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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 23/09/2025, n. 1157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1157 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N.RG. 3167/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3167 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023
Sezione Lavoro e vertente tra:
CF: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. DANIELE MARONGIU, presso il cui studio in Montefiascone, via delle
Croce n. 30, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti ricorrente
e
Controparte_1
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro
[...] tempore, rappresentati e difesi dal funzionario Avv. MARIA GRASSI ex art. 417 bis c.p.c. ed elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato resistente nonché nei confronti di
, in persona Controparte_2 del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difesa dall'Avv. GINO
MADONIA
1 FATTO
Con ricorso ritualmente notificato alle parti convenute indicate in epigrafe,
[...]
- appartenente al personale ATA della Scuola ed assunto a tempo Parte_1 indeterminato dall'1/09/2016, attualmente in servizio presso l'Istituto Superiore
“Angelo Frammartino” di Monterotondo – ha dedotto di essere stato impiegato presso scuole statali pubbliche, anteriormente all'immissione in ruolo, in virtù di reiterati contratti a termine a partire dall'anno scolastico 2000/2002 ed ha azionato il proprio diritto alla corretta ricostruzione della carriera, chiedendo il riconoscimento dell'intero servizio pre-ruolo prestato e del corrispondente trattamento economico, con condanna del a corrispondergli le relative differenze retributive ed a regolarizzare la CP_1 propria posizione contributiva presso l'ente previdenziale.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto che l'Amministrazione convenuta, in sede di ricostruzione della carriera, ha applicato le disposizioni di cui agli artt. 569 e
570 D.lgs. 297/1994 e art. 4 c. 3 L. 399/1988, norme contrastanti con il divieto di discriminazione sancito dalla normativa europea (come interpretata dalla Corte di giustizia UE) e in particolare con la clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla
Direttiva 1999/70/CE.
Ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ Accertare e dichiarare, per le casuali di cui alla narrativa, previo eventuale annullamento e/o disapplicazione del decreto di ricostruzione della carriera prot. N. 2121 del 18.04.2019 emesso dalla parte resistente, il diritto del sig. ricostruzione integrale Parte_2 della carriera mediante il conteggio di tutti gli anni di pre-ruolo da egli prestati in favore del , ut supra, in persona del proprio legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore; ordinare, per l'effetto, a detta parte resistente, nonché agli Uffici Periferici competenti, ut supra, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, di provvedere a riconoscere, per intero, sia ai fini giuridici che economici, tutti gli anni di servizio (pre-ruolo) svolti dal ricorrente prima dell'immissione in ruolo e quindi prima della sua assunzione a tempo indeterminato con ordine di regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente nei confronti dell' ex gestione separata;
condannare, per l'effetto, il CP_2 CP_3
nonché i relativi Uffici ut supra, in Controparte_1 CP_4 persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore a corrispondere in favore della
2 parte ricorrente le differenze retributive che risulteranno dovute, maturate anno per anno, in applicazione dei CCNL di settore via via succedutisi, e maturande, oltre alla maggior somma fra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, nonché a collocare la medesima parte ricorrente nella fascia retributiva che risulterà di competenza;
adottare ogni ulteriore provvedimento connesso e/o consequenziale;
con vittoria di spese e del compenso professionale del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito, avv. Daniele Marongiu, il quale si dichiara sin da ora antistatario.
Il convenuto, costituitosi in giudizio, ha eccepito il proprio difetto di CP_1 legittimazione passiva, sostenendo comunque, nel merito, l'infondatezza delle avverse pretese ed eccependo, in subordine, la prescrizione quinquennale delle differenze retributive maturate anteriormente al quinquennio che ha preceduto il deposito del ricorso introduttivo del giudizio, nonché la non valutabilità dell'anno 2013 ex Dpr
122/2013.
Si è costituito in giudizio anche l' – litisconsorte necessario rispetto alla domanda CP_2 di regolarizzazione contributiva (Cass., ord. 8956 del 14 maggio 2020) - chiedendo la condanna del datore di lavoro al pagamento, sulle differenze retributive eventualmente riconosciute, dei contributi, delle sanzioni e degli interessi dovuti per legge, nei limiti della prescrizione quinquennale.
La causa, istruita mediante le produzioni documentali delle parti, è stata discussa all'odierna udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., e viene quindi decisa mediante la presente sentenza.
DIRITTO
In via preliminare, deve respingersi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva/difetto di integrità del contraddittorio sollevata dal convenuto, per CP_1 essere la competenza relativa alla ricostruzione di carriera del personale scolastico attualmente attribuita alla Istituzioni scolastiche, dotate di autonoma personalità giuridica, e non all'Amministrazione centrale.
Cont A tal fine, il ha richiamato l'art. 14, comma 1, del D.P.R. 275/99, ai sensi del quale “a decorrere dal 1° settembre 2000 alle istituzioni scolastiche sono attribuite le funzioni già di competenza dell'amministrazione centrale e periferica relative alla
3 carriera scolastica e al rapporto con gli alunni, all'amministrazione e alla gestione del patrimonio e delle risorse e allo stato giuridico ed economico del personale non riservate, in base all'articolo 15 o ad altre specifiche disposizioni, all'amministrazione centrale e periferica”).
Peraltro, come chiarito dalla giurisprudenza, anche dopo l'attribuzione di personalità giuridica alle singole istituzioni scolastiche statali, e pur in presenza del trasferimento ad esse di funzioni già di competenza dell'amministrazione centrale e 2 periferica (cfr. art. 14 del d.P.R. n. 275/1999), il personale della scuola si trova in rapporto organico con l'amministrazione della pubblica istruzione dello Stato, con la conseguenza che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la sola legittimazione passiva del , mentre difetta la legittimazione passiva del singolo (cfr., ex CP_1 CP_2 plurimis, Cass. n. 20430/2012; Cass. n. 6372/2011; Cass. n. 21726/2010; Cass. n.
20521/2008).
Nel merito, come sopra osservato, il ricorrente lamenta il mancato integrale riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata durante il periodo di “precariato”, invocando il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato sancito dalla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del
28/06/1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato.
I fatti di causa sono sostanzialmente pacifici.
Il convenuto, infatti, nulla ha contestato in merito alla documentazione CP_1 prodotta dalla parte ricorrente ed alle allegazioni contenute in ricorso circa le modalità di svolgimento del rapporto lavorativo.
Può quindi ritenersi dimostrato che il ricorrente ha prestato attività lavorativa in regime di c.d. “pre-ruolo”, mediante la stipula di plurimi contratti a tempo determinato.
È altrettanto pacifico che l'anzianità di servizio maturata durante il periodo di
“precariato” sia stata riconosciuta alla ricorrente solo in parte.
Va infatti considerato che la disciplina interna relativa all'inquadramento del personale della scuola docente e non docente c.d. “non di ruolo” non contempla nel corso del periodo di precariato un'anzianità normativa ed economica corrispondente all'integrale servizio. Essa, inoltre, prevede che al momento di immissione in ruolo il riconoscimento
4 del servizio prestato prima della nomina sia riconosciuto in misura solo parziale e comunque inferiore a quella effettiva.
Le disposizioni di riferimento, con riguardo al personale ATA, sono le seguenti:
- l'art. 569 D.lgs. 297/1994 in base al quale “al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29”;
- l'art. 570 D.lgs. 297/1994, intitolato “periodi di servizio utili al riconoscimento”, il quale stabilisce, al comma 1, che “ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio, effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento”;
- l'art. 4 c. 3 L. 399/1988, intitolato “inquadramento economico, passaggi di qualifica funzionale”, ai sensi del quale “al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali”.
Ciò posto, per la risoluzione della controversia occorre accertare se la normativa nazionale si ponga in contrasto con quella europea e, in particolare, con il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato ed a tempo indeterminato comparabili, sancito dalla clausola 4 dell'Accordo quadro di cui alla Direttiva
1999/70/CE.
Orbene, non c'è dubbio che le norme sopra citate determinino, a carico dei lavoratori a termine, un'evidente disparità di trattamento rispetto ai dipendenti appartenenti al
5 personale di ruolo. A differenza di quanto accade per i lavoratori assunti a tempo determinato, difatti, per i dipendenti di ruolo l'anzianità di servizio è determinata computando integralmente il periodo di servizio svolto.
Questa disparità è – ad avviso del giudicante– in contrasto con quanto prevede la clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla
Direttiva 1999/70/CE. La citata clausola, intitolata “principio di non discriminazione”, così recita: “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Sulla questione, ripetutamente affrontata dalla giurisprudenza nazionale e europea, è intervenuta di recente la Suprema Corte, con la sentenza n. 31150/2019, la quale ha affermato il principio secondo cui “il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 569, relativo al riconoscimento dei servizi pre-ruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e
CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato” (cfr. Cass. 31150/2019).
In particolare, la Suprema Corte ha precisato che l'applicabilità della clausola 4 dell'Accordo quadro di cui alla Direttiva 1999/70/CE “non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perché la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poiché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini
6 dell'anzianità di servizio (cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 Rosado
Santana punto 43; Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-
305/11, ed altri, punto 36)” (cfr. Cass. 31150/2019). Per_1
Ciò posto, i giudici di legittimità hanno evidenziato come la clausola 4 dell'Accordo quadro di cui alla Direttiva 1999/70/CE sia stata più volte oggetto di interpretazione da parte della Corte di Giustizia, la quale ha evidenziato che:
“a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia
15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del;
Persona_2
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana);
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato
(oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42);
c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-
177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla
7 natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, Persona_3 punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di
Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C-393/11,
Bertazzi);
e) la clausola 4 "osta ad una normativa nazionale,... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive.... Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere" (Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C305/11, Valenza e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14 Bertazzi)” (cfr. Cass.
31150/2019).
Tali principi non sono stati smentiti dalla sentenza della Corte di Giustizia del
20/09/2018, nella causa C-466/17, Con tale pronuncia, infatti, i giudici europei, Per_4 pur statuendo che la clausola 4 dell'Accordo Quadro, in linea di principio, non osta ad una normativa, quale quella dettata dal D.lgs. 297/1994, art. 485 (a mente del quale “il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo”), che "ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi", hanno tuttavia dichiarato di porsi in continuità con la propria giurisprudenza con riferimento alla nozione di ragione oggettiva e al carattere non decisivo delle diverse forme di reclutamento e della natura temporanea del rapporto.
8 La lettura della sentenza della Corte di Giustizia del 20/09/2018, nella causa C-466/17,
deve pertanto essere complessiva, sicché non possono essere svalutati gli Per_4 argomenti della non decisività della diversa forma di reclutamento, della natura temporanea del rapporto e della necessità che la disparità di trattamento sia giustificata da "elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi", che "possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato...o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro".
In quest'ottica, le ragioni valorizzate dalla Corte di Giustizia nella pronuncia cd. Motter restano circoscritte alla ricostruzione della carriera del personale docente, considerato, peraltro, che solo per il personale docente il mancato riconoscimento integrale del servizio scolastico svolto trova compensazione nella finzione della equiparazione ad anno pieno dei servizi superiori a 180 giorni ex art. 489 Dlgs 297/1994. Di tale fictio iuris non può invece giovarsi il personale tecnico, amministrativo e ausiliario, nei cui confronti si applica l'art. 569 L. 297/1994 senza correttivi di favore, con la conseguenza che resta alla radice esclusa ogni possibilità di "discriminazione alla rovescia".
Con riferimento al personale ATA va dunque esclusa la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento quanto alla valutazione dell'anzianità di servizio, tenuto conto della totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dagli assunti a tempo determinato e dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli e dell'insussistenza di una finalità di politica sociale giustificatrice (cfr. Cass.
31150/2019).
Ne deriva che va disapplicata la norma di diritto interno che prevede l'abbattimento dell'anzianità riconoscibile dopo l'immissione in ruolo, stante l'efficacia diretta della clausola 4 dell'accordo quadro.
Nel caso di specie, dal 24/03/2003 al 30/06/2015, il ricorrente ha prestato servizio alle dipendenze dell'amministrazione convenuta in virtù di plurimi contratti a tempo determinato, come risultante dai contratti di lavoro, dai certificati di servizio e dal decreto di ricostruzione di carriera versati in atti (docc. 7, 8 e 9).
9 Ebbene, in sede di ricostruzione della carriera, a fronte di un effettivo periodo di servizio pre-ruolo pari ad anni 7, mesi 7 e giorni 11, è stata riconosciuta al ricorrente la seguente anzianità:
- anni 6, mesi 2, giorni 26 ai fini giuridici ed economici;
- anni 1, mesi 1, giorni 15 ai soli fini economici.
Dunque, secondo la normativa interna, ovvero in base al combinato disposto degli artt.569 e 570 D.lgs. 297/1994, la sua anzianità di servizio è risultata inferiore rispetto a quella calcolata secondo i criteri valevoli per l'assunto a tempo indeterminato, calcolando per intero tutti i periodi di servizio effettivo.
La rilevata disparità di trattamento e la conseguente contrarietà della normativa nazionale ai principi desumibili dalla Direttiva1999/70/CE, come interpretata dalla
Corte di Giustizia, conducono pertanto all'accoglimento del ricorso.
Ne deriva il diritto di parte ricorrente al pieno riconoscimento dei periodi di servizio prestati in esecuzione di tutti i contratti a termine stipulati con l'amministrazione scolastica resistente dal 24/03/2003 al 30/06/2015, ai fini giuridici ed economici, nei limiti di quanto non valutato e non corrisposto all'atto dell'immissione in ruolo.
Alle somme dovute devono essere aggiunti gli interessi e la rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo tra loro non cumulati, trattandosi di credito afferente a rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione.
Il diritto alle differenze retributive arretrate va tuttavia circoscritto nei limiti della prescrizione quinquennale, come eccepito dal convenuto, interrotta solo dalla CP_1 proposizione dell'azione giudiziale (12.06.2023).
Sullo specifico tema della prescrizione è di recente intervenuta la Corte di cassazione, chiarendo che il diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio è insuscettibile di prescrizione, potendo invece prescriversi solo i diritti che su di essa si fondano (Sez.
Lav., ordinanza n. 2232 del 30/01/2020).
È utile riportare per esteso le motivazioni dell'ordinanza citata: “2.1. questa Corte ha già da tempo fissato, con plurimi precedenti, un principio generale che, seppure dettato con riferimento al rapporto di lavoro privato, non può non valere, dopo la contrattualizzazione, anche per l'impiego pubblico e quindi per il lavoro scolastico;
10
2.2. l'anzianità di servizio non è uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva, agli scatti di anzianità (cfr. Cass., Sez. Un., 28 luglio 1986, n. 4812 cui adde, ex plurimis, Cass. 19 gennaio 1990, n. 281; Cass. 8 gennaio 1991, n. 71; Cass. 19 gennaio 1999, n.
477; Cass. 23 maggio 2003, n. 8228; Cass. 22 agosto 2003, n. 12354; Cass. 1 settembre
2003, n. 12756; Cass. 27 febbraio 2004, n. 4076; Cass. 12 maggio 2004, n. 9060; Cass.
17 luglio 2007, n. 15893; Cass. 21 luglio 2009, n. 16958; Cass. 17 luglio 2007, n.
15893) e pertanto, nella fattispecie, del diritto ad una predeterminata progressione economica per effetto del riconoscimento dell'anzianità nel servizio di ruolo svolto quale docente di scuola materna;
2.3. essa, pertanto, non può essere oggetto di atti di disposizione, traslativi o abdicativi
(v. le citate Cass., Sez. Un., n. 4812/1986, Cass. n. 281/1999, Cass. n. 477/1999 e Cass.
n. 12756/2003 nonchè la più recente Cass. 26 aprile 2018, n. 10131);
2.4. è insuscettibile di un'autonoma prescrizione – distinta, in quanto tale, da quella dei diritti, a contenuto patrimoniale, che su di essa si fondano (posto che “non esiste… un diritto all'anzianità di ignoto contenuto autonomamente prescrivibile, ma esiste una anzianità, che costituisce presupposto di fatto per l'attribuzione di alcuni diritti, questi sì soggetti a prescrizione secondo il regime loro proprio” – cfr. Cass. 27 maggio 1986,
n. 3559 -);
2.5. ne consegue, più specificamente, che il diritto alla progressione economica (e così, nel caso qui in esame, alle differenze retributive per effetto dell'inquadramento nella fascia stipendiale corrispondente al riconoscimento dell'anzianità di servizio di ruolo nella scuola materna richiamandosi, al riguardo, l'orientamento costituito da Cass.,
Sez. Un., 6 maggio 2016, n. 9144 e le successive conformi Cass. 4 ottobre 2016, n.
19779; Cass. 12 aprile 2017, n. 9397; Cass. 5 aprile 2018, n. 8448; Cass. 19 novembre
2018, n. 29791 -), sia pur prescritto con riferimento ad un dato scatto di anzianità, non preclude il conseguimento degli scatti successivi che “debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto” (cfr. Cass. 22 agosto
11 1991, n. 9022; Cass. 5 gennaio 1993, n. 36; Cass. 24 settembre 1996, n. 8430; Cass. n.
4076/2004 cit.; Cass. n. 15893/2007 cit.; Cass. n. 16958/2009 cit.);
2.6. l'anzianità di servizio, dunque, può essere oggetto di verifica giudiziale senza termine di tempo purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire che va valutato in ordine alla azionabilità dei singoli diritti di cui la prima costituisce il presupposto di fatto: da ciò deriva che l'effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione;
2.7. in particolare il diritto ad una diversa fascia retributiva ha natura autonoma e si estingue se non viene fatto valere entro il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c., n. 4, ma poiché l'anzianità di servizio può essere sempre fatta valere, se il lavoratore, prescrittosi il diritto ad una differenza retributiva maturata prima del quinquennio, agisca per ottenere l'attribuzione degli aumenti successivi, questi devono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturatosi ma non più dovuto per effetto dell'intervenuta prescrizione, fosse stato corrisposto;
2.8. di riflesso il datore di lavoro può opporre al lavoratore che faccia valere il proprio diritto agli aumenti contrattuali di anzianità, la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti”.
Alla luce delle esposte considerazioni, va pertanto affermato il diritto del ricorrente, previa disapplicazione della normativa nazionale in materia, a vedersi ricostruita la carriera considerando integralmente tutti i periodi svolti con contratto di lavoro a tempo determinato e a percepire le differenze retributive maturate in virtù del suddetto nuovo riconoscimento con decorrenza dal 12.06.2018 (essendo prescritte le differenze relative al periodo precedente), oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti di legge, restando assorbita ogni altra questione.
Cont Infine, il deve essere condannato a regolarizzare la posizione contributiva e previdenziale del ricorrente conseguente alle differenze di retribuzione riconosciute.
12 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico dell'amministrazione convenuta nella misura indicata in dispositivo e liquidata ai sensi del DM 55/2014, con opportuna diminuzione dei valori medi tenuto conto della appartenenza della presente controversia ad un filone di cause seriali e con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
La peculiare posizione processuale dell' consente invece la compensazione CP_2
Cont integrale delle spese di lite tra il e l' . Controparte_6
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
- accerta e dichiara il diritto di a vedersi ricostruita la carriera Parte_1 considerando integralmente, ai fini giuridici ed economici, tutti i periodi svolti con contratto di lavoro a tempo determinato;
Cont
- per l'effetto, condanna il a provvedere alla ricostruzione della carriera del ricorrente nei termini di cui al capo che precede e a corrispondergli le differenze retributive maturate in virtù del nuovo inquadramento conseguente alla ricostruzione a decorrere dal 12/06/2018, oltre interessi e rivalutazione, tra loro non cumulati, dal dovuto al soddisfo;
Cont
- condanna il alla regolarizzazione della posizione contributiva del ricorrente, nei limiti della prescrizione quinquennale;
Cont
- condanna il a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi
€3.689,00 oltre rimborso spese generali 15%, Cpa e Iva come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- compensa le spese di lite con l' . CP_2
Tivoli, 23/09/2025
Il Giudice
Giorgia Busoli
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3167 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023
Sezione Lavoro e vertente tra:
CF: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. DANIELE MARONGIU, presso il cui studio in Montefiascone, via delle
Croce n. 30, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti ricorrente
e
Controparte_1
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro
[...] tempore, rappresentati e difesi dal funzionario Avv. MARIA GRASSI ex art. 417 bis c.p.c. ed elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato resistente nonché nei confronti di
, in persona Controparte_2 del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difesa dall'Avv. GINO
MADONIA
1 FATTO
Con ricorso ritualmente notificato alle parti convenute indicate in epigrafe,
[...]
- appartenente al personale ATA della Scuola ed assunto a tempo Parte_1 indeterminato dall'1/09/2016, attualmente in servizio presso l'Istituto Superiore
“Angelo Frammartino” di Monterotondo – ha dedotto di essere stato impiegato presso scuole statali pubbliche, anteriormente all'immissione in ruolo, in virtù di reiterati contratti a termine a partire dall'anno scolastico 2000/2002 ed ha azionato il proprio diritto alla corretta ricostruzione della carriera, chiedendo il riconoscimento dell'intero servizio pre-ruolo prestato e del corrispondente trattamento economico, con condanna del a corrispondergli le relative differenze retributive ed a regolarizzare la CP_1 propria posizione contributiva presso l'ente previdenziale.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto che l'Amministrazione convenuta, in sede di ricostruzione della carriera, ha applicato le disposizioni di cui agli artt. 569 e
570 D.lgs. 297/1994 e art. 4 c. 3 L. 399/1988, norme contrastanti con il divieto di discriminazione sancito dalla normativa europea (come interpretata dalla Corte di giustizia UE) e in particolare con la clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla
Direttiva 1999/70/CE.
Ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ Accertare e dichiarare, per le casuali di cui alla narrativa, previo eventuale annullamento e/o disapplicazione del decreto di ricostruzione della carriera prot. N. 2121 del 18.04.2019 emesso dalla parte resistente, il diritto del sig. ricostruzione integrale Parte_2 della carriera mediante il conteggio di tutti gli anni di pre-ruolo da egli prestati in favore del , ut supra, in persona del proprio legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore; ordinare, per l'effetto, a detta parte resistente, nonché agli Uffici Periferici competenti, ut supra, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, di provvedere a riconoscere, per intero, sia ai fini giuridici che economici, tutti gli anni di servizio (pre-ruolo) svolti dal ricorrente prima dell'immissione in ruolo e quindi prima della sua assunzione a tempo indeterminato con ordine di regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente nei confronti dell' ex gestione separata;
condannare, per l'effetto, il CP_2 CP_3
nonché i relativi Uffici ut supra, in Controparte_1 CP_4 persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore a corrispondere in favore della
2 parte ricorrente le differenze retributive che risulteranno dovute, maturate anno per anno, in applicazione dei CCNL di settore via via succedutisi, e maturande, oltre alla maggior somma fra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, nonché a collocare la medesima parte ricorrente nella fascia retributiva che risulterà di competenza;
adottare ogni ulteriore provvedimento connesso e/o consequenziale;
con vittoria di spese e del compenso professionale del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito, avv. Daniele Marongiu, il quale si dichiara sin da ora antistatario.
Il convenuto, costituitosi in giudizio, ha eccepito il proprio difetto di CP_1 legittimazione passiva, sostenendo comunque, nel merito, l'infondatezza delle avverse pretese ed eccependo, in subordine, la prescrizione quinquennale delle differenze retributive maturate anteriormente al quinquennio che ha preceduto il deposito del ricorso introduttivo del giudizio, nonché la non valutabilità dell'anno 2013 ex Dpr
122/2013.
Si è costituito in giudizio anche l' – litisconsorte necessario rispetto alla domanda CP_2 di regolarizzazione contributiva (Cass., ord. 8956 del 14 maggio 2020) - chiedendo la condanna del datore di lavoro al pagamento, sulle differenze retributive eventualmente riconosciute, dei contributi, delle sanzioni e degli interessi dovuti per legge, nei limiti della prescrizione quinquennale.
La causa, istruita mediante le produzioni documentali delle parti, è stata discussa all'odierna udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., e viene quindi decisa mediante la presente sentenza.
DIRITTO
In via preliminare, deve respingersi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva/difetto di integrità del contraddittorio sollevata dal convenuto, per CP_1 essere la competenza relativa alla ricostruzione di carriera del personale scolastico attualmente attribuita alla Istituzioni scolastiche, dotate di autonoma personalità giuridica, e non all'Amministrazione centrale.
Cont A tal fine, il ha richiamato l'art. 14, comma 1, del D.P.R. 275/99, ai sensi del quale “a decorrere dal 1° settembre 2000 alle istituzioni scolastiche sono attribuite le funzioni già di competenza dell'amministrazione centrale e periferica relative alla
3 carriera scolastica e al rapporto con gli alunni, all'amministrazione e alla gestione del patrimonio e delle risorse e allo stato giuridico ed economico del personale non riservate, in base all'articolo 15 o ad altre specifiche disposizioni, all'amministrazione centrale e periferica”).
Peraltro, come chiarito dalla giurisprudenza, anche dopo l'attribuzione di personalità giuridica alle singole istituzioni scolastiche statali, e pur in presenza del trasferimento ad esse di funzioni già di competenza dell'amministrazione centrale e 2 periferica (cfr. art. 14 del d.P.R. n. 275/1999), il personale della scuola si trova in rapporto organico con l'amministrazione della pubblica istruzione dello Stato, con la conseguenza che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la sola legittimazione passiva del , mentre difetta la legittimazione passiva del singolo (cfr., ex CP_1 CP_2 plurimis, Cass. n. 20430/2012; Cass. n. 6372/2011; Cass. n. 21726/2010; Cass. n.
20521/2008).
Nel merito, come sopra osservato, il ricorrente lamenta il mancato integrale riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata durante il periodo di “precariato”, invocando il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato sancito dalla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del
28/06/1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato.
I fatti di causa sono sostanzialmente pacifici.
Il convenuto, infatti, nulla ha contestato in merito alla documentazione CP_1 prodotta dalla parte ricorrente ed alle allegazioni contenute in ricorso circa le modalità di svolgimento del rapporto lavorativo.
Può quindi ritenersi dimostrato che il ricorrente ha prestato attività lavorativa in regime di c.d. “pre-ruolo”, mediante la stipula di plurimi contratti a tempo determinato.
È altrettanto pacifico che l'anzianità di servizio maturata durante il periodo di
“precariato” sia stata riconosciuta alla ricorrente solo in parte.
Va infatti considerato che la disciplina interna relativa all'inquadramento del personale della scuola docente e non docente c.d. “non di ruolo” non contempla nel corso del periodo di precariato un'anzianità normativa ed economica corrispondente all'integrale servizio. Essa, inoltre, prevede che al momento di immissione in ruolo il riconoscimento
4 del servizio prestato prima della nomina sia riconosciuto in misura solo parziale e comunque inferiore a quella effettiva.
Le disposizioni di riferimento, con riguardo al personale ATA, sono le seguenti:
- l'art. 569 D.lgs. 297/1994 in base al quale “al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29”;
- l'art. 570 D.lgs. 297/1994, intitolato “periodi di servizio utili al riconoscimento”, il quale stabilisce, al comma 1, che “ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio, effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento”;
- l'art. 4 c. 3 L. 399/1988, intitolato “inquadramento economico, passaggi di qualifica funzionale”, ai sensi del quale “al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali”.
Ciò posto, per la risoluzione della controversia occorre accertare se la normativa nazionale si ponga in contrasto con quella europea e, in particolare, con il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato ed a tempo indeterminato comparabili, sancito dalla clausola 4 dell'Accordo quadro di cui alla Direttiva
1999/70/CE.
Orbene, non c'è dubbio che le norme sopra citate determinino, a carico dei lavoratori a termine, un'evidente disparità di trattamento rispetto ai dipendenti appartenenti al
5 personale di ruolo. A differenza di quanto accade per i lavoratori assunti a tempo determinato, difatti, per i dipendenti di ruolo l'anzianità di servizio è determinata computando integralmente il periodo di servizio svolto.
Questa disparità è – ad avviso del giudicante– in contrasto con quanto prevede la clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla
Direttiva 1999/70/CE. La citata clausola, intitolata “principio di non discriminazione”, così recita: “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Sulla questione, ripetutamente affrontata dalla giurisprudenza nazionale e europea, è intervenuta di recente la Suprema Corte, con la sentenza n. 31150/2019, la quale ha affermato il principio secondo cui “il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 569, relativo al riconoscimento dei servizi pre-ruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e
CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato” (cfr. Cass. 31150/2019).
In particolare, la Suprema Corte ha precisato che l'applicabilità della clausola 4 dell'Accordo quadro di cui alla Direttiva 1999/70/CE “non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perché la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poiché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini
6 dell'anzianità di servizio (cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 Rosado
Santana punto 43; Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-
305/11, ed altri, punto 36)” (cfr. Cass. 31150/2019). Per_1
Ciò posto, i giudici di legittimità hanno evidenziato come la clausola 4 dell'Accordo quadro di cui alla Direttiva 1999/70/CE sia stata più volte oggetto di interpretazione da parte della Corte di Giustizia, la quale ha evidenziato che:
“a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia
15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del;
Persona_2
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana);
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato
(oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42);
c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-
177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla
7 natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, Persona_3 punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di
Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C-393/11,
Bertazzi);
e) la clausola 4 "osta ad una normativa nazionale,... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive.... Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere" (Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C305/11, Valenza e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14 Bertazzi)” (cfr. Cass.
31150/2019).
Tali principi non sono stati smentiti dalla sentenza della Corte di Giustizia del
20/09/2018, nella causa C-466/17, Con tale pronuncia, infatti, i giudici europei, Per_4 pur statuendo che la clausola 4 dell'Accordo Quadro, in linea di principio, non osta ad una normativa, quale quella dettata dal D.lgs. 297/1994, art. 485 (a mente del quale “il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo”), che "ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi", hanno tuttavia dichiarato di porsi in continuità con la propria giurisprudenza con riferimento alla nozione di ragione oggettiva e al carattere non decisivo delle diverse forme di reclutamento e della natura temporanea del rapporto.
8 La lettura della sentenza della Corte di Giustizia del 20/09/2018, nella causa C-466/17,
deve pertanto essere complessiva, sicché non possono essere svalutati gli Per_4 argomenti della non decisività della diversa forma di reclutamento, della natura temporanea del rapporto e della necessità che la disparità di trattamento sia giustificata da "elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi", che "possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato...o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro".
In quest'ottica, le ragioni valorizzate dalla Corte di Giustizia nella pronuncia cd. Motter restano circoscritte alla ricostruzione della carriera del personale docente, considerato, peraltro, che solo per il personale docente il mancato riconoscimento integrale del servizio scolastico svolto trova compensazione nella finzione della equiparazione ad anno pieno dei servizi superiori a 180 giorni ex art. 489 Dlgs 297/1994. Di tale fictio iuris non può invece giovarsi il personale tecnico, amministrativo e ausiliario, nei cui confronti si applica l'art. 569 L. 297/1994 senza correttivi di favore, con la conseguenza che resta alla radice esclusa ogni possibilità di "discriminazione alla rovescia".
Con riferimento al personale ATA va dunque esclusa la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento quanto alla valutazione dell'anzianità di servizio, tenuto conto della totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dagli assunti a tempo determinato e dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli e dell'insussistenza di una finalità di politica sociale giustificatrice (cfr. Cass.
31150/2019).
Ne deriva che va disapplicata la norma di diritto interno che prevede l'abbattimento dell'anzianità riconoscibile dopo l'immissione in ruolo, stante l'efficacia diretta della clausola 4 dell'accordo quadro.
Nel caso di specie, dal 24/03/2003 al 30/06/2015, il ricorrente ha prestato servizio alle dipendenze dell'amministrazione convenuta in virtù di plurimi contratti a tempo determinato, come risultante dai contratti di lavoro, dai certificati di servizio e dal decreto di ricostruzione di carriera versati in atti (docc. 7, 8 e 9).
9 Ebbene, in sede di ricostruzione della carriera, a fronte di un effettivo periodo di servizio pre-ruolo pari ad anni 7, mesi 7 e giorni 11, è stata riconosciuta al ricorrente la seguente anzianità:
- anni 6, mesi 2, giorni 26 ai fini giuridici ed economici;
- anni 1, mesi 1, giorni 15 ai soli fini economici.
Dunque, secondo la normativa interna, ovvero in base al combinato disposto degli artt.569 e 570 D.lgs. 297/1994, la sua anzianità di servizio è risultata inferiore rispetto a quella calcolata secondo i criteri valevoli per l'assunto a tempo indeterminato, calcolando per intero tutti i periodi di servizio effettivo.
La rilevata disparità di trattamento e la conseguente contrarietà della normativa nazionale ai principi desumibili dalla Direttiva1999/70/CE, come interpretata dalla
Corte di Giustizia, conducono pertanto all'accoglimento del ricorso.
Ne deriva il diritto di parte ricorrente al pieno riconoscimento dei periodi di servizio prestati in esecuzione di tutti i contratti a termine stipulati con l'amministrazione scolastica resistente dal 24/03/2003 al 30/06/2015, ai fini giuridici ed economici, nei limiti di quanto non valutato e non corrisposto all'atto dell'immissione in ruolo.
Alle somme dovute devono essere aggiunti gli interessi e la rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo tra loro non cumulati, trattandosi di credito afferente a rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione.
Il diritto alle differenze retributive arretrate va tuttavia circoscritto nei limiti della prescrizione quinquennale, come eccepito dal convenuto, interrotta solo dalla CP_1 proposizione dell'azione giudiziale (12.06.2023).
Sullo specifico tema della prescrizione è di recente intervenuta la Corte di cassazione, chiarendo che il diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio è insuscettibile di prescrizione, potendo invece prescriversi solo i diritti che su di essa si fondano (Sez.
Lav., ordinanza n. 2232 del 30/01/2020).
È utile riportare per esteso le motivazioni dell'ordinanza citata: “2.1. questa Corte ha già da tempo fissato, con plurimi precedenti, un principio generale che, seppure dettato con riferimento al rapporto di lavoro privato, non può non valere, dopo la contrattualizzazione, anche per l'impiego pubblico e quindi per il lavoro scolastico;
10
2.2. l'anzianità di servizio non è uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva, agli scatti di anzianità (cfr. Cass., Sez. Un., 28 luglio 1986, n. 4812 cui adde, ex plurimis, Cass. 19 gennaio 1990, n. 281; Cass. 8 gennaio 1991, n. 71; Cass. 19 gennaio 1999, n.
477; Cass. 23 maggio 2003, n. 8228; Cass. 22 agosto 2003, n. 12354; Cass. 1 settembre
2003, n. 12756; Cass. 27 febbraio 2004, n. 4076; Cass. 12 maggio 2004, n. 9060; Cass.
17 luglio 2007, n. 15893; Cass. 21 luglio 2009, n. 16958; Cass. 17 luglio 2007, n.
15893) e pertanto, nella fattispecie, del diritto ad una predeterminata progressione economica per effetto del riconoscimento dell'anzianità nel servizio di ruolo svolto quale docente di scuola materna;
2.3. essa, pertanto, non può essere oggetto di atti di disposizione, traslativi o abdicativi
(v. le citate Cass., Sez. Un., n. 4812/1986, Cass. n. 281/1999, Cass. n. 477/1999 e Cass.
n. 12756/2003 nonchè la più recente Cass. 26 aprile 2018, n. 10131);
2.4. è insuscettibile di un'autonoma prescrizione – distinta, in quanto tale, da quella dei diritti, a contenuto patrimoniale, che su di essa si fondano (posto che “non esiste… un diritto all'anzianità di ignoto contenuto autonomamente prescrivibile, ma esiste una anzianità, che costituisce presupposto di fatto per l'attribuzione di alcuni diritti, questi sì soggetti a prescrizione secondo il regime loro proprio” – cfr. Cass. 27 maggio 1986,
n. 3559 -);
2.5. ne consegue, più specificamente, che il diritto alla progressione economica (e così, nel caso qui in esame, alle differenze retributive per effetto dell'inquadramento nella fascia stipendiale corrispondente al riconoscimento dell'anzianità di servizio di ruolo nella scuola materna richiamandosi, al riguardo, l'orientamento costituito da Cass.,
Sez. Un., 6 maggio 2016, n. 9144 e le successive conformi Cass. 4 ottobre 2016, n.
19779; Cass. 12 aprile 2017, n. 9397; Cass. 5 aprile 2018, n. 8448; Cass. 19 novembre
2018, n. 29791 -), sia pur prescritto con riferimento ad un dato scatto di anzianità, non preclude il conseguimento degli scatti successivi che “debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto” (cfr. Cass. 22 agosto
11 1991, n. 9022; Cass. 5 gennaio 1993, n. 36; Cass. 24 settembre 1996, n. 8430; Cass. n.
4076/2004 cit.; Cass. n. 15893/2007 cit.; Cass. n. 16958/2009 cit.);
2.6. l'anzianità di servizio, dunque, può essere oggetto di verifica giudiziale senza termine di tempo purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire che va valutato in ordine alla azionabilità dei singoli diritti di cui la prima costituisce il presupposto di fatto: da ciò deriva che l'effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione;
2.7. in particolare il diritto ad una diversa fascia retributiva ha natura autonoma e si estingue se non viene fatto valere entro il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c., n. 4, ma poiché l'anzianità di servizio può essere sempre fatta valere, se il lavoratore, prescrittosi il diritto ad una differenza retributiva maturata prima del quinquennio, agisca per ottenere l'attribuzione degli aumenti successivi, questi devono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturatosi ma non più dovuto per effetto dell'intervenuta prescrizione, fosse stato corrisposto;
2.8. di riflesso il datore di lavoro può opporre al lavoratore che faccia valere il proprio diritto agli aumenti contrattuali di anzianità, la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti”.
Alla luce delle esposte considerazioni, va pertanto affermato il diritto del ricorrente, previa disapplicazione della normativa nazionale in materia, a vedersi ricostruita la carriera considerando integralmente tutti i periodi svolti con contratto di lavoro a tempo determinato e a percepire le differenze retributive maturate in virtù del suddetto nuovo riconoscimento con decorrenza dal 12.06.2018 (essendo prescritte le differenze relative al periodo precedente), oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti di legge, restando assorbita ogni altra questione.
Cont Infine, il deve essere condannato a regolarizzare la posizione contributiva e previdenziale del ricorrente conseguente alle differenze di retribuzione riconosciute.
12 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico dell'amministrazione convenuta nella misura indicata in dispositivo e liquidata ai sensi del DM 55/2014, con opportuna diminuzione dei valori medi tenuto conto della appartenenza della presente controversia ad un filone di cause seriali e con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
La peculiare posizione processuale dell' consente invece la compensazione CP_2
Cont integrale delle spese di lite tra il e l' . Controparte_6
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
- accerta e dichiara il diritto di a vedersi ricostruita la carriera Parte_1 considerando integralmente, ai fini giuridici ed economici, tutti i periodi svolti con contratto di lavoro a tempo determinato;
Cont
- per l'effetto, condanna il a provvedere alla ricostruzione della carriera del ricorrente nei termini di cui al capo che precede e a corrispondergli le differenze retributive maturate in virtù del nuovo inquadramento conseguente alla ricostruzione a decorrere dal 12/06/2018, oltre interessi e rivalutazione, tra loro non cumulati, dal dovuto al soddisfo;
Cont
- condanna il alla regolarizzazione della posizione contributiva del ricorrente, nei limiti della prescrizione quinquennale;
Cont
- condanna il a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi
€3.689,00 oltre rimborso spese generali 15%, Cpa e Iva come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- compensa le spese di lite con l' . CP_2
Tivoli, 23/09/2025
Il Giudice
Giorgia Busoli
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