Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VIII, sentenza 10/02/2026, n. 832
CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    La cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato è correttamente motivata anche con il mero richiamo all'atto di controllo, poiché il contribuente è già in grado di conoscere i presupposti della pretesa erariale.

  • Rigettato
    Mancata notifica comunicazione esiti controllo automatico

    La notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis DPR n. 602/1973 è legittima anche se non è stata emessa la comunicazione preventiva prevista dal terzo comma dell'articolo 36-bis DPR n. 600 del 1973, qualora la pretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione o da divergenza tra somme dichiarate e versate.

  • Rigettato
    Pagamento di quanto dovuto

    L'Agenzia delle Entrate non ha rinvenuto i versamenti invocati dalla contribuente, la quale non ha fornito adeguata prova dei pagamenti effettuati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VIII, sentenza 10/02/2026, n. 832
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 832
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

    Testo completo