Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 06/06/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
-Seconda Sezione civile- Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: Dr. Carlo Azzolini -Presidente relatore Dr. Matteo del Vesco -Giudice Dr. Vincenzo Ciliberti -Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 2827/2024 VG promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. per la contestuale domanda di separazione consensuale e di cessazione effetti civili del matrimonio da e , Parte_1 CP_1
d dato in atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero;
in punto: cessazione effetti civili del matrimonio;
All'udienza del 22.05.2025, celebrata mediante scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il Tribunale si è riservato la decisione sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente: “come da istanze di conclusioni scritte e/o come da ricorso”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con il ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 15.11.1997, regolarmente trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Vigonovo (VE), con atto numero 45, Parte II, Serie A, Anno 1997, hanno congiuntamente chiesto - sulla base dei presupposti di legge - che venisse dichiarata da questo Tribunale la separazione personale dei coniugi, proponendo altresì contestuale domanda diretta alla cessazione effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia. Le parti si sono quindi separate consensualmente all'udienza presidenziale del 25.09.2024, e in pari data questo Tribunale ha pronunziato sentenza parziale di separazione n. 387/2024 pubbl. il 31.10.2024, passata in giudicato, rimettendo la causa in istruttoria al fine della trattazione della domanda divorzile. Tanto premesso, i ricorrenti, con note congiunte depositate in vista dell'udienza del 22.05.2025, celebrata in trattazione scritta, hanno confermato di non avere intenzione di riconciliarsi e, sulla base dei presupposti di legge, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione effetti civili del matrimonio, alle condizioni congiuntamente indicate nelle predette note scritte. Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta. Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo incontestato che la separazione perduri ininterrottamente fino alla data odierna, a decorrere dall'evento in tale norma richiamato. Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
PER QUESTI MOTIVI
1. dichiara la cessazione effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in data 15.11.1997, trascritto nel registro atti di matrimonio al n. 45 parte CP_1
II serie A anno 1997 Comune di Vigonovo (VE);
2. ordina all'ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
3. ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda, qui di seguito integralmente riprodotte:
“A) Affidamento e responsabilità genitoriale: Su affido dei figli maggiorenni di anni 26 e di anni 20 nulla è dato disporre per Persona_1 Persona_2 quanto gli stessi continueranno ad abitare con il padre, mantenendo la residenza con lui che li mantiene, non essendo economicamente autosufficienti. Il figlio minore nato a [...] il [...], viene, invece, affidato congiuntamente ad entrambi Persona_3
i genitori, essendo questa la soluzione che meglio realizza l'interesse e le esigenze del minore;
conseguentemente i genitori eserciteranno in forma condivisa la responsabilità genitoriale su di lui, con l'impegno di adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che lo riguardano relative alla sua istruzione, educazione, salute e residenza, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso. Ciascun genitore, quando avrà presso di sé il figlio, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione. B) Assegnazione casa familiare e collocazione prevalente dei figli: Il collocamento prevalente del figlio minore é presso la madre e manterrà la residenza Persona_4 esclusiva presso la nuova casa di proprietà di questa a Campolongo Maggiore, via Della Repubblica 11. C) Calendario frequentazione figlio minorenne: In ragione delle mansioni lavorative svolte da entrambi (organizzate su turni in Ospedale) e degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore, i genitori si danno reciprocamente atto di avere sino all'oggi saputo bene organizzare i turni di visita del padre col figlio Per_3
Conseguentemente, non essendo aprioristicamente possibile stabilire ex ante delle giornate infrasettimanali “fisse”, il presente calendario può essere oggetto di modifiche e non ha carattere vincolante. Vi é, parimenti, accordo che se il padre avesse più tempo per stare col figlio minore, la madre nulla opporrà a che ciò abbia attuazione come nel caso decidesse un giorno di trasferirsi ad abitare stabilmente dal padre. Per_3
E', pertanto, accordo che il sig. possa vedere e stare col figlio minore, secondo il seguente calendario Parte_1 che prevede, in linea di principio, un weekend con pernotto ogni 15 giorni e un pomeriggio infrasettimanale nelle settimane in cui non è previsto il weekend con pernotto col padre: Settimana A: Un pomeriggio infrasettimanale da concordare col minore, compatibilmente con i suoi impegni scolastici ed extrascolastici, oltre che compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre;
Settimana B: Nel periodo scolastico, dal sabato a mezzogiorno alla domenica sera ore 20.30, con riaccompagno dalla madre. Nel periodo estivo, al termine della scuola, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera ore 20.30 con riaccompagno dalla madre. Vacanze estive: i genitori potranno trascorrere con due settimane, anche consecutive, di Persona_3 vacanza. Festività natalizie e pasquali: i periodi di vacanza a Natale e Pasqua saranno suddivisi tra i genitori in base alle abitudini familiari ed alle esigenze del figlio. Il padre resta libero di sentire telefonicamente il figlio tutte le volte che riterrà. I figli maggiorenni restano liberi di decidere come e quando vedere la madre prendendo accordi direttamente con la stessa. Agli stessi é parimenti garantito il diritto di vedere e stare col fratello tutte le volte che lo desiderano e Per_3 lo desidera compatibilmente con i suoi impegni scolastici e non. Per_3
D) Contributo al mantenimento dei figli: Tenuto conto dell'indubbio maggior onere a carico del padre in termini di tempo, di mansioni anche domestiche e Per_ di impegno economico per l'accudimento dei due figli e , non indipendenti economicamente, considerata Per_1 altresì la situazione economica e patrimoniale delle parti, é accordo tra i coniugi che il sig. si farà Parte_1 Per_ carico integrale del mantenimento ordinario e straordinario di ed , mentre la sig.ra Per_1 CP_1 si farà carico esclusivo del mantenimento ordinario e straordinario del figlio minore Persona_3
Al contempo, a far data dal deposito del presente ricorso, come del resto già é all'oggi, la sig.ra CP_1 avrà diritto di percepire interamente l'assegno unico per il figlio minore curando, per il futuro, in autonomia, la domanda presso Inps, al pari della cd. “indennità di frequenza”, avendo cura, anche in questo caso, per il futuro, di presentare, in autonomia, la relativa domanda agli Enti competenti;
da par sua, invece, fin quando ne Per_ ricorreranno le condizioni, l'assegno unico per la figlia , di anni 20, sarà percepito per intero e in esclusiva dal padre. Nel caso il figlio decidesse, nel tempo, di trasferirsi a vivere, anche Persona_3 infrasettimanalmente, dal padre, ità, rivisti gli accordi per il mantenimento ordinario e straordinario dello stesso. E) Autovetture: Ciascun coniuge resterà proprietario esclusivo dell'autovettura rispettivamente intestata. F) Assegno di divorzio. Non sussistono i presupposti affinché venga riconosciuto un assegno divorzile a favore di uno dei coniugi i quali dichiarano di aver regolato ogni rapporto economico tra loro intercorso in forza del matrimonio eccezion fatta per le somme dettagliate al punto 4) del ricorso introduttivo del presente procedimento ricevute dalla sig.ra per CP_1 somma non inferiore a quella data a € 16.000,00 (salvo espressamente altre che la sig.ra ha già CP_1 ricevuto in prestito nelle more della procedura e dovesse ricevere in prestito dal marito anche in futuro) che la stessa si obbliga a restituire al marito con rate mensili pari a € 200,00 con decorrenza prima rata 01.08.2024 alle comunicate coordinate bancarie. G) I coniugi si scambiano fin d'ora reciproco assenso al rilascio e rinnovo della carta di identità del minore valida anche per espatrio e passaporto con iscrizione del minore. H) Spese legali. Le spese legali anche del procedimento volto ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario si intendono integralmente compensate tra le parti.”;
4. compensa le spese. Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 22.05.2025.
Il Presidente relatore
-Dr. Carlo Azzolini -