Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 19/03/2026, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Calabria |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA
Composta dai seguenti magistrati:
ME ZZ Presidente TE NA MO referendario UI LL MO referendario relatore
SENTENZA
Nel giudizio di conto iscritto al n. 24083, relativo al conto n.
40047, reso da Banca Monte dei Paschi di Siena spa, quale tesoriere del Comune di Oppido Mamertina, per l’esercizio finanziario 2020, con sede in Siena, Piazza Salimbeni 3 - C.F e n.
iscrizione presso il Registro delle Imprese di Arezzo-Siena 00884060526, Gruppo IVA MPS - partita IVA 01483500524, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale allegata al presente atto, dall’avv. Gaetano Di Martino (c.f.
[...]) (fax +390817500598 pec gaetanodimartino@avvocatinapoli.legalmail.it) ed el.te dom.to presso il suo studio, in Napoli, alla Via G. Porzio n. 4, Centro Direzionale, Isola G8;
- esaminati gli atti e i documenti di causa;
- nella pubblica udienza del 14 ottobre 2025, letta la relazione e uditi per l’ufficio del pubblico ministero, il S.P.G. dott.
Sentenza n. 68/2026 QU CE, e per l’agente contabile l’avv. Raffaele Ruocco, per delega del difensore costituito, che concludevano come da verbale d’udienza; nessuno è comparso per l’amministrazione.
FATTO
1. Con relazione n. 186/2024 il Magistrato istruttore rappresentava di aver acquisito la documentazione a seguito di più accessi della Guardia di finanza.
Quanto all’anticipazione di tesoreria rappresentava che era previsto un tasso di interesse annuo stabilito dall’art. 15, comma 8, della vigente convenzione, pari all’euribor 3 mesi (base 360),
media mese precedente l’inizio di ogni trimestre, aumentato dello spread del 5,50% offerto in sede di gara e che il limite autorizzato per l’anticipazione di tesoreria non era stato superato nel corso dell’esercizio.
Veniva evidenziato che mese di febbraio 2020 erano intervenute variazioni rispetto alle previsioni convenzionali quanto al tasso di interesse stabilito in funzione dell’euribor 3M/360 media mese precedente, quale rilevato e pubblicato dal quotidiano “Il Sole 24 Ore” o altro quotidiano economico equipollente, maggiorato di uno spread del 5,5% ed era previsto il tasso di sconfinamento extra-fido nominale annuo del 5,11%. Il tasso veniva parametrato dunque in modo differente rispetto alla convenzione.
Dal confronto dei dati veniva rappresentato che il tasso esposto dal tesoriere non corrisponde al tasso calcolato in base alla convenzione, ma corrisponde al tasso calcolato prendendo come paramento l’euribor 3 mesi base 360 media precedente, tasso indicato nella modifica contrattuale. Tuttavia, nella nota di riscontro relativa ai chiarimenti sul tasso applicato, il tesoriere si richiamava al tasso previsto dall’articolo 15, comma 8, della convezione.
Veniva dunque evidenziato nella relazione che il tesoriere nel calcolo degli interessi ha utilizzato il divisore 366 come indicato nei fogli informativi in atti relativi alla apertura di credito destinata alle imprese ed ai consumatori; tuttavia, ciò non appare applicabile agli interessi passivi sulla anticipazione di tesoreria destinata all’ente locale che segue le condizioni previste dalle convenzioni di tesoreria in essere. Pur non riscontrando corrispondenza tra il criterio convenzionale, il criterio contrattuale e il criterio che appare applicato dal tesoriere, il magistrato istruttore rappresentava che non risulta un addebito di interessi superiore al dovuto in base alle condizioni pattuite.
Quanti ai conti postali la relazione esponeva che rispetto ai tempi, talvolta superiori al mese, tra la data di inserimento della reversale e la data di incasso l’agente forniva spiegazioni reputate idonee a giustificare nel caso di specie i tempi di lavorazione variabili; pertanto, concludeva per la declaratoria di irregolarità della gestione, senza addebito all’agente contabile.
2. Con memoria del 21.5.2025 l’agente contabile rappresentava che il tasso applicato ha consentito un risparmio sia con riferimento al tasso come variato nel 2020, sia con riferimento ai tassi originariamente convenuti (con un risparmio, per l’ente, di circa 235 /285 euro). Risulta dunque evidente che l’errore è stato favorevole per l’ente ed ha causato una perdita, seppure assai esigua, per la banca, che mai ha considerato di chiederne la restituzione.
Concludeva, dunque, chiedendo di accertare la regolarità della gestione ed in ogni caso l’assenza di responsabilità dell’agente contabile.
3. All’udienza del 14 ottobre 2025 per l’agente contabile l’avv.
Ruocco si riportava alla memoria depositata ed insisteva nelle richieste rassegnate.
Il Pubblico ministero concludeva per l’irregolarità del conto senza addebito.
La causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
4. Il conto è irregolare alla luce delle considerazioni svolte nella relazione del magistrato istruttore che evidenzia quanto all’anticipazione di tesoreria la non corrispondenza tra il criterio convenzionale e il criterio applicato dal tesoriere, seppur non vi sia l’applicazione di interessi maggiori rispetto a quelli dovuti e quindi l’assenza di nocumento per l’ente, il quale anzi ha beneficiato dell’applicazione di tassi inferiori a quelli dovuti (che l’agente quantifica in euro 235/285).
Parimenti, risultano errori relativi ai conti postali. Sul punto deve evidenziarsi che la gestione complessa dei conti correnti appare giustificare in parte i tempi di lavorazione sui conti correnti postali (tra la data di inserimento della reversale e la data di incasso) come evidenziato nella stessa relazione.
Per entrambe le contestazioni, dunque, le irregolarità rappresentate e che non risultano comunque superate dalle difese dell’agente, non hanno comunque determinato alcun detrimento per l’ente, come evidenziato dal magistrato istruttore nella relazione di irregolarità e, dunque, non risulta alcun ammanco.
5. Viste le particolarità della gestione rappresentante nella relazione e l’assenza di ammanco ricorrono valide ragioni per la compensazione integrale delle spese.
PQM
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, definitivamente pronunciando, con riferimento al giudizio iscritto al n. 24083 del Registro di Segreteria:
- dichiara l’irregolarità del conto, senza ammanco;
- spese compensate.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 14 ottobre 2025.
Il Relatore Il Presidente
UI LL ME ZZ
Firmato digitalmente Firmato digitalmente Depositata in segreteria il 18/03/2026 Il Funzionario Responsabile Dott.ssa Stefania Vasapollo Firmato digitalmente