Ordinanza cautelare 29 ottobre 2025
Sentenza 30 dicembre 2025
Ordinanza cautelare 20 febbraio 2026
Rigetto
Sentenza 20 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 30/12/2025, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00664/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00486/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 486 del 2025, proposto da
ZI LI S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B6ED0EA660, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Stefanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
AcegasApsAmga S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Vittorio Domenichelli, Paolo Neri e Alessandro Righini, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Vittorio Domenichelli in Padova, Galleria Berchet n. 8 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Sicurezza e Ambiente S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Farina, Angelica Maria Nicotina, Giovanbattista Carnibella, Paolo Faccin e Beatrice Ceola, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Farina in Padova, via Berchet n. 11 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
PM S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Menditto e Stefano Maria Benvenuti Gostoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della Determinazione di aggiudicazione (non cognita) comunicata a ZI LI S.r.l. mediante piattaforma il successivo 2/9/2025 mediante la quale AcegasApsAmga S.p.A. ha affidato a Sicurezza e Ambiente S.p.A. la procedura aperta per prestazioni connesse alla " Concessione del servizio di pronto intervento, ripristino della sicurezza stradale e reintegra delle matrici ambientali delle strade nei territori dei Comuni di Trieste e Padova " - CIG B6ED0EA660;
- dei verbali di gara, in particolare del verbale n. 1 di valutazione delle offerte tecniche nella parte in cui la Commissione ha attribuito i punteggi all'offerta tecnica di Sicurezza e Ambiente relativamente ai sub-criteri C.3, B.1 e B.2;
- oltreché, ove necessario se ed in quanto rilevanti, di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguenziale e comunque connesso;
- nonché per la declaratoria d'inefficacia del contratto di concessione eventualmente stipulato, con il conseguente subentro in corso d'esecuzione ovvero, in subordine, per il risarcimento per equivalente di tutti i danni subiti e subendi dalla ricorrente per effetto dell'esecuzione della concessione.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Sicurezza e Ambiente il 17.10.2025:
per l’annullamento, previa sospensione dei provvedimenti impugnati ovvero adozione delle misure cautelari ritenute più idonee:
- del riscontro tramesso da AcegasApsAmga tramite l’area Messaggi del portale Hera Pro R25 11835 in data 26.09.2025 alla nota “Segnalazione Criticità ZI LI Srl” inviata da Sicurezza e Ambiente S.p.a in data 23.09.2025, nella misura in cui comunica il rifiuto della Stazione appaltante di provvedere sull’istanza di riesame presentata da Sicurezza e Ambiente in data 23.09.2025 e volta a far dichiarare l’esclusione di ZI LI S.r.l. ovvero, in subordine, la decurtazione dei punteggi assegnati a quest’ultimo concorrente e la riformulazione della graduatoria;
- del provvedimento o atto in qualunque modo nominato di ammissione della Società ZI LI Srl alla gara de qua , ivi compreso il verbale n. 1 del 15.07.2025 della Commissione di Gara, nei limiti dell’interesse della ricorrente incidentale, laddove viene stilata la graduatoria ed è stata confermata l’ammissione della Società ZI LI Srl per le ragioni esposte ai motivi di ricorso n. 1- 5;
- della comunicazione di aggiudicazione a favore di Sicurezza e Ambiente Spa 2.09.2025, nei limiti dell’interesse della ricorrente incidentale, laddove conferma la graduatoria stilata dalla Commissione di gara nel verbale n. 1 del 15.07.2025 e, in particolare, l’ammissione e la collocazione al 2° posto della Società ZI LI Srl e al 3° posto della Società PM;
- del verbale n. 1 del 11.7.2025, con il quale sono state effettuate le operazioni di verifica della Documentazione Amministrativa presentata dai concorrenti;
- ove presenti e per quanto occorrer possa, degli atti e provvedimenti di verifica del possesso dei requisiti generali ex artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023 in capo alla Società ZI LI Srl e alla Società PM, non conosciuti dalla ricorrente incidentale;
- del verbale n. 1 del 15.07.2025 della Commissione di Gara di valutazione delle offerte tecniche nella parte in cui la Commissione ha ritenuto ammissibili le offerte tecniche di ZI LI Srl e di PM Srl;
- del verbale n. 1 del 15.07.2025 della Commissione di Gara di valutazione delle offerte tecniche nella parte in cui la Commissione ha attribuito i punteggi all’offerta tecnica della ZI LI Srl relativamente ai sub criteri A1, B1 e B2 e all’offerta tecnica di PM Srl in relazione ai sub criteri A1 e B1;
- della Tabella contenente i punteggi attribuiti alle offerte tecniche delle Società ZI LI Srl e PM Srl;
- degli esiti delle sedute del 16.07.2025 e 18.07.2025 richiamate nel verbale n. 1 del 15.07.2025 della Commissione di Gara e relative all’esame delle offerte tecniche dei concorrenti, nonché, in particolare, delle valutazioni effettuate dalla stessa Commissione;
- della 1^ richiesta di chiarimenti tramessa da AcegasApsAmga tramite l’area Messaggi del portale Hera Pro R25 11835 in data 9.09.2025, in relazione all’istanza di autotutela presentata dalla Società ZI LI Srl avverso l’aggiudicazione a Sicurezza e Ambiente Spa comunicata in data 2.09.2025;
- della 2^ richiesta di chiarimenti tramessa da AcegasApsAmga tramite l’area Messaggi del portale Hera Pro R25 11835 in data 16.09.2025, in relazione all’istanza di autotutela presentata dalla Società ZI LI Srl avverso l’aggiudicazione di Sicurezza e Ambiente Spa comunicata in data 2.09.2025;
- della 3^ richiesta di chiarimenti tramessa da AcegasApsAmga tramite l’area Messaggi del portale Hera Pro R25 11835 in data 22.09.2025, in relazione all’istanza di autotutela presentata dalla Società ZI LI Srl avverso l’aggiudicazione di Sicurezza e Ambiente Spa comunicata in data 2.09.2025;
- della 4^ richiesta di chiarimenti tramessa da AcegasApsAmga tramite l’area Messaggi del portale Hera Pro R25 11835 in data 26.09.2025, in relazione all’istanza di autotutela presentata dalla Società ZI LI Srl avverso l’aggiudicazione a Sicurezza e Ambiente Spa comunicata in data 2.09.2025;
- nei limiti dell’interesse della ricorrente incidentale, del Disciplinare di gara, in riferimento al sub-criterio C3) “certificazione in materia di PARITA’ DI GENERE di cui all’articolo 46-bis del codice delle pari opportunità del D.Lgs. n. 198/2006 disponibile alla data di scadenza per la presentazione delle offerte (max punti 5)” nella misura in cui non fosse interpretato in senso conforme all’Allegato II.8 al D.lgs. 36/2023;
- per quanto occorrer possa e nei limiti dell’interesse della ricorrente incidentale, di tutti gli atti connessi presupposti e conseguenti ai provvedimenti impugnati, anche se non conosciuti.
Visti il ricorso principale e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Acegasapsamga S.p.A., di Sicurezza e Ambiente S.p.A. e di PM S.r.l.;
Visti il ricorso incidentale proposto da Sicurezza e Ambiente S.p.A e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa DI MI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto introduttivo notificato l’1.10.2025 e depositato il 7.10.2025, la ricorrente impugna, previa sospensione dell’efficacia, gli atti in epigrafe indicati relativi alla procedura aperta per l’affidamento sino al 31.12.2028 della “ Concessione del servizio di pronto intervento, ripristino della sicurezza stradale e reintegra delle matrici ambientali delle strade nei territori dei Comuni di Trieste e Padova ”, che si è conclusa con l’aggiudicazione a favore della controinteressata Sicurezza e Ambiente s.p.a..
1.1 Propone altresì domanda di condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento in forma specifica, con stipula in suo favore del contratto di appalto o con disposizione di subentro qualora il contratto fosse già stato stipulato, previa dichiarazione di inefficacia dello stesso, nonché in via subordinata, qualora il risarcimento in forma specifica non fosse possibile, di condanna della stessa al risarcimento del danno per equivalente monetario.
2. La procedura selettiva in questione, con valore presunto stimato sulla base dei dati storici relativi agli anni precedenti in complessivi € 1.197.000,00, è stata aggiudicata sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base al merito tecnico, in assenza di oneri economici a carico dell’Amministrazione concedente, essendo i costi correlati alle operazioni di ripristino stradale sostenuti direttamente dalle Compagnie assicuratrici che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati ovvero dalla Responsabilità civile (RC) dei soggetti interessati.
Alle offerte tecniche è stata prevista l’assegnazione di un massimo di 100 punti, ripartiti in 4 macro criteri di valutazione, concernenti la “Organizzazione del Servizio” (criterio A), le “Modalità di esecuzione del Servizio” (criterio B), le “Certificazioni di qualità” (criterio C), le “Proposte Migliorative” (criterio D), a loro volta suddivisi in ulteriori sotto-criteri, per un totale di 9 distinti elementi di valutazione.
2.1 A seguito delle operazioni valutative delle offerte presentate dai tre operatori economici partecipanti (la ricorrente, la controinteressata Sicurezza e Ambiente s.p.a., nonché PM s.r.l.), la Commissione giudicatrice ha redatto la graduatoria finale, in cui la controinteressata si è classificata al primo posto con il punteggio complessivo di 94,60 punti, mentre la ricorrente si è posizionata al secondo posto con il punteggio complessivo di 90,95 punti, PM si è collocata al terzo posto con 79,55 punti.
2.2 In esito alla verifica della documentazione amministrativa effettuata nei confronti della sola prima classificata in considerazione della c.d. inversione procedimentale prevista dall’Amministrazione concedente, in base all’art. 107 comma 3 Dlgs 36/2023, e dell’esito positivo della stessa, è stata disposta il 2.9.2025 l’aggiudicazione definitiva a favore della stessa.
2.3 Non appena avuta notizia dell’intervenuta aggiudicazione a Sicurezza e Ambiente s.p.a., la ricorrente ha inviato all’Amministrazione intimata una diffida, a cui ha fatto seguito una integrazione della stessa, volta ad ottenere l’annullamento in autotutela della predetta aggiudicazione, evidenziando alcune asserite irregolarità nell’offerta della controinteressata, concernenti la certificazione del sistema di gestione della parità di genere, nonché l’effettiva disponibilità di alcuni veicoli polifunzionali attrezzati (VPA) indicati nella relazione tecnica.
2.4 A seguito dei predetti rilievi, l’Amministrazione concedente richiedeva chiarimenti alla controinteressata in merito a quanto rappresentato dalla ricorrente, a cui la stessa dava riscontro con supporto documentale.
2.5 Avendo ricevuto delle contestazioni anche da parte della controinteressata in merito ad asserite irregolarità incidenti sull’offerta della ricorrente, concernenti omesse dichiarazioni di vicende giudiziarie inerenti i vertici della società e indicazione di veicoli e di un Centro operativo di cui non avrebbe avuto la disponibilità, l’Amministrazione provvedeva analogamente a richiedere a ZI i relativi chiarimenti, che venivano dalla medesima forniti.
3. La ricorrente ha quindi gravato gli esiti della gara, affidando le proprie doglianze, che ripropongono in sostanza le contestazioni già mosse con le richiamate note, ai seguenti motivi di diritto:
“ 1. Violazione di legge per violazione dell’art. 98 co. 3 lett. b) D.Lgs 36/2023 per falsa dichiarazione rilasciata da Sicurezza e Ambiente in merito al possesso del requisito di cui al criterio di valutazione C.3) art. 4 del disciplinare ‘Certificazione in materia di parità di genere di cui all’articolo 46-bis del codice delle pari opportunità del D.lgs n. 198/2006 disponibile alla data di scadenza per la presentazione delle offerte’. Errata attribuzione del punteggio relativo al suddetto criterio, eccesso di potere e illogicità manifesta”, deducendo che l’affermazione rilasciata dalla controinteressata circa il possesso di una certificazione di parità di genere in corso di validità in accordo alle norme UNI/PdR 125:2022 non sarebbe veritiera ed avrebbe dovuto comportare l’esclusione dalla gara in quanto classificabile come illecito professionale ai sensi dell’art. 98 comma 3 lett. b) D.lgs 36/2023 o comunque la decurtazione dei 5 punti premiali ad essa attribuiti.
“2. Violazione di legge per violazione dell’art. 98 co. 3 lett. b) D.lgs 36/2023 per falsa dichiarazione rilasciata da Sicurezza e Ambiente in merito al possesso dei requisiti di cui ai criteri di valutazione B.1) ‘Numero dei veicoli polifunzionali attrezzati aggiuntivi (VPA)’ e B.2) art. 4 del disciplinare ‘Impatto ambientale dei veicoli polifunzionali attrezzati (VPA)’. Errata attribuzione del punteggio relativo al suddetto criterio, eccesso di potere e illogicità manifesta”, contestando la mancata disponibilità da parte dell’aggiudicataria al momento della presentazione dell’offerta di tre veicoli polifunzionali attrezzati, oggetto di altrettanti contratti di comodato, nonché l’omessa indicazione nel libretto di circolazione presentato in gara, del tagliando di comodato, circostanze che avrebbero dovuto determinare l’esclusione per falsa dichiarazione o comunque una riparametrazione del punteggio.
4. AcegasApsAmga si è costituita in giudizio dapprima con atto formale, producendo successiva memoria in cui ha preliminarmente eccepito una inammissibilità/irricevibilità del ricorso conseguente ad una violazione della normativa tecnica relativa al PAT, in quanto il ricorso notificato l’1.10.2025 risultava sottoscritto digitalmente dal procuratore in formato ES presentando conseguentemente una estensione .p7m, e solo successivamente, in vista del deposito dello stesso nel fascicolo telematico, sarebbe stata apposta al ricorso ed alla procura (contenuti in files informatici distinti rispetto a quelli precedentemente notificati, sebbene di identico contenuto sostanziale) la sottoscrizione nel corretto formato PAdES, con deposito in tale formato, salvo la relazione di notifica depositata solo nell’estensione .p7m in cui era stata originariamente redatta.
Nel merito, ha controdedotto alle avverse censure con il conforto dell’ampia produzione documentale dimessa, concludendo per il rigetto del ricorso e della preliminare istanza di sospensione dell’efficacia dei provvedimenti gravati.
5. La controinteressata Sicurezza e Ambiente s.p.a. si è costituita in resistenza con atto formale, con successiva produzione di memoria difensiva in cui ha preliminarmente proposto analoga eccezione di inammissibilità del ricorso, concludendo comunque per il suo rigetto.
5.1 Il 17.10.2025 la predetta Sicurezza e Ambiente ha notificato ricorso incidentale, depositato in pari data, corredato da istanza di sospensione dell’esecutività degli atti gravati, con cui ha censurato i provvedimenti in epigrafe indicati nella parte in cui non hanno escluso l’offerta dell’impresa ZI e della terza classificata PM, adducendo i seguenti motivi:
“ Sulla posizione della società ZI LI SR ”
“ 1. In via principale, sulla necessità di valutare l’omessa dichiarazione negli atti di gara della richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rimini. Violazione dell’obbligo di dichiarare la richiesta di rinvio a giudizio. Violazione dell’art. 2, dell’art. 5, dell’art. 95 comma 1, lett. e), dell’art. 96, commi 12 e 14, dell’art. 98, commi 3 lett. b) e g), del dlgs 36/2023. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e omessa valutazione dei fatti, manifesta illogicità e ingiustizia”, deducendo che la stazione appaltante avrebbe dovuto estromettere la ricorrente principale dalla procedura per carenza dei requisiti generali, in quanto la richiesta di rinvio a giudizio emessa nei confronti di alcuni componenti della compagine sociale non sarebbe stata dichiarata in sede di gara.
“ 2. In via principale, sulla necessità di valutare la richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rimini. Ricorrenza grave illecito professionale. Violazione dell’art. 95, comma 1, lett. e), dell’art. 96 comma 10 lett. c), n. 1, dell’art. 98, commi 3 lett. g) e 6 lett. g) e dell’art. 98 comma 7 del d.lgs 36/2023. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e omessa valutazione dei fatti, manifesta illogicità e ingiustizia”, deducendo che gli elementi descritti nella richiesta di rinvio a giudizio di cui trattasi sarebbero idonei a comprovare la ricorrenza di un grave illecito professionale ai sensi del combinato disposto dei richiamati articoli del codice dei contratti pubblici.
“3. In via principale, sulla necessità di escludere ZI LI SR dalla gara per mancanza dell’effettiva disponibilità dei veicoli elettrici targati GS505MH e GN227ZA indicati in offerta. Inammissibilità e inadeguatezza dell’offerta tecnica. Violazione dell’art. 28, comma 1, lett. s) del capitolato, dell’art. 4 del disciplinare di gara e dell’art. 107, comma 1, lett. A, del dlgs 36/2023. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e omessa valutazione dei fatti, manifesta illogicità e ingiustizia”, lamentando la mancata esclusione della ricorrente dalla gara per l’inammissibilità dell’offerta tecnica conseguente alla indisponibilità dei veicoli elettrici indicati e per la inadeguatezza della stessa rispetto alle prestazioni da erogare, nei confronti delle quali l’operatore economico si era autovincolato.
“4. In via principale, sulla necessità di escludere ZI LI SR dalla gara in ragione della falsa dichiarazione resa in merito all’effettiva disponibilità dei veicoli elettrici targati GS505MH e GN227ZA indicati in offerta tecnica. Ricorrenza grave illecito professionale. Violazione dell’art. 2, dell’art. 95, comma 1, lett. e), dell’art. 98, comma 3, lett. b), del d.lgs 36/2023. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e omessa valutazione dei fatti, manifesta illogicità e ingiustizia”, deducendo che la falsa dichiarazione resa dalla ricorrente in merito all’effettiva disponibilità dei veicoli elettrici indicati nell’offerta tecnica, idonea a minare in radice l’affidabilità della società e a influenzare l’esito della valutazione tecnica per quanto concerne l’attribuzione del punteggio relativo ai sub criteri B1 e B2, avrebbe dovuto comportare la sua esclusione dalla gara.
“5. In via principale, sulla necessità di escludere ZI LI SR dalla gara in ragione della falsa dichiarazione resa in merito dell’effettiva disponibilità del CLO n. 01 aggiuntivo ubicato in Noventa Padovana indicato in offerta tecnica. Ricorrenza grave illecito professionale. Violazione dell’art. 2, dell’art. 95, comma 1, lett. e), dell’art. 98 comma 3, lett. b), del dlgs 36/2023. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e omessa valutazione dei fatti, manifesta illogicità e ingiustizia”, deducendo che la dichiarazione di effettiva disponibilità del Centro Logistico operativo aggiuntivo n. 01 in territorio veneto non risulterebbe veritiera e quindi avrebbe dovuto comportare la esclusione della ricorrente, in quanto idonea a minare affidabilità e integrità della stessa e ad influenzare l’esito della valutazione tecnica con riferimento al punteggio per il sub criterio A1.
“6. In via subordinata, sulla necessità di revisionare il punteggio tecnico attribuito alla società ZI LI SR in relazione ai sub criteri A1), B1) e B2) del disciplinare di gara, in ragione della mancata effettiva disponibilità del CLO n. 01 aggiuntivo ubicato in Noventa Padovana e dei veicoli elettrici targati GS505MH e GN227ZA indicati in offerta tecnica. Illegittimità del punteggio tecnico attribuito alla società ZI LI SR. Violazione e falsa applicazione della lex specialis in relazione ai sub criteri A1), B1) e B2) del disciplinare di gara di attribuzione dei punteggi delle offerte tecniche. Violazione del punto 4 lett. B) del disciplinare. Eccesso di potere per difetto di istruttoria erronea e/o omessa valutazione dei fatti, manifesta illogicità e ingiustizia”, lamentando una illegittima attribuzione alla ricorrente del punteggio premiale in riferimento ai sub criteri A1, B1 e B2 relativi all’offerta di CLO aggiuntivi, di veicoli aggiuntivi e alla disponibilità di mezzi elettrici.
“Sulla posizione della società PM SR”
“7. In via principale, sulla necessità di escludere PM SR dalla gara per mancanza di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali in categoria 5 dei CLO obbligatori indicati in offerta. Inammissibilità e inadeguatezza dell’offerta tecnica. Violazione del punto 5.1.9, punto 6, lett. n) e p) del bando di gara, dell’art. 39.1 del capitolato speciale e dell’art. 107 comma 1, lett. a) del d.lgs 36/2023. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e omessa valutazione dei fatti, manifesta illogicità e ingiustizia”, deducendo che l’impresa terza classificata sarebbe priva del requisito di partecipazione minimo costituito dalla disponibilità di almeno un CLO situato nel territorio di Padova e iscritto alla categoria 5 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali e pertanto avrebbe dovuto essere esclusa.
“8. In via principale, sulla necessità di escludere PM SR dalla gara in ragione della falsa dichiarazione resa in merito alla effettiva disponibilità del CLO aggiuntivo ubicato in Cervarese Santa Croce e dei veicoli targati EG843WR, DZ201DJ, EC597RS e EG845WR indicati in offerta. Ricorrenza grave illecto professionale. Violazione dell’art. 2, dell’art. 95, comma 1, lett. e) e dell’art. 98 comma 3, lett. b) del dlgs 36/2023. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e omessa valutazione dei fatti, manifesta illogicità e ingiustizia”, deducendo che l’indisponibilità del CLO aggiuntivo e dei veicoli indicati in offerta, avrebbe dovuto portare alla decisione dell’amministrazione di escludere la terza classificata dalla gara.
“9. In via principale, sulla necessità di escludere PM SR dalla gara per mancanza dell’effettiva disponibilità dei veicoli elettrici targati EG843WR, DZ201DJ, EC597RS e EG845WR indicati in offerta. Inammissibilità e inadeguatezza dell’offerta tecnica. Violazione dell’art. 28, comma 1, lett. s) del capitolato, dell’art. 4 del disciplinare di gara e dell’art. 107, comma 1, lett. a) del d.lgs 36/2023. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e omessa valutazione dei fatti, manifesta illogicità e ingiustizia”, deducendo che la mancanza di un elemento essenziale e minimo del servizio, consistente nella effettiva disponibilità dei predetti veicoli, con conseguente impossibilità di dare esatta esecuzione al progetto tecnico presentato e alle prestazioni a cui l’operatore economico si è vincolato, avrebbe dovuto determinare l’esclusione di PM dalla gara.
“10. In via subordinata, sulla necessità di revisionare il punteggio tecnico attribuito alla società PM SR in relazione ai sub criteri A1) e B1) del disciplinare di gara, in ragione della mancata effettiva disponibilità del CLO aggiuntivo ubicato in Cervarese Santa Croce e dei veicoli targati EG843WR, DZ201DJ, EC597RS e EG845WR, nonché della mancata esatta indicazione del CLO ubicato nella zona industriale di Trieste, indicati in offerta tecnica. Illegittimità del punteggio tecnico attribuito alla società PM SR. Violazione e falsa applicazione della lex specialis in relazione ai sub criteri A1), B1) del disciplinare di gara di attribuzione dei punteggi delle offerte tecniche. Violazione del punto 4 lett. b) del disciplinare. Eccesso di potere per difetto di istruttoria erronea e/o omessa valutazione dei fatti, manifesta illogicità e ingiustizia”, deducendo in subordine l’illegittimità dell’operato della stazione appaltante nell’attribuzione alla terza classificata del punteggio premiale in relazione ai sub criteri A1 e B1 del disciplinare, relativi all’offerta di CLO e di veicoli aggiuntivi.
“Sull’illegittimità degli atti di gara”
“11. In via ulteriormente subordinata, illegittimità del sub criterio C3) del disciplinare di gara nella misura non fosse interpretato in senso conforme all’Allegato 11.8 del d.lgs 36/2023. Eccesso di potere per disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità”, lamentando, in via di ulteriore subordine, la illegittimità della clausola del disciplinare inerente al sub criterio C3), concernente la certificazione contestata dalla ricorrente principale con il primo motivo, laddove interpretabile in senso non conforme all’All. II.8 al d.lgs 36/2023 e pertanto sfavorevole a Sicurezza & Ambiente.
5.2 La ricorrente incidentale ha formulato altresì istanza istruttoria, volta all’ottenimento di ulteriore documentazione.
6. In data 21.10.2025 la ricorrente e la controinteressata Sicurezza e Ambiente hanno depositato atto di rinuncia alle proprie istanze cautelari, a favore della fissazione di un’udienza di merito a breve.
7. All’udienza camerale del 22.10.2025 la relativa istanza è stata trattenuta in decisione.
8. Con ordinanza cautelare n. 94 del 29.10.2025 il Collegio ha preso atto della predetta rinuncia, fissando per l’esame nel merito della causa l’udienza pubblica del 17.12.2025.
9. Il 26.11.2025 l’Amministrazione resistente ha depositato agli atti il contratto stipulato il 31.10.2025 con Sicurezza e Ambiente.
10. PM s.r.l., già costituita in giudizio con atto formale il 28.10.2025, ha prodotto l’1.12.2025 memoria difensiva in cui, premesso che la propria posizione risulta essere “ ad adiuvandum ” di entrambi i ricorrenti, ha chiesto che questo Tribunale, previo rigetto delle censure sollevate dalla ricorrente incidentale all’indirizzo della stessa (e di quelle rivolte all’integrale rinnovo della procedura), in accoglimento sia del ricorso principale che del ricorso incidentale, accerti la sussistenza dei presupposti fondanti l’esclusione di ZI LI s.r.l. e di Sicurezza e Ambiente s.p.a., adottando ogni conseguente statuizione nei confronti della stazione appaltante, anche rivolta all’aggiudicazione alla stessa PM.
11. In prossimità dell’udienza di merito, tutte le parti hanno prodotto memorie e repliche.
12. All’udienza pubblica del 17.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
13. Va innanzitutto evidenziato che si è in presenza di un procedimento di gara impugnato sia con ricorso principale che con ricorso incidentale, entrambi tendenti alla reciproca esclusione degli istanti dalla procedura di gara.
Il Collegio richiama, pertanto, il noto insegnamento giurisprudenziale sia della Corte di Giustizia UE (sentenza 5.9.2019 causa C-333/18) che dei Giudici nazionali, il quale ha affermato per simili casi il principio secondo cui gli interessi perseguiti nell’ambito di ricorsi intesi alla reciproca esclusione sono da considerarsi in linea di principio equivalenti.
Il Giudice Amministrativo non può, pertanto, esimersi dallo scrutinare tutte le impugnazioni in materia di appalti pubblici, perché l’interesse strumentale all’eventuale riedizione della gara o delle singole fasi della procedura deve ritenersi immanente alla posizione del ricorrente principale.
Il Giudice è tenuto, pertanto, a procedere anzitutto all’esame del ricorso principale e, solo in caso di rigetto di quest’ultimo potrà esimersi dallo scrutinio del ricorso incidentale, il quale dovrà invece essere vagliato laddove il ricorso principale venga accolto ( ex multis Cons. Stato n. 4019/2023; n. 1536/2022).
E’ infatti costantemente affermato che “ La giurisprudenza ha (…) ritenuto che, laddove sia il ricorso principale che quello incidentale contengono cause reciprocamente escludenti, si impone, in ossequio al principio di economia dei mezzi processuali, la prioritaria trattazione del gravame principale poiché, mentre l’eventuale fondatezza del ricorso incidentale non potrebbe in ogni caso comportare l’improcedibilità del ricorso principale, l’eventuale infondatezza del ricorso principale consentirebbe per contro di dichiarare l’improcedibilità del ricorso incidentale ” (in termini, ex multis, Cons Stato sez V 7225/2025; Cons. Stato, sez. V, 3 marzo 2022, n.1536).
14. Va preliminarmente esaminata l’eccezione in rito sollevata dall’Amministrazione resistente in merito al formato della firma digitale e conseguentemente dell’estensione del file.
Osserva il Collegio che la sottoscrizione del ricorso con firma digitale del difensore apposta col sistema ES (che si caratterizza per l’estensione .p7m), anziché col formato PAdES- Bes (che si caratterizza per l’estensione .pdf) costituisce non già una causa di inammissibilità, bensì una mera irregolarità dell’atto prodotto nel processo amministrativo telematico (PAT), la quale è sanabile dalla parte entro il termine all’uopo assegnatole dal giudice (cfr., in tal senso, Cons. Stato, sez. III, 26.2.2016, n. 788; sez. V, 9.7.2018, n. 4193; Tar Campania Salerno sez. III 23.4.2025 n. 749; Tar Campania, Napoli, sez. III, 1.7.2020, n. 2726; cfr. anche TAR Lombardia, Milano, sez. I, n. 880/2019 e sez. IV n. 970/2019, ove si afferma la perfetta equivalenza tra le due tipologie di firma digitale). Nel caso di specie risulta che la ricorrente ha provveduto autonomamente a sanare detta irregolarità in sede di deposito del ricorso, ragione per cui l’eccezione va respinta.
15. Nel merito, il ricorso principale è infondato.
16. Il primo motivo, volto ad evidenziare una asserita falsità della dichiarazione resa dall’aggiudicataria in merito al possesso del requisito premiale di cui all’art. 4 sub criterio C3) del disciplinare, tale da comportarne l’esclusione, o comunque una illegittimità nell’operato della stazione appaltante nell’attribuzione dei 5 punti premiali, non è accoglibile.
16.1 La richiamata clausola del disciplinare ha previsto l’attribuzione del punteggio massimo di 5 punti in presenza di “ Certificazione, in corso di validità, del sistema di gestione per la parità di genere ai sensi della norma UNI/PdR 125:2022 ** - rilasciata da un organismo di certificazione accreditato in questo ambito ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 per lo standard ISO/IEC 17021 – 1 – che riporti nel campo di applicazione/scopo del certificato riferimento riconducibile ad attività afferenti a quelle oggetto del presente procedimento. Laddove il certificato non riporti, nel campo di applicazione, riferimento ad attività afferenti a quelle oggetto del presente procedimento, l’Impresa dovrà produrre una dichiarazione, rilasciata e sottoscritta dall’Organismo di certificazione, attestante che le attività oggetto del presente appalto sono comprese – citandole esplicitamente – nel campo di applicazione del certificato specifico (con indicazione del numero dello stesso e della relativa data di emissione). I concorrenti dovranno dichiarare di possedere le certificazioni di Parità di genere, in corso di validità alla data di pubblicazione del presente procedimento. Il punteggio sarà attribuito come segue: - possesso della certificazione, in corso di validità, in accordo alla norma UNI/PdR 125:2022 – Punti 5; - assenza della suddetta Certificazione – Punti 0”.
16.2 Sicurezza e Ambiente ha prodotto in allegato alla domanda di partecipazione la certificazione N. P-23-020, rilasciata il 29.1.2024 dall’Organismo di certificazione QS Certificazioni Italia s.r.l., avente validità fino al 28.1.2027.
Tale certificazione risultava pertanto idonea a determinare l’assegnazione alla controinteressata dei 5 punti premiali, in quanto corrispondente alle prescrizioni del disciplinare e nella specie: a) certificazione “in corso di validità”; b) relativa al “sistema di gestione per la parità di genere ai sensi della norma UNI/PdR 125:2022”; c) contenente l’espressa indicazione “nel campo di applicazione/scopo del certificato del riferimento riconducibile ad attività afferenti a quelle oggetto del presente procedimento”; d) rilasciata da un Organismo di valutazione della conformità regolarmente accreditato “ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 per lo standard ISO/IEC 17021-1 (nella specie, a far data dal 20.5.2013) e che il 24.9.2024, quindi ben prima della scadenza del termine di partecipazione alla gara di cui trattasi (10.7.2025), aveva ottenuto l’estensione del proprio accreditamento alla norma UNI/PdR 125:2022.
Risulta pertanto evidente l’infondatezza della censura proposta da parte ricorrente, poiché la dichiarazione resa da Sicurezza e Ambiente di possedere una certificazione rispettosa delle prescrizioni del disciplinare risulta veritiera.
16.3 Come condivisibilmente dedotto dall’Amministrazione intimata e dalla controinteressata, venendo in rilievo un requisito premiale, volto per sua natura a valorizzare il possesso sostanziale di una determinata qualità da parte dell’operatore concorrente, assume rilevanza una verifica sostanziale del rispetto dello standard nell’organizzazione di impresa (Cons Stato 5375/2013; 2455/2020; Tar Lombardia sez I, 13.12.2024 n. 3642).
In merito a tale aspetto della effettiva titolarità del requisito richiesto, risultano significativi il certificato aggiornato N. G-24-0024, prodotto agli atti del giudizio, rilasciato a Sicurezza & Ambiente il 26.9.2025 da QS Certificazioni con validità fino al 25.9.2028, nonché i relativi audit di mantenimento annuale risalenti a gennaio 2025, conseguiti in costanza di accreditamento di certificazione QS per lo specifico settore mediante l’applicazione dei parametri previsti da Accredia per la prassi di riferimento Uni/PdR 125:2022. Gli stessi costituiscono infatti un meccanismo di verifica dello stato di fatto dell’organizzazione e della concreta applicazione delle politiche di parità di genere già da data antecedente rispetto alla partecipazione alla gara.
Da ciò consegue la piena correttezza dell’operato della stazione appaltante che ha attribuito alla controinteressata i 5 punti premiali relativi al criterio C3).
17. Anche il secondo motivo di gravame non è suscettibile di favorevole apprezzamento.
17.1 Il disciplinare di gara, con riferimento al sub criterio B1), richiedeva ai concorrenti di indicare nella propria relazione tecnica “ il numero di veicoli polifunzionali attrezzati (VPA) aggiuntivi, oltre a quelli richiesti nell’art. 39.4 aventi le caratteristiche previste all’art. 39.4 del Capitolato ‘Struttura dell’affidatario’, che metterà a disposizione per la gestione del servizio”, disponendo che sarebbe stato attribuito un punteggio pari a 4, sino a un massimo di 20 punti, “ per ogni ulteriore mezzo messo a disposizione dal concorrente rispetto a quanto previsto al par. 39.4 del CSA”.
17.2 Il medesimo disciplinare, in ordine al sub criterio B2), richiedeva di “ dettagliare nella propria relazione tecnica l’impatto ambientale dei Veicoli polifunzionali attrezzati (VPA) di cui al par. 39.4 del CSA alla voce ‘Struttura dell’Affidataria’ messi a disposizione della concessione”, precisando in particolare “la categoria di alimentazione dei mezzi in dotazione”.
La disponibilità di mezzi ibridi e/o elettrici in una percentuale pari o superiore al 40% del numero totale di veicoli offerti avrebbe comportato l’attribuzione di 20 punti, in una percentuale pari o superiore al 30% ed inferiore al 40% l’assegnazione di 10 punti, mentre in percentuale inferiore al 30% di 0 punti.
La controinteressata Sicurezza e Ambiente ha indicato nella propria relazione tecnica la disponibilità di 7 veicoli polifunzionali attrezzati, di cui 3 ad alimentazione ibrida (pari ad una percentuale del 42,85% del totale), allegando copia dei relativi libretti di circolazione, ottenendo l’assegnazione di 20 punti sia per il sub criterio B1) che per il B2).
17.3 Le censure volte ad evidenziare la falsità della dichiarazione resa da Sicurezza e Ambiente circa la disponibilità di tre dei predetti veicoli, per i quali avrebbe prodotto in gara libretti privi del tagliando di aggiornamento relativo all’intestazione temporanea degli stessi, o in subordine l’illegittima attribuzione del punteggio premiale, sono prive di fondatezza.
Circa i veicoli targati GL094YA e GL095YA, risultano agli atti del giudizio i contratti di comodato d’uso, stipulati rispettivamente con MA s.r.l. e PM Sardegna s.r.l. nei quali, in conformità al dettato dell’art. 1809 c.c., è stabilito che la comodante può richiedere in qualsiasi momento la restituzione immediata dei mezzi nell’ipotesi di insorgenza di una “ necessità urgente e imprevista da parte della Comodante”.
Analoga previsione è contenuta nel contratto di comodato relativo al veicolo targato FF317YE, stipulato con Strade Ambiente Veneto s.r.l., attraverso il richiamo degli artt. 1803 e ss. c.c., il quale risulta sottoscritto nell’ambito di un accordo di governance in base al quale la società in parola (titolare di uno dei centri logistici che Sicurezza e Ambiente ha dichiarato di impiegare in caso di aggiudicazione) è entrata a far parte della rete di Centri logistici operativi di cui la controinteressata si può avvalere su tutto il territorio nazionale nell’esercizio delle proprie attività di ripristino stradale.
Risulta quindi pienamente corretto l’operato della stazione appaltante nell’assegnazione del punteggio premiale alla controinteressata, alla luce della veridicità della dichiarazione di disponibilità dei 7 veicoli polifunzionali attrezzati.
17.4 Né assume rilievo la contestazione relativa all’assenza nelle copie dei libretti di circolazione prodotti in gara dalla controinteressata del tagliando relativo all’intestazione temporanea dei veicoli, non incidendo tale intestazione (la cui mancata indicazione a tutto concedere, come evidenziato dall’Amministrazione, potrebbe comportare un omesso aggiornamento e non una falsità) sulla effettiva disponibilità dei veicoli.
18. Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso principale è infondato, con conseguente rigetto di ogni domanda, ivi inclusa quella di risarcimento del danno.
19. Dal rigetto del ricorso principale consegue l’improcedibilità del ricorso incidentale per sopravvenuta carenza di interesse.
20. La ricorrente ZI LI s.r.l. va pertanto condannata al pagamento delle spese di lite a favore dell’Amministrazione resistente e della controinteressata Sicurezza e Ambiente s.p.a., nella misura indicata in dispositivo.
21. Le spese possono essere invece compensate nei confronti di PM s.r.l., posto che la costituzione in giudizio della stessa e le conclusioni da essa formulate traggono giustificazione solo dalla notifica del ricorso incidentale e dalle ivi prospettate conseguenze per essa lesive e che, a seguito del rigetto del ricorso principale e della conseguente improcedibilità del ricorso incidentale, sono del pari improcedibili le domande dalla stessa formulate, in ciò ravvisandosi giusti motivi per la compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sul ricorso incidentale, come in epigrafe proposti, così decide:
- rigetta il ricorso principale;
- dichiara improcedibile il ricorso incidentale.
Condanna la ricorrente ZI LI s.r.l. al pagamento delle spese di lite a favore di AcegasApsAmga s.p.a. e di Sicurezza e Ambiente s.p.a., che liquida nell’importo complessivo di € 7.000,00 (€ 3.500,00 a favore di ciascuna), oltre accessori di legge.
Compensa le spese di lite nei confronti di PM s.r.l..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei signori magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
Daniele Busico, Primo Referendario
DI MI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DI MI | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO