circolare ministeriale, afferma testualmente: “ le spese ammissibili sono quelle relative all’acquisto o all’acquisizione mediante locazione finanziaria di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile e nella misura in cui sono necessarie alle finalità del programma di investimenti. Con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 14.7.2000, assunto in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2, comma 9 e dall’art. 4, comma 2 del regolamento, sono state recepite le indicazioni formulate dalla Commissione europea in sede di autorizzazione del regime d’aiuto della legge n. 488/92 per il periodo 2000-2006, prevedendo, tra l’altro, l’ammissibilità alle agevolazioni delle suddette spese solo ed esclusivamente qualora inserite in programmi di investimento avviati a partire dal giorno successivo a quello di presentazione del Modulo di domanda di cui ai successivi punti 5.3 e 5.4 ”.
9.3.3. L’indicazione della circolare ministeriale ha, quindi, recepito le indicazioni formulate dalla Commissione europea in sede di autorizzazione del regime di aiuto di Stato. Le indicazioni della Commissione risultano vincolanti per gli Stati membri, trattandosi del soggetto a cui l’ordinamento unionale conferisce il potere di verificare la compatibilità degli aiuti di Stato con il mercato interno, consentendo, quindi, allo stesso di apporre condizioni e limiti volti ad assicurare che il progetto statale volto a modificare o a istituire un aiuto non sia, per l’appunto, incompatibile con il mercato. L’indicazione contenuta nella circolare ha, quindi, recepito il principio di necessità dell’aiuto che si traduce nell’esigenza di assicurare l’effetto incentivante dello stesso. La previsione di finanziare iniziative avviate successivamente alla presentazione della domanda è funzionale ad assicurare proprio questo principio, atteso che le attività già avviate con risorse proprie disvelano, con ogni evidenza, la non necessità di uno specifico sostegno economico per la loro realizzazione. Deve, quindi, escludersi che l’Amministrazione abbia posto una regola mediante un atto inidoneo per la dirimente ragione che la regola in esame non è che attuazione della vincolante decisione della Commissione in sede di autorizzazione all’aiuto.
9.3.4. La declinazione da parte della circolare di un principio derivante dal diritto unionale discende, del resto, da una disamina complessiva della vicenda relativa alle incentivazioni per cui è causa.
9.3.4.1. Va, infatti, considerato che: i ) la L. 488/1992 costituisce la base giuridica fondamentale per il sostegno finanziario alle imprese, mentre con la L. n. 449/1997 le agevolazioni sono state localizzate anche nelle aree sottoutilizzate operanti nel settore turistico-alberghiero, e con la L. n. 448/1998 sono state comprese le imprese operanti nel commercio; ii ) la Repubblica italiana aveva notificato alla Commissione Europea, con riferimento al periodo 2000-2006, il regime d'aiuto di cui alla L. n. 488 del 1992 e la Commissione Europea, nell'autorizzarlo, aveva posto, quale condizione per l'ammissione di spese al programma di agevolazioni, che tali spese afferissero a programmi di investimento avviati a partire dal giorno successivo a quello di presentazione del modulo contenente la domanda; iii ) nella decisione della Commissione europea del 12 luglio 2000, pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 2000, la Commissione aveva deciso di non sollevare obiezioni nei confronti di tale regime di aiuti fino al 31 dicembre 2006, precisando che “ in ogni caso le domande di aiuto devono essere introdotte prima dell'inizio di esecuzione dei progetto di investimento ”; iv ) il d.m. 14.7.2000 aveva stabilito - sulla base dei meccanismi di adeguamento alle normative comunitarie del regolamento concernente le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni in questione (d.m. n. 527 del 1995) che le agevolazioni potessero essere concesse, “ tenuto conto dell'autorizzazione comunitaria ”, esclusivamente sulla base delle spese inserite in programmi d'investimento avviati a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda di agevolazioni (art. 2, comma 2); v ) la circolare esplicativa aveva, quindi, ribadito un criterio derivante direttamente dalla decisione di autorizzazione.
9.3.4.2. Inoltre, occorre considerare che i contributi di natura finanziaria concessi o autorizzati dall'Unione Europea hanno la funzione di sostenere le politiche dell'Unione. Si afferma, a tale proposito, che gli aiuti di Stato devono rispondere ai principi di “ addizionalità ” e di “ necessità ”, e, cioè, devono stimolare nuovi investimenti rispetto a quelli che, in mancanza dell'aiuto, sarebbero stati posti in essere. In coerenza con tale funzione si considera principio fondamentale della normativa di settore quello per cui il finanziamento può essere concesso solo in quanto risulti in concreto determinante, secondo una relazione di causa ad effetto, nella decisione dell'imprenditore di implementare l'investimento oggetto del finanziamento. Deve, in altre parole, essere preclusa la possibilità, a un imprenditore, di accedere a un aiuto di Stato ove sussistano elementi che conducono a ritenere che questi avrebbe comunque preso la decisione di procedere all'investimento (Cassazione civile, Sez. I, 22 aprile 2024, n. 10856).
9.3.4.3. La giurisprudenza unionale formatasi in materia ha, inoltre, precisato che: i ) l’inizio del progetto risiede nella stipula del contratto e non nel pagamento (C.G.U.E., 24 gennaio 2002, causa C-500/99); ii ) l’aiuto di Stato deve essere necessario per il miglioramento della situazione finanziaria della impresa beneficiaria e la mancanza di necessità può derivare dal fatto che il progetto agevolato risulti già iniziato o addirittura concluso dall'impresa interessata, prima che la domanda di aiuto venga trasmessa alle autorità competenti, il che esclude che l'aiuto di cui trattasi possa svolgere un ruolo di incentivo (C.G.U.E., 15 aprile 2008, causa C-390/06); iii ) sono incompatibili con il mercato interno aiuti previsti per progetti di investimento già eseguiti prima della presentazione della domanda (C.G.U.E. 29 marzo 2012, causa C-243/10) (su questi principi si veda, nella giurisprudenza della Sezione, Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 novembre 2023, n. 9636; Id., 12 ottobre 2018, n. 5893).
9.4. Con una terza censura AI ha dedotto l’illegittimità della revoca in quanto la violazione non sarebbe stata grave, come imposto dalla previsione di cui all’art. 8, comma 1, lett. e ), del d.m. n. 527/1995 (punto II.3 del ricorso in appello).
9.4.1. La deduzione non può essere condivisa atteso che la violazione contestata riguarda un presupposto di compatibilità dell’aiuto di Stato, quale la necessità dello stesso, che, come tale, deve ritenersi grave.
9.5. AI ha, altresì, evidenziato come non potesse ritenersi sussistente il presupposto di fatto costituito dal pagamento di sette fatture relative al progetto prima della presentazione della domanda (punto II.4 del ricorso in appello).
9.5.1. In particolare, AI ha evidenziato come l’inizio del progetto prima della presentazione della domanda fosse smentito: i ) dalla convenzione di lottizzazione tra il Comune e la Cooperativa; ii ) dal contratto del 20.11.2000; iii ) dalla data di acquisto dei terreni; iii) dalla mancata effettuazione di lavorazioni ( f . 22 del ricorso in appello).
9.5.2. Le deduzioni della Società sono, invero, inammissibili non effettuando alcuna critica allo specifico punto in cui il Giudice di primo grado ha ritenuto non rilevanti queste circostanze per dimostrare l’essenzialità dell’aiuto. In ogni caso, le censure vanno considerate prime di fondamento atteso che, come evidenziato dalla giurisprudenza unionale, l’aspetto decisivo è costituito dal porre in essere attività funzionali al progetto prima della presentazione della domanda. Nel caso di specie, i dati rilevanti sono costituiti: i ) dalla sottoscrizione con la CO.RE.GO s.r.l. di un contratto di appalto per la struttura ricettiva in data 22.9.1999, aggiornato in data 20.11.2000, e, successivamente “ esteso ”, che ha ad oggetto proprio l’esecuzione dei lavori oggetto del finanziamento (v. art. 1 del contratto; v., altresì, il masteplan di accompagnamento alla domanda); ii ) dal successivo pagamento di sette fatture per l’importo complessivo di euro 1.949.000,00 (i.v.a. inclusa) corrispondente a circa il 10% dell’importo complessivo dei lavori contrattualizzati. Da questi documenti risulta, quindi, che AI abbia stipulato il contratto relativo all’intervento prima della domanda di finanziamento e tale circostanza è dirimente per escludere la necessità dell’aiuto alla luce della giurisprudenza unionale richiamata in precedenza.
9.6. In definitiva il secondo motivo di ricorso in appello deve essere respinto in quanto infondato.
10. Con il terzo motivo di ricorso in appello AI ha chiesto di riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il motivo relativo all’ulteriore ragione di revoca del contributo, consistente nella circostanza che solo i soci della cooperativa risultavano beneficiari dell’investimento.
10.1. Osserva il Collegio come la parte non abbia, invero, articolato puntuali e precise censure avverso la declaratoria di inammissibilità del motivo per carenza di interesse. In ogni caso, tale statuizione deve integralmente condividersi. Infatti, trattandosi di provvedimento plurimotivato opera il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza secondo il quale “ in caso di impugnazione giurisdizionale di determinazioni amministrative di segno negativo fondate su una pluralità di ragioni ciascuna delle quali di per sé idonea a supportare la parte dispositiva del provvedimento, è sufficiente che una sola di esse resista al vaglio giurisdizionale perché il provvedimento […] nel suo complesso resti indenne dalle censure articolate ed il ricorso venga dichiarato infondato o meglio inammissibile per carenza di interesse alla coltivazione dell’impugnativa avverso l’ulteriore ragione ostativa, il cui esito resta assorbito dalla pronuncia negativa in ordine alla prima ragione ostativa ” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 marzo 2015, n. 1532; Id., 23 settembre 2022, n. 8182; Id., 13 maggio 2025, n. 4084). La conferma della declaratoria di inammissibilità del motivo comporta il necessario assorbimento delle questioni di merito (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 27 aprile 2015, n. 5, punti 5.3 e 9.3.4.2.).
11. Con il quarto motivo AI ha dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui: i ) ha ritenuto legittima l’applicazione degli interessi moratori e della rivalutazione monetaria per il periodo dal 13 giugno 2002 al 15 dicembre 2017; ii ) ha escluso che dovesse disporsi una revoca parziale e non integrale del contributo.
11.1. Sul punto il T.A.R. ha evidenziato che la revoca integrale era imposta dall’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 8, comma 4- bis , del d.m. n. 527/1995. In ordine alla rivalutazione e agli interessi il T.A.R. ha osservato come l’Amministrazione avesse dato applicazione alla disposizione di cui all’art. 8, comma 6, del medesimo articolato normativo.
11.2. AI ha contestato la decisione del T.A.R. evidenziando, in primo luogo, come, nel caso di specie, fosse stata l’inerzia dell’Amministrazione a determinare il ritardo che era, quindi, imputabile allo stesso Ministero. In sostanza, AI ha dedotto l’iniquità e il difetto di proporzionalità della pretesa dell’Amministrazione che, a fronte di un contributo da recuperare (pari a euro 493.071,03) aveva computato ulteriori euro 124.808,78, a titolo di rivalutazione, ed euro 180.424.54, a titolo di interessi. Somme la cui entità era dipesa dalla stessa Amministrazione e dal ritardo impiegato nell’assunzione del provvedimento di recupero.
11.2.1. La censura è fondata per le ragioni di seguito spiegate.
11.2.2. La disposizione di cui all’art. 8, comma 6, del d.m. 527/1996 prevede: “ In caso di recupero delle somme erogate ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive a seguito di provvedimenti di revoca […] o a seguito di altre inadempienze dell'impresa di cui al presente regolamento, le medesime vengono rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e maggiorate degli interessi legali ”.
11.2.3. Si tratta, tuttavia, di una disposizione inserita all’interno di un atto a valenza regolamentare (come confermato dalla copiosa giurisprudenza sulla generale previsione di cui all’art. 12 della L. n. 241/1990; cfr .: Consiglio di Stato, Sez. atti normativi, 31 agosto 1998, n. 163), che ove illegittimo può essere disapplicato dal Giudice amministrativo anche d’ufficio (Consiglio di Stato, Sez. IV, 30 agosto 2021). Nel caso di specie, la previsione regolamentare impone: i ) la rivalutazione monetaria della somma erogata; ii ) il computo degli interessi legali dalla data del pagamento, che, nel caso di specie, sono stati conteggiati, invero, dalla data del 13.6.2002.
11.2.4. Partendo dal tema degli interessi si osserva come la regola di cui all’art. 2033 c.c. prevede che chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato e ha, altresì, diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, o dal giorno della domanda, se questi era in buonafede.
11.2.5. La previsione regolamentare laddove sceglie di computare gli interessi da una data anteriore alla domanda (che, nel caso di specie, è persino anteriore allo stesso pagamento) risulta contrastante con il disposto legale e di questa discrasia non sono indicate le eventuali ragioni giustificatrici. Né tali ragioni possono risiedere nel ritenere il beneficiario del contributo automaticamente in stato di male fede, trattandosi di una circostanza che deve essere, comunque, accertata. Infatti, in materia di indebito oggettivo, la buona fede dell' accipiens , rilevante ai fini della decorrenza degli interessi dal giorno della domanda, va intesa in senso soggettivo, quale ignoranza dell'effettiva situazione giuridica, derivante da un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave, dal momento che non trova applicazione l'art. 1147, comma 2, c.c., relativo alla buona fede nel possesso, sicché, dovendo quest'ultima essere presunta per principio generale, la mala fede può ritenersi sussistente solo ove risulti provato che l' accipiens , al momento della ricezione del pagamento, avesse la certezza di non avere il diritto a conseguirlo (Cassazione civile, Sez. I, 8 gennaio 2025, n. 423; Id., 7 maggio 2024, n. 12363; Id., 26 ottobre 2020, n. 23448). Nel caso di specie, non sono state neppure dedotte circostanze atte a dimostrare la mala fede di AI e, in particolare, la certezza dell’ accipiens , al momento del pagamento, dell’assenza di diritto a percepirlo.
11.2.6. In ragione di quanto esposto, gli interessi dovevano decorrere – disapplicando in parte qua il regolamento ministeriale e annullando il provvedimento applicativo - dalla data della domanda, stante l’assenza di uno stato soggettivo di malafede di AI.
11.2.7. La necessità di computare gli interessi dalla domanda impone un ulteriore approfondimento alla luce dei recenti approdi a cui è giunta, sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione. Va, infatti, considerato come le Sezioni unite abbiano superato il precedente orientamento, secondo cui, nella ripetizione dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., il debito dell' accipiens , che non sia in mala fede, produce interessi solo a seguito della proposizione dell'apposita domanda giudiziale, non essendo sufficiente un qualsiasi atto di costituzione in mora, ritenendo applicabile la tutela prevista per il possessore in buona fede in senso soggettivo dell'art. 1148 c.c. ( cfr ., ex multis , Cassazione n. 3912 del 2018; Id., n. 10161 del 2016; Id. 9934 del 2016; Id., 4436 del 2014; Id., n. 17558 del 2006). Secondo le Sezioni Unite il concetto di domanda di cui all’art. 2033 c.c. non deve, invece, intendersi come riferito alla sola domanda giudiziale ma può ricomprendere anche gli atti stragiudiziali di cui all’art. 1219 c.c. (Cassazione civile, Sezioni unite, 13 giugno 2019, n. 15895). Nel caso di specie, tuttavia, difetta un atto stragiudiziale con il quale il creditore abbia richiesto, in modo chiaro e inequivoco, il pagamento. Tali non possono ritenersi, infatti, gli atti assunti dalla banca concessionaria e la comunicazione di avvio del procedimento, che hanno valenza meramente istruttoria e procedimentale. Si tratta, quindi, di atti che assumono rilievo ai fini del procedimento e che, in ogni caso, non contengono una domanda di restituzione che possa ritenersi idonea a costituire in mora il debitore.
11.2.8. In ultimo, si osserva come la debenza di tali interessi non possa neppure essere affermata facendo riferimento alla disposizione di cui all’art. 1282 c.c., atteso che la regola di cui all’art. 2033 – operante nel caso di specie – è parzialmente derogatoria della previsione di cui all’art. 1282 c.c. (Cassazione civile, Sezioni unite, 13 giugno 2019, n. 15895).
11.2.9. In definitiva, gli interessi computati dalla banca concessionaria per il periodo antecedente al provvedimento di revoca non sono dovuti. Gli interessi legali decorrono solo dalla data della comunicazione del provvedimento di revoca e fino al soddisfo del Ministero creditore.
11.3. Parimenti illegittima e, pertanto, suscettibile di disapplicazione d’ufficio è la previsione regolamentare che impone la rivalutazione monetaria della somma. Deve, infatti, considerarsi come la restituzione del denaro è considerata un debito di valuta dalla prevalente giurisprudenza civile (che il Collegio condivide), con la conseguenza che il debito non è soggetto a rivalutazione monetaria ( cfr .: Cassazione civile, Sez. II, 4 giugno 2018, n. 14289). Né convince la diversa tesi – affermata da parte della dottrina - che fa leva principalmente sulla funzione reintegrativa della restituzione, considerato che, nell’art. 2037 c.c., la restituzione ha per oggetto la prestazione indebita nella sia identità e non del suo valore. Il valore è preso in considerazione solo in caso di impossibilità della restituzione da parte dell’ accipiens di mala fede (art. 2037, comma 2, c.c.). Inoltre, il danno della svalutazione è, comunque, risarcibile solo in caso di costituzione in mora che è, però, automatica solo se la prestazione è stata ricevuta in mala fede. L’accipiente di buona fede è tenuto al risarcimento del danno solo, in ipotesi, dal momento della domanda che, come spiegato, nel caso di specie, può ritenersi formulata solo con il provvedimento di revoca.
11.4. In definitiva, in accoglimento della prima parte del motivo esaminato, il provvedimento di recupero deve essere annullato nella parte in cui ha imputato ad AI il pagamento di somme a titolo di rivalutazione e di interessi anteriori alla domanda di restituzione.
11.5. Infondata è, invece, la seconda censura articolata da AI, tenuto conto che, nel caso di violazione della normativa unionale, la revoca è integrale e non parziale. La previsione di cui all’art. 8, comma 4- bis , del decreto ministeriale n. 527/1995 – applicata nel caso di specie dall’Amministrazione – risponde alla necessità di recuperare un contributo che, in quanto erogato in violazione del principio di necessità, rischia di alterare il mercato interno.
12. In definitiva, il ricorso in appello deve essere, parzialmente, accolto, relativamente al solo motivo relativo all’applicazione della rivalutazione monetaria e degli interessi anteriori alla “ domanda ”. Per l’effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, il provvedimento di revoca deve essere annullato, esclusivamente, in parte qua .
13. Le questioni esaminate esauriscono la disamina dei motivi, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato ( cfr ., ex plurimis , Consiglio di Stato, Sez. VI, 2.9.2021, n. 6209; Id., 13.9.2022, n. 7949), con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
14. Le spese di lite del doppio grado di giudizio possono essere, eccezionalmente, compensate stante la soccombenza reciproca delle parti, da considerarsi tale anche in ragione dell’elevato valore della somma indebitamente richiesta a titolo di interessi e rivalutazione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, annulla il provvedimento di revoca e gli ulteriori atti impugnati limitatamente al computo delle somme richieste a titolo di rivalutazione monetaria e interessi antecedenti al provvedimento di revoca. Compensa tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI ET, Presidente
Davide Ponte, Consigliere
LO RD, Consigliere, Estensore
Marco Poppi, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO RD | RI ET |
IL SEGRETARIO