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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VIII, sentenza 10/02/2026, n. 832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 832 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 832/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
RAMPULLA RITA, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 673/2025 depositato il 01/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240044419803001 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 188/2026 depositato il
17/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato al Reg. Gen. Ric. 673/2025 Ricorrente_1, come in atti rappresentata e difesa, propone ricorso contro l'Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina e l'Ag.entrate - SC - Messina avverso la
Cartella di Pagamento n. 29520240044419803001 IRPEF-Altro 2019.
Eccepisce:
-In via pregiudiziale la nullità e/o l'illegittimità dell'atto impugnato per difetto di motivazione, carenza dei presupposti di fatto e violazione del diritto di difesa;
− In via principale nel merito eccepisce la nullità e/o l'illegittimità della cartella di pagamento n.
29520240044419803001 perché non preceduta dalla notifica della comunicazione degli esiti del controllo automatico;
− In via principale nel merito eccepisce la nullità e/o l'illegittimità della cartella di pagamento in oggetto in quanto l'odierna ricorrente ha corrisposto tutto quanto dovuto.
L'Agenzia dell Entrate SC non risulta costituita.
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Messina, nel costituirsi nel presente giudizio, conferma la legittimità del proprio operato.
All'udienza odierna la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita di essere accolto.
Con ricorso inoltrato alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina e recante RG. N. 673/2025, la ricorrente si opponeva si opponeva alla cartella di pagamento n. 295 2024 00444198 03, notificata in data
04/12/2024, per l'anno d'imposta 2019, con la quale la Agenzia delle Entrate - SC, ha richiesto il pagamento dell'importo complessivo pari ad euro € 4.256,81 per omesso versamento di importi dichiarati nel modello 730. Si precisa che la predetta cartella di pagamento è originata da un controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. n. 600 del 1973 sulla dichiarazione modello 730 a.i. 2019 presentata tardivamente dalla ricorrente con dichiarazione n. 11072559730 - 0000023 del 4/1/2023.
Nel caso di specie, come peraltro espressamente confermato dalla stessa ricorrente, la cartella di pagamento oggetto del presente giudizio è stata emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis DPR n.
602/1973 e, pertanto, secondo costante giurisprudenza di legittimità, la stessa si ritiene correttamente motivata anche con il mero richiamo a tale atto, considerato che il contribuente è già in grado di conoscere i presupposti della pretesa erariale, sia con riferimento alle maggiori imposte dovute che alla quantificazione delle sanzioni e interessi, la cui determinazione si risolve in un mero calcolo matematico (ex multis Cass.
Civ. Ord. 15654/2020).
È noto che, con riferimento alla eccepita mancata notifica di una preventiva comunicazione motivata, si precisa come per consolidata giurisprudenza di legittimità la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato ex art. 3 6bis DPR n. 602/1973 è legittima anche se non è stata emessa la comunicazione preventiva prevista dal terzo comma dell'articolo 36-bis DPR n. 600 del 1973, ogni qual volta la pretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente ovvero da una divergenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate.
Nel caso di specie, il controllo automatizzato ha riguardato proprio la dichiarazione integrativa menzionata dalla ricorrente nel motivo di ricorso a cui si replica, e precisamente come rilevato nella parte in fatto la dichiarazione tardiva n. 11072559730 - 23 del 4/1/2023.
Ebbene, nonostante la dichiarazione della contribuente, da controlli effettuati sulla banca dati dell'Anagrafe
Tributaria l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Messina non ha rinvenuto i versamenti invocati del tutto genericamente dalla ricorrente.
È evidente come nel caso di specie la contribuente non abbia adeguatamente fornito – in coerenza con i principi generali dell'onere della prova in materia tributaria – la prova dei versamenti effettuati.
Il ricorso va , pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Messina, sezione ottava, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 400,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Messina oltre accessori come per legge.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
RAMPULLA RITA, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 673/2025 depositato il 01/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240044419803001 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 188/2026 depositato il
17/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato al Reg. Gen. Ric. 673/2025 Ricorrente_1, come in atti rappresentata e difesa, propone ricorso contro l'Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina e l'Ag.entrate - SC - Messina avverso la
Cartella di Pagamento n. 29520240044419803001 IRPEF-Altro 2019.
Eccepisce:
-In via pregiudiziale la nullità e/o l'illegittimità dell'atto impugnato per difetto di motivazione, carenza dei presupposti di fatto e violazione del diritto di difesa;
− In via principale nel merito eccepisce la nullità e/o l'illegittimità della cartella di pagamento n.
29520240044419803001 perché non preceduta dalla notifica della comunicazione degli esiti del controllo automatico;
− In via principale nel merito eccepisce la nullità e/o l'illegittimità della cartella di pagamento in oggetto in quanto l'odierna ricorrente ha corrisposto tutto quanto dovuto.
L'Agenzia dell Entrate SC non risulta costituita.
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Messina, nel costituirsi nel presente giudizio, conferma la legittimità del proprio operato.
All'udienza odierna la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita di essere accolto.
Con ricorso inoltrato alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina e recante RG. N. 673/2025, la ricorrente si opponeva si opponeva alla cartella di pagamento n. 295 2024 00444198 03, notificata in data
04/12/2024, per l'anno d'imposta 2019, con la quale la Agenzia delle Entrate - SC, ha richiesto il pagamento dell'importo complessivo pari ad euro € 4.256,81 per omesso versamento di importi dichiarati nel modello 730. Si precisa che la predetta cartella di pagamento è originata da un controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. n. 600 del 1973 sulla dichiarazione modello 730 a.i. 2019 presentata tardivamente dalla ricorrente con dichiarazione n. 11072559730 - 0000023 del 4/1/2023.
Nel caso di specie, come peraltro espressamente confermato dalla stessa ricorrente, la cartella di pagamento oggetto del presente giudizio è stata emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis DPR n.
602/1973 e, pertanto, secondo costante giurisprudenza di legittimità, la stessa si ritiene correttamente motivata anche con il mero richiamo a tale atto, considerato che il contribuente è già in grado di conoscere i presupposti della pretesa erariale, sia con riferimento alle maggiori imposte dovute che alla quantificazione delle sanzioni e interessi, la cui determinazione si risolve in un mero calcolo matematico (ex multis Cass.
Civ. Ord. 15654/2020).
È noto che, con riferimento alla eccepita mancata notifica di una preventiva comunicazione motivata, si precisa come per consolidata giurisprudenza di legittimità la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato ex art. 3 6bis DPR n. 602/1973 è legittima anche se non è stata emessa la comunicazione preventiva prevista dal terzo comma dell'articolo 36-bis DPR n. 600 del 1973, ogni qual volta la pretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente ovvero da una divergenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate.
Nel caso di specie, il controllo automatizzato ha riguardato proprio la dichiarazione integrativa menzionata dalla ricorrente nel motivo di ricorso a cui si replica, e precisamente come rilevato nella parte in fatto la dichiarazione tardiva n. 11072559730 - 23 del 4/1/2023.
Ebbene, nonostante la dichiarazione della contribuente, da controlli effettuati sulla banca dati dell'Anagrafe
Tributaria l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Messina non ha rinvenuto i versamenti invocati del tutto genericamente dalla ricorrente.
È evidente come nel caso di specie la contribuente non abbia adeguatamente fornito – in coerenza con i principi generali dell'onere della prova in materia tributaria – la prova dei versamenti effettuati.
Il ricorso va , pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Messina, sezione ottava, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 400,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Messina oltre accessori come per legge.