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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 07/11/2025, n. 2351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2351 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. 6987 / 2022 Ruolo gen. (è riunito RG 1978/21)
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Caporale all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 3.11.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
, e , n.q. esercenti potestà genitoriali sulla minore Parte_1 Parte_2 [...]
, rappresentati e difesi, dall'avv. Giancarlo Campone Persona_1
RICORRENTE
CONTRO
CP_
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avvocatura distrettuale interna
RESISTENTE
OGGETTO: Giudizio ex art 445 bis c.p.c.
Con ricorso depositato in data 27/10/2022 i ricorrenti, premettendo di aver presentato domanda amministrativa per il riconoscimento di requisiti invalidanti e di essersi inutilmente esaurito l'iter procedimentale e l'accertamento tecnico preventivo, contestarono il giudizio reso dal consulente e chiesero, previo espletamento di nuova CTU, accertare e dichiarare che lo stato patologico e psicofisico della sig.ra era tale da integrare i presupposti per la concessione della indennità Controparte_2 di frequenza ex art. 1 l. n. 289/90 e per l'effetto riconoscerne il diritto al beneficio con decorrenza dalla CP_ domanda amministrativa;
instauratosi il contraddittorio l' si costituì in giudizio concludendo per il rigetto del ricorso;
la causa veniva trattata nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ed oggi, previa acquisizione del fascicolo dell'accertamento tecnico preventivo è stata decisa con la presente sentenza in CP_ seguito al deposito di note scritte da parte del procuratore dell'
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda non può essere accolta;
L'indennità di frequenza può essere riconosciuta ai minori che abbiano “difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età” ed ai minori, riconosciuti invalidi, che frequentino, tra le altre , scuole pubbliche o private al fine del loro “reinserimento sociale” (cfr art 1 legge 289/1990)
1 La consulenza medica espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo riteneva l'infondatezza della pretesa azionata escludendo la sussistenza del requisito sanitario al fine dell'ottenimento del beneficio evidenziando l'insussistenza di persistenti difficoltà nello svolgimento di compiti e funzioni proprie dell'età ed il buon inserimento sociale nonostante alcune difficoltà nell'apprendimento (cfr CTU in atti )
Le considerazioni del CTU appaiono confermate anche dalla documentazione allegata dai ricorrenti con le note le note di trattazione scritta del 21.11.23 nella quale si da atto, tra le altre, che CP_2
era fortemente gratificata da un ambiente scolastico inclusivo, non necessitava di guida nella
[...] gestione del materiale scolastico né di assistente all'autonomia e che seguiva la medesima progettazione scolastica prevista per gli altri alunni;
Ritenuta pertanto la condivisibilità dell'anzidetta relazione -in quanto adeguatamente motivata ed immune da errori sul piano logico giuridico- e rilevato che anche la successiva documentazione allegata in giudizio non attesta effettivo peggioramento delle condizioni di salute già valutate non è stato ritenuto opportuno rinnovare le operazioni peritali in questa sede;
Spese di lite compensate tra le parti tenendo conto in ogni caso della controvertibilità dei giudizi medici
CP_ Spese di CTU della fase di ATP a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere così provvede:
Rigetta il ricorso e compensa le spese di lite tra le parti
CP_ Pone le spese di CTU della fase di ATP (rg 1978/21) a carico dell' che liquida in favore del medico designato dott.ssa in euro 290,00 per compensi oltre accessori di legge Persona_2
Santa Maria Capua Vetere,07/11/2025
Il giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale
2
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Caporale all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 3.11.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
, e , n.q. esercenti potestà genitoriali sulla minore Parte_1 Parte_2 [...]
, rappresentati e difesi, dall'avv. Giancarlo Campone Persona_1
RICORRENTE
CONTRO
CP_
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avvocatura distrettuale interna
RESISTENTE
OGGETTO: Giudizio ex art 445 bis c.p.c.
Con ricorso depositato in data 27/10/2022 i ricorrenti, premettendo di aver presentato domanda amministrativa per il riconoscimento di requisiti invalidanti e di essersi inutilmente esaurito l'iter procedimentale e l'accertamento tecnico preventivo, contestarono il giudizio reso dal consulente e chiesero, previo espletamento di nuova CTU, accertare e dichiarare che lo stato patologico e psicofisico della sig.ra era tale da integrare i presupposti per la concessione della indennità Controparte_2 di frequenza ex art. 1 l. n. 289/90 e per l'effetto riconoscerne il diritto al beneficio con decorrenza dalla CP_ domanda amministrativa;
instauratosi il contraddittorio l' si costituì in giudizio concludendo per il rigetto del ricorso;
la causa veniva trattata nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ed oggi, previa acquisizione del fascicolo dell'accertamento tecnico preventivo è stata decisa con la presente sentenza in CP_ seguito al deposito di note scritte da parte del procuratore dell'
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda non può essere accolta;
L'indennità di frequenza può essere riconosciuta ai minori che abbiano “difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età” ed ai minori, riconosciuti invalidi, che frequentino, tra le altre , scuole pubbliche o private al fine del loro “reinserimento sociale” (cfr art 1 legge 289/1990)
1 La consulenza medica espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo riteneva l'infondatezza della pretesa azionata escludendo la sussistenza del requisito sanitario al fine dell'ottenimento del beneficio evidenziando l'insussistenza di persistenti difficoltà nello svolgimento di compiti e funzioni proprie dell'età ed il buon inserimento sociale nonostante alcune difficoltà nell'apprendimento (cfr CTU in atti )
Le considerazioni del CTU appaiono confermate anche dalla documentazione allegata dai ricorrenti con le note le note di trattazione scritta del 21.11.23 nella quale si da atto, tra le altre, che CP_2
era fortemente gratificata da un ambiente scolastico inclusivo, non necessitava di guida nella
[...] gestione del materiale scolastico né di assistente all'autonomia e che seguiva la medesima progettazione scolastica prevista per gli altri alunni;
Ritenuta pertanto la condivisibilità dell'anzidetta relazione -in quanto adeguatamente motivata ed immune da errori sul piano logico giuridico- e rilevato che anche la successiva documentazione allegata in giudizio non attesta effettivo peggioramento delle condizioni di salute già valutate non è stato ritenuto opportuno rinnovare le operazioni peritali in questa sede;
Spese di lite compensate tra le parti tenendo conto in ogni caso della controvertibilità dei giudizi medici
CP_ Spese di CTU della fase di ATP a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere così provvede:
Rigetta il ricorso e compensa le spese di lite tra le parti
CP_ Pone le spese di CTU della fase di ATP (rg 1978/21) a carico dell' che liquida in favore del medico designato dott.ssa in euro 290,00 per compensi oltre accessori di legge Persona_2
Santa Maria Capua Vetere,07/11/2025
Il giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale
2