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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 22/09/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 2957 del Registro Generale Volontaria
Giurisdizione 2024
TRA
, nato a [...] Parte_1
l'08/09/1975, C.F.: , C.F._1
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. BONGIOVANNI DAVID, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 05/09/2024 i coniugi Parte_2
[...] , nato a [...] l'[...], e Parte_1 [...]
, nata a [...] il [...], premesso: CP_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di DI (ME) il
19/06/2007, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 2 parte I;
- che dall'unione erano nati i figli , il 29/07/2007, e il Per_1 Per_2
02/04/2013;
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle condizioni specificate nel medesimo ricorso e che, decorsi i termini di legge per l'ammissibilità della domanda, venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile alle medesime condizioni della separazione, ossia:
“1. autorizzare i coniugi a vivere separatamente ed a fissare ciascuno liberamente la propria residenza;
2. assegnare definitivamente alla moglie la casa coniugale di via G. D'Annunzio - Fondachello n° 24 a DI (di esclusiva proprietà della IG ) unitamente agli arredi e suppellettili;
Pt_3
3. affidare i figli minori congiuntamente ai genitori, con domiciliazione privilegiata presso la madre;
4. disciplinare i tempi e le modalità di esercizio del diritto di visita e custodia del padre secondo le rispettive esigenze di studio e lavoro dei minori e del padre e comunque per almeno due pomeriggi a settimana, fine settimana e festività alternati, come da piano genitoriale allegato;
5. onerare il padre di contribuire al mantenimento dei figli minori mediante il pagamento della somma mensile di € 600,00 (300,00 euro per ciascuno dei figli) con rivalutazione periodica secondo gli indici Istat da versare alla IG il giorno 5 di ogni mese;
le spese straordinarie Pt_3
verranno suddivise in misura del 50% a carico di ciascuno dei coniugi;
6.
2 dare atto che l'assegno unico per i figli sarà interamente richiesto e percepito dalla IG;
7. dare atto che la moglie dichiara di rinunciare al Pt_3
mantenimento da parte del marito;
8. assegnare definitivamente ad ognuno dei coniugi le autovetture di rispettiva proprietà ed uso;
9. dare atto che i coniugi hanno già regolato ed eseguito l'attribuzione degli oggetti ed effetti personali e che si prestano sin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio di documenti validi per l'espatrio; 10. entrambi i coniugi dichiarano che non
è possibile per loro riconciliarsi e che intendono non solo separarsi e successivamente (trascorso il termine di legge) far cessare gli effetti civili del loro matrimonio, ma anche “avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte” ex art. 473 bis 51 cpc, depositando a tal fine i documenti di cui all'articolo 473-bis.13, co. 3, cpc”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 13/09/2024.
Con sentenza n. 67/2025 pubbl. il 27/01/2025 nel presente giudizio, il
Tribunale omologava la separazione personale tra le parti alle condizioni contenute nell'accordo sottoscritto dalle stesse e, con separata ordinanza, disponeva la prosecuzione del giudizio per la pronuncia sulla domanda di divorzio.
Alla udienza del 17/09/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
3 Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con sentenza n. 67/2025 pubbl. il 27/01/2025, e che è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 05/09/2024, provvede come segue:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto nel
Comune di DI (ME) il 19/06/2007, trascritto nei registri dello Stato
Civile di detto Comune al n. 2 parte 1, tra Parte_1
nato a [...] l'[...], e
[...] CP_1
nata a [...] il [...], alle condizioni concordate dalle
[...]
parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
4 2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di DI (ME) di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 18/09/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 2957 del Registro Generale Volontaria
Giurisdizione 2024
TRA
, nato a [...] Parte_1
l'08/09/1975, C.F.: , C.F._1
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. BONGIOVANNI DAVID, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 05/09/2024 i coniugi Parte_2
[...] , nato a [...] l'[...], e Parte_1 [...]
, nata a [...] il [...], premesso: CP_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di DI (ME) il
19/06/2007, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 2 parte I;
- che dall'unione erano nati i figli , il 29/07/2007, e il Per_1 Per_2
02/04/2013;
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle condizioni specificate nel medesimo ricorso e che, decorsi i termini di legge per l'ammissibilità della domanda, venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile alle medesime condizioni della separazione, ossia:
“1. autorizzare i coniugi a vivere separatamente ed a fissare ciascuno liberamente la propria residenza;
2. assegnare definitivamente alla moglie la casa coniugale di via G. D'Annunzio - Fondachello n° 24 a DI (di esclusiva proprietà della IG ) unitamente agli arredi e suppellettili;
Pt_3
3. affidare i figli minori congiuntamente ai genitori, con domiciliazione privilegiata presso la madre;
4. disciplinare i tempi e le modalità di esercizio del diritto di visita e custodia del padre secondo le rispettive esigenze di studio e lavoro dei minori e del padre e comunque per almeno due pomeriggi a settimana, fine settimana e festività alternati, come da piano genitoriale allegato;
5. onerare il padre di contribuire al mantenimento dei figli minori mediante il pagamento della somma mensile di € 600,00 (300,00 euro per ciascuno dei figli) con rivalutazione periodica secondo gli indici Istat da versare alla IG il giorno 5 di ogni mese;
le spese straordinarie Pt_3
verranno suddivise in misura del 50% a carico di ciascuno dei coniugi;
6.
2 dare atto che l'assegno unico per i figli sarà interamente richiesto e percepito dalla IG;
7. dare atto che la moglie dichiara di rinunciare al Pt_3
mantenimento da parte del marito;
8. assegnare definitivamente ad ognuno dei coniugi le autovetture di rispettiva proprietà ed uso;
9. dare atto che i coniugi hanno già regolato ed eseguito l'attribuzione degli oggetti ed effetti personali e che si prestano sin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio di documenti validi per l'espatrio; 10. entrambi i coniugi dichiarano che non
è possibile per loro riconciliarsi e che intendono non solo separarsi e successivamente (trascorso il termine di legge) far cessare gli effetti civili del loro matrimonio, ma anche “avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte” ex art. 473 bis 51 cpc, depositando a tal fine i documenti di cui all'articolo 473-bis.13, co. 3, cpc”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 13/09/2024.
Con sentenza n. 67/2025 pubbl. il 27/01/2025 nel presente giudizio, il
Tribunale omologava la separazione personale tra le parti alle condizioni contenute nell'accordo sottoscritto dalle stesse e, con separata ordinanza, disponeva la prosecuzione del giudizio per la pronuncia sulla domanda di divorzio.
Alla udienza del 17/09/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
3 Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con sentenza n. 67/2025 pubbl. il 27/01/2025, e che è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 05/09/2024, provvede come segue:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto nel
Comune di DI (ME) il 19/06/2007, trascritto nei registri dello Stato
Civile di detto Comune al n. 2 parte 1, tra Parte_1
nato a [...] l'[...], e
[...] CP_1
nata a [...] il [...], alle condizioni concordate dalle
[...]
parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
4 2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di DI (ME) di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 18/09/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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