Ordinanza collegiale 12 aprile 2024
Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 05/06/2025, n. 1048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1048 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 01048/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01963/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sull’istanza ex art. 114, comma 6, cod. proc. amm.
in relazione al ricorso numero di registro generale 1963 del 2023, proposto da IN NT, ON OS, AN GE, IN GN, OR LO, rappresentati e difesi dall'avvocato OR LO, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Angri, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Rosaria Violante, ON Torrente e Adriano Giallauria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
della delibera del Consiglio comunale di Angri n. 115 del 27 dicembre 2024, delle determine del Responsabile dell’UOC Affari Generali del Comune di Angri n. 1463 del 30 dicembre 2024 e n. 1489 del 30 dicembre 2024,
nonché per la corretta esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Nocera Inferiore, sez. lav., n. 2061 del 14 dicembre 2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Angri;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2025 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso iscritto a r.g. n. 1963/2023, NT IN (in appresso, P. V.), OS ON (in appresso, E. A.), GE AN (in appresso, P. A.), GN IN (in appresso, C. V.) e LO OR (in appresso, M. S.) avevano agito nei confronti del Comune di Angri per l’ottemperanza alla sentenza n. 2061 del 14 dicembre 2022, pronunciata dal Tribunale civile di Nocera Inferiore.
2. Con la decisione azionata, notificata in forma esecutiva e passata in giudicato, il Tribunale civile di Nocera Inferiore, sez. lav.: - aveva accertato il diritto dei proponenti, stabilizzati alle dipendenze del Comune di Angri mediante assunzione con contratto a tempo indeterminato, «al riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell’anzianità di servizio maturata nei periodi con contratto a tempo determinato (part-time al 50%) ed in particolare: P. V. dal 16 ottobre 2015 al 30 giugno 2018; E. A. dal 23 febbraio 2017 al 30 giugno 2018; P. A. dal 16 ottobre 2015 al 30 giugno 2018; C. V. dal 16 ottobre 2015 al 30 giugno 2018»; - aveva condannato il Comune di Angri «al pagamento delle differenze retributive maturate in conseguenza della maggiore anzianità di servizio, così come riconosciuta, oltre accessori come per legge, nonché al pagamento delle spese di lite, determinate, con attribuzione al procuratore dichiaratosene anticipatario [M. S.], in complessivi € 3.800,00, oltre IVA e CPA, rimborso forfettario e spese borsuali».
3. In esito alla camera di consiglio del 9 aprile 2024, fissata per la trattazione del suindicato ricorso iscritto a r.g. n. 1963/2023, la Sezione, con ordinanza collegiale n. 816 del 12 aprile 2024, aveva disposto l’esibizione, a cura dell’amministrazione intimata, di una «una dettagliata relazione avente ad oggetto lo stato del procedimento di attuazione del giudicato in oggetto nonché la descrizione delle attività eventualmente poste in essere successivamente alla formazione del giudicato, con la indicazione analitica (e produzione in giudizio) dei provvedimenti attuativi eventualmente emanati in ragione del suddetto giudicato».
In assolvimento dell’impartito incombente istruttorio, il Comune di Angri aveva depositato in giudizio la richiesta relazione esplicativa del 24 aprile 2024, prot. n. 14480.
Da tale relazione esplicativa era, in particolare, emerso che: - l’amministrazione comunale, per il tramite del soggetto affidatario del servizio paghe e contributi, aveva elaborato i calcoli degli emolumenti spettanti ai ricorrenti (nella misura di € 1.581,18 in favore di P. V., di € 1.235,38 in favore di E. A., di € 1.523,34 in favore di P. A. e di € 1.581,18 in favore di C. V.); - il Segretario Generale aveva formulato la proposta di delibera n. 130 del 21 dicembre 2023, sulla quale il Consiglio comunale avrebbe dovuto pronunciarsi ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a, del d.lgs. n. 267/2000, ai fini del riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza del Tribunale civile di Nocera Inferiore, sez. lav., n. 2061 del 14 dicembre 2022; - il Collegio dei Revisori dell’ente locale non aveva, tuttavia, ancora rilasciato il necessario parere di regolarità contabile sulla proposta anzidetta (cfr. nota interlocutoria del 22 dicembre 2023, prot. n. 40795), la quale non ha, quindi, trovato seguito deliberativo in sede consiliare.
4. Successivamente, in esito alla camera di consiglio dell’8 ottobre 2024, la Sezione, avendo verificato il perdurare dell’inadempimento dell’amministrazione intimata, con sentenza n. 2096 del 7 novembre 2024, aveva accolto il proposto ricorso in ottemperanza e, per l’effetto, aveva ordinato al Comune di Angri di ottemperare, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, notifica della decisione, alla sentenza del Tribunale civile di Nocera Inferiore, sez. lav., n. 2061 del 14 dicembre 2022, eseguendo tutti gli adempimenti ivi indicati, e, per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, aveva nominato Commissario ad acta il Prefetto di Salerno, con facoltà di delega anche a funzionario non appartenente al suo Ufficio.
Tanto, avendo precisato, «con particolare riguardo all’ammontare degli emolumenti dovuti in favore di P. V., E. A., P. A. e C. V., così come calcolati dal Comune di Angri nei termini indicati nella relazione esplicativa del 24 aprile 2024, prot. n. 14480 … che trattasi di importi rivenienti da conteggi provvisori, siccome ancora non definitivamente approvati dall’organo di controllo contabile né, tanto mento, dall’organo consiliare di governo dell’ente locale; con la conseguenza che le contestazioni prefigurate dai ricorrenti nelle proprie memorie difensive potranno, in ipotesi, ritualmente rassegnarsi, mediante apposito incidente di esecuzione ex art. 114, comma 6, cod. proc. amm., solo allorquando verrà a perfezionarsi definitivamente la liquidazione delle somme dovute, in sede di ottemperanza all’azionata sentenza n. 2061 del 14 dicembre 2022».
5. In esecuzione dell’emesso dictum giurisdizionale, il Consiglio comunale di Angri, con delibera n. 115 del 27 dicembre 2024, riconosceva il debito fuori bilancio generato dalla sentenza del Tribunale civile di Nocera Inferiore, sez. lav., n. 2061 del 14 dicembre 2022 per complessivi € 15.491,29, di cui €. 8.078,51 (inclusi IRAP e CPDEL) a titolo di emolumenti dovuti ai ricorrenti P. V., E. A., P. A. e C. V. e € 7.412,78 (al lordo di IVA, CPA, rimborso forfettario e spese borsuali) a titolo di compensi spettanti al relativo difensore.
Al pronunciamento ex art. 194, comma 1, lett. a, del d.lgs. n. 267/2000 susseguivano le determine del Responsabile dell’Unità operativa complessa (UOC) Affari Generali del Comune di Angri n. 1463 del 30 dicembre 2024, recante l’assunzione dell’impegno di spesa per la somma complessiva di € 15.491,29, e n. 1489 del 30 dicembre 2024, recante la liquidazione della somma anzidetta.
In dettaglio, con la determina n. 1489 del 30 dicembre 2024, gli emolumenti dovuti a P. V., P. A., C. V. ed E. A. venivano così liquidati: «1) la somma di € 1.580,27 di cui € 9,43 quale indennità di vacanza contrattuale IVC ed € 1.570,85 quale arretrati anni precedenti oltre oneri accessori come per legge – anzianità di servizio a partire dalla data del 16 ottobre 2015 e fino al 30 giugno 2018 – a favore del dipendente P. V.; 2) la somma di € 1.580,27 di cui € 9,43 quale indennità di vacanza contrattuale IVC ed € 1.570,85 quale arretrati anni precedenti oltre oneri accessori come per legge – anzianità di servizio a partire dalla data del 16 ottobre 2015 e fino al 30 giugno 2018 – a favore del dipendente P. A.; 3) la somma di € 1.580,27 di cui € 9,43 quale indennità di vacanza contrattuale IVC ed € 1.570,85 quale arretrati anni precedenti oltre oneri accessori come per legge – anzianità di servizio a partire dalla data del 16 ottobre 2015 e fino al 30 giugno 2018 – a favore del dipendente C. V.; 4) la somma di € 1.235,30 di cui € 4,64 quale indennità di vacanza contrattuale IVC ed € 1.230,66 quale arretrati anni precedenti oltre oneri accessori come per legge – anzianità di servizio a partire dalla data del 23 febbraio 2017 e fino al 30 giugno 2018 – a favore del dipendente E. A.; oltre CPDEL per € 1.422,32, INADEL per € 172,11, ed IRAP per € 507,97 per complessivi € 8.078,51».
6. Avverso siffatte determinazioni insorgevano P. V., E. A., P. A. e C. V., col rimedio ex art. 114, comma 6, cod. proc. amm.
In particolare, lamentavano che: a) non sarebbe stato illustrato il criterio di elaborazione dei conteggi posti a base della liquidazione contestata (avuto precipuo riguardo alle spettanze a titolo di variazioni di orario per passaggio graduale dal part-time al 50% al part-time all’80% fino al tempo pieno, a titolo di reperibilità, indennità di disagio, produttività e lavoro straordinario, a titolo di interessi legali, neppure aggiornati rispetto alla relazione esplicativa del 24 aprile 2024, prot. n. 14480); b) i calcoli effettuati non avrebbero tenuto conto della progressione economica orizzontale (tra le categorie C1, C2 e C3) maturata dagli interessati nei periodi di servizio con contratto a tempo determinato, rispetto ai quali la data di decorrenza dell’anzianità di servizio (1° luglio 2018) riportata sui cedolini stipendiali risulta essere posteriore; c) in ogni caso, le differenze retributive attribuite agli interessati sarebbero ingiustificatamente inferiori a quelle quantificate nella relazione del Responsabile dell’UOC Affari Generali del Comune di Angri prot. n. 31408 del 6 ottobre 2023 (ove sarebbe riconosciuto anche l’inquadramento nella categoria C3); d) l’amministrazione intimata avrebbe, altresì, pretermesso il riconoscimento dell’anzianità maturata ai fini giuridici nei periodi di servizio con contratto a tempo determinato e, quindi, l’inquadramento nella categoria C3 (a partire dal 16 ottobre 2019, quanto alla posizione di P. V., P. A., C. V., ed a partire dal 23 febbraio 2021, quanto alla posizione di E. A.), che avrebbe procurato una corrispondente maggiorazione degli emolumenti retributivi dovuti.
7. L’intimato Comune di Angri resisteva alle contestazioni attoree, eccependone, oltre all’infondatezza, l’inammissibilità per difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo in ordine alla quantificazione delle differenze stipendiali dovute.
8. Alla camera di consiglio del 13 maggio 2025, il Collegio si riservava di decidere sull’esperito incidente di esecuzione.
9. Venendo ora a scrutinare il gravame proposto dai ricorrenti, l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’amministrazione resistente è accreditabile nei sensi e nei limiti indicati in appresso.
9.1. Al riguardo, giova rammentare che, come già enunciato dalla Sezione (cfr. sent. n. 706 del 22 marzo 2024):
- «L'ottemperanza davanti al giudice amministrativo di sentenze definitive del giudice civile, secondo quanto previsto dall'art. 112, comma 2 lett. c, del cod. proc. amm., può essere richiesta "al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato" e, quindi, per dare esecuzione a specifiche statuizioni rimaste non eseguite e non anche per introdurre nuove questioni di cognizione che sono riservate alla giurisdizione del giudice ordinario. In particolare, con riferimento alla richiesta di pagamento di somme di denaro, per giurisprudenza consolidata, il creditore può certamente agire davanti al giudice amministrativo per l'ottemperanza di una sentenza di condanna, non generica, del giudice civile passata in giudicato. Mentre la sentenza di condanna che non contiene l'esatta determinazione della somma dovuta, costituisce titolo esecutivo solo a condizione che dal complesso delle informazioni rinvenibili nel dispositivo e nella motivazione possa procedersi alla quantificazione con un'operazione meramente matematica. In assenza di tali requisiti, la domanda di esecuzione davanti al giudice amministrativo di una condanna generica, relativa cioè al pagamento di una somma non determinata nel suo ammontare e non determinabile in modo pacifico, risulta inammissibile, trattandosi di sentenza che non costituisce valido titolo esecutivo. Deve, infatti, ritenersi precluso al giudice amministrativo, investito dell'ottemperanza, effettuare nuove valutazioni in fatto e in diritto su questioni che non sono state specificamente dedotte o trattate nel giudizio definito con la sentenza del giudice civile da ottemperare, la cui cognizione, nel caso di perdurante contrasto fra le parti, spetta al giudice ordinario … secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione in materia, la sentenza, con la quale il giudice abbia dichiarato il diritto del lavoratore o dell'assicurato a ottenere spettanze retributive o pensionistiche e abbia condannato il datore di lavoro o l'ente previdenziale al pagamento dei relativi arretrati "nei modi e nella misura di legge" oppure "con la decorrenza di legge", senza precisare in termini monetari l'ammontare del credito complessivo già scaduto o quello dei singoli ratei già maturati, deve essere definita generica e non costituisce valido titolo esecutivo (per difetto del requisito di liquidità del diritto portato dal titolo esecutivo ex art. 474 cod. proc. civ.), qualora la misura della prestazione spettante all'interessato non sia suscettibile di quantificazione mediante semplici operazioni aritmetiche, eseguibili sulla base di elementi di fatto contenuti nella medesima sentenza, e debba essere effettuata per mezzo di ulteriori accertamenti giudiziali, previa acquisizione dei dati istruttori all'uopo necessari, non potendo il creditore, in tal caso, agire in executivis ma dovendo richiedere la liquidazione in un distinto giudizio dinanzi al giudice munito di giurisdizione» (Cons. Stato, sez. VI, 13 maggio 2016, n. 1952);
- «Mentre nell'esecuzione di sentenze del g.a. il giudice dell'ottemperanza può "riempire" gli spazi lasciati vuoti dal giudicato e adottare statuizioni simili a quelle del giudizio di cognizione, non vi è un analogo potere integrativo nel caso di ottemperanza a sentenze del g.o., in quanto il giudice amministrativo dell'esecuzione non è fornito di giurisdizione nella materia oggetto del giudicato: in queste ipotesi, perciò, gli è inibito di arricchire, integrare o specificare il giudicato con una formazione progressiva dello stesso. L'azione del giudice dell'ottemperanza dovrà quindi contenersi nell'ambito di un'attività meramente esecutiva del disposto del g.o., che si pone come limite particolarmente stringente» (Cons. Stato, sez. VII, 8 aprile 2022, n. 2628);
- «In sostanza, la sentenza di condanna generica del giudice civile può costituire titolo esecutivo solo se dal dispositivo e dalla motivazione possa quantificarsi il corrispettivo con una semplice operazione matematica».
9.2. Ora, nella specie, il Tribunale civile di Nocera Inferiore, sez. lav., con la sentenza n. 2061 del 14 dicembre 2022: - ha accertato il diritto dei proponenti, stabilizzati alle dipendenze del Comune di Angri mediante assunzione con contratto a tempo indeterminato, «al riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell’anzianità di servizio maturata nei periodi con contratto a tempo determinato (part-time al 50%) ed in particolare: P. V. dal 16 ottobre 2015 al 30 giugno 2018; E. A. dal 23 febbraio 2017 al 30 giugno 2018; P. A. dal 16 ottobre 2015 al 30 giugno 2018; C. V. dal 16 ottobre 2015 al 30 giugno 2018»; - ha condannato il Comune di Angri «al pagamento delle differenze retributive maturate in conseguenza della maggiore anzianità di servizio, così come riconosciuta, oltre accessori come per legge».
Ebbene, le doglianze circa il mancato computo delle spettanze a titolo di variazioni di orario per passaggio graduale dal part-time al 50% al part-time all’80% fino al tempo pieno, a titolo di reperibilità, indennità di disagio, produttività e lavoro straordinario (cfr. retro, sub n. 6.a), finiscono, senz’altro, per debordare dal rigoroso perimetro di giurisdizione riservato al giudice amministrativo in sede di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c, cod. proc. amm.
Nella misura in cui evocano voci retributive diverse ed ulteriori rispetto a quelle riconosciute dall’amministrazione comunale durante il rapporto di lavoro e riportate nei cedolini stipendiali, così introducendo elementi e circostanze esulanti dal contenuto motivazionale e dispositivo del dictum giurisdizionale azionato e, quindi, interdette alla cognizione del giudice adito in sede di ottemperanza, esse si collocano, infatti, al di fuori di quella progressione economica ‘lineare’, unicamente in relazione alla quale il quantum dovuto a titolo di differenze stipendiali si rende determinabile in via di mera applicazione matematica del criterio enucleato dal giudice ordinario, quale conseguenza automatica dell’anzianità di servizio riconosciuta nei periodi di lavoro part-time a tempo determinato.
10. Per le stesse considerazioni dianzi svolte, la qui proposta domanda di esecuzione è da reputarsi, invece, ammissibile con riferimento alla questione della progressione giuridica ed economica orizzontale (cfr. retro, sub n. 6.b-d).
Ed invero, dacché temporalmente ancorate dalla sentenza del Tribunale civile di Nocera Inferiore, sez. lav., n. 2061 del 14 dicembre 2022 all’anzianità di servizio maturata nei periodi con contratto a tempo determinato (part-time al 50%) – in particolare, dal 16 ottobre 2015 al 30 giugno 2018 per P. V., dal 23 febbraio 2017 al 30 giugno 2018 per E. A., dal 16 ottobre 2015 al 30 giugno 2018 per P. A., dal 16 ottobre 2015 al 30 giugno 2018 C. V. –, le differenze retributive dalla medesima riconosciute ai ricorrenti sono da intendersi agevolmente quantificabili sulla base dell’applicazione dei parametri certi ed oggettivi all’uopo adottati dalla stessa amministrazione resistente. Ed è, d’altronde, proprio ciò che quest’ultima ha fatto – sia pure, come si vedrà, erroneamente – con le determine n. 1463 del 30 dicembre 2024 e n. 1489 del 30 dicembre 2024, a riprova della diretta eseguibilità in parte qua della pronuncia giurisdizionale.
11. In dettaglio, il Segretario Generale del Comune di Angri, nella nota del 4 ottobre 2024, prot. n. 30569, ha precisato che: - «tenendo conto del dispositivo del giudice che condanna il Comune di Angri al pagamento delle differenze retributive maturate in conseguenza della maggior anzianità di servizio così riconosciuta, oltre accessori come per legge, con riferimento ad un periodo di tempo ben definito in sentenza per ogni singolo dipendente, si è considerato, un solo scatto stipendiale, dalla categoria C1 alla C2»; - «la motivazione per la quale è stato preso in considerazione un unico differenziale stipendiale discende dal fatto che in applicazione al CCNL del personale non dirigente del comparto Regioni e autonomie locali dell’11 aprile 2008 e al CCDI parte normativa del Comune di Angri vigente nel periodo in questione, per accedere alla categoria giuridica economica successiva»; - «pertanto per effettuare una progressione economica per anzianità di servizio, nel caso di specie da C1 a C2 (tutti i dipendenti in questione al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo determinato erano stati inquadrati nella categoria giuridica C, posizione economica C1) il lavoratore deve essere in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi e poiché per tutti e quattro i dipendenti il periodo riconosciuto dal Giudice è pari a circa tre anni, gli stessi avrebbero potuto ottenere un'unica progressione economica orizzontale».
Ebbene, ciò è vero nella misura in cui per il biennio 16 ottobre 2015 – 15 ottobre 2017, quanto alla posizione di P. V., P. A., C. V., e per il biennio 23 febbraio 2017 – 22 febbraio 2019, quanto alla posizione di E. A., avrebbe potuto riconoscersi il solo avanzamento dalla categoria C1 (di ingresso in servizio) nella categoria C2. Ma – come fondatamente dedotto dai reclamanti – non può valere in relazione al successivo biennio (16 ottobre 2017 – 15 ottobre 2019 quanto alla posizione di P. V., P. A., C. V. e 23 febbraio 2019 – 22 febbraio 2021 quanto alla posizione di E. A.), al cui scadere il già perfezionato avanzamento nella categoria C2 ha comportato, a cascata, il passaggio alla categoria C3.
Dell’approssimazione e della perplessità dell’operato amministrativo in punto di progressione economica e giuridica è, d’altronde, riprova, da un lato, la circostanza che – in violazione dell’emesso dictum giurisdizionale – i cedolini stipendiali rilasciati ai ricorrenti rechino quale data di assunzione il 1° luglio 2018 e, d’altro lato, la circostanza che il Responsabile dell’UOC Affari Generali del Comune di Angri, nella nota del 6 ottobre 2023, prot. n. 31408, avesse predicato il «riconoscimento giuridico della categoria C3 per tutti e quattro i dipendenti a partire dalla data del 1° gennaio 2021» (oltre ad aver determinato maggiori differenze retributive nell’ordine di € 5.425,90 quanto alla posizione di P. V., P. A., C. V. e nell’ordine di € 3.641,65 quanto alla posizione di E. A.).
12. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, fermo restando il profilo di inammissibilità rilevato retro, sub n. 9, il proposto gravame va accolto nei sensi e nei limiti di cui sopra.
Per l’effetto, va ordinato al Comune di Angri: - di ricostruire la carriera giuridica dei ricorrenti nei sensi dianzi indicati, conformemente alle statuizioni della sentenza del Tribunale civile di Nocera Inferiore, sez. lav., n. 2061 del 14 dicembre 2022, ossia retrodatando la decorrenza dell’anzianità di servizio al momento di stipula del contratto di lavoro a tempo determinato e considerando la progressione orizzontale conseguita fino alla categoria C3; - di ricalcolare le differenze retributive spettanti ai ricorrenti in conseguenza della maggiore anzianità di servizio corrispondente al periodo 16 ottobre 2015 – 30 giugno 2018, quanto alla posizione di P. V., P. A., C. V., ed al periodo 23 febbraio 2017 – 30 giugno 2018, quanto alla posizione di E. A., tenendo conto dell’avanzamento nella categoria C3 dopo lo scadere del biennio 16 ottobre 2015 – 15 ottobre 2017, quanto alla posizione di P. V., P. A., C. V., e del biennio 23 febbraio 2017 – 22 febbraio 2019, quanto alla posizione di E. A.; - di liquidare ai ricorrenti le eventuali ulteriori somme che, all’esito del disposto ricalcolo, risulteranno loro dovute a titolo di differenze retributive.
13. Per il caso di mancato assolvimento dei suindicati incombenti entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, notifica della presente sentenza, il già nominato Commissario ad acta, su apposita istanza di parte, darà corso alle attività esecutive, entro i successivi 60 giorni, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
14. Quanto alle spese relative alla presente fase processuale, appare equo disporne l’integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza):
- in parte dichiara inammissibile e in parte accoglie l’istanza in epigrafe, per l’effetto ordinando al Comune di Angri di eseguire gli incombenti indicati in motivazione nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, notifica della presente decisione;
- nel caso di perdurante inadempimento dell’amministrazione, dispone che il Commissario ad acta provveda a detti incombenti con le modalità e nei termini indicati in motivazione;
- compensa interamente tra le parti le spese di fase.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pierluigi Russo, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere, Estensore
Marcello Polimeno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Olindo Di Popolo | Pierluigi Russo |
IL SEGRETARIO