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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/02/2025, n. 8372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8372 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RD CO nato a [...] il [...]; avverso l'ordinanza EL 12 ottobre 2024 EL Tribunale di TA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere MI Cuoco;
udito il Pubblico Ministero, nella persona EL Sostituto Procuratore generale Giuseppe Sassone, che ha concluso per il rigetto EL ricorso;
udito il difensore, avv. Dario Riccioli, che ha insistito per l'accoglimento EL ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza EL 12 ottobre 2024, il Tribunale distrettuale di TA rigettava l'istanza di riesame proposta dalla difesa di RD CO avverso il decreto di sequestro preventivo EL 25 giugno 2024, disposto dal Giudice per le indagini preliminari, in via diretta e per equivalente, fino all'ammontare di euro Penale Sent. Sez. 5 Num. 8372 Anno 2025 Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 21/01/2025 1.252.888,09, quale profitto EL reato di riciclaggio contestato al capo B1), ai sensi degli artt. 110, 648-bis e 416-bis.1 EL codice penale. Con la stessa ordinanza il Gip disponeva gli arresti domiciliari ELl'indagato per concorso in due reati di bancarotta, perpetrati dal 2020 al 2023, e nel connesso riciclaggio ELle poste attive sottratte. In particolare, al RD è stato contestato di avere concorso, quale procuratore speciale e responsabile dei magazzini su tutto il territorio nazionale e EL ramo acquisti ELla EL SR (aggiudicataria dei contratti di manutenzione ELla rete telefonica assegnati da LEcom, Vodafone, Fastweb), in una pluralità di operazione dolose e distrattive attuate con il trasferimento di lavori in subappalto aggiudicati alla TA TI SR (in frode ELl'amministratore giudiziario), in favore ELla LE. Net e ELla AF TI SR, riferibili ai coindagati IN NT, GA AN e GA IL, EL clan mafioso LL-Puntina; di avere, con tali operazioni dolose, concorso nel causare il dissesto ELla TA TI SR e nel riciclare i proventi EL reato di bancarotta OS al quale l'odierno ricorrente era risultato estraneo. 2. Ricorre per cassazione il RD, articolando sei motivi d'impugnazione. 2.1. Il primo deduce violazione degli artt. 147, 223 e 216 I. fall. nella parte in cui al ricorrente sarebbe stato contestato un reato proprio (la bancarotta) senza che nessuno dei coindagati (in ipotesi accusatoria concorrenti EL reato) abbia mai rivestito la qualifica soggettiva richiesta dalla formulazione normativa, perché non dichiarato fallito, neanche ai sensi ELl'art. 147 ELla legge fallimentare. 2.2. Il secondo deduce violazione degli artt. 0321 e 322-bis cod. proc. pen. (in relazione all'art. 125 cod. proc. pen.) nella parte in cui sarebbero stati ritenuti oggetto di possibile distrazione beni che non facevano parte ELla massa attiva acquisita al fallimento. La TA TI, sostiene la difesa, in conseguenza ELl'esito vittorioso ELl'azione revocatoria intrapresa dalla curatela fallimentare ELla OS (avente per oggetto, appunto, la cessione EL ramo d'azienda originariamente stipulato in favore ELla prima), è stata ritenuta la principale posta attiva EL fallimento OS. Ciò, tuttavia, continua la difesa, sarebbe errato in diritto, in quanto l'azione revocatoria non determina l'invalidità ELl'atto impugnato e, quindi, il rientro EL ramo d'azienda all'interno EL patrimonio ELla OS: ogni diversa interpretazione che consentisse la reintegra EL patrimonio ELla società fallita cedente finirebbe con il tradursi in un illegittimo vantaggio per la procedura fallimentare a discapito degli altri creditori ELla TA TI. Per cui, non potendo esservi un diritto alla restituzione EL bene, non potrebbe ipotizzarsi alcuna condotta distrattiva. E la correttezza di tale impostazione emergerebbe, peraltro dall'intrinseca contraddizione nella quale sarebbe caduto il Tribunale che, 2 da un canto, afferma che per via EL sequestro preventivo non vi sarebbe alcun effetto restitutorio in favore dei creditori ELla OS e, dall'altro, continua a sostenere la configurabilità di una bancarotta per distrazione. Tanto più alla luce ELla mancanza di autonoma legittimazione EL curatore (ELla TA TI, una volta fallita) ad impugnare autonomamente il provvedimento impositivo EL vincolo (posto, in realtà, a tutela di interessi pubblicistici e non già dei creditori ELla fallita) ed ottenere, così, la restituzione EL compendio. 2.3. Il terzo, formulato sotto i profili ELla violazione di legge (in relazione agli artt. 216 e ss. I. fall.) e EL connesso vizio di motivazione, deduce la natura non distrattiva ELla condotta qualificata in termini di bancarotta fraudolenta post- fallimentare e il difetto di prova quanto alla ritenuta sussistenza ELl'elemento soggettivo. Da un canto, sostiene la difesa, il Tribunale avrebbe ritenuto suscettibili di distrazione "blocchi di lavori", esecutivi di pregressi contratti quadro stipulati con la EL, in relazione ai quali la TA TI non era titolare che di una mera aspettativa di futura assegnazione, frutto, quest'ultima di una valutazione discrezionale degli operatori ELl'area commerciale (tant'è che nella prospettazione accusatoria non vi è alcuna quantificazione EL valore patrimoniale di queste presunte distrazioni); dall'altro, non sarebbero stati indicati sufficienti elementi indiziari da cui desumere che il ricorrente fosse stato consapevole ELla revocabilità ELla cessione d'azienda in favore ELla TA TI (stipulato nel 2013) e, quindi, di concorrere alla sottrazione dei beni ELla OS. 2.4. Il quarto deduce violazione di legge (in relazione all'art. 648-bis cod. pen.) in relazione alla ritenuta sussistenza EL reato di riciclaggio. Il Tribunale, sostiene la difesa, non avrebbe indicato in che modo sarebbe stata dissimulata la provenienza illecita EL trasferimento di somme alle altre società subappaltatrici o, comunque, ne sarebbe stata ostacolata l'identificazione. Come emerge chiaramente dalla lettura ELla contestazione, sostiene la difesa, la condotta ascritta agli indagati non assume alcun carattere aggiuntivo rispetto a quella EL concorrente EL ELitto presupposto;
né il presunto trasferimento dei contratti sarebbe condotta idonea a rendere di fatto più difficoltosa l'identificazione ELla sua provenienza ELittuosa;
né, in ultimo, l'ordinanza impugnata contiene alcun profilo argomentativo in ordine agli elementi indiziari idonei ad individuare l'elemento soggettivo EL reato (quanto alla necessaria consapevolezza tanto ELla provenienza ELittuosa dei beni, quanto ELl'idoneità ELla condotta ad ostacolare l'accertamento di tale provenienza). 2.5. Il quinto, riproponendo, in parte, le censure già sollevate con il terzo motivo, deduce, sotto i profili ELla violazione di legge (in relazione agli artt. 322, C 326 e 329 C-ei) e EL connesso vizio di motivazione: a) che si sarebbe ipotizzata la consumazione EL reato anche per il periodo successivo al sequestro ELla TA 3 TI senza la (necessaria) cooperazione ELl'amministratore giudiziario, unico titolare EL potere gestorio, ma solo con la partecipazione degli ormai ex amministratori di fatto ELla società, privi di concreto potere gestorio;
b) che si sarebbero ritenuti suscettibili di distrazione "blocchi di lavori", esecutivi di pregressi contratti quadro stipulati con la EL, in relazione ai quali la TA TI non era titolare che di una mera aspettativa di futura assegnazione;
c) che non vi sarebbe prova ELl'effettiva consapevolezza da parte EL RD ELla (asserita) valenza distrattiva degli atti contestati. 2.6. Il sesto, formulato sotto i profili ELla violazione di legge (in relazione all'art. 240 cod. pen.) e EL connesso vizio di motivazione, attiene alla sussistenza EL periculum in mora, genericamente giustificato, sostiene la difesa, richiamando solo la qualità e la natura dei beni ablati e le particolari modalità ELla condotta (spregiudicate), senza indicare le ragioni di indifferibilità ELla misura, il nesso di pertinenzialità dei beni sequestrati e il concreto vantaggio patrimoniale conseguito dal RD dall'asserito riciclaggio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, nei limiti di quanto di seguito esposto. 2. La corretta comprensione ELle censure sollevate dal ricorrente presuppone una sintetica ricostruzione degli elementi fattuali sui quali si fonda la prospettazione accusatoria. Il procedimento trae origine dalla segnalazione trasmessa dall'amministratore giudiziario ELla TA TI, che evidenziava il progressivo calo di fatturato ELla società, determinato, secondo la prospettazione offerta, dalla ipotizzata sottrazione, da parte ELla committente EL s.p.a., degli interventi connessi ai contratti stipulati dalla TA TI a vantaggio di altre imprese (la ditta individuale LE.NE . e la A.F. impianti s.r.l.s.) riconducibili ad AN e IL GA e ad NT IN (già imputati per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale in relazione al fallimento ELla OS s.r.I.). Si evidenziava, a sostegno ELla prospettazione offerta, che la ditta individuale LE.NE., in particolare: a) era stata costituita il 5 novembre 2020, appena tre mesi dopo il sequestro ELla TA TI;
b) nei sei mesi successivi aveva conseguito ricavi provenienti soltanto da cinque commesse affidatele dalla A.F. TI;
c) tanto la sede di esercizio quanto la sede legale ELla stessa erano in realtà private abitazioni;
d) non disponeva di depositi per i mezzi commerciali o per le attrezzature ed aveva alle proprie dipendenze solo tre lavoratori, peraltro in passato già dipendenti ELla TA TI. 4 Ebbene, dal mese di marzo 2021, nonostante non avesse i requisiti necessari per l'assegnazione dei lavori, aveva iniziato ad avere rapporti diretti con la EL s.p.a., acquisendo commesse per un totale imponibile pari ad euro 590.518,65 per l'anno 2021 ed euro 971.899,43 per l'anno 2022. Da ciò l'ipotesi che la scelta di far confluire all'interno ELla neocostituita ditta individuale gli asset prima facenti capo alla TA TI fosse, in realtà, frutto di una strategia, avallata e supportata dal management ELla EL, finalizzata allo svuotamento ELla società sequestrata e alla prosecuzione, da parte ELlo GA e EL IN ELl'attività imprenditoriale. Il tutto secondo uno schema consolidato, già utilizzato in precedenza ai danni ELla OS, attraverso la cessione di ramo d'azienda in favore ELla TA TI (poi dichiarata inefficace, in accoglimento ELl'azione revocatoria proposta dalla curatela). L'esattezza ELl'ipotesi investigativa trovava conferma nelle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia, OR IN (che riferiva di almeno una riunione a settimana con CO RD, dirigente ELla EL), negli esiti ELl'attività di intercettazione e nelle ulteriori acquisizioni documentali relative ai subappalti affidati. In questo contesto, la contestazione ELla circostanza aggravante (art. 416- bis.1 cod. pen.) trovava fondamento, secondo le argomentazioni offerte dal Tribunale, nelle dichiarazioni EL collaboratore di giustizia OR IN, soggetto apicale EL clan LL, per anni deputato ad intrattenere in prima persona, quale portavoce EL clan, stretti rapporti d'affari con dipendenti e dirigenti ELla EL. Il collaboratore non soltanto chiariva la genesi ELle società coinvolte nell'indagine, la loro piena riconducibilità agli interessi ELl'associazione e la connessa attività di riciclaggio EL denaro di provenienza illecita EL clan, ma spiegava con estrema precisione l'origine e l'evoluzione dei rapporti tra la EL ed il clan, improntati ad una logica di reciproca convenienza: la società assumeva fittiziamente tra i propri dipendenti membri EL clan mafioso (erogando loro stipendi e somme aggiuntive, oltre a pagare un tributo periodico all'associazione) e, in cambio, riceveva la "protezione" ELl'associazione e la connessa risoluzione di questioni economiche. Secondo il Tribunale, le dichiarazioni rese dal collaboratore erano caratterizzate da immediatezza, genuinità, reiterazione nel tempo e frutto di esperienza diretta, rimanendo irrilevante tanto la valutazione di inattendibilità resa dalla Corte di Appello (in quanto riferita a fatti inerenti ad un soggetto appartenente ad un clan diverso da quello EL IN, LI MI, EL clan Cappello), quanto i paventati motivi di astio verso tutti i componenti ELla famiglia LL derivanti ELla mancata accettazione ELla sua nuova relazione sentimentale (mera scaturigine EL percorso di collaborazione ELlo stesso). 5 Ciò premesso, la valutazione ELle censure prospettate dalla difesa presuppone l'indicazione di alcune coordinate ermeneutiche preliminari. In primo luogo, va ribadito che le diverse condotte nelle quali si sviluppa la bancarotta fraudolenta patrimoniale sono (quanto meno quelle di dissimulazione occultamento, distrazione e dissipazione) diverse modalità di aggressione ELlo stesso bene giuridico, rappresentato dall'interesse dei creditori alla conservazione ELla consistenza patrimoniale ELl'imprenditore, destinata, dall'art. 2740 cod. civ., a garanzia dei debiti contratti;
singole modalità di esecuzione alternative e fungibili di un solo reato (Sez. 5, n. 30442 EL 22/06/2006, Preziosa), strutturato intorno al distacco di un bene dal patrimonio ELl'imprenditore poi fallito (con conseguente depauperamento patrimoniale in danno dei creditori); evento in cui si concretizza l'elemento oggettivo EL reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, che può realizzarsi in qualunque forma e con qualunque modalità, non avendo incidenza su di esso la natura ELl'atto negoziale utilizzato, né la possibilità di recupero EL bene attraverso l'esperimento ELle azioni apprestate in favore ELla curatela (Sez. 5, n. 4739 EL 23/03/1999, Rv. 213120). Ciò che qualifica la condotta sanzionata dall'art. 216, comma 1, n. 1, I. fall., in tutte le sue alternative manifestazioni, è solo il risultato ultimo, la lesione ELl'interesse dei creditori alla conservazione ELl'integrità patrimoniale conseguente ad un atto di disposizione che abbia determinato una diminuzione economicamente apprezzabile EL compendio attivo ELla società fallita. Tutto ciò impone, però che la diminuzione ELla garanzia sia stata effettiva: la bancarotta patrimoniale distrattiva sanziona il vulnus reale che l'atto determina all'integrità EL patrimonio destinato (ai sensi ELl'art. 2740 cod. civ.) a garanzia dei creditori. E, quindi, l'accertamento, non condizionato da alcuna presunzione, ELla previa disponibilità in capo all'imprenditore fallito dei beni mancanti (Sez. 5, n. 22787 EL 12/05/2010, Colizza, Rv. 247520; conf. Sez. 5, n. 40726 EL 06/11/2006, Abbate, Rv. 235767). Ebbene, il Tribunale ha dato atto: a) EL progressivo calo di fatturato ELla TA TI e EL parallelo aumento EL fatturato di altre società ed imprese (la ditta individuale LE.NE . e la A.F. impianti s.r.l.s.) comunque riconducibili ad AN e IL GA e NT IN;
b) ELle anomalie connesse all'attribuzione dei lavori alle predette società; c) ELle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia, OR IN (che riferiva ELl'interessamento EL clan LL verso attività imprenditoriali lecite verso le quali far confluire i proventi ELle attività ELittuose e dei rapporti con la EL strutturati in termini di reciproca convenienza: la società non si limitava all'assegnazione dei lavori alle società riconducibili all'associazione, ma assumeva fittiziamente tra i propri dipendenti membri EL clan mafioso, erogando loro stipendi e somme aggiuntive 6 oltre ad un tributo periodico all'associazione stessa, ricevendo in cambio la protezione attraverso la risoluzione con il metodo mafioso di questioni economiche nel suo interesse); d) degli esiti ELl'attività di intercettazione (dalle quali emergeva: il concreto svolgimento di fatto ELle funzioni gestorie da parte degli GA e EL IN e il connesso ruolo - di mero prestanome - svolto dall'Aloisio; l'attribuzione alla LENE e alla A.F. TI di lavori "ELla TA TI"; i tentativi di tenero all'oscuro l'amministratore giudiziario di tale complessiva e sistematica attività di svuotamento). E in forza di ciò, ha ritenuto sussistente (nei limiti ELla gravità indiziaria) uno sviamento degli interventi connessi ai contratti stipulati dalla TA TI a vantaggio di altre società ed imprese (la ditta individuale LE.NE . e la A.F. impianti s.r.l.s.) comunque riconducibili ad AN e IL GA e NT. Tanto, però, non può ritenersi attività distrattiva. L'assegnazione dei singoli lavori alle ditte subappaltatrici, infatti, per come emerge dalla stessa ordinanza applicativa, pur essendo rimessa ad un criterio di ripartizione tendenzialmente costante, è frutto di una scelta discrezionale degli operatori ELl'area commerciale e, quindi, nella prospettiva ELl'impresa subappaltatrice, una mera aspettativa solo teoricamente ipotizzabile (cfr., per una fattispecie sostanzialmente sovrapponibile, Sez. 5, n. 26542 EL 19/03/2014, Riva, Rv. 260689). È pur vero che la distrazione o l'occultamento di diritti derivanti da un rapporto contrattuale rientra nella previsione di cui all'art. 216 I. fall., ma ciò solo ove tali diritti siano già presenti nel patrimonio ELl'imprenditore fallito (Sez. 5, n. 12946 EL 25/02/2020, Boi, Rv. 278887). Ipotizzare il contrario significherebbe ritenere suscettibile di distrazione la mera aspettativa che in futuro i clienti si rivolgano all'azienda in forza dei rapporti intrattenuti in passato con la stessa. Né può ritenersi che tali condotte si risolvano in una distrazione ELl'avviamento commerciale ELl'azienda, in sé (inteso come capacità di profitto di un'attività produttiva: Cass. civ. 2 agosto 1995, n. 8470, Rv. 493535) non suscettibile di distrazione se, contestualmente, non sia stata oggetto di disposizione anche l'azienda medesima o quanto meno i fattori aziendali in grado di generare l'avviamento (Sez. 5, n. 5357 EL 30/11/2017, dep. 2018, Sirna, Rv. 272108; Sez. 5, n. 26542 EL 19/3/2014, Riva, Rv. 260689; Sez. 5, n. 9813 EL 8/3/2006, IN ed altri, Rv. 234242). Ciò, però, non significa ritenere lecito una condotta di "sviamento" ELle assegnazioni dei lavori. L'acquisizione di un vantaggio competitivo ingiusto (ottenuto svuotando consapevolmente l'organizzazione concorrente di sue specifiche possibilità operative), infatti, rappresenta pur sempre una condotta non conforme allo statuto di correttezza professionale fra imprenditori, che, pur non integrando gli estremi ELla bancarotta distrattiva (non avendo per oggetto poste 7 attive già presenti nel patrimonio ELl'imprenditore), potrà assumere i caratteri ELl'illecito civile (ai sensi ELl'art.2598 n.3 cod. civ.), se idoneo a danneggiare l'altrui azienda (Cass. civ., n. 94 EL 04/01/2017), o penale, laddove qualificabile come atto di disposizione patrimoniale eventualmente rilevante ai fini ELla configurabilità EL reato di cui all'art. 2634 cod. civ. (Sez. 5, n. 3817/13 EL 11/12/2012, Agostini, Rv. 254774) o secondo lo schema ELl'art. 223, n. 2, I. fall., non quale bancarotta distrattiva, bensì in termini di bancarotta impropria da operazioni dolose (Sez. 5, n. 9813 EL 08/03/2006, IN, Rv. 234242; Sez. 5, n. 6992 EL 08/04/1988, Grappone, Rv. 178604). Se, infatti, il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione è strutturato intorno al distacco di un bene dal patrimonio ELl'imprenditore poi fallito (con conseguente lesione ELl'interesse dei creditori alla conservazione ELl'integrità patrimoniale), il reato di cui al n. 2 ELl'art. 223 I. fall. è integrato da una condotta attiva o omissiva, costituente inosservanza dei doveri imposti ai soggetti indicati dalla legge ed è strutturato intorno ad una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non da una singola condotta, ma da un fatto di maggiore complessità, integrato da una pluralità di atti funzionalmente coordinati nella loro complessiva ed unitaria causa concreta ed eziologicamente idonei alla causazione EL fallimento (Sez. 5, n. 12945 EL 25/02/2020, Rv. 279071; Sez. 5, n. 44103 EL 27/06/2016, Rv. 268207). Non rileva, né è sempre immediatamente percepibile, il compimento di una singola azione dannosa, ma solo, appunto, una pluralità di atti (astrattamente legittimi nella loro dimensione individuale), tra loro funzionalmente concatenati. Ed è solo dalla valutazione sistematica di questi atti che è possibile cogliere la causa concreta ELl'operazione posta in essere e, con essa, il pregiudizio subito dalla società: un'operazione che, concretizzandosi in un abuso o in un'infeELtà nell'esercizio ELla carica ricoperta o in un atto intrinsecamente pericoloso per la salute economico-finanziaria ELla società, determini l'astratta prevedibilità ELla decozione (Sez. 5 n. n. 45672 EL 1/10/2015, Rv. 265510; Sez. 5 n. 38728 EL 3/04/2014, Rv. 262207). Ed è proprio la valutazione complessiva ELle plurime assegnazioni di singoli blocchi di lavori (in danno ELla TA TI ed in favore, per quel che rileva in questa sede, ELla LENet), valutate nella loro unitarietà funzionale e alla luce EL fine ultimo perseguito (permettere al IN e agli GA di proseguire l'attività imprenditoriale sottraendo le commesse alla TA TI) che dà conto ELla (ipotizzata) configurabilità EL reato: una pluralità di atti che, seppur privi di autonoma valenza distrattiva (per le ragioni evidenziate in precedenza), si sostanziano comunque in un abuso o in una infeELtà ELle funzioni o nella violazione dei doveri connessi all'esercizio ELla funzione gestoria (perché diretti a sottrarre l'assegnazione ELle commesse alla TA TI), potenzialmente 8 idonei, a causare il dissesto ELla società attraverso il suo progressivo svuotamento, con conseguente pregiudizio dei soci, dei creditori e di tutti i terzi coinvolti nell'attività imprenditoriale e, fra questi, anche la curatella ELla OS, ELla quale la TA TI era il principale asset. E che la TA TI sia il principale asset EL fallimento OS discende, quale diretta conseguenza, dall'esito vittorioso ELl'azione revocatoria intentata dalla curatela;
azione che, pur non travolgendo l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, ne determina l'inefficacia nei confronti EL creditore che l'abbia esperita, consentendo allo stesso di esercitare sul bene oggetto ELl'atto l'azione esecutiva per la realizzazione EL credito (Cass. civ. n. 7127 EL 25/05/2001, Rv. 546989): il bene non torna nel patrimonio EL debitore, ma resta soggetto all'aggressione EL (solo) creditore istante nella misura necessaria a soddisfare le sue ragioni (Cass. civ. n. 1804 EL 18/02/2000, Rv. 533999). Quindi, seppure in conseguenza ELl'esito vittorioso ELl'azione revocatoria il ramo d'azienda (fraudolentemente ceduto dalla OS alla TA TI) non è rientrato nel patrimonio ELla società fallita (la OS), il curatore ha comunque acquisito la legittimazione ad agire esecutivamente su di esso per la soddisfazione dei creditori ammessi al passivo fallimentare. Ed in questi termini la fraudolenta spoliazione EL patrimonio sociale ELla TA TI (oggetto diretto ELl'azione revocatoria) ha generato una diminuzione ELl'attivo fallimentare ELla società fallita In ciò la configurabilità EL reato di bancarotta impropria (in relazione al fallimento ELla TA TI) e EL reato di bancarotta distrattiva (in relazione al fallimento OS). Due reati che ben possono concorrere tra loro in quanto riferite a procedure fallimentari diverse e fondate su condotte radicalmente differenti: lo sviamento ELla clientela integra l'operazione dolosa causativa EL dissesto ELla TA TI;
mentre lo svuotamento EL patrimonio societario di quest'ultima (conseguente alla predetta operazione dolosa) rappresenta il risultato distrattivo conseguito ai danni ELla OS, ELla quale la prima era un asset patrimoniale. Condotte rispetto alle quali diviene assolutamente irrilevante la partecipazione ELl'amministratore giudiziario, in quanto poste in essere dall'esterno, non già attraverso la sottrazione di beni esistenti nel patrimonio sociale (condotta per la quale sarebbe stato, logicamente, necessaria la partecipazione di colui che di tali beni aveva la disponibilità), ma attraverso una condotta fraudolenta che di tali beni impediva l'acquisizione e, quindi, mediante il compimento di atti che non necessitano di alcuna cooperazione degli organi ELla società. 9 Condotte che, parallelamente, ben possono, in astratto, integrare gli estremi EL riciclaggio ove non vi sia stata compartecipazione nel fatto distrattivo (cosicché la condotta EL soggetto che riceve somme di denaro provenienti dalla società poi fallita, con la consapevolezza ELlo stato di dissesto finanziario ELla stessa ed in mancanza di titolo giustificativo, non può essere qualificata riciclaggio ma concorso ELl'extraneus nel reato di cui all'art. 216 legge fall.: Sez. 5, n. 2298 EL 21/11/2017, dep. 2018, Lisa, Rv. 272089). Ciò considerato, però, tanto dall'articolato capo d'imputazione provvisorio, quanto dall'ordinanza impugnata non solo emerge una profonda commistione tra le due procedure fallimentari (non comprendendosi, nelle singole fattispecie, a quale procedura la condotta si riferisca), ma si continua a contestare e a ritenere una condotta distrattiva "di fatto" avente per oggetto "lavori in subappalto concessi dalla EL alla TA TI" e, quindi, riferendo la distrazione a cespiti estranei al patrimonio ELla società, dando atto, così, di un'insanabile illogicità ELla motivazione. L'ordinanza impugnata, quindi, deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di TA, che si atterrà ai principi di diritto in precedenza richiamati. L'accoglimento EL terzo motivo di ricorso assorbe, in sé, le altre censure.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di TA. Così deciso il 21 gennaio 2025 Il Co gli re est 9sore Il Presidente
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere MI Cuoco;
udito il Pubblico Ministero, nella persona EL Sostituto Procuratore generale Giuseppe Sassone, che ha concluso per il rigetto EL ricorso;
udito il difensore, avv. Dario Riccioli, che ha insistito per l'accoglimento EL ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza EL 12 ottobre 2024, il Tribunale distrettuale di TA rigettava l'istanza di riesame proposta dalla difesa di RD CO avverso il decreto di sequestro preventivo EL 25 giugno 2024, disposto dal Giudice per le indagini preliminari, in via diretta e per equivalente, fino all'ammontare di euro Penale Sent. Sez. 5 Num. 8372 Anno 2025 Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 21/01/2025 1.252.888,09, quale profitto EL reato di riciclaggio contestato al capo B1), ai sensi degli artt. 110, 648-bis e 416-bis.1 EL codice penale. Con la stessa ordinanza il Gip disponeva gli arresti domiciliari ELl'indagato per concorso in due reati di bancarotta, perpetrati dal 2020 al 2023, e nel connesso riciclaggio ELle poste attive sottratte. In particolare, al RD è stato contestato di avere concorso, quale procuratore speciale e responsabile dei magazzini su tutto il territorio nazionale e EL ramo acquisti ELla EL SR (aggiudicataria dei contratti di manutenzione ELla rete telefonica assegnati da LEcom, Vodafone, Fastweb), in una pluralità di operazione dolose e distrattive attuate con il trasferimento di lavori in subappalto aggiudicati alla TA TI SR (in frode ELl'amministratore giudiziario), in favore ELla LE. Net e ELla AF TI SR, riferibili ai coindagati IN NT, GA AN e GA IL, EL clan mafioso LL-Puntina; di avere, con tali operazioni dolose, concorso nel causare il dissesto ELla TA TI SR e nel riciclare i proventi EL reato di bancarotta OS al quale l'odierno ricorrente era risultato estraneo. 2. Ricorre per cassazione il RD, articolando sei motivi d'impugnazione. 2.1. Il primo deduce violazione degli artt. 147, 223 e 216 I. fall. nella parte in cui al ricorrente sarebbe stato contestato un reato proprio (la bancarotta) senza che nessuno dei coindagati (in ipotesi accusatoria concorrenti EL reato) abbia mai rivestito la qualifica soggettiva richiesta dalla formulazione normativa, perché non dichiarato fallito, neanche ai sensi ELl'art. 147 ELla legge fallimentare. 2.2. Il secondo deduce violazione degli artt. 0321 e 322-bis cod. proc. pen. (in relazione all'art. 125 cod. proc. pen.) nella parte in cui sarebbero stati ritenuti oggetto di possibile distrazione beni che non facevano parte ELla massa attiva acquisita al fallimento. La TA TI, sostiene la difesa, in conseguenza ELl'esito vittorioso ELl'azione revocatoria intrapresa dalla curatela fallimentare ELla OS (avente per oggetto, appunto, la cessione EL ramo d'azienda originariamente stipulato in favore ELla prima), è stata ritenuta la principale posta attiva EL fallimento OS. Ciò, tuttavia, continua la difesa, sarebbe errato in diritto, in quanto l'azione revocatoria non determina l'invalidità ELl'atto impugnato e, quindi, il rientro EL ramo d'azienda all'interno EL patrimonio ELla OS: ogni diversa interpretazione che consentisse la reintegra EL patrimonio ELla società fallita cedente finirebbe con il tradursi in un illegittimo vantaggio per la procedura fallimentare a discapito degli altri creditori ELla TA TI. Per cui, non potendo esservi un diritto alla restituzione EL bene, non potrebbe ipotizzarsi alcuna condotta distrattiva. E la correttezza di tale impostazione emergerebbe, peraltro dall'intrinseca contraddizione nella quale sarebbe caduto il Tribunale che, 2 da un canto, afferma che per via EL sequestro preventivo non vi sarebbe alcun effetto restitutorio in favore dei creditori ELla OS e, dall'altro, continua a sostenere la configurabilità di una bancarotta per distrazione. Tanto più alla luce ELla mancanza di autonoma legittimazione EL curatore (ELla TA TI, una volta fallita) ad impugnare autonomamente il provvedimento impositivo EL vincolo (posto, in realtà, a tutela di interessi pubblicistici e non già dei creditori ELla fallita) ed ottenere, così, la restituzione EL compendio. 2.3. Il terzo, formulato sotto i profili ELla violazione di legge (in relazione agli artt. 216 e ss. I. fall.) e EL connesso vizio di motivazione, deduce la natura non distrattiva ELla condotta qualificata in termini di bancarotta fraudolenta post- fallimentare e il difetto di prova quanto alla ritenuta sussistenza ELl'elemento soggettivo. Da un canto, sostiene la difesa, il Tribunale avrebbe ritenuto suscettibili di distrazione "blocchi di lavori", esecutivi di pregressi contratti quadro stipulati con la EL, in relazione ai quali la TA TI non era titolare che di una mera aspettativa di futura assegnazione, frutto, quest'ultima di una valutazione discrezionale degli operatori ELl'area commerciale (tant'è che nella prospettazione accusatoria non vi è alcuna quantificazione EL valore patrimoniale di queste presunte distrazioni); dall'altro, non sarebbero stati indicati sufficienti elementi indiziari da cui desumere che il ricorrente fosse stato consapevole ELla revocabilità ELla cessione d'azienda in favore ELla TA TI (stipulato nel 2013) e, quindi, di concorrere alla sottrazione dei beni ELla OS. 2.4. Il quarto deduce violazione di legge (in relazione all'art. 648-bis cod. pen.) in relazione alla ritenuta sussistenza EL reato di riciclaggio. Il Tribunale, sostiene la difesa, non avrebbe indicato in che modo sarebbe stata dissimulata la provenienza illecita EL trasferimento di somme alle altre società subappaltatrici o, comunque, ne sarebbe stata ostacolata l'identificazione. Come emerge chiaramente dalla lettura ELla contestazione, sostiene la difesa, la condotta ascritta agli indagati non assume alcun carattere aggiuntivo rispetto a quella EL concorrente EL ELitto presupposto;
né il presunto trasferimento dei contratti sarebbe condotta idonea a rendere di fatto più difficoltosa l'identificazione ELla sua provenienza ELittuosa;
né, in ultimo, l'ordinanza impugnata contiene alcun profilo argomentativo in ordine agli elementi indiziari idonei ad individuare l'elemento soggettivo EL reato (quanto alla necessaria consapevolezza tanto ELla provenienza ELittuosa dei beni, quanto ELl'idoneità ELla condotta ad ostacolare l'accertamento di tale provenienza). 2.5. Il quinto, riproponendo, in parte, le censure già sollevate con il terzo motivo, deduce, sotto i profili ELla violazione di legge (in relazione agli artt. 322, C 326 e 329 C-ei) e EL connesso vizio di motivazione: a) che si sarebbe ipotizzata la consumazione EL reato anche per il periodo successivo al sequestro ELla TA 3 TI senza la (necessaria) cooperazione ELl'amministratore giudiziario, unico titolare EL potere gestorio, ma solo con la partecipazione degli ormai ex amministratori di fatto ELla società, privi di concreto potere gestorio;
b) che si sarebbero ritenuti suscettibili di distrazione "blocchi di lavori", esecutivi di pregressi contratti quadro stipulati con la EL, in relazione ai quali la TA TI non era titolare che di una mera aspettativa di futura assegnazione;
c) che non vi sarebbe prova ELl'effettiva consapevolezza da parte EL RD ELla (asserita) valenza distrattiva degli atti contestati. 2.6. Il sesto, formulato sotto i profili ELla violazione di legge (in relazione all'art. 240 cod. pen.) e EL connesso vizio di motivazione, attiene alla sussistenza EL periculum in mora, genericamente giustificato, sostiene la difesa, richiamando solo la qualità e la natura dei beni ablati e le particolari modalità ELla condotta (spregiudicate), senza indicare le ragioni di indifferibilità ELla misura, il nesso di pertinenzialità dei beni sequestrati e il concreto vantaggio patrimoniale conseguito dal RD dall'asserito riciclaggio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, nei limiti di quanto di seguito esposto. 2. La corretta comprensione ELle censure sollevate dal ricorrente presuppone una sintetica ricostruzione degli elementi fattuali sui quali si fonda la prospettazione accusatoria. Il procedimento trae origine dalla segnalazione trasmessa dall'amministratore giudiziario ELla TA TI, che evidenziava il progressivo calo di fatturato ELla società, determinato, secondo la prospettazione offerta, dalla ipotizzata sottrazione, da parte ELla committente EL s.p.a., degli interventi connessi ai contratti stipulati dalla TA TI a vantaggio di altre imprese (la ditta individuale LE.NE . e la A.F. impianti s.r.l.s.) riconducibili ad AN e IL GA e ad NT IN (già imputati per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale in relazione al fallimento ELla OS s.r.I.). Si evidenziava, a sostegno ELla prospettazione offerta, che la ditta individuale LE.NE., in particolare: a) era stata costituita il 5 novembre 2020, appena tre mesi dopo il sequestro ELla TA TI;
b) nei sei mesi successivi aveva conseguito ricavi provenienti soltanto da cinque commesse affidatele dalla A.F. TI;
c) tanto la sede di esercizio quanto la sede legale ELla stessa erano in realtà private abitazioni;
d) non disponeva di depositi per i mezzi commerciali o per le attrezzature ed aveva alle proprie dipendenze solo tre lavoratori, peraltro in passato già dipendenti ELla TA TI. 4 Ebbene, dal mese di marzo 2021, nonostante non avesse i requisiti necessari per l'assegnazione dei lavori, aveva iniziato ad avere rapporti diretti con la EL s.p.a., acquisendo commesse per un totale imponibile pari ad euro 590.518,65 per l'anno 2021 ed euro 971.899,43 per l'anno 2022. Da ciò l'ipotesi che la scelta di far confluire all'interno ELla neocostituita ditta individuale gli asset prima facenti capo alla TA TI fosse, in realtà, frutto di una strategia, avallata e supportata dal management ELla EL, finalizzata allo svuotamento ELla società sequestrata e alla prosecuzione, da parte ELlo GA e EL IN ELl'attività imprenditoriale. Il tutto secondo uno schema consolidato, già utilizzato in precedenza ai danni ELla OS, attraverso la cessione di ramo d'azienda in favore ELla TA TI (poi dichiarata inefficace, in accoglimento ELl'azione revocatoria proposta dalla curatela). L'esattezza ELl'ipotesi investigativa trovava conferma nelle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia, OR IN (che riferiva di almeno una riunione a settimana con CO RD, dirigente ELla EL), negli esiti ELl'attività di intercettazione e nelle ulteriori acquisizioni documentali relative ai subappalti affidati. In questo contesto, la contestazione ELla circostanza aggravante (art. 416- bis.1 cod. pen.) trovava fondamento, secondo le argomentazioni offerte dal Tribunale, nelle dichiarazioni EL collaboratore di giustizia OR IN, soggetto apicale EL clan LL, per anni deputato ad intrattenere in prima persona, quale portavoce EL clan, stretti rapporti d'affari con dipendenti e dirigenti ELla EL. Il collaboratore non soltanto chiariva la genesi ELle società coinvolte nell'indagine, la loro piena riconducibilità agli interessi ELl'associazione e la connessa attività di riciclaggio EL denaro di provenienza illecita EL clan, ma spiegava con estrema precisione l'origine e l'evoluzione dei rapporti tra la EL ed il clan, improntati ad una logica di reciproca convenienza: la società assumeva fittiziamente tra i propri dipendenti membri EL clan mafioso (erogando loro stipendi e somme aggiuntive, oltre a pagare un tributo periodico all'associazione) e, in cambio, riceveva la "protezione" ELl'associazione e la connessa risoluzione di questioni economiche. Secondo il Tribunale, le dichiarazioni rese dal collaboratore erano caratterizzate da immediatezza, genuinità, reiterazione nel tempo e frutto di esperienza diretta, rimanendo irrilevante tanto la valutazione di inattendibilità resa dalla Corte di Appello (in quanto riferita a fatti inerenti ad un soggetto appartenente ad un clan diverso da quello EL IN, LI MI, EL clan Cappello), quanto i paventati motivi di astio verso tutti i componenti ELla famiglia LL derivanti ELla mancata accettazione ELla sua nuova relazione sentimentale (mera scaturigine EL percorso di collaborazione ELlo stesso). 5 Ciò premesso, la valutazione ELle censure prospettate dalla difesa presuppone l'indicazione di alcune coordinate ermeneutiche preliminari. In primo luogo, va ribadito che le diverse condotte nelle quali si sviluppa la bancarotta fraudolenta patrimoniale sono (quanto meno quelle di dissimulazione occultamento, distrazione e dissipazione) diverse modalità di aggressione ELlo stesso bene giuridico, rappresentato dall'interesse dei creditori alla conservazione ELla consistenza patrimoniale ELl'imprenditore, destinata, dall'art. 2740 cod. civ., a garanzia dei debiti contratti;
singole modalità di esecuzione alternative e fungibili di un solo reato (Sez. 5, n. 30442 EL 22/06/2006, Preziosa), strutturato intorno al distacco di un bene dal patrimonio ELl'imprenditore poi fallito (con conseguente depauperamento patrimoniale in danno dei creditori); evento in cui si concretizza l'elemento oggettivo EL reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, che può realizzarsi in qualunque forma e con qualunque modalità, non avendo incidenza su di esso la natura ELl'atto negoziale utilizzato, né la possibilità di recupero EL bene attraverso l'esperimento ELle azioni apprestate in favore ELla curatela (Sez. 5, n. 4739 EL 23/03/1999, Rv. 213120). Ciò che qualifica la condotta sanzionata dall'art. 216, comma 1, n. 1, I. fall., in tutte le sue alternative manifestazioni, è solo il risultato ultimo, la lesione ELl'interesse dei creditori alla conservazione ELl'integrità patrimoniale conseguente ad un atto di disposizione che abbia determinato una diminuzione economicamente apprezzabile EL compendio attivo ELla società fallita. Tutto ciò impone, però che la diminuzione ELla garanzia sia stata effettiva: la bancarotta patrimoniale distrattiva sanziona il vulnus reale che l'atto determina all'integrità EL patrimonio destinato (ai sensi ELl'art. 2740 cod. civ.) a garanzia dei creditori. E, quindi, l'accertamento, non condizionato da alcuna presunzione, ELla previa disponibilità in capo all'imprenditore fallito dei beni mancanti (Sez. 5, n. 22787 EL 12/05/2010, Colizza, Rv. 247520; conf. Sez. 5, n. 40726 EL 06/11/2006, Abbate, Rv. 235767). Ebbene, il Tribunale ha dato atto: a) EL progressivo calo di fatturato ELla TA TI e EL parallelo aumento EL fatturato di altre società ed imprese (la ditta individuale LE.NE . e la A.F. impianti s.r.l.s.) comunque riconducibili ad AN e IL GA e NT IN;
b) ELle anomalie connesse all'attribuzione dei lavori alle predette società; c) ELle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia, OR IN (che riferiva ELl'interessamento EL clan LL verso attività imprenditoriali lecite verso le quali far confluire i proventi ELle attività ELittuose e dei rapporti con la EL strutturati in termini di reciproca convenienza: la società non si limitava all'assegnazione dei lavori alle società riconducibili all'associazione, ma assumeva fittiziamente tra i propri dipendenti membri EL clan mafioso, erogando loro stipendi e somme aggiuntive 6 oltre ad un tributo periodico all'associazione stessa, ricevendo in cambio la protezione attraverso la risoluzione con il metodo mafioso di questioni economiche nel suo interesse); d) degli esiti ELl'attività di intercettazione (dalle quali emergeva: il concreto svolgimento di fatto ELle funzioni gestorie da parte degli GA e EL IN e il connesso ruolo - di mero prestanome - svolto dall'Aloisio; l'attribuzione alla LENE e alla A.F. TI di lavori "ELla TA TI"; i tentativi di tenero all'oscuro l'amministratore giudiziario di tale complessiva e sistematica attività di svuotamento). E in forza di ciò, ha ritenuto sussistente (nei limiti ELla gravità indiziaria) uno sviamento degli interventi connessi ai contratti stipulati dalla TA TI a vantaggio di altre società ed imprese (la ditta individuale LE.NE . e la A.F. impianti s.r.l.s.) comunque riconducibili ad AN e IL GA e NT. Tanto, però, non può ritenersi attività distrattiva. L'assegnazione dei singoli lavori alle ditte subappaltatrici, infatti, per come emerge dalla stessa ordinanza applicativa, pur essendo rimessa ad un criterio di ripartizione tendenzialmente costante, è frutto di una scelta discrezionale degli operatori ELl'area commerciale e, quindi, nella prospettiva ELl'impresa subappaltatrice, una mera aspettativa solo teoricamente ipotizzabile (cfr., per una fattispecie sostanzialmente sovrapponibile, Sez. 5, n. 26542 EL 19/03/2014, Riva, Rv. 260689). È pur vero che la distrazione o l'occultamento di diritti derivanti da un rapporto contrattuale rientra nella previsione di cui all'art. 216 I. fall., ma ciò solo ove tali diritti siano già presenti nel patrimonio ELl'imprenditore fallito (Sez. 5, n. 12946 EL 25/02/2020, Boi, Rv. 278887). Ipotizzare il contrario significherebbe ritenere suscettibile di distrazione la mera aspettativa che in futuro i clienti si rivolgano all'azienda in forza dei rapporti intrattenuti in passato con la stessa. Né può ritenersi che tali condotte si risolvano in una distrazione ELl'avviamento commerciale ELl'azienda, in sé (inteso come capacità di profitto di un'attività produttiva: Cass. civ. 2 agosto 1995, n. 8470, Rv. 493535) non suscettibile di distrazione se, contestualmente, non sia stata oggetto di disposizione anche l'azienda medesima o quanto meno i fattori aziendali in grado di generare l'avviamento (Sez. 5, n. 5357 EL 30/11/2017, dep. 2018, Sirna, Rv. 272108; Sez. 5, n. 26542 EL 19/3/2014, Riva, Rv. 260689; Sez. 5, n. 9813 EL 8/3/2006, IN ed altri, Rv. 234242). Ciò, però, non significa ritenere lecito una condotta di "sviamento" ELle assegnazioni dei lavori. L'acquisizione di un vantaggio competitivo ingiusto (ottenuto svuotando consapevolmente l'organizzazione concorrente di sue specifiche possibilità operative), infatti, rappresenta pur sempre una condotta non conforme allo statuto di correttezza professionale fra imprenditori, che, pur non integrando gli estremi ELla bancarotta distrattiva (non avendo per oggetto poste 7 attive già presenti nel patrimonio ELl'imprenditore), potrà assumere i caratteri ELl'illecito civile (ai sensi ELl'art.2598 n.3 cod. civ.), se idoneo a danneggiare l'altrui azienda (Cass. civ., n. 94 EL 04/01/2017), o penale, laddove qualificabile come atto di disposizione patrimoniale eventualmente rilevante ai fini ELla configurabilità EL reato di cui all'art. 2634 cod. civ. (Sez. 5, n. 3817/13 EL 11/12/2012, Agostini, Rv. 254774) o secondo lo schema ELl'art. 223, n. 2, I. fall., non quale bancarotta distrattiva, bensì in termini di bancarotta impropria da operazioni dolose (Sez. 5, n. 9813 EL 08/03/2006, IN, Rv. 234242; Sez. 5, n. 6992 EL 08/04/1988, Grappone, Rv. 178604). Se, infatti, il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione è strutturato intorno al distacco di un bene dal patrimonio ELl'imprenditore poi fallito (con conseguente lesione ELl'interesse dei creditori alla conservazione ELl'integrità patrimoniale), il reato di cui al n. 2 ELl'art. 223 I. fall. è integrato da una condotta attiva o omissiva, costituente inosservanza dei doveri imposti ai soggetti indicati dalla legge ed è strutturato intorno ad una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non da una singola condotta, ma da un fatto di maggiore complessità, integrato da una pluralità di atti funzionalmente coordinati nella loro complessiva ed unitaria causa concreta ed eziologicamente idonei alla causazione EL fallimento (Sez. 5, n. 12945 EL 25/02/2020, Rv. 279071; Sez. 5, n. 44103 EL 27/06/2016, Rv. 268207). Non rileva, né è sempre immediatamente percepibile, il compimento di una singola azione dannosa, ma solo, appunto, una pluralità di atti (astrattamente legittimi nella loro dimensione individuale), tra loro funzionalmente concatenati. Ed è solo dalla valutazione sistematica di questi atti che è possibile cogliere la causa concreta ELl'operazione posta in essere e, con essa, il pregiudizio subito dalla società: un'operazione che, concretizzandosi in un abuso o in un'infeELtà nell'esercizio ELla carica ricoperta o in un atto intrinsecamente pericoloso per la salute economico-finanziaria ELla società, determini l'astratta prevedibilità ELla decozione (Sez. 5 n. n. 45672 EL 1/10/2015, Rv. 265510; Sez. 5 n. 38728 EL 3/04/2014, Rv. 262207). Ed è proprio la valutazione complessiva ELle plurime assegnazioni di singoli blocchi di lavori (in danno ELla TA TI ed in favore, per quel che rileva in questa sede, ELla LENet), valutate nella loro unitarietà funzionale e alla luce EL fine ultimo perseguito (permettere al IN e agli GA di proseguire l'attività imprenditoriale sottraendo le commesse alla TA TI) che dà conto ELla (ipotizzata) configurabilità EL reato: una pluralità di atti che, seppur privi di autonoma valenza distrattiva (per le ragioni evidenziate in precedenza), si sostanziano comunque in un abuso o in una infeELtà ELle funzioni o nella violazione dei doveri connessi all'esercizio ELla funzione gestoria (perché diretti a sottrarre l'assegnazione ELle commesse alla TA TI), potenzialmente 8 idonei, a causare il dissesto ELla società attraverso il suo progressivo svuotamento, con conseguente pregiudizio dei soci, dei creditori e di tutti i terzi coinvolti nell'attività imprenditoriale e, fra questi, anche la curatella ELla OS, ELla quale la TA TI era il principale asset. E che la TA TI sia il principale asset EL fallimento OS discende, quale diretta conseguenza, dall'esito vittorioso ELl'azione revocatoria intentata dalla curatela;
azione che, pur non travolgendo l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, ne determina l'inefficacia nei confronti EL creditore che l'abbia esperita, consentendo allo stesso di esercitare sul bene oggetto ELl'atto l'azione esecutiva per la realizzazione EL credito (Cass. civ. n. 7127 EL 25/05/2001, Rv. 546989): il bene non torna nel patrimonio EL debitore, ma resta soggetto all'aggressione EL (solo) creditore istante nella misura necessaria a soddisfare le sue ragioni (Cass. civ. n. 1804 EL 18/02/2000, Rv. 533999). Quindi, seppure in conseguenza ELl'esito vittorioso ELl'azione revocatoria il ramo d'azienda (fraudolentemente ceduto dalla OS alla TA TI) non è rientrato nel patrimonio ELla società fallita (la OS), il curatore ha comunque acquisito la legittimazione ad agire esecutivamente su di esso per la soddisfazione dei creditori ammessi al passivo fallimentare. Ed in questi termini la fraudolenta spoliazione EL patrimonio sociale ELla TA TI (oggetto diretto ELl'azione revocatoria) ha generato una diminuzione ELl'attivo fallimentare ELla società fallita In ciò la configurabilità EL reato di bancarotta impropria (in relazione al fallimento ELla TA TI) e EL reato di bancarotta distrattiva (in relazione al fallimento OS). Due reati che ben possono concorrere tra loro in quanto riferite a procedure fallimentari diverse e fondate su condotte radicalmente differenti: lo sviamento ELla clientela integra l'operazione dolosa causativa EL dissesto ELla TA TI;
mentre lo svuotamento EL patrimonio societario di quest'ultima (conseguente alla predetta operazione dolosa) rappresenta il risultato distrattivo conseguito ai danni ELla OS, ELla quale la prima era un asset patrimoniale. Condotte rispetto alle quali diviene assolutamente irrilevante la partecipazione ELl'amministratore giudiziario, in quanto poste in essere dall'esterno, non già attraverso la sottrazione di beni esistenti nel patrimonio sociale (condotta per la quale sarebbe stato, logicamente, necessaria la partecipazione di colui che di tali beni aveva la disponibilità), ma attraverso una condotta fraudolenta che di tali beni impediva l'acquisizione e, quindi, mediante il compimento di atti che non necessitano di alcuna cooperazione degli organi ELla società. 9 Condotte che, parallelamente, ben possono, in astratto, integrare gli estremi EL riciclaggio ove non vi sia stata compartecipazione nel fatto distrattivo (cosicché la condotta EL soggetto che riceve somme di denaro provenienti dalla società poi fallita, con la consapevolezza ELlo stato di dissesto finanziario ELla stessa ed in mancanza di titolo giustificativo, non può essere qualificata riciclaggio ma concorso ELl'extraneus nel reato di cui all'art. 216 legge fall.: Sez. 5, n. 2298 EL 21/11/2017, dep. 2018, Lisa, Rv. 272089). Ciò considerato, però, tanto dall'articolato capo d'imputazione provvisorio, quanto dall'ordinanza impugnata non solo emerge una profonda commistione tra le due procedure fallimentari (non comprendendosi, nelle singole fattispecie, a quale procedura la condotta si riferisca), ma si continua a contestare e a ritenere una condotta distrattiva "di fatto" avente per oggetto "lavori in subappalto concessi dalla EL alla TA TI" e, quindi, riferendo la distrazione a cespiti estranei al patrimonio ELla società, dando atto, così, di un'insanabile illogicità ELla motivazione. L'ordinanza impugnata, quindi, deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di TA, che si atterrà ai principi di diritto in precedenza richiamati. L'accoglimento EL terzo motivo di ricorso assorbe, in sé, le altre censure.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di TA. Così deciso il 21 gennaio 2025 Il Co gli re est 9sore Il Presidente